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Document 02016R0006-20171201

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione del 5 gennaio 2016 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/6/2017-12-01

    02016R0006 — IT — 01.12.2017 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/6 DELLA COMMISSIONE

    del 5 gennaio 2016

    che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 003 dell'6.1.2016, pag. 5)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2058 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2017

      L 294

    29

    11.11.2017




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/6 DELLA COMMISSIONE

    del 5 gennaio 2016

    che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    Campo di applicazione

    ▼M1

    Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio ( 1 ) («i prodotti») originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:

    ▼B

    a) i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011;

    b) le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine animale di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione ( 2 );

    c) le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine non animale, a carattere non commerciale e destinate a una persona fisica unicamente per uso e consumo personale. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario dei prodotti.

    Articolo 2

    Definizione

    Ai fini del presente regolamento, per «partita» si intende:

     per i prodotti per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo 5, una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, della stessa classe o descrizione, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura del Giappone,

     per gli altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente da una o più prefetture del Giappone, nei limiti della dichiarazione di cui all'articolo 5.

    Articolo 3

    Importazione nell'Unione

    Possono essere importati nell'Unione solo i prodotti conformi al presente regolamento.

    Articolo 4

    Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137

    I prodotti rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all'allegato I.

    Articolo 5

    Dichiarazione per taluni prodotti

    ▼M1

    1.  Ogni partita di alimenti per animali e prodotti alimentari menzionati che rientrano nei codici NC indicati nell'allegato II e di alimenti per animali e prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali alimenti per animali e prodotti alimentari, originari del Giappone o da esso provenienti, è accompagnata da una dichiarazione originale valida redatta e firmata conformemente all'articolo 6.

    ▼B

    2.  La dichiarazione di cui al paragrafo 1 attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone.

    3.  La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:

    a) il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; o

    b) il prodotto non è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II ( 3 ) per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, né proveniente da una di esse; o

    ▼M1

    c) il prodotto è proveniente da una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito o la trasformazione; o

    ▼B

    d) il prodotto è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi; o

    e) se non è nota l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti in misura superiore al 50 %, il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

    ▼M1

    4.  Il pesce e i prodotti della pesca di cui all'allegato II catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima, Gunma, Tochigi, Miyagi, Ibaraki, Chiba o Iwate sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

    ▼B

    Articolo 6

    Redazione e firma della dichiarazione

    1.  La dichiarazione di cui all'articolo 5 è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato III.

    2.  Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall'autorità giapponese competente sotto l'autorità e la supervisione dell'autorità giapponese competente.

    3.  Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere d) ed e), e all'articolo 5, paragrafo 4, la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

    Articolo 7

    Identificazione

    Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è identificata da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, nel rapporto di analisi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, nel documento comune di entrata o nel documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e nel certificato sanitario che accompagna la partita.

    Articolo 8

    Posti d'ispezione frontalieri e punto di entrata designato

    1.  Le partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono immesse nell'Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ( 4 ) («punto di entrata designato»).

    2.  Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio ( 5 ). Tali partite sono immesse nell'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di tale direttiva.

    Articolo 9

    Notifica preventiva

    1.  Gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l'arrivo di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

    2.  Ai fini della notifica preventiva, gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti compilano:

    a) per i prodotti di origine non animale: la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, tenendo presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell'allegato II di detto regolamento. Ai fini del presente regolamento, la casella I.13 del DCE può contenere più di un codice di prodotto;

    b) per il pesce e i prodotti della pesca: il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ( 6 ).

    Il rispettivo documento è trasmesso all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto d'ispezione frontaliero almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.

    Articolo 10

    Controlli ufficiali

    1.  Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano i seguenti controlli sui prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

    a) controlli documentali su tutte le partite;

    b) controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio-134 e cesio-137. I risultati delle analisi sono resi disponibili entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi.

    2.  Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione di cui all'articolo 5 sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti per animali e di prodotti alimentari non è conforme al presente regolamento.

    Articolo 11

    Spese

    Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 10 e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari.

    Articolo 12

    Immissione in libera pratica

    1.  L'immissione in libera pratica di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta effettuati tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 del DCE e sia firmata nella casella II.21 del DCE.

    2.  Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE. L'immissione in libera pratica di tali partite è soggetta al regolamento (CE) n. 136/2004.

    Articolo 13

    Prodotti non conformi

    I prodotti che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento non vengono immessi sul mercato. Tali prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati in Giappone.

    ▼M1

    Articolo 14

    Riesame

    Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2019.

    ▼B

    Articolo 15

    Abrogazione

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 è abrogato.

    Articolo 16

    Disposizione transitoria

    In deroga all'articolo 3, possono essere importati nell'Unione:

    a) i prodotti conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014; e

    b) i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato il Giappone dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 1o febbraio 2016 e che sono accompagnati da una dichiarazione conforme al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014, emessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M1




    ALLEGATO I



    Livelli massimi per i prodotti alimentari (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

     

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    Latte e bevande a base di latte

    Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate

    Altri prodotti alimentari

    Somma di cesio-134 e cesio-137

    50 (2)

    50 (2)

    10 (2)

    100 (2)

    (1)   Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

    (2)   Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.



    Livelli massimi per gli alimenti per animali (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

     

    Alimenti destinati a bovini ed equini

    Alimenti destinati ai suini

    Alimenti destinati al pollame

    Alimenti destinati ai pesci (3)

    Somma di cesio-134 e cesio-137

    100 (2)

    80 (2)

    160 (2)

    40 (2)

    (1)   Livello massimo relativo a un alimento con un tenore di umidità del 12 %.

    (2)   Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.

    (3)   Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.




    ALLEGATO II

    Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'Unione

    a) Prodotti originari della prefettura di Fukushima:

     funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 ed ex 2005 99 80 ,

     pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0308 , 1504 10 , 1504 20 , 1604 ad eccezione di:

     

     ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     ricciola (Seriola dumerili) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     pagro del Giappone (Pagrus major) che rientra nei codici NC 0302 85 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     carango dentice (Pseudocaranx dentex) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis) che rientra nei codici NC ex 0302 35 , ex 0303 45 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     lanzardo (Scomber japonicus) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00 , ex 0303 54 10 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 49 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 30 , ex 0305 54 90 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , 1604 15 ed ex 1604 20 50 ,

     semi di soia e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 1201 90 00 , 1208 10 00 e 1507 ,

     farfaraccio maggiore o giapponese (fuki) (Petasites japonicus) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

      Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 , ex 0712 90 , ex 2004 90 e 2005 91 00 ,

     felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     kaki (Diospyros sp.) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0810 70 00 , ex 0811 90 , ex 0812 90 ed ex 0813 50 ,

    b) prodotti originari delle prefetture di Miyagi:

     funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 ed ex 2005 99 80 ,

     pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0308 , 1504 10 , 1504 20 , 1604 ad eccezione di:

     

     ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     ricciola (Seriola dumerili) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     pagro del Giappone (Pagrus major) che rientra nei codici NC 0302 85 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     carango dentice (Pseudocaranx dentex) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis) che rientra nei codici NC ex 0302 35 , ex 0303 45 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     lanzardo (Scomber japonicus) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00 , ex 0303 54 10 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 49 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 30 , ex 0305 54 90 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , 1604 15 ed ex 1604 20 50 ,

      Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 , ex 0712 90 , ex 2004 90 e 2005 91 00 ,

     felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

    c) prodotti originari delle prefetture di Nagano:

     funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 ed ex 2005 99 80 ,

      Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

     felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

    d) prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba o Iwate:

     funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 ed ex 2005 99 80 ,

     pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0308 , 1504 10 , 1504 20 , 1604 ad eccezione di:

     

     ricciola giapponese (Seriola quinqueradiata) e ricciola del Pacifico (Seriola lalandi) che rientrano nei codici NC ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     ricciola (Seriola dumerili) che rientra nei codici NC ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     pagro del Giappone (Pagrus major) che rientra nei codici NC 0302 85 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     carango dentice (Pseudocaranx dentex) che rientra nei codici NC ex 0302 49 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     tonno rosso del Pacifico (Thunnus orientalis) che rientra nei codici NC ex 0302 35 , ex 0303 45 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 ed ex 1604 20 90 ,

     lanzardo (Scomber japonicus) che rientra nei codici NC ex 0302 44 00 , ex 0303 54 10 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 49 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 30 , ex 0305 54 90 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , 1604 15 ed ex 1604 20 50 ,

     germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 , ex 0712 90 , ex 2004 90 e 2005 91 00 ,

     koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

    e) prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka o Niigata:

     funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 ed ex 2005 99 80 ,

     koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 ed ex 0712 90 ,

    f) prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a e) del presente allegato.




    ALLEGATO III

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    ( 1 ) GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.

    ( 2 ) Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1).

    ( 3 ) L'elenco di prodotti figurante all'allegato II lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

    ( 4 ) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

    ( 5 ) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

    ( 6 ) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

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