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Document 02021R0378-20230920
Regulation (EU) 2021/378 of the European Central Bank of 22 January 2021 on the application of minimum reserve requirements (recast) (ECB/2021/1)
Consolidated text: Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)
Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)
02021R0378 — IT — 20.09.2023 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2021/378 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 22 gennaio 2021 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1) (GU L 073 del 3.3.2021, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2419 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 6 dicembre 2022 |
L 318 |
7 |
12.12.2022 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2023/1679 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 agosto 2023 |
L 216 |
96 |
1.9.2023 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2021/378 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 gennaio 2021
sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di riserva minima per le seguenti istituzioni:
enti creditizi che sono:
autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); o
esenti da tale autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;
succursali di enti creditizi, comprese le succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l’euro (Stato membro dell’area dell’euro) di enti creditizi che non hanno né la sede legale né la sede centrale in uno Stato membro dell’area dell’euro; ma escluse le succursali stabilite al di fuori di uno Stato membro dell’area dell’euro di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro dell’area dell’euro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
per «riserve obbligatorie minime» s’intende l’ammontare dei fondi che un’istituzione è tenuta a detenere come riserve nei suoi conti di riserva presso la banca centrale nazionale competente;
per «obblighi di riserva minima» s’intendono tutti gli obblighi che le istituzioni sono tenute a rispettare ai sensi del presente regolamento in relazione alle riserve obbligatorie minime per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la conferma e il mantenimento delle riserve obbligatorie minime, nonché la segnalazione e la verifica;
per «Stato membro dell’area dell’euro» s’intende uno Stato membro la cui moneta è l’euro;
per «ente creditizio» s’intende un «ente creditizio» come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
per «succursale» s’intende una «succursale» come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 575/2013;
per «BCN competente» s’intende la banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro dell’area dell’euro in cui l’istituzione è residente;
per «conti di riserva» s’intendono i conti in cui un’istituzione detiene le proprie riserve presso la BCN competente;
per «aggregato soggetto a riserva» s’intende la somma delle passività ammissibili utilizzate per calcolare le riserve obbligatorie minime di un’istituzione;
per «coefficiente di riserva» s’intende la percentuale applicata alle voci dell’aggregato soggetto a riserva per il calcolo delle riserve obbligatorie minime di un’istituzione;
per «periodo di mantenimento» s’intende l’arco temporale durante il quale è valutato l’adempimento degli obblighi di riserva minima;
per «saldo di fine giornata» s’intendono le riserve detenute nel momento in cui si sono concluse le attività di pagamento e sono state effettuate le transazioni collegate all’accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema;
per «giorno lavorativo BCN» s’intende un qualsiasi giorno in cui una determinata BCN è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria dell’Eurosistema;
►M2 per «giornata lavorativa TARGET» s’intende la «giornata lavorativa» o la «giornata lavorativa di TARGET» come definite all’articolo 2, paragrafo 13, dell’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) ( 2 ), in combinato disposto con l’allegato III, punto 13), di tale indirizzo; ◄
per «residente» s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno degli Stati membri dell’area dell’euro ai sensi dell’articolo 1, punto 4), del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio ( 3 );
per «fusione» s’intende un’operazione con la quale uno o più enti creditizi (le istituzioni incorporate) sono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio (istituzione incorporante), anche di nuova costituzione;
per «scissione» s’intende l’operazione con la quale un ente creditizio (istituzione scissa) è sciolto senza essere posto in liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni (istituzioni beneficiarie), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.
Articolo 3
Detenzione delle riserve
Le istituzioni di cui all’articolo 1 detengono riserve obbligatorie minime, calcolate in conformità all’articolo 6, nel seguente modo:
la media dei saldi di fine giornata in uno o più conti di riserva nel periodo di mantenimento è pari o superiore all’importo calcolato per tale periodo in conformità all’articolo 6;
le riserve minime obbligatorie sono detenute su conti di riserva denominati in euro presso le BCN competenti di ciascuno Stato membro dell’area dell’euro in cui sono stabilite;
i conti di regolamento presso le BCN possono essere utilizzati come conti di riserva ai fini del presente regolamento;
i fondi soggetti a restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere tali fondi durante il periodo di mantenimento in questione sono esclusi dalle riserve detenute.
Ai fini della lettera d), le istituzioni notificano alla BCN competente le eventuali restrizioni ivi indicate senza indebito ritardo.
