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Document 02015L0652-20181224

    Consolidated text: Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/2018-12-24

    02015L0652 — IT — 24.12.2018 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA (UE) 2015/652 DEL CONSIGLIO

    del 20 aprile 2015

    che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

    (GU L 107 dell'25.4.2015, pag. 26)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018

      L 328

    1

    21.12.2018


    Rettificata da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 129, 27.5.2015, pag.  53 (2015/652)




    ▼B

    DIRETTIVA (UE) 2015/652 DEL CONSIGLIO

    del 20 aprile 2015

    che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel



    Articolo 1

    Oggetto — Ambito di applicazione

    1.  La presente direttiva stabilisce i requisiti per il metodo di calcolo e comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE.

    2.  La presente direttiva si applica ai combustibili per veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché all'elettricità utilizzata da veicoli stradali.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva, oltre alle definizioni già presenti nella direttiva 98/70/CE, si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «emissioni a monte o di upstream» : le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato I;

    2)

    «bitumi naturali» :

    materia prima da raffinare di qualsiasi origine:

    a) che abbia gravità API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM) ( 1 ) D287;

    b) che abbia viscosità media annua alla temperatura del giacimento maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosità (centipoise) = 518,98e-0,038T, dove T è la temperatura in gradi Celsius;

    c) che rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata (NC) 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ); e

    d) per la quale la mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;

    3)

    «scisti bituminosi» : qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87. La mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico;

    4)

    «valore di riferimento per i carburanti» : un valore di riferimento per i carburanti basato sul ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia dei combustibili nel 2010;

    5)

    «petrolio greggio convenzionale» : qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità API superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714  indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87.

    Articolo 3

    Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti diversi dai biocarburanti

    1.  Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri si assicurano che i fornitori utilizzino il metodo di calcolo di cui all'allegato I della presente direttiva al fine di determinare l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti.

    2.  Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri richiedono ai fornitori di comunicare i dati utilizzando le definizioni e il metodo di calcolo di cui all'allegato I della presente direttiva. I dati sono trasmessi con cadenza annuale utilizzando il formato di cui all'allegato IV della presente direttiva.

    3.  Ai fini dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, ogni Stato membro assicura che un gruppo di fornitori che sceglie di essere considerato come un fornitore unico soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, all'interno di tale Stato membro.

    4.  Per i fornitori che sono PMI gli Stati membri applicano il metodo semplificato di cui all'allegato I della presente direttiva.

    Articolo 4

    Calcolo del valore di riferimento per i carburanti e della riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra

    Ai fini di verificare il rispetto da parte dei fornitori degli obblighi di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri richiedono ai fornitori di confrontare le riduzioni ottenute delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità con il valore di riferimento per i carburanti stabilita nell'allegato II della presente direttiva.

    Articolo 5

    Comunicazione da parte degli Stati membri

    ▼M1

    1.  Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per l'anno civile precedente, i dati relativi alla conformità con l'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, come definito nell'allegato III della presente direttiva.

    ▼B

    2.  Gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) per la presentazione dei dati di cui all'allegato III della presente direttiva. I dati sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (Central Data Repository) gestito dall'Agenzia europea per l'ambiente.

    3.  I dati saranno trasmessi annualmente utilizzando il modello di cui all'allegato IV. Gli Stati membri notificano alla Commissione la data di trasmissione e il nome della persona di contatto dell'autorità competente incaricata di verificare e comunicare i dati alla Commissione.

    Articolo 6

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 21 aprile 2017 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

    Articolo 7

    Recepimento

    1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 aprile 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 9

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO I

    METODO DI CALCOLO E COMUNICAZIONE, A USO DEI FORNITORI, DELL'INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA PRODOTTE DURANTE IL CICLO DI VITA DEI COMBUSTIBILI E DELL'ENERGIA

    Parte 1

    Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia ascrivibili a un fornitore

    L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e energia è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO2eq/MJ).

