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Document 21992A1231(06)
Agreement in the form of an exchange of letters amending the Agreement between the European Economic Community and the People' s Republic of Bangladesh on Trade in Textile Products
Accordo in forma di scambio di lettere che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei tessili
Accordo in forma di scambio di lettere che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei tessili
GU L 405 del 31.12.1992, pp. 45–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 21987A0819(01) |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Adopted by | 31992D0606 | 30/12/1992 |
Accordo in forma di scambio di lettere che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei tessili -
Gazzetta ufficiale n. L 405 del 31/12/1992 pag. 0045
ACCORDO in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei tessili Siglato a Bruxelles il 9 ottobre 1992 Lettera n. 1 Signor . . . . . , 1. Mi pregio fare riferimento alle consultazioni svoltesi a Bruxelles il 21 e 22 maggio 1992 tra le nostre rispettive delegazioni per la modifica dell'accordo sul commercio dei tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh, in vigore dal 1o gennaio 1987, prorogato con lo scambio di lettere siglato il 12 dicembre 1991 e in vigore dal 1o gennaio 1992, al fine di risolvere i problemi dovuti all'elusione delle disposizioni nel commercio tra le parti. 2. In seguito alle suddette consultazioni, entrambe le parti hanno convenuto di introdurre, inizialmente per i prodotti delle categorie 4, 6 e 8, un sistema di duplice controllo basato su licenze di esportazione e di importazione, di cui al protocollo A, titoli III, IV, e V dell'accordo bilaterale, senza però limiti quantitativi. Le parti decidono inoltre che, in funzione dell'esperienza acquisita nell'applicare il sistema, la sua portata potrà essere modificata, di comune accordo, includendo prodotti di altre categorie o escludendo i prodotti per i quali il sistema non venga più ritenuto necessario. 3. Le parti decidono inoltre che le modifiche previste dal presente scambio di lettere entreranno in vigore il giorno successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1992. 4. Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accettazione da parte del Suo governo di quanto precede. Voglia accetare, Signor . . . . . , l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Lettera n. 2 Signor . . . . . , mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «1. Mi pregio fare riferimento alle consultazioni svoltesi a Bruxelles il 21 e 22 maggio 1992 tra le nostre rispettive delegazioni per la modifica dell'accordo sul commercio dei tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh, in vigore dal 1o gennaio 1987, prorogato con lo scambio di lettere siglato il 12 dicembre 1991 e in vigore dal 1o gennaio 1992, al fine di risolvere i problemi dovuti all`elusione delle disposizioni nel commercio tra le parti. 2. In seguito alle suddette consultazioni, entrambe le parti hanno convenuto di introdurre, inizialmente per i prodotti delle categorie 4, 6 e 8, un sistema di duplice controllo basato su licenze di esportazione e di importazione, di cui al protocollo A, titoli III, IV e V dell'accordo bilaterale, senza però limiti quantitativi. Le parti decidono inoltre che, in funzione dell'esperienza acquisita nell'applicare il sistema, la sua portata potrà essere modificata, di comune accordo includendo prodotti di altre categorie o escludendo i prodotti per i quali il sistema non venga più ritenuto necessario. 3. Le parti decidono inoltre che le modifiche previste dal presente scambio di lettere entreranno in vigore il giorno successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1992. 4. Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accettazione da parte del Suo governo di quanto precede.» Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera. Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica popolare del Bangladesh