Se un’istituzione ha più succursali nello stesso Stato membro dell’area dell’euro, si applicano le seguenti disposizioni:
la sede legale o la sede centrale, se situata in tale Stato membro, è responsabile dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo per le succursali in tale Stato membro;
tale istituzione deve designare una delle sue succursali nello stesso Stato membro ai fini dell’adempimento degli obblighi di riserva minima di cui al presente articolo qualora non abbia né una sede legale né una sede centrale in tale Stato membro;
la BCN competente deve utilizzare tutti i saldi di fine giornata detenuti nei conti di riserva delle succursali di tale istituzione nello stesso Stato membro per valutare se gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, siano stati adempiuti.
La Banca centrale europea (BCE) pubblica sul proprio sito Internet i seguenti elenchi di istituzioni:
istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento;
istituzioni esenti dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 4, escluse le istituzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a c).
Articolo 4
Esenzioni dagli obblighi di riserva minima
Le istituzioni sono esentate dagli obblighi di riserva minima di cui all’articolo 3 qualora sussista una o l’altra delle seguenti condizioni:
un’autorizzazione di cui all’articolo 1, lettera a), punto i), sia revocata o fatta oggetto di rinuncia;
un’istituzione sia sottoposta a una procedura di liquidazione a norma della Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).
La BCE può concedere esenzioni dagli obblighi di riserva minima di cui all’articolo 3, su richiesta della BCN competente, qualora sussista una delle seguenti condizioni:
un’istituzione sia soggetta a un provvedimento di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE;
un’istituzione sia soggetta a un ordine di congelamento imposto dall’Unione o da uno Stato membro, o sia soggetta a una misura imposta dall’Unione ai sensi dell’articolo 75 del trattato, che limiti la capacità dell’istituzione di utilizzare i propri fondi;
l’accesso di tale istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema sia stato sospeso o escluso dalla BCE e dalle BCN (Eurosistema) ai sensi dell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 5 );
non sia opportuno imporre a tale istituzione riserve obbligatorie minime.
Ai fini del primo comma, lettera c), quando l’accesso di un’istituzione alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema è ripristinato dal Consiglio direttivo della BCE ai sensi dell’articolo 158 dell’Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l’esenzione cessa di applicarsi dall’inizio del periodo di mantenimento successivo.
Ai fini della concessione di esenzioni in conformità al paragrafo 2, lettera d), le BCN competenti e la BCE tengono conto di tutti i seguenti elementi:
che tale istituzione sia autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici;
che a tale istituzione sia fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;
che tale istituzione sia soggetta all’obbligo giuridico di avere tutti i suoi depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.
Ai fini della lettera a), un’istituzione è autorizzata a perseguire obiettivi specifici solo se esercita funzioni specifiche di pubblica amministrazione o se la legge o i regolamenti vietano a tale istituzione di esercitare l’attività di enti creditizi.
Articolo 5
Aggregato soggetto a riserva
Le istituzioni calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva utilizzando le informazioni statistiche sulle seguenti passività segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):
depositi;
titoli di debito emessi.
Se un’istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente situata al di fuori dell’area dell’euro, o nei confronti della sede centrale o della sede legale dello stesso ente che è situata al di fuori dell’area dell’euro, tali passività sono incluse nell’aggregato soggetto a riserva.
Dall’aggregato soggetto a riserva, calcolato a norma del paragrafo 1, sono escluse le seguenti passività:
passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, qualora tale istituzione:
sia soggetta agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento; e
non sia esente o non abbia beneficiato di un’esenzione dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 4;
passività nei confronti della BCE o di una BCN di uno Stato membro dell’area dell’euro.
Laddove le passività siano escluse dall’aggregato soggetto a riserva ai sensi del paragrafo 2, l’istituzione è tenuta a:
informare senza indebito ritardo la BCN competente dell’importo oggetto di esclusione;
fornire la prova di tali passività;
detrarre l’importo di tali passività dall’aggregato soggetto a riserva dopo aver fornito prova di tale importo alla BCN competente in conformità alla lettera b).
Ai fini della lettera b), ove un’istituzione non sia in grado di fornire alla BCN competente prova dell’importo delle passività rientranti nella categoria di «titoli di debito emessi», tale istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all’ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno una scadenza originaria fino a due anni;
Articolo 6
Calcolo delle riserve obbligatorie minime
Le riserve obbligatorie minime detenute dalle istituzioni ai sensi dell’articolo 3 si calcolano applicando, a ciascuna passività dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’articolo 5, i seguenti coefficienti di riserva:
un coefficiente di riserva pari allo 0 % deve essere applicato alle seguenti categorie di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):
depositi che soddisfano una delle seguenti condizioni:
titoli di debito emessi con scadenza originaria oltre due anni;
un coefficiente di riserva pari all’1 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva.
