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Document 11957E118A
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, PART THREE - POLICY OF THE COMMUNITY, TITLE III - SOCIAL POLICY, CHAPTER 1: SOCIAL PROVISIONS, ARTICLE 118 A
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE TERZA - POLITICA DELLA COMUNITA, TITOLO III - POLITICA SOCIALE, CAPO 1: DISPOSIZIONI SOCIALI, ARTICOLO 118 A
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE TERZA - POLITICA DELLA COMUNITA, TITOLO III - POLITICA SOCIALE, CAPO 1: DISPOSIZIONI SOCIALI, ARTICOLO 118 A
GU L 169 del 29.6.1987, p. 9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PARTE TERZA - POLITICA DELLA COMUNITA, TITOLO III - POLITICA SOCIALE, CAPO 1: DISPOSIZIONI SOCIALI, ARTICOLO 118 A
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29/06/1987 pag. 0009
++++ " Articolo 118 A 1 . Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori , e si fissano come obiettivo l'armonizzazione , in una prospettiva di progresso , delle condizioni esistenti in questo settore . 2 . Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 1 , il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale , adotta mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente , tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro . Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi , finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese . 3 . Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure , compatibili con il presente trattato , per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro " .