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Document 12016E225

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1 - LE ISTITUZIONI
SEZIONE 1 - IL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 225 (ex articolo 192, secondo comma, del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, p. 150–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_225/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/150


Articolo 225

(ex articolo 192, secondo comma, del TCE)

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo


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