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Document 21988A0085

Accordo di cooperazione in materia di terminologia confederazione Svizzera, in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, e la Comunità economica europea (CEE), la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), rappresentate dalla Commissione delle Comunità europee

GU L 46 del 19.2.1988, p. 34–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

21988A0085

Accordo di cooperazione in materia di terminologia confederazione Svizzera, in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, e la Comunità economica europea (CEE), la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), rappresentate dalla Commissione delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 19/02/1988 pag. 0034 - 0043


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ACCORDO DI COOPERAZIONE

in materia di terminologia

confederazione Svizzera, in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, e la Comunità economica europea (CEE), la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), rappresentate dalla Commissisione delle Comunità europee

(88/85/CECA, CEE, Euratom)

(Lettera della Commissione)

Bruxelles, il 13 novembre 1987.

Signor Consigliere federale,

Le relazioni tra il Suo paese e le Comunità europee hanno assunto una dimensione sempre più vasta col progredire della costruzione europea. Alla riunione di Lussemburgo del 9 aprile 1984, i ministri degli Stati membri delle Comunità, i ministri degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELE), e la Commissione, hanno giudicato che la crescente interdipendenza economica tra le Comunità e i paesi dell'AELE giustifichi, in particolare, una cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo.

La Commissione delle Comunità europee ha creato e sviluppato dal 1973 una banca di dati terminologici denominata Eurodicautom, la quale mette a disposizione equivalenze terminologiche tra le lingue ufficiali e di lavoro delle Comunità europee.

La Svizzera, dal canto suo, ha in comune con le Comunità tre di queste lingue ufficiali e di lavoro e ha compiuto grandi sforzi per sistematizzare la propria ricerca terminologica nonché la formazione e la cooperazione europea in questo settore.

In data 28 settembre 1979 la Svizzera e la Comunità economica europea hanno proceduto a uno scambio di lettere che precisa il quadro generale per una cooperazione nel settore dei servizi d'informazione e in particolare per l'estensione al territorio svizzero della rete di trasmissione dei dati della Comunità (Euronet).

Oggi che lo sviluppo tecnologico ed economico in Europa è facilitato dall'appropriato sviluppo delle attività terminologiche multilingui, è nell'interesse del Consiglio federale svizzero e della Commissione delle Comunità europee cooperare in modo equilibrato nel settore terminologico e linguistico, e favorire l'utilizzazione dell'Eurodicautom e del suo software originale in particolare per evitare inutile identità di lavori, sviluppare il fondo terminologico multilingue disponibile nell'Eurodicautom e assicurare l'armonizzazione più vasta possibile dei dati.

Al fine di realizzare questa cooperazione, ho l'onore di proporLe con la presente quanto segue: ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TERMINOLOGIA FRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RAPPRESENTATA DAL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE), LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA) E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) RAPPRESENTATE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

A. Definizioni

Articolo 1

Ai sensi del presente accordo, Eurodicautom designa la banca di dati terminologici della Commissione delle Comunità europee (qui appresso denominata la Commissione). Il software è costituito da un complesso di programmi originali concepiti e sviluppati dai servizi della Commissione, di cui sono proprietà esclusiva. La base comprende tutto l'insieme dei dati immessi sotto la responsabilità del servizio terminologia e applicazioni informatiche della Commissione.

Non fanno parte della banca i documenti che sono serviti alla sua costituzione.

B. Oggetto dell'accordo

Articolo 2

Obiettivo del presente accordo è permettere a ciascuna delle parti, grazie all'unione dei loro sforzi per lo sviluppo nel settore della terminologia e in particolare per lo sviluppo del trattamento terminografico automatizzato, e in special modo grazie a una più intensa utilizzazione a titolo sperimentale della base Eurodicautom, di ottenere i risultati ottimali con i mezzi assegnati ai loro rispettivi lavori, di evitare l'inutile identità di lavori e di conseguire così il miglior livello possibile di alimentazione e di utilizzazione della banca di dati terminologici Eurodicautom.

