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Document 21998D1008(15)
Decision of the EEA Joint Committee No 15/98 of 6 March 1998 amending Annex XIX (Consumer protection) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE N. 15/98 del 6 marzo 1998 che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE N. 15/98 del 6 marzo 1998 che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE
GU L 272 del 8.10.1998, p. 22–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 21994A0103(69) | aggiunta | punto 3a | 01/07/2000 |
Decisione del Comitato misto SEE N. 15/98 del 6 marzo 1998 che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 08/10/1998 pag. 0022 - 0022
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 15/98 del 6 marzo 1998 che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98, considerando che l'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 34/96 del Comitato misto SEE (1); considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (2), DECIDE: Articolo 1 Il punto seguente è aggiunto nell'allegato XIX dell'accordo dopo il punto 3 (direttiva del Consiglio 85/577/CEE): «3a. 397 L 0007: Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19).» Articolo 2 I testi della direttiva 97/7/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 7 marzo 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1998. Per il Comitato misto SEE Il Presidente F. BARBASO (1) GU L 237 del 19.9.1996, pag. 41. (2) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.