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Document 32016R0006

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 5–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2021; abrogato da 32021R1533

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/6/oj

6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/6 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali e l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (3), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (4). Quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 (5), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (6).

(3)

Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 31 marzo 2015, e al fine di tener conto degli ulteriori sviluppi della situazione e dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari per il 2014, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 e adottare un nuovo regolamento.

(4)

Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 81 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre 237 000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quarto periodo vegetativo successivo all'incidente.

(5)

Le bevande alcoliche di cui ai codici NC da 2203 a 2208 non sono più esplicitamente escluse dal campo di applicazione poiché gli obblighi di campionamento e analisi e di dichiarazione si applicano a un elenco definito di alimenti per animali e prodotti alimentari.

(6)

I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari delle prefetture di Aomori e Saitama per accertare la presenza di radioattività.

(7)

Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, l'assenza di casi di non conformità riscontrati dalle autorità giapponesi per due anni consecutivi (2013 e 2014) è stata utilizzata, ai fini dell'attuale riesame, come criterio per revocare l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per tali alimenti per animali e prodotti alimentari. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di detta prefettura, è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione.

(8)

Al fine di agevolare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno formularne le disposizioni raggruppando insieme le prefetture per le quali esiste l'obbligo, prima dell'esportazione nell'Unione, di campionamento e analisi degli stessi tipi di alimenti per animali e prodotti alimentari.

(9)

Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Iwate e Chiba, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi, prodotti della pesca, riso, semi di soia, grano saraceno e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Lo stesso obbligo si applica ai prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % questi prodotti. I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che per molti di tali alimenti per animali e prodotti alimentari non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'Unione.

(10)

Per quanto riguarda le prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che per una delle piante selvatiche commestibili non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'Unione. Poiché sono stati invece riscontrati casi di non conformità in una pianta selvatica commestibile, è opportuno imporre il campionamento e l'analisi di tale pianta selvatica commestibile originaria delle prefetture indicate.

(11)

I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione dei funghi originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Niigata. Poiché sono stati riscontrati casi di non conformità in una pianta selvatica commestibile, è opportuno imporre il campionamento e l'analisi di tale pianta selvatica commestibile originaria delle prefetture indicate.

(12)

I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non sono stati riscontrati casi di non conformità in occasione dei controlli all'importazione per più di tre anni. È pertanto opportuno mantenere la bassa frequenza dei controlli all'importazione e abrogare l'obbligo per gli Stati membri di informare ogni tre mesi la Commissione di tutti i risultati delle analisi mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).

(13)

Le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 non sono più rilevanti per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari attualmente importati dal Giappone e non dovrebbero pertanto essere più contemplate dal presente regolamento.

(14)

È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del presente regolamento quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi intesi ad accertare la presenza di radioattività in alimenti per animali e prodotti alimentari del quinto periodo vegetativo (2015) successivo all'incidente, vale a dire entro il 30 giugno 2016. I criteri del riesame saranno determinati al momento del riesame.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio (7) («i prodotti») originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:

a)

i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011;

b)

le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine animale di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (8);

c)

le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine non animale, a carattere non commerciale e destinate a una persona fisica unicamente per uso e consumo personale. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario dei prodotti.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «partita» si intende:

per i prodotti per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo 5, una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, della stessa classe o descrizione, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura del Giappone,

per gli altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente da una o più prefetture del Giappone, nei limiti della dichiarazione di cui all'articolo 5.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Possono essere importati nell'Unione solo i prodotti conformi al presente regolamento.

Articolo 4

Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137

I prodotti rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all'allegato I.

Articolo 5

Dichiarazione per taluni prodotti

1.   Ogni partita di funghi, pesce e prodotti della pesca ad eccezione dei pettinidi, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o di prodotti da essi derivati o di alimenti per animali e prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, originari del Giappone o da esso provenienti, è accompagnata da una dichiarazione valida redatta e firmata a norma dell'articolo 6.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone.

3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:

a)

il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; o

b)

il prodotto non è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II (9) per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, né proveniente da una di esse; o

c)

il prodotto è proveniente da una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito; o

d)

il prodotto è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi; o

e)

se non è nota l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti in misura superiore al 50 %, il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

4.   Il pesce e i prodotti della pesca catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

Articolo 6

Redazione e firma della dichiarazione

1.   La dichiarazione di cui all'articolo 5 è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato III.

2.   Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall'autorità giapponese competente sotto l'autorità e la supervisione dell'autorità giapponese competente.

