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Document 12003T/PRO/03
Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded - Protocol No 3 on the sovereign base areas of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Cyprus
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord a Cipro
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord a Cipro
GU L 236 del 23.9.2003, pp. 940–944
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/act_1/pro_3/sign
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 12002E299 | modifica | P. 6 PT. B) | 01/05/2004 | |
| Modifies | 31977L0388 | modifica | articolo 3.4 | 01/05/2004 | |
| Modifies | 31977L0388 | modifica | articolo 17.3 | 01/05/2004 | |
| Modifies | 31977L0388 | complemento | articolo 3.4 | 01/05/2004 | |
| Modifies | 31977L0388 | complemento | articolo 14.1 | 01/05/2004 | |
| Modifies | 31983R0918 | complemento | articolo 135 | 01/05/2004 | |
| Modifies | 31992L0012 | complemento | articolo 2.4 | 01/05/2004 | |
| Modifies | 31992L0012 | complemento | articolo 23.1 | 01/05/2004 | |
| Modifies | 31992R2913 | sostituzione | articolo 3.2 | 01/05/2004 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modified by | 32009R1186 | abrogazione parziale |
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea - Protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord a Cipro
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23/09/2003 pag. 0940 - 944
Protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro LE ALTE PARTI CONTRAENTI, RAMMENTANDO che la dichiarazione comune concernente le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegata all'atto finale del trattato relativo all'adesione del Regno Unito alle Comunità europee prevede che il regime applicabile alle relazioni tra la Comunità economica europea e le zone di sovranità sarà determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro, TENENDO CONTO delle disposizioni relative alle zone di sovranità figuranti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro (in appresso "il trattato istitutivo") e gli scambi di note connessi del 16 agosto 1960, PRENDENDO ATTO dello scambio di note tra il Governo del Regno Unito e il Governo della Repubblica di Cipro riguardante l'amministrazione delle zone di sovranità, in data 16 agosto 1960, nonché dell'allegata dichiarazione del Governo del Regno Unito secondo la quale uno dei principali obiettivi da conseguire è la tutela degli interessi di coloro che risiedono o lavorano nelle zone di sovranità, e considerando in tale contesto che le suddette persone dovrebbero godere, per quanto possibile, di un trattamento identico a quello di cui godono le persone residenti o che lavorano nella Repubblica di Cipro, PRENDENDO ATTO INOLTRE delle disposizioni del trattato istitutivo relative al regime doganale tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro, in particolare quelle di cui all'allegato F del summenzionato trattato, PRENDENDO ATTO PARIMENTI dell'impegno del Regno Unito a non creare posti di controllo doganale o altri sbarramenti di frontiera tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro, nonché del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, secondo il quale le autorità della Repubblica di Cipro gestiscono un'ampia gamma di servizi pubblici nelle zone di sovranità, ivi compreso nei settori agricolo, doganale e fiscale, CONFERMANDO che l'adesione della Repubblica di Cipro all'Unione europea non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti del trattato istitutivo, RICONOSCENDO pertanto la necessità di applicare alle zone di sovranità talune disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del diritto comunitario correlato, nonché di prevedere un regime specifico per quanto riguarda l'attuazione di tali disposizioni nelle zone di sovranità, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 All'articolo 299, paragrafo 6, la lettera b) del trattato che istituisce la Comunità europea è sostituito dal seguente: "b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, tranne per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia e secondo i termini di detto protocollo." . Articolo 2 1. Le zone di sovranità sono incluse nel territorio doganale della Comunità e a tal fine gli atti di politica doganale e di politica commerciale comune di cui nella sezione I dell'allegato del presente protocollo si applicano alle zone di sovranità, con le modifiche riportate nell'allegato. 2. Alle zone di sovranità si applicano gli atti relativi alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta elencati nella sezione II dell'allegato del presente protocollo con le modifiche riportate nell'allegato e le pertinenti disposizioni applicabili a Cipro riportate nell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia. 3. Gli atti elencati nella sezione III dell'allegato del presente protocollo sono modificati come indicato nell'allegato, in modo da consentire al Regno Unito di mantenere le franchigie e le esenzioni da diritti e tasse per le forniture destinate alle sue forze armate e al personale connesso accordate dal trattato istitutivo. Articolo 3 Alle zone di sovranità si applicano le seguenti disposizioni del trattato e disposizioni connesse: a) Titolo II della parte terza del trattato CE, relativo all'agricoltura e disposizioni adottate su tale base; b) misure adottate a norma dell'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE. Articolo 4 Le persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità le quali, nell'ambito del regime istituito in virtù del trattato istitutivo e dello scambio di note connesso del 16 agosto 1960, sono soggette alla normativa della Repubblica di Cipro in materia di sicurezza sociale, sono considerate, ai fini del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [1], come persone che risiedono o lavorano nel territorio della Repubblica di Cipro. Articolo 5 1. La Repubblica di Cipro non è tenuta ad effettuare controlli sulle persone che attraversano le sue frontiere terrestri e marittime con le zone di sovranità e a siffatte persone non si applicano restrizioni comunitarie in materia di attraversamento delle frontiere esterne. 2. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità in conformità degli impegni stabiliti nella sezione IV dell'allegato del presente protocollo. Articolo 6 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può, per garantire un'efficace attuazione degli obiettivi del presente protocollo, modificare gli articoli da 2 a 5 come pure l'allegato, ovvero applicare altre disposizioni del trattato CE e della normativa comunitaria correlata alle zone di sovranità secondo modalità e condizioni che determinerà. Prima di presentare una proposta la Commissione consulta il Regno Unito e la Repubblica di Cipro. Articolo 7 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno Unito è competente ad attuare il presente protocollo nelle zone di sovranità. In particolare: a) il Regno Unito è competente per l'applicazione delle misure comunitarie specificate nel presente protocollo nei settori doganale, dell'imposizione indiretta e della politica commerciale comune per quanto riguarda le merci che entrano nell'isola di Cipro o la lasciano attraverso un porto o aeroporto situato all'interno delle zone di sovranità; b) all'interno delle zone di sovranità possono essere effettuati controlli doganali su merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito attraverso un porto o aeroporto situato nella Repubblica di Cipro; c) il Regno Unito è competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni o certificati prescritti in conformità di qualsiasi misura comunitaria applicabile alle merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito. 2. La Repubblica di Cipro è competente per la gestione e l'erogazione di eventuali fondi comunitari spettanti a persone che appartengono alle zone di sovranità, in virtù dell'applicazione della politica agricola comune nelle zone di sovranità a norma dell'articolo 3 del presente protocollo e rende conto alla Commissione di siffatte spese. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Regno Unito può delegare alle competenti autorità della Repubblica di Cipro, in conformità del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, l'espletamento delle funzioni che incombono a uno Stato membro a norma o in virtù delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5. 4. Il Regno Unito e la Repubblica di Cipro cooperano per garantire l'effettiva attuazione del presente protocollo nelle zone di sovranità e, se del caso, concludono ulteriori intese per quanto riguarda la delega dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5. Una copia di tali intese è trasmessa alla Commissione. Articolo 8 Il regime definito nel presente protocollo è inteso unicamente a regolamentare la situazione particolare delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e non può essere applicato a nessun altro territorio della Comunità né servire, totalmente o parzialmente, come precedente per qualsiasi altro regime speciale che già esiste o che potrebbe essere istituito in un altro territorio europeo di cui all'articolo 299 del trattato. Articolo 9 La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con frequenza quinquennale in merito all'attuazione delle disposizioni del presente protocollo. [1] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. -------------------------------------------------- ALLEGATO I riferimenti a direttive e regolamenti fatti nel presente protocollo devono essere interpretati come riferimenti a tali direttive e regolamenti nelle versioni modificate o periodicamente sostituite e ai rispettivi atti di attuazione. SEZIONE I 1. Nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili: a) FRANCIA Il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella Convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 86-79). b) CIPRO I territori delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia, quali definiti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (Regno Unito, trattati, serie n. 4 (1961) Cmnd. 1252)" . 2. Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. 3. Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali. 4. Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comune. 5. Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. 6. Direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. 7. Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali. 8. Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative. 9. Regolamento (CE) n. 1367/95 della Commissione del 16 giugno 1995 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo a un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative. 10. Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. SEZIONE II 1. Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme: a) all'articolo 3, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente testo: "In deroga al paragrafo 1, tenuto conto - delle convenzioni e dei trattati conclusi dal Principato di Monaco e dall'isola di Man rispettivamente con la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, - del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia non sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, territori terzi." b) All'articolo 3, paragrafo 4, il secondo comma è modificato aggiungendo un terzo trattino così formulato: "— delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica di Cipro" . 