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Document 11992MF
Treaty on European Union - Title I: Common provisions - Article F
Trattato sull'Unione europea - Titolo I: Disposizioni comuni - Articolo F
Trattato sull'Unione europea - Titolo I: Disposizioni comuni - Articolo F
GU C 191 del 29.7.1992, p. 5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
Trattato sull'Unione europea - Titolo I: Disposizioni comuni - Articolo F
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0005
Articolo F 1. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di governo si fondano sui principi democratici. 2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. 3. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.