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Document 21995A1013(01)

    Accordo interinale, sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse fra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra - Protocollo 1 relativo alla creazione di un Gruppo di contatto siderurgico - Protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere relativo all'articolo 15 - Scambio di lettere sulle conseguenze dell'ampliamento

    GU L 247 del 13.10.1995, p. 2–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1997; abrog. impl. da 21997A1128(01)

    Related Council decision

    21995A1013(01)

    Accordo interinale, sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse fra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra - Protocollo 1 relativo alla creazione di un Gruppo di contatto siderurgico - Protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere relativo all'articolo 15 - Scambio di lettere sulle conseguenze dell'ampliamento

    Gazzetta ufficiale n. L 247 del 13/10/1995 pag. 0002 - 0029
    Gazzetta ufficiale n. L 247 del 13/10/1995 pag. 0002 - 0029


    ACCORDO INTERINALE sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse fra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra

    La COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «LA COMUNITÀ»,

    da una parte, e

    la FEDERAZIONE RUSSA, in appresso denominata «RUSSIA»,

    dall'altra,

    parti del presente accordo,

    considerando che il 24 giugno 1994 è stato firmato un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in appresso denominato «accordo di partenariato e cooperazione»;

    considerando che lo scopo dell'accordo di partenariato e di cooperazione è di rafforzare e ampliare le relazioni stabilite precedentemente, segnatamente dall'accordo fra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi commerciali e sulla cooperazione economica firmato il 18 dicembre 1989, in appresso denominato «accordo 1989»;

    considerata la necessità di garantire l'ulteriore sviluppo degli scambi commerciali fra le parti;

    considerando che è necessario assicurare l'ulteriore sviluppo del commercio fra le parti;

    considerando che a tal fine è necessario attuare il più rapidamente possibile, per mezzo di un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di partenariato e cooperazione riguardante gli scambi commerciali e le questioni connesse;

    tenendo presente il contributo che la cooperazione finanziaria potrebbe dare ai fini commerciali di questo accordo;

    hanno deciso di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

    LA COMUNITÀ EUROPEA:

    LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO:

    LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA:

    LA RUSSIA:

    I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    TITOLO I PRINCIPI GENERALI

    Articolo 1

    Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo come definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, è alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituisce un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.

    Articolo 2

    1. Il trattamento della nazione più favorita concesso dalla Russia a norma del presente accordo non si applica ai vantaggi di cui all'allegato I, concessi dalla Russia agli altri paesi dell'ex URSS.

    2. Per quanto riguarda il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del titolo II, le eccezioni di cui al paragrafo 1 non si applicano a partire dal momento in cui la Russia aderisce all'Accordo generale sulle tariffe e il commercio, in appresso denominato «GATT», o all'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata «OMC».

    TITOLO II SCAMBI DI MERCI

    Articolo 3

    1. Le parti si concedono reciprocamente il trattamento generale della nazione più favorita di cui all'articolo I, paragrafo 1 del GATT.

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

    a) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero;

    b) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona. Il significato dei termini «unione doganale» e «zona di libero scambio» è quello specificato al paragrafo 8 dell'articolo XXIV del GATT o definito secondo la procedura di cui al paragrafo 10 del medesimo articolo del GATT;

    c) ai vantaggi concessi a paesi particolari a norma del GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo.

    Articolo 4

    1. I prodotti originari del territorio di una parte importati nel territorio dell'altra parte non sono soggetti, direttamente o indirettamente, a tasse interne o ad altre imposizioni interne di qualsiasi genere che risultino più elevate di quelle applicate, direttamente o indirettamente, sui corrispondenti prodotti interni.

    2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, le parti riconoscono alla Russia la facoltà di continuare temporaneamente ad applicare la propria legislazione e i regolamenti in materia di accise purché:

    - l'effettiva discriminazione, esistente alla data della firma del presente accordo, fra il trattamento dei prodotti comunitari e i corrispondenti prodotti interni non sia accentuata, e

    - il trattamento riservato dalla Russia ai prodotti comunitari non risulti meno favorevole di quello riservato ai prodotti di qualunque paese terzo.

    La Russia si adopera di assicurare, il più rapidamente possibile, il pieno rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1, in modo da conformarvisi integralmente entro e non oltre il 1° gennaio 1996. La Commissione mista seguirà l'attuazione di tale processo.

    3. Inoltre, i prodotti originari del territorio di una parte, importati nel territorio dell'altra parte, non costituiscono oggetto di trattamento meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali corrispondenti per quanto riguarda le leggi, i regolamenti e i requisiti che disciplinano la vendita interna, l'offerta di vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzo. La disposizione di cui al presente paragrafo non osta all'applicazione di tariffe differenziali in materia di trasporto interno, che siano giustificate esclusivamente da considerazioni relative alla gestione economica dei mezzi di trasporto, e non dalla nazionalità del prodotto.

    4. L'articolo III, paragrafi 8, 9 e 10 del GATT si applica, mutatis mutandis, fra le parti.

    Articolo 5

    1. Le parti convengono che la libertà di transito è una condizione fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

    A tal riguardo, ciascuna delle parti consente il libero transito attraverso il proprio territorio delle merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra parte.

    2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT si applicano fra le parti.

    Articolo 6

    I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le parti:

    1) articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5;

    2) articolo IX;

    3) articolo X.