2. Direttiva del Consiglio 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa: all'articolo 2, il paragrafo 4 è modificato aggiungendo un quinto trattino così formulato: "— delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica di Cipro." . SEZIONE III 1. L'articolo 135 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali è modificato aggiungendo una nuova lettera d) così formulata: "d) il Regno Unito mantenga le franchigie sulle importazioni di merci ad uso delle sue forze armate o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense risultanti dal trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960" . 2. La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, è modificata: a) inserendo all'articolo 14, paragrafo 1, lettera g) un quarto trattino così formulato: "— Le esenzioni di cui al quarto trattino si estendono alle importazioni effettuate dalle forze armate del Regno Unito in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ovvero alla fornitura di beni e servizi a dette forze armate, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense." ; b) sostituendo all'articolo 17, paragrafo 3, la lettera b) con la seguente: "b) di sue operazioni esenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere g) e i) e ai sensi dell'articolo 15, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere B e C e dell'articolo 16, paragrafo 2" . 3. L'articolo 23, paragrafo 1, primo comma della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, è modificato aggiungendo un nuovo trattino così formulato: "— alle forze armate del Regno Unito di stanza nell'isola di Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro del 16 agosto 1960, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense" . SEZIONE IV 1. Nel presente protocollo: a) per "frontiere esterne delle zone di sovranità" s'intendono i loro confini marittimi e i loro aeroporti e porti marittimi, ma non le loro frontiere terrestri o marittime con la Repubblica di Cipro; b) per "punti di attraversamento" s'intende qualsiasi punto di attraversamento autorizzato dalle competenti autorità del Regno Unito per l'attraversamento delle frontiere esterne. 2. Il Regno Unito permette l'attraversamento delle frontiere esterne delle zone di sovranità soltanto nei punti di attraversamento. 3. a) Ai cittadini di paesi terzi è consentito attraversare le frontiere esterne delle zone di sovranità soltanto se: i) sono in possesso di un documento di viaggio valido; ii) sono in possesso di un visto valido per la Repubblica di Cipro, allorché necessario; iii) esercitano attività connesse con la difesa o sono familiari di una persona che esercita siffatte attività e iv) non rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. b) Il Regno Unito può derogare alle suddette condizioni soltanto per motivi umanitari, per motivi di interesse nazionale o al fine di assolvere ai suoi obblighi internazionali. c) I membri delle forze armate, del personale civile e le relative persone a carico quali definiti all'allegato C del trattato istitutivo, sono esentati dall'obbligo di visto per la Repubblica di Cipro, di cui alla lettera a), punto ii). 4. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità. Tali controlli comprendono la verifica dei documenti di viaggio. Tutte le persone sono soggette ad almeno un controllo di questo tipo inteso a stabilirne l'identità. 5. Le autorità competenti del Regno Unito si avvalgono di unità mobili per attuare la sorveglianza delle frontiere esterne tra i punti di attraversamento frontalieri e nei punti di attraversamento stessi al di fuori dell'orario normale di apertura. Tale sorveglianza è attuata in modo tale da dissuadere la popolazione dall'eludere i controlli nei punti di attraversamento. Le autorità competenti del Regno Unito impiegano funzionari opportunamente qualificati in numero sufficiente per effettuare i controlli ed attuare la sorveglianza lungo le frontiere esterne delle zone di sovranità. 6. Le autorità del Regno Unito mantengono una stretta e costante cooperazione con le autorità della Repubblica di Cipro ai fini dell'effettiva attuazione dei controlli e della sorveglianza. 7. a) Un richiedente asilo entrato in primo luogo nell'isola di Cipro in provenienza dal territorio esterno alla Comunità europea attraverso una delle zone di sovranità è rinviato o riammesso nelle zone di sovranità a richiesta dello Stato membro della Comunità europea nel cui territorio il richiedente si trova. b) La Repubblica di Cipro, tenendo presente considerazioni di ordine umanitario, collabora con il Regno Unito al fine di mettere a punto modalità e mezzi pratici per rispettare i diritti e soddisfare le esigenze dei richiedenti asilo e dei migranti illegali nelle zone di sovranità, in conformità della pertinente normativa relativa all'amministrazione delle zone stesse. -------------------------------------------------- DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA La Commissione europea conferma la sua posizione secondo cui le disposizioni di diritto comunitario applicabili alle zone di sovranità a norma dell'articolo 3, lettera a) del presente protocollo comprendono a) il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio del 6 dicembre 1993 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli; b) il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, nella misura richiesta dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) allo scopo di finanziare misure di sviluppo rurale nelle zone di sovranità nell'ambito della Sezione Garanzia del FEAOG. --------------------------------------------------