    1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO2 equivalente come segue:



    CO2: 1

    CH4: 25

    N2O: 298

    2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

    3. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e l'energia forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:

    image

    dove s'intende con:

    a) «#», l'identificazione del fornitore (vale a dire, l'identificazione della persona responsabile del pagamento dell'accisa) definita nel regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ( 4 ) come codice accisa dell'operatore (numero di registrazione del sistema di scambio di dati sulle accise (SEED) o numero di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella tabella 1, punto 5, lettera a), dell'allegato I del suddetto regolamento per i codici del tipo di destinazione da 1 a 5 e 8), che è anche il responsabile del pagamento dell'accisa a norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ( 5 ) nel momento in cui tale accisa è divenuta esigibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva. Se tale identificazione non è disponibile, gli Stati membri garantiscono che sia utilizzato un mezzo equivalente di identificazione conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise;

    b) «x», i tipi di combustibile e energia che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva espressi come indicato nella tabella 1, punto 17, lettera c), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009. Se questi dati non sono disponibili, gli Stati membri raccolgono dati equivalenti conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise;

    c) «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue.

    i) Quantità di ciascun combustibile per tipo di combustibile

    Essa è ricavata dai dati comunicati a norma della tabella 1, punto 17, lettere d), f) e o), dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009. Le quantità di biocarburante sono convertite nel rispettivo contenuto energetico (potere calorifico inferiore) in base alle densità energetiche di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE. Le quantità di combustibile di origine non biologica sono convertite nel rispettivo contenuto energetico (valore calorifico inferiore) in base alle densità energetiche di cui all'appendice 1 della relazione Well-to-Tank (versione 4) del luglio 2013 ( 6 ) del Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (JEC) ( 7 ).

    ii) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti

    Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'energia forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato IV, parte C, punto 17, della direttiva 98/70/CE.

    Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, la quantità e il tipo di ogni biocarburante sono presi in considerazione ai fini del calcolo e comunicati agli Stati membri dai fornitori.

    Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è computato come combustibile fossile.

    Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sé ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

    Se i dati relativi alla quantità non sono raccolti a norma del regolamento (CE) n. 684/2009, gli Stati membri raccolgono dati equivalenti conformemente a un regime nazionale di comunicazione delle accise.

    iii) Quantità di elettricità consumata

    Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore alle competenti autorità di ciascuno Stato membro secondo la seguente formula:

    elettricità consumata = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km);

    d) riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)

    Consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction) dichiarata dal fornitore, espressa in gCO2eq se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.

    i) Ammissibilità

    Le UER sono applicabili solo alla parte dei valori medi standard riguardanti le emissioni a monte (upstream) per benzina, diesel, gas naturale compresso o GPL.

    Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e forniti da qualsiasi fornitore.

    Le UER sono computate solo se associate ai progetti iniziati dopo il 1o gennaio 2011.

    Non è necessario dimostrare che le UER non avrebbero avuto luogo senza gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE.

    ii) Calcolo

    Le UER sono stimate e convalidate conformemente ai principi e alle norme individuati nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066.

    Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle UER e delle emissioni di riferimento sono effettuati conformemente alla norma ISO 14064 e devono fornire risultati di affidabilità equivalente a quella richiesta dal regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione ( 9 ) e dal regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione ( 10 ). I metodi di stima delle UER devono essere verificati conformemente alla norma ISO 14064-3 e l'organismo che esegue tale verifica deve essere accreditato conformemente alla norma ISO 14065;

    e) con «GHGix» s'intende l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra del combustibile o dell'energia x espressa in gCO2eq/MJ. I fornitori calcolano l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ciascun combustibile o energia come segue.

    i) L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili di origine non biologica è «l'intensità di gas a effetto serra ponderata durante il ciclo di vita» per tipo di combustibile elencato nell'ultima colonna della tabella di cui alla parte 2, punto 5, del presente allegato.

    ii) L'elettricità è calcolata come indicato nella parte 2, punto 6.

    iii) Intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti.

    L'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è calcolata in base all'articolo 7 quinquies della medesima direttiva. Se i dati sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono stati ottenuti conformemente a un accordo o a un regime oggetto di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE relativamente alle disposizioni dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della medesima direttiva, tali dati devono essere utilizzati anche per determinare l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, di detta direttiva. L'intensità dei gas a effetto serra per i biocarburanti che non soddisfano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE è pari all'intensità dei gas a effetto serra dei corrispondenti combustibili fossili derivati da idrocarburi convenzionali.

    iv) Trattamento simultaneo di combustibili di origine non biologica e biocarburanti

    L'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili fossili è quella del biocarburante dopo il trattamento;

    f) «AF» esprime i fattori di adeguamento per l'efficienza della trasmissione:



    Tecnologia di conversione prevalente

    Fattore di efficienza

    Motore a combustione interna

    1

    Motopropulsore elettrico a batteria

    0,4

    Motopropulsore elettrico a celle a combustibile a idrogeno

    0,4

    Parte 2

    Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti

    1.   UER dei carburanti diversi dai biocarburanti

    Affinché le UER possano essere calcolate utilizzando il metodo di calcolo e comunicazione, i fornitori comunicano all'autorità designata dagli Stati membri le seguenti informazioni:

    a) la data d'inizio del progetto, che deve essere successiva al 1o gennaio 2011;

    b) le riduzioni delle emissioni annue in gCO2eq;

    c) il periodo di tempo durante il quale hanno avuto luogo le riduzioni dichiarate;

    d) la sede del progetto più vicina alla fonte delle emissioni in gradi di latitudine e longitudine fino al quarto decimale;

    e) le emissioni annue di riferimento prima dell'attuazione delle misure di riduzione ed emissioni annue dopo l'attuazione delle misure di riduzione in gCO2eq/MJ di materia prima prodotta;

    f) il numero di certificato non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del sistema e delle riduzioni dichiarate di gas a effetto serra;

    g) il numero non riutilizzabile per l'identificazione esclusiva del metodo di calcolo e del relativo sistema.

    ▼M1 —————

    ▼B

    5.   Valori medi standard di intensità dei gas a effetto serra prodotti durante il ciclo di vita dei combustibili diversi dai biocarburanti e dall'elettricità



    Fonte di materie prime e processo

    Combustibile immesso sul mercato

    Intensità delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita (gCO2eq/MJ)

    Intensità delle emissioni di gas serra ponderata durante il ciclo di vita (gCO2eq/MJ)

    Greggio convenzionale

    Benzina

    93,2

    93,3

    Liquido da gas naturale (GTL)

    94,3

    Liquido da carbone

    172

    Bitume naturale

    107

    Scisti bituminosi

    131,3

    Greggio convenzionale

    Diesel o gasolio

    95

    95,1

    Liquido da gas naturale (GTL)

    94,3

    Liquido da carbone

    172

    Bitume naturale

    108,5

    Scisti bituminosi

    133,7

    Qualsiasi fonte fossile

    Gas di petrolio liquefatto per motore ad accensione comandata

    73,6

    73,6

    Gas naturale, miscela dell'UE

    Gas naturale compresso per motore ad accensione comandata

    69,3

    69,3

    Gas naturale, miscela dell'UE

    Gas naturale liquefatto per motore ad accensione comandata

    74,5

    74,5

    Reazione Sabatier avente come fonte di idrogeno l'elettrolisi prodotta con energie rinnovabili non biologiche

    Metano sintetico compresso nel motore ad accensione comandata

    3,3

    3,3

    Gas naturale mediante steam reforming

    Idrogeno compresso in una cella a combustibile

    104,3

    104,3

    Elettrolisi completamente alimentata da energia rinnovabile non biologica

    Idrogeno compresso in una cella a combustibile

    9,1

    9,1

    Carbone

    Idrogeno compresso in una cella a combustibile

    234,4

    234,4

    Carbone con cattura e sequestro del carbonio delle emissioni di processo

    Idrogeno compresso in una cella a combustibile

    52,7

    52,7

    Rifiuti plastici provenienti da materie prime fossili

    Benzina, diesel o gasolio

    86

    86

    6.   Elettricità

    Per la comunicazione dei dati da parte dei fornitori dell'energia elettrica utilizzata dai veicoli e dai motocicli elettrici, gli Stati membri devono calcolare i valori standard medi nazionali del ciclo di vita conformemente alle norme internazionali applicabili.

