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Document 21996A0907(01)
Agreement between the European Coal and Steel Community and the Republic of Turkey on trade in products covered by the Treaty establishing the European Coal and Steel Community - Protocol 1 on rules of origin
Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio - Protocollo n. 1 relativo alle norme di origine
Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio - Protocollo n. 1 relativo alle norme di origine
GU L 227 del 7.9.1996, p. 3–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2009
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1996/528/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 22005A0930(01) | sostituzione | protocollo 1 articolo 16 paragrafo 4 | 01/05/2004 | |
Modified by | 22005A0930(01) | sostituzione | protocollo 1 allegato IV | 01/05/2004 | |
Modified by | 22005A0930(01) | sostituzione | protocollo 1 articolo 17 paragrafo 2 | 01/05/2004 | |
Modified by | 22009D0403 | sostituzione | protocollo 1 | 01/03/2009 |
Accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio - Protocollo n. 1 relativo alle norme di origine
Gazzetta ufficiale n. L 227 del 07/09/1996 pag. 0003 - 0034
ACCORDO tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, da una parte, e LA REPUBBLICA DI TURCHIA, dall'altra, CONSIDERANDO che la Comunità e la Turchia stanno concludendo, a norma dell'accordo di Ankara, un'Unione doganale per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea; PERSEGUENDO l'obiettivo dell'eliminazione degli ostacoli al commercio e desiderando trovare soluzioni per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, HANNO DECISO, per il conseguimento di questi obiettivi, DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari: LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il presente accordo si applica ai prodotti di carbone e di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari della Comunità o della Turchia ed elencati nell'allegato I. Articolo 2 La Comunità e la Turchia istituiscono, a norma delle disposizioni del presente accordo e in conformità degli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio, una zona di libero scambio per i prodotti di cui all'articolo 1. Abolizione dei dazi doganali e degli oneri di effetto equivalente Articolo 3 1. I dazi doganali all'importazione e all'esportazione vengono aboliti, negli scambi tra le parti dei prodotti di cui all'articolo 1, all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per i dazi doganali sulle importazioni in Turchia dei prodotti di cui all'allegato II, che saranno aboliti entro tre anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo a norma dell'articolo 20 secondo il calendario di cui all'allegato II, ossia dire con una riduzione al 50 % dei dazi consolidati indicati nell'allegato II durante il primo anno di applicazione del presente accordo e con ulteriori riduzioni al 25 % di tali dazi durante il secondo e il terzo anno di applicazione del presente accordo. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti si estinguono dall'introdurre nei loro scambi commerciali nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione. 3. Le imposte, i dazi e i prelievi diversi dai dazi doganali, comprese tutte le misure di effetto equivalente, vengono aboliti da entrambe le parti all'entrata in vigore del presente accordo e non possono essere ripristinati. Abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente Articolo 4 All'entrata in vigore del presente accordo vengono totalmente abolite le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente tra la Comunità e la Turchia che, a decorrere da questa data, non introducono nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente nei loro scambi commerciali. Articolo 5 Qualora la Comunità o la Turchia ritengano che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni degli articoli 3 o 4, possono sottoporre la questione al comitato misto CECA-Turchia e prendere le misure del caso previa consultazione del comitato misto o dopo 45 giorni dalla data di richiesta delle consultazioni. Si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Disposizioni doganali Articolo 6 1. Per la classificazione delle merci importate nella Comunità si applica la nomenclatura combinata delle merci. 2. Il protocollo n. 1 stabilisce le norme di origine per l'applicazione del presente accordo. Concorrenza, concentrazioni e aiuti di Stato Articolo 7 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Turchia: i) tutti gli accordi di cooperazione o di concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o alterare la concorrenza; ii) l'abuso, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte sostanziale, della Comunità o della Turchia; iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA. 2. Tutte le pratiche contrarie al paragrafo 1, punti i), ii) e iii) sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (e, se del caso, dell'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità europea) e delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore CECA, compreso il diritto derivato. 3. La Turchia informa per tempo la Comunità di tutti gli aiuti di Stato che intende concedere nel settore dell'acciaio CECA. La Comunità ha il diritto di sollevare obiezioni contro un aiuto siffatto qualora ritenga che, se fosse stato concesso da uno Stato membro, avrebbe costituito una violazione della normativa CE. Qualora la Turchia non condivida il parere della Comunità e la controversia non venga risolta entro 30 giorni, la Comunità e la Turchia hanno ciascuna il diritto di ricorrere all'arbitrato. 4. Ciascuna parte garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato fornendo continuativamente all'altra parte informazioni complete riguardanti, tra l'altro, l'importo, l'intensità e la finalità degli aiuti proposti. 5. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato misto CECA-Turchia adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4. Tali norme, che si basano su quelle già in vigore nella Comunità, specificano, tra l'altro, il ruolo delle rispettive autorità in materia di concorrenza o di aiuti di Stato. 6. Se la Comunità o la Turchia ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con i paragrafi da 1 a 4 e - le disposizioni adottate a norma del paragrafo 5 non sono sufficienti per risolvere la questione, oppure - in mancanza di tali disposizioni, e se tali pratiche causano o minacciano di causare grave pregiudizio alla loro industria nazionale o a una sua parte rilevante, possono prendere le misure appropriate previa consultazione del comitato misto CECA-Turchia oppure dopo 45 giorni dalla data di richiesta delle consultazioni, privilegiando le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, dette misure appropriate possono essere adottate, qualora si applichi l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, soltanto conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite da detta Organizzazione e da tutti gli altri strumenti pertinenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le parti. 7. La Turchia ha il diritto di sollevare obiezioni e di adire il comitato misto CECA-Turchia in merito agli aiuti concessi da uno Stato membro che ritenga incompatibili con la normativa CE. Se il caso non viene risolto entro tre mesi, il comitato misto CECA-Turchia può decidere di adire la Corte di giustizia europea. Articolo 8 1. Le parti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, punto iii) la Turchia può in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti contemplati dal presente accordo, concedere, caso per caso, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione o di riconversione, a condizione che: - si garantisca la trasparenza mediante scambi continui ed esaurienti di informazioni sull'attuazione del programma di ristrutturazione, comprendenti l'importo, l'intensità e la finalità dell'aiuto nonché un piano di ristrutturazione dettagliato; - il programma di ristrutturazione sia connesso alla razionalizzazione e non comporti un aumento globale della capacità per quanto riguarda i prodotti laminati a caldo; - conferiscano vitalità alle imprese beneficiarie; tale vitalità è determinata secondo normali criteri implicanti un ammodernamento finalizzato unicamente destinato a rendere tali imprese più efficienti in normali condizioni di mercato alla fine del periodo di ristrutturazione; - l'importo e l'intensità degli aiuti siano commisurati ai loro obiettivi e strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità; - la Turchia informi per tempo la Comunità degli aiuti che intende concedere a norma del presente articolo. La Comunità ha il diritto di sollevare obiezioni motivate circa gli aiuti non conformi ai criteri sopra indicati. 2. Qualora, nel corso di un periodo uguale alla deroga prevista per le sovvenzioni di cui al paragrafo 1, e dato il carattere particolarmente sensibile del mercato dell'acciaio, le importazioni di specifici prodotti d'acciaio originari di una delle parti provochino o minaccino di provocare gravi danni ai fabbricanti di prodotti simili o gravi perturbazioni dei mercati dell'acciaio della controparte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, e in deroga alle altre disposizioni dell'accordo, in particolare qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice può adottare subito le misure quantitative o d'altro genere strettamente necessarie per far fronte alla situazione, nel rispetto degli obblighi internazionali e multilaterali. Dette misure possono comprendere restrizioni quantitative limitate a una o più regioni lese dalle importazioni dei prodotti siderurgici in questione. Articolo 9 Le parti si scambiano informazioni entro i limiti imposti dal segreto d'ufficio e commerciale. Strumenti di difesa commerciale Procedure antidumping Articolo 10 Qualora una delle parti riscontri negli scambi con la controparte pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, può prendere le misure del caso nei confronti di tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 11. Articolo 11 1. Qualora si riscontrino pratiche di dumping negli scambi tra la Comunità e la Turchia, la parte lesa può informarne il comitato misto CECA-Turchia, che rivolge raccomandazioni alla persona o alle persone all'origine di tali pratiche affinché vi pongano fine. 2. La parte lesa può prendere le adeguate misure di protezione, previa notifica al comitato misto CECA-Turchia, qualora: a) il comitato misto CECA-Turchia non abbia preso decisioni a norma del paragrafo 1 entro tre mesi dalla presentazione della domanda; b) le pratiche di dumping continuino nonostante le raccomandazioni formulate. Inoltre, qualora sia necessario intervenire immediatamente per tutelare gli interessi della parte lesa, quest'ultima può, dopo averne informato il comitato misto CECA-Turchia, prendere misure di protezione a titolo provvisorio, anche sotto forma di dazi antidumping. Dette misure rimangono in vigore per non più di tre mesi dalla data della domanda oppure dalla data in cui la parte lesa ha preso le misure di protezione a norma della lettera b) del primo comma. 3. Qualora siano state prese misure di protezione a norma della lettera a) del primo comma del paragrafo 2 o a norma del secondo comma del medesimo paragrafo, il comitato misto CECA-Turchia può decidere in qualsiasi momento di sospendere dette misure in attesa delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1. Il comitato misto CECA-Turchia può raccomandare l'abolizione o la modifica delle misure di protezione prese a norma della lettera b) del primo comma del paragrafo 2. Misure di salvaguardia Articolo 12 1. Qualora le importazioni di un prodotto aumentino in misura tale o avvengano in condizioni tali da recare o da minacciare di recare: - grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o in diretta concorrenza nel territorio di una delle parti oppure - gravi perturbazioni nel settore siderurgico o in un settore collegato dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Turchia, può prendere le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 16. 2. Nella scelta delle misure da prendere a norma del paragrafo 1 si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Articolo 13 Nell'applicare misure di politica commerciale nei confronti dei paesi terzi, le parti si adoperano, mediante scambi di informazioni e consultazioni, per coordinare la loro azione quando lo consentano le circostanze e gli obblighi internazionali di entrambe. Comitato misto CECA-Turchia Articolo 14 1. È istituito un comitato misto CECA-Turchia. Il comitato procede a scambi di opinioni e di informazioni, formula raccomandazioni alle parti e pronuncia pareri per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Nei casi previsti dal presente accordo il comitato misto è abilitato a prendere decisioni. Dette decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie alla loro applicazione. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono formulate di comune accordo tra le parti. 2. Le parti si consultano nell'ambito del comitato misto su tutte le questioni connesse all'attuazione del presente accordo che siano fonte di difficoltà per una di esse. 3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno. Articolo 15 1. Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. 2. La presidenza del comitato misto viene esercitata, a turno, per un periodo di sei mesi dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante della Turchia. 3. Per assolvere i suoi compiti, il comitato misto stabilisce la frequenza delle riunioni; esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di una delle parti. Consultazione del comitato misto CECA-Turchia Articolo 16 1. Nei casi di cui agli articoli 5, 10 e 12, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Turchia, fornisce al comitato misto CECA-Turchia tutte le informazioni utili onde trovare una soluzione accettabile per le parti. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni: a) le difficoltà inerenti all'applicazione dell'articolo 12 vengono sottoposte al comitato misto, che può prendere tutte le decisioni necessarie per mettervi fine. Qualora né il comitato misto né la parte esportatrice abbiano preso una decisione per porre fine a dette difficoltà entro 30 giorni da quando è stato adito il comitato misto, la parte importatrice può prendere le misure necessarie per ovviare alle difficoltà in questione, privilegiando quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo; b) qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato che rende impossibile un'informazione o un esame preliminari, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Turchia, può applicare, nei casi di cui all'articolo 12, le misure cautelative e provvisorie strettamente necessarie per risolvere il problema, informandone immediatamente il comitato misto. Composizione delle controversie Articolo 17 Qualora, dopo aver esaminato la questione, il comitato misto non riesca a dirimere una controversia relativa alla misure di salvaguardia prese a norma dell'articolo 12 entro sei mesi dalla data in cui è stato adito, ciascuna delle parti può ricorrere all'arbitrato secondo le procedure di cui all'articolo 18. La sentenza di arbitrato è vincolante per entrambe le parti della controversia. Articolo 18 1. Per la controversia sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri. 2. Ciascuna delle due parti della controversia designa un arbitro entro 30 giorni. 3. I due arbitri designati nominano di comune accordo un superarbitro, che non sia cittadino di una delle parti. Qualora gli arbitri designati non possano raggiungere un accordo entro due mesi dalla loro nomina, essi scelgono il superarbitro da un elenco di sette persone elaborato dal comitato misto. Il comitato misto elabora e aggiorna tale elenco in conformità del suo regolamento interno. 4. Il tribunale arbitrale ha sede a Bruxelles. A meno che le parti non decidano diversamente, esso stabilisce le proprie norme procedurali. Il tribunale adotta le decisioni a maggioranza. Gruppo di contratto Articolo 19 Le parti istituiscono un gruppo di contatto incaricato di discutere delle questioni inerenti al funzionamento del presente accordo, segnatamente per quanto riguarda il commercio tra le parti, la cooperazione in materia di investimenti e lo stato di avanzamento delle ristrutturazioni. Il gruppo di contatto riferisce al comitato misto. Disposizioni generali e finali Entrata in vigore Articolo 20 Il presente accordo viene approvato dalle parti secondo le procedure proprie di ciascuno di esse. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di dette procedure. Articolo 21 Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca, ciascun testo facente ugualmente fede. Interpretazione Articolo 22 Nella misura in cui sono sostanzialmente identiche alle disposizioni corrispondenti del trattato che istituisce la Comunità europea, le disposizioni del presente accordo vengono interpretate, per la loro attuazione e per la loro applicazione ai prodotti contemplati dal presente accordo, secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il venticinque luglio millenovecentonovantasei. Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio >RIFERIMENTO A UN FILM> Per la Repubblica turca >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO I ELENCO DEI PRODOTTI DI CARBONE E DI ACCIAIO CECA 1996 2601 11 00 2601 12 00 2602 00 00 2619 00 10 2701 11 10 2701 11 90 2701 12 10 2701 12 90 2701 19 00 2701 20 00 2702 10 00 2702 20 00 2704 00 19 2704 00 30 7201 10 11 7201 10 19 7201 10 30 7201 10 90 7201 20 00 7201 50 10 7201 50 90 7202 11 20 7202 11 80 7202 99 11 7203 10 00 7203 90 00 7204 10 00 7204 21 10 7204 21 90 7204 29 00 7204 30 00 7204 41 10 7204 41 91 7204 41 99 7204 49 10 7204 49 30 7204 49 91 7204 49 99 7204 50 10 7204 50 90 7206 10 00 7206 90 00 7207 11 11 7207 11 14 7207 11 16 7207 12 10 7207 19 11 7207 19 14 7207 19 16 7207 19 31 7207 20 11 7207 20 15 7207 20 17 7207 20 32 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57 7207 20 71 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7208 40 10 7208 40 90 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 13 00 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 10 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7218 10 00 7218 91 11 7218 91 19 7218 99 11 7218 99 20 