    Articolo 7

    Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci che vincolano entrambe le parti, ciascuna di esse concede, inoltre, all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione vincolante in materia, conformemente alla propria legislazione. Tale legislazione si applica in base alla regola della nazione più favorita e fatte salve le eccezioni elencate all'articolo 2, paragrafo 2 del presente accordo. Si tiene conto delle condizioni alle quali la parte in questione ha accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

    Articolo 8

    1. Le merci originarie della Russia sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14 del presente accordo nonché le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità.

    2. Le merci originarie della Comunità sono importate in Russia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14 e dell'allegato II del presente accordo.

    Articolo 9

    Finché la Russia non aderirà al GATT/OMC, le parti si consultano in sede di commissione mista sulle rispettive politiche tariffarie all'importazione, ivi compresi i cambiamenti di livello nella protezione tariffaria. In particolare, tali consultazioni sono avviate prima di aumentare la protezione tariffaria.

    Articolo 10

    1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle parti in quantità talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Russia, a seconda dei casi, può adottare le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.

    2. Prima di adottare qualsiasi misura, oppure, nei casi di applicazione del paragrafo 4, subito dopo, la Comunità o la Russia, a seconda dei casi, fornisce alla commissione mista tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti avviano tempestivamente consultazioni in sede di commissione mista.

    3. Se, in esito alle consultazioni, le parti non raggiungessero, entro 30 giorni dalla data in cui è stata adita la commissione mista, un accordo sulle azioni necessarie per porre rimedio alla situazione, la parte che ha richiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati, ovvero adottare altre misure appropriate, nella misura e per il periodo necessari alfine di evitare il pregiudizio o porvi rimedio.

    4. In circostanze critiche, qualora il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano avviate subito dopo l'adozione delle succitate misure.

    5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

    6. Se una parte adotta una misura di salvaguardia in conformità alle disposizioni del presente articolo, l'altra parte è libera di venir meno agli obblighi previsti dal presente titolo nei confronti della prima per un volume di scambi sostanzialmente equivalente.

    Prima di agire in tal senso, l'altra parte deve comunque avviare consultazioni e non adotta le misure di cui sopra se si è raggiunto un accordo entro 45 giorni dalla data in cui sono state avviate le consultazioni.

    7. Il diritto di venir meno agli obblighi di cui al paragrafo 6 non è esercitato durante i primi tre anni di vigore di una misura di salvaguardia, purché detta misura sia stata presa in seguito ad un aumento radicale delle importazioni, per un periodo massimo di quattro anni e conformemente alle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 11

    Nessuna disposizione del presente titolo, e in particolare l'articolo 10, pregiudica né compromette in alcun modo l'adozione, ad opera di ciascuna delle parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.

    Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali verrà adottata la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, le parti fanno il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

    Articolo 12

    Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale ovvero da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

    Articolo 13

    Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili siglato il 12 giugno 1993 e applicato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1993. Inoltre, l'articolo 8 del presente accordo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli da 50 a 63 della nomenclatura combinata.

    Articolo 14

    1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati:

    - dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 8

    - nonché, al momento della sua entrata in vigore, dalle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sugli scambi commerciali di taluni prodotti siderurgici.

    2. La creazione del gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche avviene secondo le disposizioni del protocollo 1, allegato al presente accordo.

    Articolo 15

    Commercio di materiali nucleari

    1. Gli scambi di materiali nucleari sono disciplinati:

    - dalle disposizioni del presente accordo, esclusi gli articoli 8 e 10, paragrafi da 1 a 5 e 7;

    - dalle disposizioni degli articoli 6, 7, 14 e 15, paragrafi 1, 2 e 3, prima frase, e paragrafi 4 e 5 dell'accordo del 1989;

    - dallo scambio di lettere allegato.

    2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le parti decidono di compiere tutti i passi necessari per giungere a un'intesa sugli scambi di materiali nucleari entro e non oltre il 1° gennaio 1997.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fintantoché non è raggiunta tale intesa.

    4. Le parti si adopereranno per concludere un accordo in materia di salvaguardie nucleari, protezione fisica e cooperazione amministrativa nel quadro dei trasferimenti di materiali nucleari. Fino all'entrata in vigore di tale accordo, si applicheranno, per il trasferimento di materiali nucleari, le rispettive legislazioni e gli obblighi internazionali delle parti in materia di non proliferazione.

    5. Per l'applicazione del regime di cui al paragrafo 1:

    - il riferimento al «presente accordo» di cui all'articolo 6 e all'articolo 15, paragrafo 5 dell'accordo 1989 indica il regime istituito dal paragrafo 1 del presente articolo;

    - il riferimento al «presente articolo» di cui all'articolo 10, paragrafo 6 del presente accordo indica l'articolo 15 dell'accordo 1989;

    - il riferimento alle «parti contraenti» di cui agli articoli 6, 7, 14 e 15 dell'accordo 1989 indica le parti del presente accordo.

    TITOLO III PAGAMENTI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

    Articolo 16

    Le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta liberamente convertibile tra residenti della Comunità e della Russia in relazione alla circolazione di beni a norma delle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 17

    Concorrenza

    1. Le parti concordano di adoperarsi per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunità e la Russia.

    2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1:

    2.1. Le parti, ciascuna entro le proprie competenze, assicurano l'applicazione delle leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese nella loro giurisdizione.