Articolo 3

Per conseguire l'obiettivo del presente accordo, le parti conglobano i loro rispettivi programmi in materia di ricerca terminologica, sendo procedure da fissare in comune.

Articolo 4

La cooperazione di cui all'articolo 2 sarà attuata più precisamente con i seguenti metodi:

- l'utilizzazione del software di trattamento dei dati terminologici Eurodicautom

- diritto di accesswo reciproco ai dati terminologici già esistenti o da sviluppare, esclusi i dati classificati come segreti.

C. Organi per realizzare l'oggetto dell'accordo

Articolo 5

5.1. È istituito un comitato misto denominato « Comitato Eurodicautom Svizzera/Commissione », composto da rappresentanti della Commissione e da rappresentanti della Svizzera.

5.2. Il comitato Eurodicautom Svizzera/Commissione vigila sulla buona applicazione dell'accordo. Esso studia in particolare ogni misura atta a migliorare e a sviluppare la cooperazione nel settore della terminologia. Alla fine di ogni anno, procede alla verifica della buona esecuzione dei programmi di cui al paragrafo 5.3.

5.3. Il comitato Eurodicautom Svizzera/Commissione è assistito, per gli aspetti tecnici, da un organo di gestione composto da rappresentanti dei servizi designati dalla Commissione e dal Consiglio federale e avente in particolare, l'incarico di sviluppare programmi di lavoro che tengano equamente conto degli interessi delle Parti nel settore terminologico, di armonizzare le metodologie utilizzate per il miglioramento e l'arricchimento della base, di verificare la fondatezza e la compatibilità degli adattamenti proposti per il software.

5.4. Il comitato Eurodicautom Svizzera/Commissione adotta il proprio regolamento interno. La presidenza è esercitata a turno dalla Svizzera e dalla Commissione.

5.5. Il comitato Eurodicautom Svizzera/Commissione si riunisce su richiesta di una delle parti, e almeno una volta all'anno.

D. Diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale e di utilizzazione

Articolo 6

6.1. Ai termini del presente accordo, gli sviluppi del software come pure gli apporti terminologici rimangono proprietà della parte che li realizza e vengono integrati nell'Eurodicautom secondo criteri che copia essere stabiliti dall'organo di gestione.

6.2. La Commissione conserva i diritti di proprietà sul software Eurodicautom nella sua forma originaria come pure sulle versioni di questo software adattate a nuove circostanze informatiche; essa conserva anche tutti i diritti sui propri dati terminologici.

6.3. Perché possa organizzare l'accesso all'Eurodicautom in uno o più propri siti, la Svizzera riceve una copia del software Eurodicautom e dei dati allo stato in cui si trovano alla data di entrata in vigore del presente accordo e nella forma concordata dall'organo di gestione.

6.4. I dati dell'Eurodicautom possono essere utilizzati liberamente, sia per proprio uso interno sia per consultazione non commerciale, tanto dagli organi ufficiali della Confederazione, dei cantoni e dei comuni svizzeri, quanto dalle istituzioni e dagli organi comunitari nonché dagli organi ufficiali degli Stati membri. La Commissione può inoltre mantenere l'apertura sperimentale e non commerciale dell'Eurodicautom attraverso le reti telematiche.

Articolo 7

La cessione a terzi di ogni altro diritto di utilizzazione o di consultazione di programmi informatici o di dati terminologici elaborati nel quadro del presente accordo può avvenire soltanto con il consenso della parte che ha elaborato questi programmi o dati.

Articolo 8

Le prestazioni terminologiche informatizzate che le parti si forniranno reciprocamente risponderanno sotto tutti i punti di vista alle esigenze usuali e a quelle definite dall'organo di gestione. Tuttavia, le parti non assumeranno su di sé alcun onere di garanzia né alcun impegno per quanto concerne i risultati dell'utilizzazione dei loro apporti informatici o terminologici.

Articolo 9

Nel caso che si ponga fine all'accordo, ciascuna parte è tenuta a restituire all'altra i dati informatici e terminologici che, in applicazione di principi e di criteri che devono essere precisati dall'organo di gestione, non sono di proprietà sua piena.