Le BCN utilizzano le riserve obbligatorie minime calcolate conformemente all’articolo 6 al fine di:
remunerare gli importi delle riserve obbligatorie minime;
valutare l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo, 1, lettera a).
Articolo 7
Notifica delle riserve obbligatorie minime
Quando la BCN competente calcola le riserve obbligatorie minime di un’istituzione ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
la BCN competente notifica a tale istituzione l’ammontare delle sue riserve obbligatorie minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento;
tale istituzione conferma le proprie riserve obbligatorie minime entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento;
qualora l’istituzione non abbia fatto seguito alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento.
Quando un’istituzione calcola le proprie riserve obbligatorie minime ai sensi del paragrafo 1, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
tale istituzione notifica alla BCN competente l’ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime almeno tre giorni lavorativi BCN prima dell’inizio del periodo di mantenimento;
la BCN competente conferma le riserve obbligatorie minime di tale istituzione entro l’ultimo giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento.
qualora la BCN competente non risponda alla notifica di cui alla lettera a) entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l’inizio del periodo di mantenimento, la conferma di cui alla lettera b) si considera avvenuta e le riserve obbligatorie minime oggetto di notifica si applicano a tale istituzione per tale periodo di mantenimento.
Articolo 8
Periodo di mantenimento
Articolo 9
Remunerazione
Articolo 10
Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario
Un’istituzione può richiedere alla BCN competente l’autorizzazione a detenere tutte le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria se tale istituzione intermediaria:
risiede nello stesso Stato membro;
è soggetta agli obblighi di riserva minima;
generalmente svolge taluni compiti amministrativi (ad esempio la gestione della tesoreria) per tale istituzione, oltre alla detenzione delle riserve obbligatorie minime.
Ai fini del paragrafo 1, quando un’istituzione richiede l’autorizzazione a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria, è tenuta a stipulare un accordo a tal fine con tale istituzione intermediaria. Tale accordo specifica come minimo quanto segue:
se il richiedente desidera avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema;
un periodo di preavviso di almeno 12 mesi, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 7, lettera b).
Se un’istituzione dà il preavviso di cui alla lettera b), è tenuta a informarne la BCN competente senza indebito ritardo.
Se una società madre richiede l’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime del gruppo in qualità di intermediario a norma del paragrafo 3, essa è tenuta a stipulare un accordo con ciascuna istituzione del gruppo per agire in qualità di intermediario. Tali accordi specificano come minimo quanto segue:
se la società madre o le controllate desiderano avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema;
un periodo di preavviso di almeno 12 mesi.
Un’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie per il tramite di intermediario rilasciata a un’istituzione in virtù dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera concessa in conformità al presente paragrafo ai fini del presente regolamento.
La BCE o la BCN competente possono, in qualsiasi momento, revocare l’autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 5 qualora sussista una qualsiasi delle seguenti condizioni:
una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento;
una delle parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 chieda tale revoca dell’autorizzazione ai sensi del presente articolo;
le condizioni relative alla detenzione indiretta di riserve obbligatorie minime esposte al paragrafo 1 non siano più soddisfatte;
sussistano ragioni prudenziali relativamente all’ente intermediario.
La BCN competente o la BCE valuta, nel determinare se revocare o meno l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7 se:
le parti abbiano concordato di risolvere l’accordo consensualmente;
l’istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un intermediario sia in grado di adempiere i propri obblighi di riserva.
Qualora la BCN competente o la BCE revochi l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, si applicano le seguenti disposizioni:
la revoca dell’autorizzazione entra in vigore alla fine di un periodo di mantenimento, tranne nei casi in cui l’autorizzazione è revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d);
qualora l’autorizzazione venga revocata ai sensi del paragrafo 7, lettera d), la revoca ha effetto immediato e il periodo minimo di notifica di cui alla lettera c) del presente paragrafo non si applica
La BCN competente o la BCE notifica la revoca a entrambe le parti dell’accordo di cui al paragrafo 2 o 4 almeno cinque giorni lavorativi prima della fine del periodo di mantenimento finale al quale si applica l’autorizzazione.
Articolo 11
Segnalazione aggregata dell’aggregato soggetto a riserva
Articolo 12
Fusioni e scissioni
Nel caso in cui una fusione abbia effetto nel corso di un periodo di mantenimento, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
l’istituzione incorporante deve assumersi gli obblighi dell’istituzione incorporata di cui al presente regolamento;
le riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante si riducono in base a ciascuna detrazione forfettaria applicabile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2;
le BCN valutano se le istituzioni soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto delle riserve di fine giornata detenute nei conti di riserva sia delle istituzioni incorporanti sia delle istituzioni incorporate.