    In alternativa, gli Stati membri possono autorizzare i fornitori a determinare l'intensità dei gas a effetto serra (gCO2eq/MJ) per elettricità sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri a norma dei seguenti atti:

    a) regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 );

    b) regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ); oppure

    c) regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione ( 13 ).

    ▼M1 —————

    ▼B




    ALLEGATO II

    CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO PER I CARBURANTI DEI COMBUSTIBILI FOSSILI

    Metodo di calcolo

    a) Il valore di riferimento per i carburanti è calcolata sulla base del consumo medio di combustibili fossili nell'Unione per benzina, diesel, gasolio, GPL e gas naturale compresso, secondo la seguente formula:

    image

    dove s'intende con:

    «x», i diversi combustibili e le diverse energie oggetto della presente direttiva e definiti nella tabella sottostante;

    «GHGix», l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra della fornitura annua commercializzata del combustibile x o dell'energia oggetto della presente direttiva ed espressa in gCO2eq/MJ. Si utilizzano i valori relativi ai combustibili fossili riportati nell'allegato I, parte 2, punto 5;

    «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule.

    b) Dati sul consumo

    Ai fini del calcolo si utilizzano i seguenti dati sul consumo:



    Combustibile

    Consumo energetico (MJ)

    Fonte

    Diesel

    7 894 969 × 106

    Comunicazione 2010 degli Stati membri nel quadro della UNFCCC

    Gasolio non stradale

    240 763 × 106

    Benzina

    3 844 356 × 106

    GPL

    217 563 × 106

    Gas naturale compresso

    51 037 × 106

    Intensità delle emissioni di gas a effetto serra

    Il valore di riferimento per i carburanti per il 2010 è pari a 94,1 gCO2eq/MJ




    ALLEGATO III

    COMUNICAZIONE DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

    ▼M1

    1. Gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.

    ▼B

    2. I dati di cui al punto 3 devono essere comunicati separatamente per i combustibili o l'energia immessi sul mercato dai fornitori in un dato Stato membro (compresi i fornitori congiunti che operano in un solo Stato membro).

    3. Per ogni combustibile ed energia, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i seguenti dati aggregati conformemente al punto 2 e secondo le definizioni di cui all'allegato I:

    a) tipo di combustibile o energia;

    b) volume o quantità di elettricità;

    c) intensità delle emissioni di gas a effetto serra;

    d) UER.

    ▼M1 —————

    ▼B




    ALLEGATO IV

    FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI A FINI DI UNIFORMITÀ DEI DATI COMUNICATI



    Combustibili — Fornitori individuali

    Voce

    Comunicazione congiunta (SÌ/NO)

    Paese

    Fornitore1

    Tipo di combustibile7

    Codice CN combustibile7

    Quantità2

    Intensità media GHG

    Riduzione emissioni a monte5

    Riduzioni sulla media 2010

    in litri

    in energia

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Codice CN

    Intensità GHG4

    Materia prima

    Codice CN

    Intensità GHG4

    Sostenibile (SÌ/NO)

     

    Componente F.1 (componente combustibile fossile)

    Componente B.1 (componente biocarburante)

     

     

     

     

     

     

     

    Componente F.n (componente combustibile fossile)

    Componente B.m (componente biocarburante)

     

     

     

     

     

     

     

     

    k

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Codice CN2

    Intensità GHG4

    Materia prima

    Codice CN2

    Intensità GHG4

    Sostenibile (SÌ/NO)

