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Document 12002M006
Treaty on European Union (Nice consolidated version)#Title I: Common provisions#Article 6#Article F - EU Treaty (Maastricht 1992)#
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo I: Disposizioni comuni
Articolo 6
Articolo F - Trattato UE (Maastricht 1992)
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo I: Disposizioni comuni
Articolo 6
Articolo F - Trattato UE (Maastricht 1992)
GU C 325 del 24.12.2002, pp. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo I: Disposizioni comuni - Articolo 6 - Articolo F - Trattato UE (Maastricht 1992) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0011 - 0012
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0153 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0005
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) Titolo I: Disposizioni comuni Articolo 6 Articolo F - Trattato UE (Maastricht 1992) Articolo 6 1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. 2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. 3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri. 4. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.