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Document 22001A1227(02)

    Accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

    GU L 342 del 27.12.2001, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2001/916(1)/oj

    Related Council decision

    22001A1227(02)

    Accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

    Gazzetta ufficiale n. L 342 del 27/12/2001 pag. 0011 - 0012


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

    1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

    3. Le importazioni nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

    5. Il presente accordo riguarda il vino

    a) ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione; e

    b) i) originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1);

    ii) originario dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

    6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto da entrambe le parti contraenti e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

    7. Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

    8. Le parti contraenti garantiscono che i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

    9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

    10. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

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