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Document 11992M/PRO/SEBC/36
Treaty on European Union - Protocol on the statute of the european system of central banks and of the European Central Bank - Chapter VII: General provisions - Article 36: Staff
Trattato sull'Unione europea - Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea - Capo VII: Disposizioni generali - Articolo 36: Personale
Trattato sull'Unione europea - Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea - Capo VII: Disposizioni generali - Articolo 36: Personale
GU C 191 del 29.7.1992, p. 76
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
Trattato sull'Unione europea - Protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea - Capo VII: Disposizioni generali - Articolo 36: Personale
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0076
Articolo 36 Personale 36.1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE. 36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.