     

    Componente F.1 (componente combustibile fossile)

    Componente B.1 (componente biocarburante)

     

     

     

     

     

     

     

    Componente F.n (componente combustibile fossile)

    Componente B.m (componente biocarburante)

     

     

     

     

     

     

     

     



    Combustibili — Fornitori congiunti

    Voce

    Comunicazione congiunta (SÌ/NO)

    Paese

    Fornitore1

    Tipo di combustibile7

    Codice CN combustibile7

    Quantità2

    Intensità media GHG

    Riduzione emissioni a monte5

    Riduzioni sulla media 2010

    in litri

    in energia

    I

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale

     

     

     

     

     

     

    Codice CN

    Intensità GHG4

    Materia prima

    Codice CN

    Intensità GHG4

    Sostenibile (SÌ/NO)

     

    Componente F.1 (componente combustibile fossile)

    Componente B.1 (componente biocarburante)

     

     

     

     

     

     

     

    Componente F.n (componente combustibile fossile)

    Componente B.m (componente biocarburante)

     

     

     

     

     

     

     

     

    x

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale

     

     

     

     

     

     

    Codice CN2

    Intensità GHG4

    Materia prima

    Codice CN2

    Intensità GHG4

    Sostenibile (SÌ/NO)

     

    Componente F.1 (componente combustibile fossile)

    Componente B.1 (componente biocarburante)

     

     

     

     

     

     

     

    Componente F.n (componente combustibile fossile)

    Componente B.m (componente biocarburante)

     

     

     

     

     

     

     

     



    Energia elettrica

    Comunicazione congiunta (SÌ/NO

    Paese

    Fornitore1

    Tipo di energia7

    Quantità6

    Intensità GHG

    Riduzioni sulla media 2010

    in energia

    NO

     

     

     

     

     

     



    Dati sui fornitori congiunti

     

    Paese

    Fornitore1

    Tipo di energia7

    Quantità6

    Intensità GHG

    Riduzioni sulla media 2010

    in energia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale parziale

     

     

     

     

     

    ▼M1 —————

    ▼B



    Energia totale comunicata e riduzioni totali realizzate per Stato membro

    Volume (in energia)10

    Intensità GHG

    Riduzioni sulla media 2010

     

     

     

    Note per la compilazione

    Il modello per la comunicazione delle informazioni da parte dei fornitori è identico al modello per la comunicazione da parte degli Stati membri.

    Le caselle a sfondo grigio non devono essere compilate.

    1. Per l'identificazione del fornitore si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera a).

    2. Per determinare la quantità di combustibile si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera c).

    3. Per determinare la gravità API (American Petroleum Institute) si utilizzi il metodo di prova ASTM D287.

    4. Per determinare l'intensità di gas a effetto serra si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera e).

    5. Per determinare la UER si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera d); per le modalità di comunicazione si veda l'allegato I, parte 2, punto 1.

    6. Per determinare la quantità di elettricità si veda l'allegato I, parte 2, punto 6.

    7. Per i tipi di combustibili e i corrispondenti codici NC si veda l'allegato I, parte 1, punto 3, lettera b).

    ▼M1 —————

    ▼B

    10. Quantitativo totale di energia (combustibile ed energia elettrica) consumato.



    ( 1 ) American Society for Testing and Materials: http://www.astm.org/index.shtml

    ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

    ( 4 ) Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

    ( 5 ) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

    ( 6 ) http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

    ( 7 ) Il consorzio JEC riunisce il Centro europeo della Commissione comune di ricerca (CCR), EUCAR (Consiglio europeo per Automotive R&S) e CONCAWE (associazione europea delle compagnie petrolifere per l'ambiente, la salute e la sicurezza nella raffinazione e distribuzione).

    ( 8 ) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

    ( 9 ) Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).

    ( 10 ) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).

    ( 11 ) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

    ( 12 ) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

    ( 13 ) Regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 26).

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