E. Disposizioni finanziarie e fiscali dell'accordo

Articolo 10

10.1. Il contributo finanaziario unico della Svizzera è proporzionale al risultato dall'equazione « rapporto tra il PIL della Svizzera e la somma dei PIL degli Stati membri più PIL della Svizzera ai prezzi di mercato 1985 », e si basa sullo sforzo finanziario della Commissione per sviluppare l'Eurodicautom, valutato a 10 500 000 ECU. Le modalitá di pagamento sono fissate in un allegato del presente accordo. 10.2. Le spese attinenti alla realizzazione del presente accordo saranno sostenute da ciascuna delle parti per le sue proprie ricerche. Nessun obbligo finanziario ne deriva per l'altra parte, salvo decisione contraria.

Articolo 11

11.1. Le parti provvederanno a che nessuna di esse sia soggetta ai dazi doganali e altri diritti all'importazione e all'esportazione, o a divieti e restrizioni sulle importazioni e le esportazioni, per quanto concerne le merci destinate ad essere utilizzate in Svizzera e nelle Comunità nel quadro delle attività coperte dal presente accordo.

11.2. Le merci importate o acquistate sul territorio di una parte possono essere ivi cedute contro pagamento o gratuitamente soltanto alle condizioni ammesse dalla legislazione applicabile.

F. Disposizioni generali

Articolo 12

Gli allegati del presente accordo contenenti la dichiarazione comune d'intenzioni e le modalità di pagamento fanno parte integrante dell'accordo stesso.

Articolo 13

13.1. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti nel quadro delle procedure loro proprie. Esso entra in vigore non appena le parti si saranno reciprocamente informate che la procedura da seguire al riguardo è stata conclusa.

13.2. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciarlo o chiederne la revisione con un preavviso di sei mesi.

13.3. Il presente accordo è redatto nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

ALLEGATO I

Dichiarazione comune d'intenzioni

Al fine di conseguire gli obiettivi di cooperazione previsti dall'accordo, le parti hanno convenuto quanto segue:

Le parti si adopereranno nei modi appropriati per garantire la realizzazione degli obiettivi dell'accordo e in particolare:

- si scambieranno regolarmente informazioni sull'evoluzione tecnologica e sugli adattamenti informatici o altri necessari per garantire l'adeguato sviluppo e il massimo rendimento dell'Eurodicautom;

- si scambieranno informazioni e si concerteranno in materia di accordi di cooperazione nei settori terminologici e linguistici con Stati terzi, pubblici poteri o organismi specializzati;

- si scambieranno informazioni sulle possibilità di apertura commerciale dell'Eurodicautom e si garantiranno a vicenda, in modo non discriminatorio e su una base di totale reciprocità, tale apertura nel quadro delle disposizioni internazionali e nazionali in vigore;

- si concerteranno prima di un'eventuale decisione di apertura non commerciale dell'Eurodicautom, senza che tuttavia i diritti e gli obblighi connessi alla gestione dell'Eurodicautom possano essere compromessi;

- stabiliranno insieme i principi di un regime di proprietà e di utilizzazione per i dati terminologici su supporto informatico.

ALLEGATO II

Modalità finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 10.1 dell'accordo, il contributo finanziario della Svizzera è fissato a 413 700 ECU.

2. Questo contributo è pagabile secondo le disposizioni che seguono:

2.1. Il versamento si effettua in dieci quote annuali, il cui importo è fissato di comune accordo come segue:

primo anno 89 700

secondo anno 60 000

terzo anno 45 000

quarto anno 45 000

quinto anno 29 000

sesto anno 29 000

settimo anno 29 000

ottavo anno 29 000

nono anno 29 000

decimo anno 29 000

413 700

2.2. La prima quota è pagabile alla data di consegna del software e dei dati.

2.3. Se l'accordo è denunciato prima del termine di dieci anni, le quote rimanenti non sono più esigibili.

2.4. I pagamenti in ECU devono essere effettuati, sul conto bancario che sarà indicato dai competenti organi della Commissione, al più tardi dodici mesi, per ciascuna quota, dopo il versamento della quota precedente.

