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Document 21999D1104(01)

    Decisione n. 4/1999 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 4 agosto 1999, che stabilisce le condizioni di partecipazione della Polonia ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) - Dichiarazione congiunta della Polonia e della Comunità

    GU L 281 del 4.11.1999, p. 71–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/708/oj

    21999D1104(01)

    Decisione n. 4/1999 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 4 agosto 1999, che stabilisce le condizioni di partecipazione della Polonia ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) - Dichiarazione congiunta della Polonia e della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 281 del 04/11/1999 pag. 0071 - 0078


    DECISIONE N. 4/1999 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-POLONIA

    del 4 agosto 1999

    che stabilisce le condizioni di partecipazione della Polonia ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)

    (1999/708/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (in seguito denominato "l'accordo europeo"),

    visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo relativo alla partecipazione della Polonia ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2,

    (1) considerando che l'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo stabilisce che la Polonia deve partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti comunitari o ad altre azioni comunitarie, in particolare nel campo della ricerca;

    (2) considerando che nella riunione tenutasi a Lussemburgo il 12 e 13 dicembre 1997 il Consiglio europeo nelle sue conclusioni ha deciso di aprire alcuni programmi comunitari (tra cui quelli nel settore della ricerca) ai paesi candidati, per dar loro modo di familiarizzare con le politiche ed i metodi di lavoro dell'Unione, con l'intesa che ogni paese candidato dovrà contribuire in maniera progressivamente crescente al finanziamento di tali programmi (ove necessario, il programma PHARE potrà coprire parte dei contributi nazionali degli Stati candidati);

    (3) considerando che le sopra richiamate conclusioni prevedono la partecipazione dei paesi candidati, in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano, ai comitati preposti ad assistere la Commissione nell'attuazione dei programmi che essi concorreranno a finanziare;

    (4) considerando che, con decisione n. 182/1999/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato un programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)(1), in seguito denominato "quinto programma quadro";

    (5) considerando che l'articolo 2 del summenzionato protocollo aggiuntivo dispone che le condizioni di partecipazione della Polonia alle azioni di cui all'articolo 1 saranno stabilite dal Consiglio di associazione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Polonia può partecipare ai programmi specifici del quinto programma quadro, in conformità delle condizioni, dei principi e delle regole stabiliti, rispettivamente, negli allegati I, II e III che formano parte integrante della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica per tutta la durata del quinto programma quadro.

    Articolo 3

    La presente decisione prende effetto trenta giorni dopo la sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1999.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    B. GEREMEK

    (1) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

    ALLEGATO I

    CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELLA POLONIA AI PROGRAMMI SPECIFICI DEL QUINTO PROGRAMMA QUADRO

    1. Gli organismi di ricerca stabiliti in Polonia possono partecipare a tutti i programi specifici del quinto programma quadro. I ricercatori o gli organismi di ricerca polacchi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca nei limiti in cui tali attività non siano coperte dalla frase precedente.

    Ai fini della presente decisione, per "organismi di ricerca" si intendono le università, gli istituti di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

    2. Il paragrafo 1 implica quanto segue:

    - la partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Polonia all'attuazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito del quinto programma quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle "Norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)";

    - la partecipazione finanziaria della Polonia al finanziamento dei programmi adottati per l'attuazione del quinto programma quadro da calcolarsi in base al rapporto fra il prodotto interno lordo della Polonia e la somma del prodotto interno lordo degli Stati membri dell'Unione europea e della Polonia.

    3. Gli organismi stabiliti in Polonia, che partecipano ai programmi comunitari di ricerca, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.

    4. Il competente sottocomitato istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'accordo europeo esamina e valuta, regolarmente e almeno una volta all'anno, l'attuazione della presente decisione.

    5. Il contributo finanziario della Polonia per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale delle Comunità europee per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento di tali programmi.

