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Document 11994NN15/07/E
ACT concerning the conditions of accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded, ANNEX XV - List provided for in Article 151 of the Act of Accession - VII. AGRICULTURE - E. ANIMAL NUTRITION
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - Elenco di cui all' articolo 151 dell' atto di adesione - VII. AGRICOLTURA - E. ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - Elenco di cui all' articolo 151 dell' atto di adesione - VII. AGRICOLTURA - E. ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
GU C 241 del 29.8.1994, p. 330
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Derogation | 31970L0524 | A.. | 01/01/1995 | ||
| Derogation | 31970L0524 | F.. | 31/12/1997 | ||
| Derogation | 31970L0524 | S.. | 31/12/1997 | ||
| Derogation | 31970L0524 | S.. | 31/12/1998 | ||
| Derogation | 31974L0063 | S.. | 31/12/1997 | ||
| Derogation | 31977L0101 | S.. | 31/12/1997 | ||
| Derogation | 31979L0373 | S.. | 31/12/1997 |
ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - Elenco di cui all' articolo 151 dell' atto di adesione - VII. AGRICOLTURA - E. ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0330
E. ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 1. 370 L 0524: Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU n. L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo da: - 393 L 0114: Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU n. L 334 del 31.12.1993, pag. 24). 1. La Repubblica d'Austria può mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione in materia di commercializzazione e impiego degli additivi appartenenti alle categorie degli enzini e dei microorganismi, purché sussistano le condizioni indicate in appresso. La Repubblica d'Austria deve comunicare alla Commissione, anteriormente al 1° novembre 1994: - l'elenco degli enzimi, dei microorganismi e dei loro preparati autorizzati nel suo territorio, in base al modello riportato nell'allegato II della direttiva 93/113/CE del Consiglio e - una scheda segnaletica compilata per ciascun additivo dal responsabile della commercializzazione in base al modello riportato nell'allegato II della direttiva 93/113/CE del Consiglio. Anteriormente al 1° gennaio 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sui fascicoli presentati dalla Repubblica d'Austria ai fini dell'autorizzazione degli additivi in questione. Fintantoché non sarà adottata una decisione a livello comunitario, la Repubblica d'Austria non ostacolerà la circolazione degli additivi, in provenienza dall'Unione, iscritti su elenchi nazionali redatti conformemente all'articolo 3 della direttiva 93/113/CE, laddove tali additivi figurino parimenti sull'elenco da essa trasmesso in virtù del secondo trattino di cui sopra. Questa disposizione si applica per analogia alle premiscele e agli alimenti per animali contenenti gli additivi in questione. 2. La Repubblica di Finlandia può mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che prevede il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali dei seguenti additivi: - avoparcina - per le vacche da latte, - fosfato di tilosina, - spiramicina e - antibiotici con effetti analoghi. Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dalla Repubblica di Finlandia; tali richieste saranno corredate, per ciascun additivo in questione, da una circostanziata documentazione scientifica. La presente deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità. 3. Il Regno di Norvegia può mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione - sino al 31 dicembre 1998 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali degli additivi appartenenti alle seguenti categorie: - antibiotici, - chemioterapici, - coccidiostatici, - fattori di crescita; - sino al 31 dicembre 1997 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali di: - rame, - acido formico, acido cloridrico e acido solforico per la conservazione delle piante foraggere e dei cereali. Prima delle date summenzionate viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Norvegia; tali richieste sono corredate da una circostanziata documentazione scientifica. Queste deroghe non possono avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità. 4. Il Regno di Svezia può mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione - sino al 31 dicembre 1998 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali degli additivi appartenenti alle seguenti categorie: - antibiotici, - chemioterapici, - coccidiostatici, - fattori di crescita; - sino al 31 dicembre 1997 per quanto riguarda le restrizioni o il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali di: - additivi appartenenti alle categorie dei carotenoidi e delle xantofille, - rame, - acido formico, - acido formico combinato con etossichina. Prima delle date summenzionate viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 70/524/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Svezia; tali richieste saranno corredate da una circostanziata documentazione scientifica. Queste deroghe non possono avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità. 2. 374 L 0063: Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (GU n. L 38 dell'11.2.1974, pag. 4), modificata da ultimo da: - 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). 1. Il Regno di Norvegia può mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che limita a determinati livelli la presenza di aflatossina B1, di ocratossina A e di altre micotossine. Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 74/63/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Norvegia; tali richieste saranno corredate, per ciascuna sostanza o prodotto indesiderabile, da una circostanziata documentazione scientifica. La presente deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità. 2. Il Regno di Svezia può mantenere sino al 31 dicembre 1997 la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione che limita a determinati livelli la presenza di aflatossina B1, di ocratossina A, di piombo e di PCB. Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 74/63/CEE, sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Svezia; tali richieste saranno corredate, per ciascuna sostanza o prodotto indesiderabile, da una circostanziata documentazione scientifica. La presente deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità. 3. 377 L 0101: Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (GU n. L 32 del 3.2.1977, pag. 1), modificata da ultimo da: - 390 L 0654: Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 48). Il Regno di Svezia può mantenere fino al 31 dicembre 1997 la legislazione vigente prima dell'adesione che vieta l'uso di alimenti fabbricati con animali morti per causa naturale o con parti di carcasse di animali macellati che presentano alterazioni di carattere patologico. Anteriormente al 31 dicembre 1997, viene presa una decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 77/101/CEE, sulla richiesta di adattamento presentata dal Regno di Svezia; questa richiesta è corredata di una circostanziata documentazione scientifica. Tale deroga non può avere alcun effetto sulla libera circolazione dei prodotti animali della Comunità. 4. 379 L 0373: Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU n. L 86 del 6.4.1979, pag. 30), modificata da ultimo da: - 393 L 0074: Direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 (GU n. L 237 del 22.9.1993, pag. 23). Il Regno di Svezia può mantenere fino al 31 dicembre 1997 la legislazione vigente prima dell'adesione che impone l'obbligo di dichiarare il tenore di fosforo sull'etichetta degli alimenti composti per animali destinati ai pesci. Anteriormente al 31 dicembre 1997 viene presa una decisione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 79/373/CEE, sulla richiesta di adattamento presentata dal Regno di Svezia; questa richiesta è corredata di una circostanziata documentazione scientifica.