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Document 11985I373

    ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 373

    GU L 302 del 15.11.1985, p. 134 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_373/sign

    11985I373

    ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 373

    Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0134


    Articolo 373

    Le entrate denominate «dazi doganali» di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970 comprendono fino al 31 dicembre 1992 i dazi doganali calcolati come se il Portogallo applicasse dal momento dell'adesione, negli scambi con i paesi terzi, le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote ridotte risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità. La stessa regola si applica fino al 31 dicembre 1995 per i dazi doganali relativi ai semi e frutti oleosi e ai loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, nonché per i prodotti agricoli soggetti ad una transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341.

    Tuttavia, queste entrate non comprendono, per la durata della prima tappa, i dazi doganali sui prodotti agricoli importati in Portogallo e soggetti ad un regime di transizione per tappe a norma degli articoli da 309 a 341.

    In caso di applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 210, paragrafo 3 del presente atto, in deroga al primo comma i dazi doganali corrispondono all'importo calcolato secondo l'aliquota del prelievo compensativo stabilita da queste disposizioni per i prodotti terzi entrati nella fabbricazione.

    La Repubblica portoghese provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese; l'importo relativo è messo a disposizione della Commissione, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2891/77, per i dazi doganali così calcolati in base alle costatazioni fatte nel corso del mese in questione.

    Dal 1º gennaio 1993 i dazi doganali costatati sono dovuti integralmente. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti di cui agli articoli da 309 a 341, soggetti ad una transizione per tappe, nonché per i semi e i frutti oleosi ed i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, questi dazi sono dovuti integralmente dal 1º gennaio 1996.

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