    La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Polonia si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Polonia, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea e della Polonia. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici, relativi allo stesso anno, dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili alla data della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

    Per agevolare la partecipazione della Polonia ai programmi specifici, il contributo della Polonia sarà calcolato come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Comunità europea sono stabilite nell'allegato IV della decisione n. 182/1999/CE.

    Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Polonia sono stabilite nell'allegato III.

    6. Fatto salvo il punto 3, gli organismi di ricerca stabiliti in Polonia che partecipano al quinto programma quadro hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Polonia.

    Agli organismi di ricerca polacchi si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nella Comunità, tenuto conto degli interessi reciproci della Comunità e della Polonia.

    Gli esperti polacchi sono presi in considerazione al pari degli esperti comunitari ai fini della scelta degli esperti e degli incaricati delle valutazioni nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, nonché ai fini della nomina dei membri dei gruppi consultivi e degli altri organi consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del quinto programma quadro.

    Un organismo di ricerca polacco può essere coordinatore di un progetto alle stesse condizioni applicabili agli organismi stabiliti nella Comunità. Conformemente al regolamento finanziario della Comunità, i contratti conclusi da o con organismi di ricerca polacchi devono prevedere il diritto della Commissione e della Corte dei conti di eseguire o di far eseguire controlli e verifiche contabili. I controlli contabili possono essere eseguiti allo scopo di controllare i ricavi e le spese di tali organismi in relazione agli obblighi contrattuali da loro assunti nei confronti della Comunità. Le competenti autorità polacche provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

    7. La Comunità e la Polonia si impegnano, nell'ambito delle disposizioni esistenti, a facilitare la libera circolazione ed il soggiorno dei ricercatori che partecipano in Polonia e nella Comunità alle attività oggetto della presente decisione e a facilitare la circolazione transfrontaliera dei beni da impiegare in tali attività.

    La Polonia si impegna ad esentare le attività oggetto della presente decisione da qualsiasi tributo, diretto o indiretto, e dazio doganale nonché ad esentare l'importazione e l'esportazione dei beni destinati ad essere impiegati in tali attività da qualsiasi divieto o restrizione.

    8. I rappresentanti della Polonia partecipano ai comitati di programma del quinto programma quadro in veste di osservatori per gli argomenti che li riguardano. Quando occorre procedere a votazione, detti comitati si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti polacchi. La Polonia viene informata. La partecipazione di cui al presente punto avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative alla trasmissione di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

    9. La Comunità e la Polonia possono cessare le attività ai sensi della presente decisione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento della cessazione devono essere portati a termine alle condizioni stabilite dalla presente decisione.

    Ove la Comunità decida di modificare uno o più programmi comunitari, può essere posta fine alle attività previste dalla presente decisione a condizioni concordemente stabilite. La Polonia deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati entro una settimana dalla data di adozione degli stessi da parte della Comunità. Entro un mese dalla data di adozione della decisione della Comunità, la Comunità, la Comunità e la Polonia devono notificarsi reciprocamente l'eventuale intenzione di cessare le attività.

    Ove la Comunità decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale di attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, il Consiglio di associazione può stabilire le condizioni di partecipazione della Polonia.

    ALLEGATO II

    PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    I diritti di proprietà intellettuale sorti o conferiti in virtù della presente decisione sono attribuiti secondo le disposizioni del presente allegato.

    I. Ambito di applicazione

    Il presente allegato si applica alla ricerca condotta ai sensi della presente decisione (in seguito denominata "ricerca congiunta"), salvo che sia diversamente convenuto tra la Comunità e la Polonia (in seguito denominate "le parti").

    II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

    1. Agli effetti della presente decisione, per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

    2. Il presente allegato disciplina l'attribuzione dei diritti e delle royalties alle parti e ai partecipanti. Ciascuna delle parti e i rispettivi partecipanti provvedono affinché l'altra parte e i partecipanti dell'altra parte ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma del presente allegato. Il presente allegato non modifica né pregiudica altrimenti la ripartizione di diritti e royalties tra una parte ed i suoi cittadini o partecipanti, che resta disciplinata dalle norme e procedure previste dall'ordinamento di ciascuna parte.