Se Lei può confermarmi per iscritto il Suo accordo su quanto pecede, le due Parti considereranno questo scambio di lettere come uno scambio che definisce gli obiettivi e le forme della loro cooperazione in materia di terminologia.

Voglia gradire, Signor Consigliere federale, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(Lettera del Consiglio federale svizzero)

Bruxelles, il 13 novembre 1987.

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna, redatta come segue:

« Le relazioni tra il Suo paese e le Comunità europee hanno assunto una dimensione sempre più vasta col progredire della costruzione europea. Alla riunione di Lussemburgo del 9 aprile 1984, i ministri degli Stati membri delle Comunità, i ministri degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, e la Commissione, hanno giudicato che la crescente interdipendenza economica tra le Comunità e i paesi dell'AELE giustifichi, in particolare, una cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo.

La Commissione delle Comunità europee ha creato e sviluppato dal 1973 una banca di dati terminologici denominata Eurodicautom, la quale mette a disposizione equivalenze terminologiche tra le lingue ufficiali e di lavoro delle Comunità europee.

La Svizzera, dal canto suo, ha in comune con le Comunità tre di queste lingue ufficiali e di lavoro e ha compiuto grandi sforzi per sistematizzare la propria ricerca terminologica nonché la formazione e la cooperazione europea in questo settore.

In data 28 settembre 1979 la Svizzera e la Comunità economica europea hanno proceduto a uno scambio di lettere che precisa il quadro generale per una cooperazione nel settore dei servizi d'informazione e in particolare per l'estensione al territorio svizzero della rete di trasmissione dei dati della Comunità (Euronet).

Oggi che lo sviluppo tecnologico ed economico in Europa è facilitato dall'appropriato sviluppo delle attività terminologiche multilingui, è nell'interesse del Consiglio federale svizzero e della Commissione delle Comunità europee cooperare in modo equilibrato nel settore terminologico e linguistico, e favorire l'utilizzazione dell'Eurodicautom e del suo software originale in particolare per evitare inutile identità di lavori, sviluppare il fondo terminologico multilingue disponibile nell'Eurodicautom e assicurare l'armonizzazione più vasta possibile dei dati.

Al fine di realizzare questa cooperazione, ho l'onore di proporLe con la presente quanto segue

ACORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TERMINOLOGIA FRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RAPPRESENTATA DAL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE), LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA) E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) RAPPRESENTATE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

A. Definizioni

Articolo 1

Ai sensi del presente accordo, Eurodicautom designa la banca di dati terminologici della Commissione delle Comunità europee (qui appresso denominata la Commissione). Il software è costituito da un complesso di programmi originali concepiti e sviluppati dai servizi della Commissione, di cui sono proprietà esclusiva. La base comprende tutto l'insieme dei dati immessi sotto la responsabilità del servizio terminologia e applicazioni informatiche della Commissione.

Non fanno parte della banca i documenti che sono serviti alla sua costituzione. B. Oggetto dell'accordo

Articolo 2

Obiettivo del presente accordo è permettere a ciascuna delle parti, grazie all'unione dei loro sforzi per lo sviluppo nel settore della terminologia e in particolare per lo sviluppo del trattamento terminografico automatizzato, e in special modo grazie a una più intensa utilizzazione a titolo sperimentale della base Eurodicautom, di ottenere i risultati ottimali con i mezzi assegnati ai loro rispettivi lavori, di evitare l'inutile identità di lavori e di conseguire così il miglior livello possibile di alimentazione e di utilizzazione della banca di dati terminologici Eurodicautom.

Articolo 3

Per conseguire l'obiettivo del presente accordo, le parti conglobano i loro rispettivi programmi in materia di ricerca terminologica, secondo procedure da fissare in comune.

Articolo 4

La cooperazione di cui all'articolo 2 sarà attuata più precisamente con i seguenti metodi:

- utilizzazione del software di trattamento dei dati terminologici Eurodicautom,

- diritto di accesso reciproco ai dati terminologici già esistenti o da sviluppare, esclusi i dati classificati come segreti.