3.   Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere d) ed e), e all'articolo 5, paragrafo 4, la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

Articolo 7

Identificazione

Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è identificata da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, nel rapporto di analisi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, nel documento comune di entrata o nel documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e nel certificato sanitario che accompagna la partita.

Articolo 8

Posti d'ispezione frontalieri e punto di entrata designato

1.   Le partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono immesse nell'Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (10) («punto di entrata designato»).

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio (11). Tali partite sono immesse nell'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di tale direttiva.

Articolo 9

Notifica preventiva

1.   Gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l'arrivo di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   Ai fini della notifica preventiva, gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti compilano:

a)

per i prodotti di origine non animale: la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, tenendo presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell'allegato II di detto regolamento. Ai fini del presente regolamento, la casella I.13 del DCE può contenere più di un codice di prodotto;

b)

per il pesce e i prodotti della pesca: il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (12).

Il rispettivo documento è trasmesso all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto d'ispezione frontaliero almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.

Articolo 10

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano i seguenti controlli sui prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

a)

controlli documentali su tutte le partite;

b)

controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio-134 e cesio-137. I risultati delle analisi sono resi disponibili entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi.

2.   Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione di cui all'articolo 5 sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti per animali e di prodotti alimentari non è conforme al presente regolamento.

Articolo 11

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 10 e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari.

Articolo 12

Immissione in libera pratica

1.   L'immissione in libera pratica di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta effettuati tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 del DCE e sia firmata nella casella II.21 del DCE.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE. L'immissione in libera pratica di tali partite è soggetta al regolamento (CE) n. 136/2004.

Articolo 13

Prodotti non conformi

I prodotti che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento non vengono immessi sul mercato. Tali prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati in Giappone.

Articolo 14

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2016.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 è abrogato.

Articolo 16

Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 3, possono essere importati nell'Unione:

a)

i prodotti conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014; e

b)

i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato il Giappone dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 1o febbraio 2016 e che sono accompagnati da una dichiarazione conforme al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014, emessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).

(7)  Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).

(8)  Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1).

(9)  L'elenco di prodotti figurante all'allegato II lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(11)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(12)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).


ALLEGATO I

Livelli massimi per i prodotti alimentari  (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Latte e bevande a base di latte

Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate

Altri prodotti alimentari

Somma di cesio-134 e cesio-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Livelli massimi per gli alimenti per animali  (3) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti destinati a bovini ed equini

Alimenti destinati ai suini

Alimenti destinati al pollame

Alimenti destinati ai pesci (5)

Somma di cesio-134 e cesio-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.

Per il tè il livello massimo si applica all'infuso di foglie di tè non fermentate. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.

(2)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87.

(3)  Livello massimo relativo a un alimento con un tenore di umidità del 12 %.

(4)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).

(5)  Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.


ALLEGATO II

Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'Unione

a)

Prodotti originari della prefettura di Fukushima:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 e 1605, ad eccezione dei pettinidi di cui ai codici NC 0307 21, 0307 29 e 1605 52 00;

riso e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 e 1905 90;

semi di soia e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 1201 90, 1208 10 e 1507;

farfaraccio maggiore o giapponese (fuki) (Petasites japonicus) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91;

felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

kaki (Diospyros sp.) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 e 0813 50;

b)

prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 e 1605, ad eccezione dei pettinidi di cui ai codici NC 0307 21, 0307 29 e 1605 52 00;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91;

felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

c)

prodotti originari delle prefetture di Akita, Yamagata o Nagano:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91;

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

d)

prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka o Niigata:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

e)

prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a d) del presente allegato.


ALLEGATO III

Dichiarazione per l'importazione nell'Unione di

…(prodotto e paese di origine)

Codice identificativo del lottoNumero della dichiarazione

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,

[rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6]

DICHIARA che … …[prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6] della presente partita così composta: … …(descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo) imbarcata a …(luogo di imbarco) il …(data di imbarco) da …(identificazione del trasportatore) diretta a …(località e paese di destinazione) proveniente dallo stabilimento … …(denominazione e indirizzo dello stabilimento)

è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.

DICHIARA che la partita contiene:

funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011;

funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che non sono originari di una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, né provenienti da una di esse;

funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono provenienti da una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, ma non sono originari di una di esse né sono stati esposti a radioattività durante il transito;

funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono originari di una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti e che sono stati campionati il …(data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il …(data) presso …(nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi;

funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura di origine sconosciuta o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti quali ingredienti di origine sconosciuta, che sono stati campionati il …(data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il …(data) presso …(nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

Fatto a …il …

Timbro e firma del rappresentante autorizzato di cuiall'articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6


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