Durante il periodo di mantenimento immediatamente successivo al periodo di mantenimento di cui al paragrafo 1 si applicano le seguenti disposizioni:
alle riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante si applica, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, un’unica detrazione forfettaria;
le riserve obbligatorie minime dell’istituzione incorporante sono calcolate ai fini dell’articolo 6 sulla base di un aggregato soggetto a riserva composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate e dell’istituzione incorporante.
Ai fini della lettera b), il calcolo si basa sugli aggregati soggetti a riserva di ciascuna istituzione per il periodo di mantenimento in questione come se la fusione non fosse avvenuta e conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
Il primo comma si applica anche ai periodi di mantenimento successivi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, parte 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
Nel caso in cui una scissione abbia effetto nel corso di un periodo di mantenimento, si applicano le seguenti disposizioni:
le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi devono assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento dell’istituzione scissa;
ciascun ente creditizio beneficiario deve assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento per la quota di attribuzione dell’aggregato soggetto a riserva dell’istituzione scissa;
le riserve detenute dall’istituzione scissa sono ripartite tra le istituzioni beneficiarie in modo proporzionale;
la detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è dedotta dalle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione beneficiaria.
Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo al periodo di mantenimento in cui la scissione ha effetto e fino a quando le istituzioni beneficiarie non abbiano segnalato i rispettivi aggregati soggetti a riserva conformemente al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) si applicano le disposizioni seguenti:
ciascuna istituzione beneficiaria deve assumersi gli obblighi di cui al presente regolamento per l’eventuale quota di attribuzione dell’aggregato soggetto a riserva dell’istituzione scissa, se del caso; e
la detrazione forfettaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è dedotta dalle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione beneficiaria.
Articolo 13
Delega di poteri in caso di adozione dell’euro
Laddove uno Stato membro adotti l’euro in conformità al trattato, il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di stabilire, tenuto conto dei pareri del Comitato per le operazioni di mercato del SEBC, quanto segue:
le date di un periodo di mantenimento transitorio per l’applicazione degli obblighi di riserva minima ai sensi dell’articolo 3 alle istituzioni stabilite in tale Stato membro, con decorrenza dalla data di adozione dell’euro in tale Stato membro;
le modalità di calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’articolo 5 durante il periodo di mantenimento transitorio di cui alla lettera a);
il termine per il calcolo e la verifica delle riserve obbligatorie minime da parte delle istituzioni stabilite in tale Stato membro o della BCN competente per il periodo di mantenimento transitorio.
Il Comitato esecutivo adotta e pubblica una decisione ai sensi del primo comma almeno due mesi prima della data di adozione dell’euro nel relativo Stato membro e ne informa il Consiglio direttivo.
Il primo comma si applica laddove le istituzioni dello Stato membro che adotta l’euro non figurino nell’elenco delle istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), al momento del calcolo delle riserve obbligatorie minime. In tali circostanze, le decisioni adottate dal Comitato esecutivo che consentono la detrazione ai sensi del presente paragrafo possono altresì precisare le modalità di calcolo della detrazione di tali passività.
Articolo 14
Verifica
Articolo 15
Abrogazione
Articolo 16
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2021. Tuttavia, l’articolo 3 si applica a decorrere dal 28 luglio 2021, il primo giorno del quinto periodo di mantenimento nel 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato con l’elenco delle successive modifiche
Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).
Regolamento (CE) n. 1052/2008 della Banca centrale europea (BCE/2008/10) (GU L 282 del 25.10.2008, pag. 14).
Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea (BCE/2011/26) (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 51).
Regolamento (UE) n. 1376/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/52) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 79).
Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca centrale europea (BCE/2016/26) (GU L 257 del 23.9.2016, pag. 10).
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 1745/2003; |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) e articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 bis, primo comma |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 2 bis, secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 4 |
— |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 7 |
Articolo 6, paragrafo 1, prima e seconda frase |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 1, terza frase |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 e articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafi 6 e 10 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 7, e articolo 10, paragrafo 9, lettere a) e c) |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 9, lettera b) |
— |
Articolo 10, paragrafi da 4 a 5, e 8 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Considerando 5 e articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
— |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Articolo 13, lettera a) |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 15 |
— |
|
Articolo 15 |
Articolo 16 |
— |
Allegati I e II |
( 1 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 2 ) Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84). ◄
( 3 ) Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).
( 4 ) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).
( 5 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
( 6 ) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).