    2.2. Le parti si astengono dal concedere aiuti all'esportazione che favoriscano determinate imprese o la produzione di prodotti diversi dai prodotti primari. Esse si dichiarano inoltre pronte ad introdurre, a decorrere del terzo anno dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, norme rigorose, compreso il divieto puro e semplice di alcuni tipi di aiuti, per quanto riguarda gli altri aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza nella misura in cui pregiudicano il commercio tra la Comunità e la Russia. Tali categorie di aiuti e le norme applicabili a ciascuna di esse sono definite congiuntamente entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione.

    Su richiesta di una delle parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti o su casi particolari di aiuti di Stato.

    2.3. Nel corso di un periodo transitorio che scadrà dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, la Russia può adottare misure in contrasto con la seconda frase del paragrafo 2, secondo comma, purché tali misure siano introdotte e applicate nei casi di cui all'allegato III.

    2.4. Nel caso di monopoli di Stato a carattere commerciale, le parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini e le loro società per quanto riguarda le condizioni di acquisto e di commercializzazione dei prodotti.

    Nel caso di imprese pubbliche o di imprese cui gli Stati membri o la Russia concedono diritti esclusivi, le parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, non saranno né introdotte né mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunità e la Russia in misura contraria agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a dette imprese.

    2.5. Le parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui al paragrafo 2, secondo comma, e 2, quarto comma.

    3. Su richiesta della Comunità o della Russia, possono tenersi consultazioni in seno alla commissione mista sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle rispettive norme sulla concorrenza, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2.

    4. La parte esperta nell'applicazione delle regole di concorrenza è disposta a fornire all'altra, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per lo sviluppo e l'applicazione di dette regole.

    5. Le suddette disposizioni non pregiudicano in alcun modo il diritto di una parte di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 11, per ovviare alle distorsioni negli scambi.

    Articolo 18

    Protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    1. Un'effettiva e adeguata protezione e attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale è garantita a norma del presente articolo e dell'allegato IV.

    2. Qualora si verifichino problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni commerciali, su richiesta di una delle parti si terranno d'urgenza consultazioni per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

    Articolo 19

    Norme e valutazione della conformità

    Nei limiti delle rispettive competenze e in conformità alle rispettive legislazioni, le parti adottano misure volte a ridurre le differenze esistenti in materia di metrologia, standardizzazione e certificazione incoraggiando l'uso di strumenti concordati a livello internazionale.

    Le parti collaborano strettamente nei summenzionati settori con le organizzazioni competenti a livello europeo e internazionale.

    In particolare, le parti incoraggiano la collaborazione pratica tra le rispettive organizzazioni al fine di avviare negoziati per accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

    Articolo 20

    Dogane

    1. La cooperazione è intesa a rendere compatibili i sistemi doganali delle parti.

    2. La cooperazione comprende in particolare:

    - scambi di informazioni;

    - miglioramento dei metodi di lavoro;

    - armonizzazione e semplificazione delle procedure doganali per le merci oggetto di scambi tra le parti;

    - collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Russia;

    - sostegno all'introduzione e alla gestione di moderni sistemi informativi per le dogane, ivi compresi sistemi informatici ai punti di controllo;

    - assistenza reciproca e azioni comuni per le merci «a duplice uso» e quelle oggetto di limitazioni non tariffarie;

    - organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

    All'occorrenza, sarà fornita assistenza tecnica.

    3. L'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti per le questioni doganali ha luogo secondo le disposizioni del protocollo 2 allegato al presente accordo.

    TITOLO IV DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

    Articolo 21

    La commissione mista istituita dall'accordo 1989 esegue i compiti che le sono assegnati dal presente accordo, fintantoché non sia istituito il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 90 dell'accordo di partenariato e cooperazione.

    Articolo 22

    La commissione mista, al fine di realizzare gli obiettivi dell'accordo, può formulare raccomandazioni, nei casi da esso previsti.

    Essa redigerà le raccomandazioni con l'accordo delle parti.

    Articolo 23

    Nell'esaminare qualsiasi questione sollevata da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, la commissione mista tiene conto, nella massima misura possibile, dell'interpretazione in generale data a detto articolo del GATT dalle sue parti contraenti.

    Articolo 24

    1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

    2. Nei limiti dei loro rispettivi poteri, le parti:

    - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono sorgere da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Russia;

    - convengono che, se una controversia è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti della controversia può scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla sua nazionalità, salvo altrimenti disposto dal regolamento della camera arbitrale scelta dalle parti e che il terzo arbitro presidente del collegio o l'arbitro unico può essere cittadino di uno Stato terzo;

    - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;

    - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958.

    Articolo 25

    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle parti di adottare le misure:

    1) che ritiene necessarie per tutelare i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza:

    a) al fine di impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;

    b) inerenti ai materiali fissili o ai materiali da cui derivano;

    c) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;

    d) in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano costituire una minaccia di guerra o per adempiere agli obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; oppure

    2) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali o alle misure adottate autonomamente in linea con gli obblighi e impegni internazionali generalmente accettati per il controllo dei beni industriali a duplice uso e della tecnologia.

    Articolo 26

    1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

    - le misure applicate dalla Russia nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;

    - le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Russia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini russi o tra società o imprese russe.

    2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche, segnatamente per quanto riguarda il loro luogo di residenza.