    3. Si applicano i seguenti principi che devono essere riportati nei contratti conclusi in base alla presente decisione:

    a) protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale. Le parti, le loro agenzie e/o i loro partecipanti, secondo il caso, si impegnano a darsi reciproca comunicazione entro un termine ragionevole di qualunque diritto di proprietà intellettuale sorto nell'ambito della presente decisione o di contratti conclusi in attuazione della stessa e a provvedere tempestivamente alla protezione di tale diritto;

    b) determinazione dei diritti spettanti alle parti e ai partecipanti in funzione dei rispettivi contributi;

    c) sfruttamento effettivo dei risultati;

    d) trattamento non discriminatorio dei partecipanti dell'altra parte rispetto al trattamento accordato ai propri partecipanti;

    e) protezione delle informazioni commerciali riservate.

    4. I partecipanti elaborano congiuntamente un piano di gestione della tecnologia che determina la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e delle invenzioni od opere oggetto di proprietà intellettuale che dovessero essere create nell'ambito della ricerca congiunta. Il contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia è indicato nell'appendice del presente allegato. Il piano di gestione della tecnologia deve essere approvato dal dipartimento o dall'agenzia che eroga i fondi della parte finanziatrice della ricerca, prima della conclusione del contratto specifico di cooperazione nelle attività di ricerca e sviluppo, al quale deve essere allegato.

    Il piano di gestione della tecnologia deve essere elaborato tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, del relativo finanziamento e degli altri contributi delle parti e dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, incluse le leggi delle parti in materia di proprietà intellettuale, e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante. Il piano di gestione della tecnologia definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.

    5. Se nel corso della ricerca congiunta sono ottenute informazioni o sorgono diritti di proprietà intellettuale non contemplati dal piano di gestione della tecnologia, la titolarità di tali informazioni o diritti è attribuita, con il consenso di entrambe le parti, in conformità dei principi stabiliti dal piano di gestione della tecnologia. In caso di disaccordo, la titolarità di tali informazioni o diritti spetta in comune a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che ha dato origine alle informazioni o ai diritti. Ciascun partecipante a cui si applica la presente disposizione ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni e diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

    6. Ciascuna parte provvede affinché siano attribuiti all'altra parte ed ai partecipanti di questa i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti in virtù dei presenti principi.

    7. Compatibilmente con il mantenimnto della concorrenza nei settori in cui opererà la presente decisione, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base alla presente decisione ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi della presente decisione ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.

    8. La cessazione della cooperazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi attribuiti a norma del presente allegato.

    III. Convenzioni internazionali

    Il diritto d'autore spettante alle parti ed ai partecipanti deve essere disciplinato in maniera conforme alle pertinenti convenzioni internazionali applicabili alle parti, ivi compreso l'accordo TRIP (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio), la Convenzione di Berna e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma del 1967).

    IV. Opere di letteratura scientifica

    Salvo diverse disposizioni del piano di gestione della tecnologia e quanto previsto alla sezione V, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa. Fermo restando tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni:

    1) in caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, inclusi video o sfotware, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;

    2) le parti assicurano che le opere di letteratura scientifica frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione abbiano la più ampia diffusione possibile;

    3) ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma della presente sezione, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

    V. Informazioni esclusive

    A. Informazioni esclusive documentali

    1. Ciascuna delle parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nel piano di gestione della tecnologia, le informazioni eslusive che essi intendono mantenere segrete, sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:

    a) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elmenti che le compongono,

    b) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza,

    c) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenere la segretezza.

    Le parti e, se del caso, le loro agenzie e partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi della presente decisione devono essere tenute segrete.

    2. Ciascuna parte identifica, o assicura che i propri partecipani identifichino chiaramente le informazioni esclusive, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

    La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi della presente decisione si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono rese di pubblico dominio dal titolare.

