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Document 12002M048
Treaty on European Union (Nice consolidated version)#Title VIII: Final provisions#Article 48#Article N - EU Treaty (Maastricht 1992)#
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo VIII: Disposizioni finali
Articolo 48
Articolo N - Trattato UE (Maastricht 1992)
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo VIII: Disposizioni finali
Articolo 48
Articolo N - Trattato UE (Maastricht 1992)
GU C 325 del 24.12.2002, p. 31–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo VIII: Disposizioni finali - Articolo 48 - Articolo N - Trattato UE (Maastricht 1992) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0031 - 0031
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0171 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0063
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) Titolo VIII: Disposizioni finali Articolo 48 Articolo N - Trattato UE (Maastricht 1992) Articolo 48 Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione. Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.