    Articolo 27

    1. Ciascuna parte può adire la commissione mista per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

    2. La commissione mista può risolvere la controversia mediante una raccomandazione.

    3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia in conformità al paragrafo 2, ciascuna parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi.

    La commissione mista designa un terzo conciliatore.

    Le raccomandazioni del conciliatore sono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le parti.

    4. La commissione mista può stabilire norme procedurali per la soluzione delle controversie.

    Articolo 28

    Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni.

    Le disposizioni del presente articolo non condizionano né pregiudicano in alcun modo gli articoli 10, 11, 27 e 32.

    Articolo 29

    Il trattamento riservato alla Russia ai sensi del presente accordo non può comunque essere meno favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

    Articolo 30

    Per le questioni contemplate dal presente accordo che sono disciplinate dal trattato e dai protocolli della Carta per l'energia, i suddetti trattato e protocolli si applicano, a decorrere dalla loro entrata in vigore, solamente nella misura ivi prevista.

    Articolo 31

    1. Il presente accordo rimane in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione firmato il 24 giugno 1994.

    2. Una delle due parti può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte. L'applicazione del presente accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.

    Articolo 32

    1. Le parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

    2. Se una delle parti ritiene che l'altra sia inadempiente a uno degli obblighi previsti dall'accordo, può adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

    Nella scelta di tali misure, si devono privilegiare quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra parte lo richiede, le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista.

    Articolo 33

    Gli allegati I, II, III e IV e i protocolli 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Articolo 34

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Russia.

    Articolo 35

    Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e russa, ciascuno dei testi facenti ugualmente fede.

    Articolo 36

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Comunità e la Russia e sostituisce, fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 1, 3 e 5, gli articoli 2, 3, paragrafo 1, primo, secondo e quinto comma, e paragrafo 2, gli articoli da 4 a 16 e l'articolo 18 dell'accordo 1989.

    Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

    Udfærdiget i Bruxelles, den syttende juli nitten hundrede og femoghalvfems.

    Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

    ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åðôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.

    Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

    Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

    Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

    Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

    Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

    Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

    Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

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    Por las Comunidades Europeas

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

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    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På Europeiska gemenskapernas vägnar

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    ALLEGATO I

    Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Russia agli Stati dell'ex URSS nei settori disciplinati dal presente accordo (al gennaio 1994)

    I vantaggi previsti, concessi bilateralmente dai rispettivi accordi o secondo una prassi stabilita, comprendono, tra l'altro:

    1) Tasse all'importazione/esportazione

    Non sono applicati dazi all'importazione.

    Non sono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi bilaterali annuali di commercio e di cooperazione tra Stati, secondo la nomenclatura e i volumi ivi stabiliti, considerate «esportazioni per il fabbisogno dello Stato federale» secondo la definizione della legge russa corrispondente.

    Non è applicata l'IVA alle importazioni.

    Non sono applicate accise alle importazioni.

    2) Assegnazione dei contingenti e procedure per il rilascio delle licenze

    Per l'apertura dei contingenti di fornitura di prodotti russi a norma degli accordi bilaterali annuali di commercio e di cooperazione tra Stati si procede come per le «forniture destinate al fabbisogno dello Stato federale».

    3) Condizioni speciali per i pagamenti correnti.

    4) Sistema di prezzi per le esportazioni russe di alcuni tipi di materie prime e di prodotti semilavorati (carbone, greggio, gas naturale, prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio).

    I prezzi sono determinati in base alla media corrispondente del prezzo mondiale convertita in rubli o nelle rispettive monete nazionali al tasso stabilito dalla Banca centrale di Russia il 15 del mese che precede il mese dell'esportazione.

    5) Condizioni di trasporto e di transito

    Per quanto riguarda i paesi della Comunità degli Stati indipendenti che sono parti dell'accordo multilaterale «sui principi e sulle condizioni delle relazioni nel settore dei trasporti» e/o in base ad intese bilaterali sui trasporti e sul transito, non sono applicati tasse o oneri tra le parti per il trasporto e lo sdoganamento delle merci (comprese quelle in transito) e il transito dei veicoli.

    ALLEGATO II

    Deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 8 (restrizioni quantitative)

    1. La Russia può adottare misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 8 sotto forma di restrizioni quantitative su base non discriminatoria a norma dell'articolo XIII del GATT. Tali misure possono essere adottate solo dopo la fine del primo anno civile che segue la firma dell'accordo di partenariato e cooperazione.

    2. Tali misure possono essere adottate solo nelle circostanze menzionate nell'allegato III.

    3. Il valore totale delle importazioni di merci oggetto di tali misure non può superare le seguenti percentuali delle importazioni totali di merci originarie della Comunità:

    - 10 % nel secondo e terzo anno civile dopo la firma dell'accordo di partenariato e cooperazione;

    - 5 % nel quarto e quinto anno civile dopo la firma dell'accordo di partenariato e cooperazione;

    - 3 % in seguito, fino all'adesione della Russia al GATT/OMC.

    Le percentuali di cui sopra saranno determinate riferendosi al valore delle importazioni russe di merci originarie della Comunità effettuate nel corso dell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche.

    Tali disposizioni non possono essere eluse aumentando la protezione tariffaria sulle merci importate in questione.

    4. Tali misure non si applicheranno dopo l'adesione della Russia al GATT/OMC salvo diverse disposizioni nel protocollo di adesione della Russia al GATT/OMC.