C. Organi per realizzare l'oggetto dell'accordo

Articolo 5

5.1. È istituito un comitato misto denominato « Comitato Eurodicautom Svizzera/Commissione », composto da rappresentanti della Commissione e da rappresentanti della Svizzera.

5.2. Il comitato Eurodicautom Svizzera/Commissione vigila sulla buona applicazione dell'accordo. Esso studia in particolare ogni misura atta a migliorare e a sviluppare la cooperazione nel settore della terminologia. Alla fine di ogni anno, procede alla verifica della buona esecuzione dei programmi di cui al paragrafo 5.3.

5.3. Il comitato Eurodicautom Svizzera/Commissione è assistito, per gli aspetti tecnici, da un organo di gestione composto da rappresentanti dei servizi designati dalla Commissione e dal Consiglio federale e avente, in particolare, l'incarico di sviluppare programmi di lavoro che tengano equamente conto degli interessi delle parti nel settore terminologico, di armonizzare le metodologie utilizzate per il miglioramento e l'arricchimento della base, di verificare la fondatezza e la compatibilità degli adattamenti proposti per il software.

5.4. Il comitato Eurodicautom Svizzera/Commissione adotta il proprio regolamento interno. La presidenza è esercitata a turno dalla Svizzera e dalla Commissione.

5.5 Il comitato Eurodicautom Svizzera/Commissione si riunisce su richiesta di una delle parti, e almeno una volta all'anno.

D. Diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale e di utilizzazione

Articolo 6

6.1. Ai termini del presente accordo, gli sviluppi del software come pure gli apporti terminologici rimangono proprietà della parte che li realizza e vengono integrati nell'Eurodicautom secondo criteri che devono essere stabiliti dall'organo di gestione.

6.2. La Commissione conserva i diritti di proprietà sul software Eurodicautom nella sua forma originaria come pure sulle versioni di questo software adattate a nuove circostanze informatiche; essa conserva anche tutti i diritti sui propri dati terminologici. 6.3. Perché possa organizzare l'accesso all'Eurodicautom in uno o più propri siti, la Svizzera riceve una copia del software Eurodicautom e dei dati nello stato in cui si trovano alla data di entrata in vigore del presente accordo e nella forma concordata dall'organo di gestione.

6.4. I dati dell'Eurodicautom possono essere utilizzati liberamente, sia per proprio uso interno sia per consultazione non commerciale, tanto dagli organi ufficiali della Confederazione, dei cantoni e dei comuni svizzeri, quanto dalle istituzioni e dagli organi comunitari nonché dagli organi ufficiali degli Stati membri. La Commissione può inoltre mantenere l'apertura sperimentale e non commerciale dell'Eurodicautom attraverso le reti telematiche.

Articolo 7

La cessione a terzi di ogni altro diritto di utilizzazione o di consultazione di programmi informatici o di dati terminologici elaborati nel quadro del presente accordo può avvenire soltanto con il consenso della parte che ha elaborato questi programmi o dati.

Articolo 8

Le prestazioni terminologiche informatizzate che le parti si forniranno reciprocamente risponderanno sotto tutti i punti di vista alle esigenze usuali e a quelle definite dall'organo di gestione. Tuttavia, le parti non assumeranno su di sé alcun onere di garanzia né alcun impegno per quanto concerne i risultati dell'utilizzazione dei loro apporti informatici o terminologici.

Articolo 9

Nel caso che si ponga fine all'accordo, ciascuna parte è tenuta a restituire all'altra i dati informatici e terminologici che, in applicazione di principi e di criteri che devono essere precisati dall'organo di gestione, non sono di proprietà sua piena.

E. Disposizioni finanziarie e fiscali dell'accordo

Articolo 10

10.1. Il contributo finanziario unico della Svizzera è proporzionale al risultato dell'equazione « rapporto tra il PIL della Svizzera e la somma dei PIL degli Stati membri più PIL della Svizzera ai prezzi di mercato 1985 », e si basa sullo sforzo finanziario della Commissione per sviluppare l'Eurodicautom, valutato a 10 500 000 ECU. Le modalità di pagamento sono fissate in un allegato del presente accordo.

