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Document 02011R0297-20110525

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n . 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/297/2011-05-25

2011R0297 — IT — 25.05.2011 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 297/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2011

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 080, 26.3.2011, p.5)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 351/2011 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2011

  L 97

20

12.4.2011

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 506/2011 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2011

  L 136

52

24.5.2011


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 098, 13.4.2011, pag. 16  (351/2011)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 297/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2011

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure d'emergenza a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione ed è quindi opportuno adottare con urgenza e a titolo precauzionale misure a livello dell'Unione per garantire la sicurezza degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari, compresi il pesce e i prodotti della pesca, originari del Giappone o da esso provenienti. Dato che l'incidente non è ancora sotto controllo, allo stato attuale è opportuno che gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari delle prefetture interessate, compresa una zona tampone, siano soggetti ai test prescritti prima dell'esportazione e che test random siano effettuati all'importazione sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari originari dell'intero territorio del Giappone.

(3)

I livelli massimi sono stati stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva ( 2 ), dal regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva ( 3 ) e dal regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione ( 4 ).

(4)

L'applicazione di questi livelli massimi può essere attivata una volta che la Commissione, a norma della decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva ( 5 ) o in applicazione della convenzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986, abbia ricevuto informazioni su un incidente nucleare che dimostrino che i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali rischiano di essere raggiunti o sono stati raggiunti. Nel frattempo è opportuno utilizzare questi livelli massimi prestabiliti quali valori di riferimento per giudicare l'idoneità degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari a essere immessi sul mercato.

(5)

Le autorità giapponesi hanno informato i servizi della Commissione circa l'esecuzione di test appropriati sui prodotti alimentari della regione colpita esportati dal Giappone.

(6)

Oltre ai test effettuati dalle autorità giapponesi è opportuno prevedere controlli random su tali importazioni.

(7)

È opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il sistema per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea. Le misure saranno rivedute in base ai risultati di queste analisi.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 3954/87 originari del Giappone o da esso provenienti, ad esclusione dei prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e dei prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011.

Articolo 2

Attestazione

1.  Tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.  Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 6 ), sono immesse nell'UE attraverso un punto di entrata designato (di seguito «PED») ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione ( 7 ).

▼M2

3.  Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 che lasciano il Giappone dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono accompagnate da una dichiarazione attestante

 che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure

 che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawa, oppure

 che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawa, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito, oppure

 che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawa, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche ai prodotti originari delle acque costiere delle suddette prefetture, ovunque siano stati sbarcati.

▼M1

4.  Il modello della dichiarazione di cui al paragrafo 3 è contenuto nell'allegato I. La dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato delle competenti autorità giapponesi e per i prodotti di cui al paragrafo 3, terzo trattino, è accompagnata da un rapporto di analisi.

▼B

Articolo 3

Identificazione

Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è contraddistinta da un codice che è riportato nella dichiarazione, nel rapporto di analisi contenente i risultati del campionamento e dell'analisi, nel certificato sanitario e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

Articolo 4

Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero (di seguito denominato «PIF») o del PED, almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.

Articolo 5

Controlli ufficiali

▼M2

1.  Le autorità competenti del PIF o del PED effettuano controlli documentali e di identità su tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 nell'ambito del presente regolamento, e controlli fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137, su almeno il 10% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, quarto trattino, e su almeno il 20% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo e terzo trattino.

▼B

2.  Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.

3.  L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi o da un suo rappresentante, della dichiarazione di cui all'allegato, debitamente vidimata dall'autorità competente del PIF o del PED. La dichiarazione attesta che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e che hanno dato risultati favorevoli i controlli fisici eventualmente eseguiti.

Articolo 6

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e le eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi.

▼M1

Articolo 7

Prodotti non conformi

Gli alimenti per animali e i prodotti alimentari, originari del Giappone o da esso provenienti, non conformi ai livelli massimi di cui all'allegato II non sono immessi sul mercato. Tali alimenti per animali e prodotti alimentari non conformi sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.

▼B

Articolo 8

Relazioni

Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il sistema per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea.

Articolo 9

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dall'entrata in vigore e fino al ►M2  30 settembre 2011 ◄ . Il regolamento sarà riveduto mensilmente sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2




ALLEGATO I

Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di … (*)Codice della spedizione …Numero della dichiarazione …A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, …… (autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 4)DICHIARA che …… (prodotti di cui all'articolo 1)della presente spedizione così composta: …… (descrizione della spedizione, del prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)imbarcata a … (luogo di imbarco)il … (data di imbarco)da … (identificazione del trasportatore)diretta a … (località e paese di destinazione)proveniente dallo stabilimento …… (denominazione e indirizzo dello stabilimento)sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011sono originari di, o provenienti da, una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawasono provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawa, ma non sono originari di una di tali prefetture e non sono stati esposti a radioattività durante il transito, oppuresono originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba e Kanagawa e sono stati sottoposti a campionamento il … (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il … (data) presso … (nome del laboratorio) per determinare il livello dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137, e i risultati delle analisi sono conformi ai livelli massimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Si allega il rapporto di analisi.Fatto a … il …Timbro e firma del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 4Parte che deve essere compilata dall'autorità competente del PIF o del PEDLa spedizione è stata accettata ai fini dell'immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione europea.(*) Prodotto e paese di origine. La spedizione NON è stata accettata ai fini dell'immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione europea.… (Autorità competente, Stato membro)… DataTimbroFirma

▼C1




ALLEGATO II



Livelli massimi per i prodotti alimentari (1) (Bq/kg)

 

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

Latte e prodotti lattiero-caseari

Altri prodotti alimentari, esclusi quelli liquidi

Prodotti alimentari liquidi

Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

75

125

750

125

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Somma degli isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241

1

(2)

10 (2)

(2)

Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 (dieci) giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137, eccetto C-14 e H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

(1)   Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.

(2)   Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio



Livelli massimi per gli alimenti per animali (1) (Bq/kg)

 

Alimenti per animali

Somma di Cs-134 e Cs-137

500 (2)

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

2 000 (3)

(1)   Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.

(2)   Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.

(3)   Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per animali ai prodotti alimentari.



( 1 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

( 2 ) GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

( 3 ) GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17.

( 4 ) GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78.

( 5 ) GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

( 6 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

( 7 ) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

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