    5. La Russia informa la commissione mista in merito a tutte le misure che intende adottare a norma del presente allegato; su richiesta della Comunità, prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno alla commissione mista su tali misure e sui settori cui si applicano.

    ALLEGATO III

    Periodo transitorio per le disposizioni in materia di concorrenza e per l'introduzione delle restrizioni quantitative

    Si intendono circostanze di cui all'articolo 17, paragrafo 2.3, e all'allegato II, paragrafo 2 quelle relative ai settori dell'economia russa:

    - in fase di ristrutturazione, ovvero

    - che affrontano serie difficoltà, soprattutto quando ciò comporti gravi problemi sociali nel paese, ovvero

    - che risentono dell'eliminazione o della drastica riduzione della quota totale di mercato detenuta dalle società o dai cittadini russi in un dato settore o in una data industria del paese, ovvero

    - che sono in fase emergente in Russia.

    ALLEGATO IV

    Protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 18)

    A norma delle disposizioni dell'articolo 18, la Russia continua a migliorare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e cooperazione, un livello di protezione simile a quello previsto nella Comunità, adottando altresì provvedimenti analoghi per il rispetto di tali diritti.

    PROTOCOLLO 1 relativo alla creazione di un Gruppo di contatto siderurgico

    1. È istituito un Gruppo di contatto tra le parti, composto di rappresentanti della Comunità e della Russia.

    2. Il Gruppo di contatto scambia informazioni sulla situazione delle industrie siderurgiche di entrambi i territori e sul commercio tra di essi, soprattutto al fine di individuare gli eventuali problemi che possono sorgere.

    3. Il Gruppo di contatto esamina altresì la situazione delle industrie siderurgiche a livello mondiale, compreso l'andamento del commercio internazionale.

    4. Il Gruppo di contatto scambia tutte le informazioni utili sulla struttura delle industrie in questione, sullo sviluppo della loro capacità produttiva, sui progressi della scienza e della ricerca nei rispettivi settori e sull'andamento occupazionale. Il Gruppo esamina inoltre i problemi connessi all'inquinamento e all'ambiente.

    5. Il Gruppo di contatto valuta altresì i progressi compiuti nel quadro dell'assistenza tecnica tra le parti, compreso il sostegno per la gestione finanziaria, commerciale e tecnica.

    6. Il Gruppo di contatto scambia tutte le informazioni utili sulle posizioni adottate o da adottare nelle opportune sedi o nelle organizzazioni internazionali.

    7. Previo accordo di entrambe le parti, sull'opportunità della presenza e/o partecipazione di rappresentanti delle industrie del settore il Gruppo di contatto è allargato per includere questi ultimi.

    8. Il Gruppo di contatto si riunisce due volte all'anno, alternativamente nel territorio dell'una e dell'altra parte.

    9. Il Gruppo di contatto è presieduto alternativamente da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo della Federazione russa.

    PROTOCOLLO 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

    a) «legislazione doganale»: le disposizioni, in vigore nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle parti;

    b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

    c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

    d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

    e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle infrazioni a detta legislazione.

    2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni, compresi i documenti ottenuti grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo il consenso di tali autorità.

    Articolo 3

    Assistenza su richiesta

    1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni individuate o programmate che violino, appaiano o possano costituire infrazioni a detta legislazione.

    2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

    3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

    a) le persone fisiche o giuridiche sulle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;

    b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo tale da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra parte;

    c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della legislazione doganale;

    d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

    Articolo 4

    Assistenza spontanea

    Nei limiti delle rispettive competenze, le parti si prestano assistenza reciproca, senza che sia stato richiesto preventivamente, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

    - operazioni individuate o programmate per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione;

    - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

    - merci note per essere oggetto di gravi infrazioni della legislazione doganale riguardante le importazioni, le esportazioni, il transito o qualsiasi altra procedura doganale.

    Articolo 5

    Forma e contenuto delle domande di assistenza

    1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate richieste orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

    2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

    a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

    b) la misura richiesta;

    c) l'oggetto e il motivo della domanda;

    d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

    e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

    f) una sintesi dei fatti pertinenti.

    3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua che tale autorità può accettare.

    4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

    Articolo 6

    Adempimento delle domande

    1. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte interpellata.

    2. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

    3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

    4. I funzionari di una parte, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

    5. Se, nelle circostanze previste dal presente protocollo, funzionari di una parte sono presenti alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte, essi devono poter dimostrare in qualsiasi momento la loro veste ufficiale. Tali funzionari non devono indossare uniformi né essere armati.

    Articolo 7

    Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

    1. Secondo le condizioni e i limiti previsti dal presente protocollo, le parti si comunicano reciprocamente informazioni sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

    2. Gli schedari e i documenti originali possono essere trasmessi su richiesta solo qualora le copie autenticate siano insufficienti e devono essere rispediti tempestivamente.

    3. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Su richiesta sono fornite tutte le informazioni attinenti all'utilizzazione del materiale.

    Articolo 8

    Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

    1. Le parti possono rifiutare di prestare l'assistenza prevista dal presente protocollo, fornirla parzialmente o subordinarla a determinate condizioni o requisiti, qualora ciò possa:

    a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali;

    ovvero

    b) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

    2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto da un'altra parte, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a una tale domanda.