10.2. Le spese attinenti alla realizzazione del presente accordo saranno sostenute da ciascuna delle parti per le sue proprie ricerche. Nessun obbligo finanziario ne deriva per l'altra parte, salvo decisione contraria.

Articolo 11

11.1 Le parti provvederanno a che nessuna di esse sia soggetta ai dazi doganali e altri diritti all'importazione e all'esportazione, o a divieti e restrizioni sulle importazioni e le esportazioni, per quanto concerne le merci destinate ad essere utilizzate in Svizzera e nelle Comunità nel quadro delle attività coperte dal presente accordo.

11.2. Le merci importate o acquistate sul territorio di una parte possono essere ivi cedute contro pagamento o gratuitamente, soltanto alle condizioni ammesse dalla legislazione applicabile.

F. Disposizioni generali

Articolo 12

Gli allegati del presente accordo contenenti la dichiarazione comune d'intenzioni e le modalità di pagamento fanno parte integrante dell'accordo stesso. Articolo 13

13.1. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti nel quadro delle procedure loro proprie. Esso entra in vigore non appena le parti si saranno reciprocamente informate che la procedura da seguire al riguardo è stata conclusa.

13.2. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciarlo o chiederne la revisione con un preavviso di sei mesi.

13.3. Il presente accordo è redatto nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

ALLEGATO I

Dichiarazione comune d'intenzioni

Al fine di conseguire gli obiettivi di cooperazione previsti dall'accordo, le parti hanno convenuto quanto segue:

Le parti si adopereranno nei modi appropriati per garantire la realizzazione degli obiettivi dell'accordo e in particolare:

- si scambieranno regolarmente informazioni sull'evoluzione tecnologica e sugli adattamenti informatici o altri necessari per garantire l'adeguato sviluppo e il massimo rendimento dell'Eurodicautom;

- si scambieranno informazioni e si concerteranno in materia di accordi di cooperazione nei settori terminologici e linguistici con Stati terzi, pubblici poteri o organismi specializzati;

- si scambieranno informazioni sulle possibilità di apertura commerciale dell'Eurodicautom e si garantiranno a vicenda, in modo non discriminatorio e su una base di totale reciprocità, tale apertura nel quadro delle disposizioni internazionali e nazionali in vigore;

- si concerteranno prima di un'eventuale decisione di apertura non commerciale dell'Eurodicautom, senza che tuttavia i diritti e gli obblighi connessi alla gestione dell'Eurodicautom possano essere compromessi;

- stabiliranno insieme i principi di un regime di proprietà e di utilizzazione per i dati terminologici su supporto informatico.

ALLEGATO II

Modalità finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 10.1 dell'accordo, il contributo finanziario della Svizzera è fissato a 413 700 ECU.

2. Questo contributo è pagabile secondo le disposizioni che seguono:

2.1. Il versamento si effettua in dieci quote annuali, il cui importo è fissato di comune accordo come segue:

primo anno 89 700

secondo anno 60 000

terzo anno 45 000

quarto anno 45 000

quinto anno 29 000

sesto anno 29 000

settimo anno 29 000

ottavo anno 29 000

nono anno 29 000

decimo anno 29 000

413 700 2.2. La prima quota è pagabile alla data di consegna del software e dei dati.

2.3. Se l'accordo è denunciato prima del termine di dieci anni, le quote rimanenti non sono più esigibili.

2.4. I pagamenti in ECU devono essere effettuati, sul conto bancario che sarà indicato dai competenti organi della Commissione, al più tardi dodici mesi, per ciascuna quota, dopo il versamento della quota precedente.

Se Lei può confermarmi per iscritto il Suo accordo su quanto precede, le due parti considereranno questo scambio di lettere come uno scambio che definisce gli obiettivi e le forme della loro cooperazione in materia di terminologia. »

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Consiglio federale svizzero sul contenuto di detta lettera.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Confederazione svizzera

Jean-Pascal DELAMURAZ

Consigliere federale

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