    3. Le informazioni esclusive comunicate a norma della presente decisione possono essere rivelate dalla parte che le riceve o da un organismo di questa a funzionari e dipendenti sia della parte che dell'organismo stesso, specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive avvenga in base ad un contratto in cui è fatto obbligo di mantenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.

    4. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può divulgare in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del punto 3. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione preliminare scritta per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

    B. Informazioni esclusive non documentali

    Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi della presente decisione, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dalla presente decisione per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

    C. Controllo

    Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

    Appendice

    Contenuto indicativo del piano di gestione della tecnologia

    Il piano di gestione della tecnologia è un accordo specifico sottoscritto dai partecipanti al fine di disciplinare l'attuazione della ricerca congiunta ed i rispettivi diritti ed obblighi.

    Normalmente, per quanto riguarda la propietà intellettuale, il piano di gestione della tecnologia disciplina, tra l'altro, i seguenti aspetti: la titolarità, la protezione e l'oggetto dei diritti di utilizzazione a fini di ricerca e sviluppo, di sfruttamento e di divulgazione, inclusa la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure di composizione delle controversie. Il piano di gestione della tecnologia può definire anche il regime delle informazioni preliminari o di base, delle licenze e degli elaborati.

    ALLEGATO III

    REGOLE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA POLONIA AI SENSI DEL PUNTO 5 DELL'ALLEGATO I

    1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1o settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione delle Comunità europee comunica alla Polonia, informandone il sottocomitato di cui al paragrafo 4 dell'allegato I di tale comunicazione, i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

    - gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del quinto programma quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee;

    - la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Polonia al quinto programma quadro, ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

    Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

    Non appena il bilancio generale viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Polonia, nello stato delle spese relativo alla sua partecipazione, gli importi di cui al primo capoverso.

    2. Entro il 1o gennaio e il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Polonia una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi della presente decisione. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

    - sei dodicesimi del contributo della Polonia, entro il 20 febbraio;

    - i sei dodicesimi residui, entro il 15 luglio.

    Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro il 20 febbraio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio. Il conguaglio relativo avrà luogo in concidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro il 15 luglio.

    Per il primo anno di attuazione della presente decisione, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta è effettuata dopo il 15 giugno, essa ha per oggetto il versamento, entro trenta giorni, dei dodici dodicesimi del contributo della Polonia, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

    Il contributo della Polonia è espresso e corrisposto in euro.

    Il contributo dovuto dalla Polonia in virtù della presente decisione deve essere versato nei termini di cui al presente punto. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in euro al tasso interbancario IBOR a un mese, secondo le quotazioni dell'International Swap Dealers' Association alla pagina ISDA della Reuters. Tale tasso è maggiorato dell'1,5 % per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al presente paragrafo.

    Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti polacchi che partecipano ai lavori dei gruppi e degli organismi di cui al punto 6 dell'allegato I e dei comitati di cui al punto 8 e le altre spese connesse con l'attuazione del quinto programma quadro sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea.

    3. L'importo della partecipazione finanziaria della Polonia al quinto programma quadro, ai sensi del punto 5 dell'allegato I, resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

    Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Polonia, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario n + 1. I conguagli avranno luogo ogni anno fino al luglio 2006.

    I versamenti della Polonia sono accreditati ai programmi comunitari in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale delle Comunità europee.

    Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.

    4. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione redige e invia a fini informativi alla Polonia un prospetto dello stato delle risorse assegnate al quinto programma quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato su modello del conto di gestione della Commissione.

    Dichiarazione congiunta della Polonia e della Comunità

    La Repubblica di Polonia e la Comunità convengono che, in aggiunta alle disposizioni stabilite nella presente decisione del Consiglio di associazione, i programmi e le attività di ricerca della Repubblica di Polonia corrispondenti a quelli del quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) e a quelle del quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) devono essere aperti agli organismi di ricerca comunitari, e che avrà luogo a tal fine uno scambio separato di lettere tra la Repubblica di Polonia e la Comunità.

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