    3. Se l'assistenza non è concessa o è negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

    Articolo 9

    Obbligo di osservare la riservatezza

    1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela concessa ad informazioni di questo genere dalle rispettive legislazioni in vigore nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

    2. I dati nominativi non sono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle parti, e soprattutto che la persona in questione sarebbe lesa nei suoi diritti umani fondamentali. Su richiesta, la parte che riceve i dati informa la parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

    3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

    4. La parte che fornisce le informazioni ne verifica l'esattezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da cancellare, la parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

    5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona in questione può ottenere, su richiesta informazioni sulle banche di dati e sulle finalità della memorizzazione dei dati.

    Articolo 10

    Uso delle informazioni

    1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti possono farne un uso diverso solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

    3. Nei loro documenti probatori, relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giudiziari, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati a norma delle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 11

    Esperti e testimoni

    Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo davanti ad un organo giurisdizionale di un'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

    Articolo 12

    Spese di assistenza

    Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, con l'esecuzione, a seconda dei casi, delle spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

    Articolo 13

    Attuazione

    1. La gestione del presente protocollo è affidata ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, da una parte, e alle autorità doganali centrali della Russia, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare alla Commissione mista le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

    2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate a norma delle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 14

    Complementarità

    1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso tra uno o più Stati membri e la Russia. Inoltre, esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di accordi di tal genere già conclusi o da concludere.

    2. Fatto salvo l'articolo 10, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

    ATTO FINALE

    I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «la Comunità»,

    da una parte, e

    i plenipotenziari della FEDERAZIONE RUSSA,

    dall'altra

    riuniti a Bruxelles addì 17 luglio 1995 per la firma dell'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo», hanno adottato i seguenti testi:

    l'accordo e i seguenti protocolli:

    Protocollo 1 relativo alla creazione di un gruppo di contatto siderurgico

    Protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa per la corretta applicazione della legislazione doganale

    I plenipotenziari della Comunità e il plenipotenziario della Federazione russa hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencati in appresso e accluse al presente atto finale:

    Dichiarazione comune relativa al titolo II e all'articolo 23 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 11 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 16 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 17, paragrafo 2.2 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 25 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 32 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 32, paragrafo 2 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa agli articoli 1 e 32 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 36 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 del protocollo 2

    I plenipotenziari della Comunità e il plenipotenziario della Federazione russa hanno preso nota che lo scambio di lettere relativo all'articolo 15 dell'accordo è accluso al presente atto finale.

    Il plenipotenziario della Federazione russa ha inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto indicate, accluse al presente atto finale:

    Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 17 dell'accordo

    Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 18 dell'accordo

    I plenipotenziari della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni sotto indicate, accluse al presente atto finale:

    Dichiarazione della Federazione russa relativa all'articolo 6 dell'accordo

    Dichiarazione della Federazione russa relativa all'articolo 18 dell'accordo

    Dichiarazione della Federazione russa relativa all'articolo 24 dell'accordo

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    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO II E ALL'ARTICOLO 23

    Ai fini del titolo II e dell'articolo 23, per GATT s'intende l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio firmato nel 1947 a Ginevra, modificato e applicato alla data della firma dell'accordo di partenariato e cooperazione, a meno che le parti non decidano altrimenti nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'articolo 21.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

    Le parti convengono che il paragrafo 1 dell'articolo 3 non si applica alle condizioni d'importazione di prodotti nel territorio russo nel quadro di prestiti finanziari e di stanziamenti concessi per lo sviluppo e per scopi umanitari, per l'assistenza umanitaria e tecnica e in base a intese analoghe concluse tra la Russia e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali quando detti Stati o dette organizzazioni internazionali richiedano un trattamento speciale per tali importazioni.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5

    L'articolo 5, che fa parte del titolo II sugli scambi di merci, tratta la questione del transito. Rimane inteso fra le parti che l'articolo 5 tratta esclusivamente della libertà di circolazione delle merci e non tratta la questione dell'accesso al mercato dei servizi di trasporto conformemente alla normale prassi del GATT.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 10

    Le parti dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia (articolo 10) non concede il trattamento GATT in materia.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

    Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 11 e quelle del seguente paragrafo non sono intese a, né hanno l'effetto di, né devono rallentare, ostacolare o impedire le procedure previste dalle rispettive legislazioni delle parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni.

    Le parti decidono che, fatte salve le rispettive prassi e legislazioni, nel determinare il valore normale si terrà debitamente conto, per ogni singolo caso, dei vantaggi comparativi naturali offerti dai produttori relativamente a fattori quali l'accesso alle materie prime, i processi di produzione, la vicinanza dello stabilimento di produzione ai clienti e le speciali caratteristiche del prodotto.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, SECONDO TRATTINO

    Per quanto riguarda la Comunità, le legislazioni e normative di cui all'articolo 6 dell'accordo del 1989 comprendono, tra l'altro, il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e i regolamenti di esecuzione, segnatamente le disposizioni dei testi che specificano diritti, poteri e competenze dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom e della Commissione delle Comunità europee.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 16 (DEFINIZIONI)

    «Pagamenti correnti»

    Ai fini di tale articolo, per «pagamenti correnti» s'intendono i pagamenti connessi alla circolazione di beni, effettuati secondo la normale prassi commerciale internazionale. Sono escluse le intese che combinano in pratica un pagamento corrente e un trasferimento di capitale, quali i risconti di pagamenti e anticipi, per eludere la legislazione delle parti in materia.

