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Document 21998D0205(12)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 71/97 del 4 ottobre 1997 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

    GU L 30 del 5.2.1998, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/71(2)/oj

    21998D0205(12)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 71/97 del 4 ottobre 1997 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 030 del 05/02/1998 pag. 0044 - 0044


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 71/97 del 4 ottobre 1997 che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato l'accordo, in particolare l'articolo 98,

    considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 50/97 del Comitato misto SEE (1);

    considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 96/302/CE della Commissione, del 17 aprile 1996, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il seguente capoverso è inserito dopo il punto 32 aa (decisione 94/904/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo:

    «32ab) 396 D 0302: Decisione 96/302/CE della Commissione, del 17 aprile 1996, che definisce la forma in cui devono essere comunicate le informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 116 dell'11. 5. 1996, pag. 26).»

    Articolo 2

    I testi della decisione 96/302/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 5 ottobre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1997.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    E. BULL

    (1) Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    (2) GU L 116 dell'11. 5. 1996, pag. 26.

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