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 10 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 10 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 7224 10 00 7224 90 01 7224 90 05 7224 90 08 7224 90 15 7224 90 31 7224 90 39 7225 11 00 7225 19 10 7225 19 90 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 20 7225 40 50 7225 40 80 7225 50 00 7225 91 10 7225 92 10 7225 99 10 7226 11 10 7226 19 10 7226 19 30 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00 7302 10 31 7302 10 39 7302 10 90 7302 20 00 7302 40 10 7302 90 10 ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> Memorandum d'intesa Nel quadro dell'accordo che istituisce una zona di libero scambio per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sottoscritto a Bruxelles il 25 luglio 1996, rimane inteso tra le parti che la vitalità delle imprese siderurgiche turche in rapporto agli aiuti di Stato di cui all'articolo 8 dell'accordo sarà valutata secondo i seguenti criteri: Criteri di vitalità - risultato operativo lordo annuo pari al 13,5 % del fatturato per le acciaierie integrate e al 10 % per le imprese siderurgiche non integrate; - effetto forbice prezzo-costo del 2,5 %; - livello minimo di ammortamento del 7 % per le acciaierie integrate e del 5 % per le imprese siderurgiche non integrate onde garantire la sostituzione delle attività su cui si basa la vitalità dell'impresa a un ritmo equivalente a quello della concorrenza; - un livello di oneri finanziari non inferiore al 5 % del fatturato per le acciaierie integrate e al 3,5 % del fatturato per le imprese siderurgiche non integrate, definito per contenere al minimo indispensabile gli aiuti di Stato; - rendimento minimo pari all'1,5 % del fatturato sul capitale proprio, in modo da ottenere un utile equo a prescindere dal fatto che il capitale provenga da fonti pubbliche o private; - previsioni di vendita realistiche. Memorandum d'intesa Nel quadro dell'accordo che istituisce una zona di libero scambio per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sottoscritto a Bruxelles il 25 luglio 1996, rimane inteso tra le parti che l'importo degli aiuti di Stato concessi a norma dell'articolo 8 dell'accordo sarà espresso in modo da tener conto delle fluttuazioni della lira turca; di conseguenza: - gli aiuti per le spese e le perdite già sostenute dovrebbero essere espressi in lire turche (dato che sono già state sostenute e calcolate in questa moneta); - le spese future, ad esempio quelle relative agli investimenti, possono essere espresse in ecu, utilizzando però, per il calcolo degli aiuti, il tasso di conversione ecu/lira turca in vigore in quel momento oppure nel corso dell'anno in cui vengono effettivamente sostenute le spese (poiché, a decorrere da tale data, sono state stabilite in lire turche). Dichiarazione Nel contesto dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia che istituisce una zona di libero scambio per i reciproci scambi di prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Bruxelles il 25 luglio 1996, in particolare dell'articolo 19, le parti convengono di riesaminare a scadenze regolari le questioni legate al funzionamento dell'accordo e più in particolare quelle relative agli scambi e alle condizioni di concorrenza. Al fine di svolgere tale riesame, le due parti informeranno il gruppo di contatto istituito dall'articolo 19 dell'accordo che, una volta esaminate le questioni, riferirà al comitato misto CECA-Turchia. Dichiarazione Nel contesto del protocollo che stabilisce le norme d'origine in relazione all'accordo che istituisce una zona di libero scambio per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sottoscritto a Bruxelles il 25 luglio 1996, le parti convengono quanto segue: - è intenzione delle parti che le disposizioni dell'articolo 13 del protocollo sull'origine (relativo alle restituzioni o esenzioni) si applichino nello stesso modo dell'articolo corrispondente del protocollo sull'origine contenuto negli accordi tra la Comunità e i paesi dell'EFTA e dell'Europa centrale e orientale una volta conclusi i negoziati attualmente in corso per definire una versione riveduta uniforme di protocollo sull'origine per la Comunità e i suddetti Stati; - qualora si registrino differenze sostanziali tra il protocollo n. 1 del presente accordo (ivi compresi gli allegati al protocollo) e il protocollo sull'origine riveduto concordato tra la Comunità e i paesi dell'EFTA e dell'Europa centrale e orientale, le parti sottoporranno la questione al comitato misto CECA-Turchia al fine di rivedere il testo del protocollo del presente accordo al fine di assicurarsi che si applichino le stesse norme. PROTOCOLLO n. 1 relativo alle norme di origine INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» Articolo 2 Requisiti di carattere generale Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 7 Unità da prendere in considerazione Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 9 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 10 Principio della territorialità Articolo 11 Trasporto diretto Articolo 12 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 13 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 14 Requisiti di carattere generale Articolo 15 Procedura per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 16 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 17 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 18 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 19 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 20 Esportatore autorizzato Articolo 21 Validità della prova dell'origine Articolo 22 Presentazione della prova dell'origine Articolo 23 Documenti giustificativi Articolo 24 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 25 Discordanze ed errori formali Articolo 26 Importi espressi in ecu TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 27 Assistenza reciproca Articolo 28 Controllo delle prove dell'origine Articolo 29 Composizione delle controversie Articolo 30 Sanzioni Articolo 31 Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 32 Applicazione del protocollo Articolo 33 Condizioni particolari TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 34 Modifiche del protocollo TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana); f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Turchia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Turchia; h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito applicando, mutatis mutandis, la lettera g); i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti; j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»; k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine «territori» comprende le acque territoriali. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» Articolo 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Turchia: a) i prodotti interamente ottenuti in Turchia ai sensi dell'articolo 4; b) i prodotti ottenuti in Turchia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Turchia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5. Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine 1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Turchia si considerano materiali originari della Turchia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1. 2. I materiali originari della Turchia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 1. Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Turchia: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo; b) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; c) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; d) le merci ivi ottenute esclusivamente da prodotti di cui alle lettere da a), b) e c). Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo in relazione a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, sempre e quando l'articolo 6 del presente protocollo non disponga diversamente. Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in stato inalterato i prodotti durante il trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Turchia; f) il semplice assemblaggio di parti per la formazione di un prodotto completo; g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f). 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Turchia su quel prodotto. Articolo 7 Unità da prendere in considerazione 1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 riguardante il sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine. Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 9 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 10 Principio della territorialità 1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Turchia. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Turchia verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. Articolo 11 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Turchia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio. Articolo 12 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Turchia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Turchia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Turchia; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 13 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Turchia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine ai sensi del presente protocollo conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Turchia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Turchia ai materiali utilizzati nella fabbricazione qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 8 se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 14 Requisiti di carattere generale I prodotti originari della Comunità importati in Turchia e i prodotti originari della Turchia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure b) nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1 di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Articolo 15 Procedura per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga e deve essere sbarrata la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Turchia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Turchia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 16 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «ESPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «UFTÄRDAT I EFTERHAND», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»,«SONRADAN VERILMISTIR». 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1. Articolo 17 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: «DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLIKAT», «IKINCI NUSHADIR». 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data. Articolo 18 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza 1. Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Turchia, è possibile sostituire l'iniziale prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Turchia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Articolo 19 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, lettera b), può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 ECU. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Turchia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore scrivendo a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, in una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e in conformità alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. L'esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura di cui risulti autore come se questa recasse la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce. Articolo 20 Esportatori autorizzati 1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorità doganali possono conferire la qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione. Articolo 21 Validità della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. Articolo 22 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione secondo la procedura applicabile in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo. Articolo 23 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti scortati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Turchia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta del processo utilizzato dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, risultante per esempio dai suoi conti o dalla sua contabilità interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Turchia, ove tali documenti siano utilizzati a norma del diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Turchia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Turchia, ove tali documenti siano utilizzati a norma del diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Turchia in conformità del presente protocollo. Articolo 24 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3. 