    Tale definizione non impedisce alla Russia di applicare o promulgare leggi che impongano di effettuare questi pagamenti tramite le banche russe che hanno ricevuto dalla Banca centrale della Federazione russa le licenze necessarie per svolgere queste operazioni in monete liberamente convertibili.

    «Moneta liberamente convertibile»

    L'espressione indica le monete considerate «liberamente convertibili» dal Fondo monetario internazionale.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2.2

    Per «prodotti primari» s'intendono quelli tali definiti nel GATT.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 18

    Nei limiti delle rispettive competenze, le parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include, in particolare, il copyright, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di commercio e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know how.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 25

    Le parti convengono che le misure di cui all'articolo 25 non saranno adottate al fine di falsare le condizioni di concorrenza sui rispettivi mercati tutelando così la produzione nazionale.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 27

    Le parti invitano la commissione mista a esaminare senza indugio le norme procedurali che potrebbero rivelarsi utili per la soluzione delle controversie a norma dell'accordo.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 32

    Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le parti decidono di comune accordo che per «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 32 dell'accordo s'intendono i casi di violazione materiale dell'accordo ad opera di una delle parti. Una violazione materiale dell'accordo consiste:

    a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale

    o

    b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 1.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 32, PARAGRAFO 2

    Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 32, paragrafo 2 sono misure adottate in conformità del diritto internazionale.

    Se una parte prende una misura in un caso «particolarmente urgenti» ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, l'altra parte si può avvalere della procedura di cui all'articolo 27.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 1 E 32

    Le parti dichiarano che l'inclusione nell'accordo del riferimento al fatto che il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce un elemento fondamentale dello stesso e ai casi di particolare emergenza deriva:

    - dalla politica comunitaria in materia di diritti dell'uomo, conformemente alla dichiarazione del Consiglio dell'11 maggio 1992 che prevede l'inclusione di questo riferimento negli accordi di cooperazione o di associazione tra la Comunità e i suoi partner della CSCE;

    - dalla politica della Russia nel settore, e

    - dall'importanza che entrambe le parti attribuiscono agli obblighi derivanti, in particolare, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 36

    Le parti convengono che, sebbene il presente accordo sostituisca parti dell'accordo 1989 per quanto riguarda le relazioni tra le parti, esso non pregiudica né incide altrimenti sulle misure adottate anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo o degli accordi conclusi tra di esse in conformità all'accordo 1989 e alle condizioni e per il periodo di applicazione ivi previsti.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO 2

    1. Le parti convengono di adottare le misure necessarie per prestarsi senza indugio assistenza reciproca, a norma del protocollo, per i seguenti movimenti di merci:

    a) movimenti di armi, munizioni, materiali e ordigni esplosivi;

    b) movimenti di oggetti d'arte e d'antiquariato di considerevole valore storico, culturale o archeologico per una delle parti;

    c) movimenti di prodotti tossici e di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute della popolazione;

    d) movimenti di merci sensibili e strategiche oggetto di limitazioni non tariffarie secondo gli elenchi concordati tra le parti.

    2. Se lo consentono i principi di base dei rispettivi sistemi giuridici, le parti convengono di prendere le misure necessarie per un uso corretto della tecnica di controllo delle forniture in base a disposizioni di esecuzione concordate secondo le procedure di tale protocollo.

    3. Le parti convengono di prendere, conformemente alle rispettive legislazioni, tutte le misure necessarie per:

    - fornire tutti i documenti,

    - notificare tutte le decisioni

    che rientrano nel campo di applicazione del protocollo a un destinatario residente o stabilito sui rispettivi territori in base a disposizioni di esecuzione concordate secondo le procedure previste dal protocollo. In tal caso, si applica l'articolo 5, paragrafo 3.

    4. Le parti convengono che, quando l'autorità interpellata non può agire per proprio conto, il dipartimento amministrativo cui è stata presentata la richiesta da detta autorità procede alle stesse condizioni ad essa applicabili.

    SCAMBIO DI LETTERE relativo all'articolo 15

    A. Lettera della Russia

    Signor . . .,

    con la presente desidero confermare che siamo giunti alla seguente intesa per quanto riguarda gli scambi di materiali nucleari di cui all'articolo 15 dell'accordo interinale firmato in data odierna:

    la Russia intende agire come fornitore stabile, affidabile e a lungo termine di materiali nucleari per la Comunità, e la Comunità ne prende atto. Il governo russo prende atto che la Comunità considera la Russia, soprattutto per la sua politica di approvvigionamento nel settore nucleare, una fonte separata e distinta dagli altri fornitori.

    Per evitare problemi sugli scambi, si tengono consultazioni, periodiche o su richiesta, in merito all'andamento degli scambi di materiali nucleari tra la Russia e la Comunità. Le consultazioni potrebbero includere un dialogo continuo e regolare sugli sviluppi del mercato e sulle relative previsioni.

    Le consultazioni avvengono ai sensi dell'articolo 21.

    In conformità dell'articolo 6 dell'accordo interinale, le normative di cui all'articolo 6 dell'accordo del 1989 saranno applicate in modo uniforme, equo ed imparziale.