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2. 4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati. Articolo 25 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate. Articolo 26 Importi espressi in ecu 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea. 2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1995. 4. Gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità e della Turchia vengono riveduti dal comitato misto su richiesta della Comunità o della Turchia. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in ecu. TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 27 Assistenza reciproca 1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Turchia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Turchia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 28 Controllo delle prove dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato a campione casuale o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo della contabilità dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Le autorità doganali del paese d'importazione, qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Turchia e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti negano l'applicazione del trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali. Articolo 29 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 28, che non possono essere risolte tra le autorità doganali richiedenti il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato misto. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese. Articolo 30 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni. Articolo 31 Zone franche 1. La Comunità e la Turchia adottano tutte le misure necessarie per impedire che prodotti commerciati con una prova dell'origine, che sostino durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Turchia importati in una zona franca con una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo. TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 32 Applicazione del protocollo 1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari della Turchia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Turchia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità. 3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano anche ai fini del paragrafo 2 relativo ai prodotti originari di Ceuta e Melilla, si applicano le stesse disposizioni fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 33. Articolo 33 Condizioni particolari 1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari della Turchia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1; 2) prodotti originari della Turchia: a) i prodotti interamente ottenuti in Turchia; b) i prodotti ottenuti in Turchia nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Turchia» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorità doganali spagnole sono competenti per l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 34 Modifiche del protocollo Il comitato misto può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo. ALLEGATO I NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del protocollo. Nota 2: 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole della colonna 3. Nota 3: 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Turchia. 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. ALLEGATO II ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI IMATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E RICHIESTA DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 Istruzioni per la stampa 1. I moduli devono avere il formato di 210 × 297 mm con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampati su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Turchia possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO IV DICHIARAZIONE SU FATTURA >INIZIO DI UN GRAFICO> PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 296A0907(01).1 La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no . . . (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte . . . Ursprungswaren sind (2). Versione greca Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï [Üäåéá ôåëùíåßïõ õð' áñéè. . . . (1)] äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2). Versione francese L'exporteur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2). Versione olandese De exportateur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 33 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente sul documento sul quale è riportata la dichiarazione mediante la sigla «CM». Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira no. . . . (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2). Version svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung . . . (2). Versione turca Isbu belge (gümrük onay No: . . . (1) kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça bekirtikmedikçe, bu maddelerin . . . menseli ve tercihli (2) maddeler oldugunu beyan eder. . (3) (Luogo e data) . (4) (Firma dell'esportatore; si deve inoltre riportare in caratteri leggibili il nome della persona che firma la dichiarazione) (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco. (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 33 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente sul documento sul quale è riportata la dichiarazione mediante la sigla «CM». (3) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sià già presente nel documento. (4) Cfr. articolo 19, paragrafo 2 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, l'esonero dall'obbligo della firma implica anche l'esonero dall'obbligo di apporre il nome del firmatario. >FINE DI UN GRAFICO>