    Per quanto riguarda l'impegno di agevolare, nella misura del possibile, il processo di disarmo nucleare in corso, abbiamo deciso di prendere tutte le disposizioni necessarie per avviare consultazioni con tutti i paesi interessati qualora risulti che l'applicazione dei rispettivi accordi bilaterali e multilaterali reca o minaccia di recare grave pregiudizio alle infrastrutture delle parti.

    Mi pregio proporre che la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo formale tra di noi.

    Voglia accogliere, Signor . . . , i sensi della mia alta considerazione.

    Per il governo della Federazione russa

    B. Lettera della Comunità

    Signor . . .,

    Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

    «con la presente desidero confermare che siamo giunti alla seguente intesa per quanto riguarda gli scambi di materiali nucleari di cui all'articolo 15 dell'accordo interinale firmato in data odierna:

    la Russia intende agire come fornitore stabile, affidabile e a lungo termine di materiali nucleari per la Comunità, e la Comunità ne prende atto. Il governo russo prende atto che la Comunità considera la Russia, soprattutto per la sua politica di approvvigionamento nel settore nucleare, una fonte separata e distinta dagli altri fornitori.

    Per evitare problemi sugli scambi, si tengono consultazioni, periodiche o su richiesta, in merito all'andamento degli scambi di materiali nucleari tra la Russia e la Comunità. Le consultazioni potrebbero includere un dialogo continuo e regolare sugli sviluppi del mercato e sulle relative previsioni.

    Le consultazioni avvengono ai sensi dell'articolo 21.

    In conformità dell'articolo 6 dell'accordo interinale, le normative di cui all'articolo 6 dell'accordo del 1989 saranno applicate in modo uniforme, equo ed imparziale.

    Per quanto riguarda l'impegno di agevolare, nella misura del possibile, il processo di disarmo nucleare in corso, abbiamo deciso di prendere tutte le disposizioni necessarie per avviare consultazioni con tutti i paesi interessati qualora risulti che l'applicazione dei rispettivi accordi bilaterali e multilaterali reca o minaccia di recare grave pregiudizio alle infrastrutture delle parti.

    Mi pregio proporre che la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo formale tra di noi.»

    Posso confermarLe che la Sua lettera e la mia risposta costituiscono insieme un accordo formale tra di noi.

    Voglia accogliere, Signor . . . , i sensi della mia alta considerazione.

    Per conto delle Comunità europee

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ RELATIVA ALL'ARTICOLO 17

    Le disposizioni dell'accordo non pregiudicano le competenze della Comunità europea e dei suoi Stati membri in materia di concorrenza.

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ RELATIVA ALL'ARTICOLO 18

    Le disposizioni dell'accordo non pregiudicano le competenze della Comunità europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

    DICHIARAZIONE DELLA RUSSIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 6

    Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non pregiudicano le misure che non rientrano tra le competenze del governo della Federazione russa.

    DICHIARAZIONE DELLA RUSSIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 18

    Le disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2 fatta eccezione per l'ultimo trattino, e i paragrafi 4 e 5 dell'allegato 10 dell'accordo di partenariato e cooperazione si applicano dall'entrata in vigore dell'accordo interinale.

    DICHIARAZIONE DELLA RUSSIA RELATIVA ALL'ARTICOLO 24

    Le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1 non pregiudicano i poteri speciali assegnati dalla legislazione russa in vigore agli avvocati consulenti in proprietà industriale che sono cittadini della Federazione russa.

    FUORI DALL'ACCORDO SCAMBIO DI LETTERE sulle conseguenze dell'ampliamento

    A. Lettera della Comunità

    Signor . . . ,

    Con riferimento all'accordo interinale firmato in data odierna, mi pregio confermare che qualora si rendesse necessario apportare modifiche all'accordo in oggetto a seguito dell'ampliamento della Comunità, dette modifiche costituiranno oggetto di consultazione fra le parti a norma dell'articolo 21 e in tale contesto si terrebbe conto, per quanto possibile, del carattere delle relazioni economiche e commerciali bilaterali attualmente esistenti fra la Russia e i nuovi Stati membri.

    La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accogliere, Signor . . . , i sensi della mia alta considerazione.

    Per conto delle Comunità europee

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    B. Lettera della Russia

    Signor . . . ,

    Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

    Signor . . . ,

    Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

    «Con riferimento all'accordo interinale firmato in data odierna, mi pregio confermare che qualora si rendesse necessario apportare modifiche all'accordo in oggetto a seguito dell'ampliamento della Comunità, dette modifiche costituiranno oggetto di consultazione fra le parti a norma dell'articolo 21 e in tale contesto si terrebbe conto, per quanto possibile, del carattere delle relazioni economiche e commerciali bilaterali attualmente esistenti fra la Russia e i nuovi Stati membri.»

    La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accogliere, Signor . . . , i sensi della mia alta considerazione.

    Per il governo della Federazione russa

    «Con riferimento all'accordo interinale firmato in data odierna, mi pregio confermare che qualora si rendesse necessario apportare modifiche all'accordo in oggetto a seguito dell'ampliamento della Comunità, dette modifiche costituiranno oggetto di consultazione fra le parti a norma dell'articolo 21 e in tale contesto si terrebbe conto, per quanto possibile, del carattere delle relazioni economiche e commerciali bilaterali attualmente esistenti fra la Russia e i nuovi Stati membri.»

    La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accogliere, Signor . . . , i sensi della mia alta considerazione.

    Per il governo della Federazione russa

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

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