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Dokumentum 02007R1379-20071130
Commission Regulation (EC) No 1379/2007 of 26 November 2007 amending Annexes IA, IB, VII and VIII of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste, for the purposes of taking account of technical progress and changes agreed under the Basel Convention (Text with EEA relevance)
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg: Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Már nem hatályos
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2007R1379 — IT — 30.11.2007 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2007 recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 309, 27.11.2007, p.7) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 1379/2007 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2007
recante modifica degli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della convenzione di Basilea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ( 1 ), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo raggiunto all’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, tenutasi dal 27 novembre al 1o dicembre 2006, rende necessario modificare gli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Le modifiche riguardano la sostituzione di «kg» e «litro» con «tonnellate (Mg)» e «m3» alla casella 5 del documento di notifica dell’allegato I A, alle caselle 5 e 18 del documento di movimento dell’allegato I B e alle caselle 3 e 14 delle informazioni sulla spedizione dell’allegato VII, l’inserimento della nuova casella 17 nel documento di movimento, una modifica da apportare alla nota 1 delle informazioni sulla spedizione e i riferimenti alle linee guida per una gestione ecologicamente corretta ai punti da I.4 a 1.9 dell’allegato VIII. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire gli allegati in parola. |
(2) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I A, I B, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono sostituiti dal testo che figura negli allegati del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
L’allegato I A del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO I A
Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
ALLEGATO II
L’allegato I B del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO I B
Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
ALLEGATO III
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO VII
INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4
ALLEGATO IV
L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO VIII
LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)
I. |
Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea 1. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) ( 3 ) 2. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido (3) 3. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi (3) 4. Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) ( 4 ) 5. Direttive tecniche generali aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti (POP), contenenti tali inquinanti o da essi contaminati ( 5 ) 6. Direttive tecniche aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorodifenile (PCB), trifenile policlorurato (PCT) o polibromobifenile (PBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (5) 7. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, clordano, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene (HCB), mirex, toxafene o dall’HCB come sostanza chimica industriale, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (5) 8. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (5) 9. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente: policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF), esaclorobenzene (HCB) o policlorodifenile (PCB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (5) |
II. |
Linee guida adottate dall’OCSE: Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti: Personal computer usati e rottami ( 6 ) |
III. |
Linee guida adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO): Linee guida sul riciclaggio delle navi ( 7 ) |
IV. |
Linee guida adottate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia ( 8 ) |
( 1 ) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
( 2 ) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
( 3 ) Adottate in occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 9-13 dicembre 2002.
( 4 ) Adottate in occasione della settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 25-29 ottobre 2004.
( 5 ) Adottate in occasione della ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 27 novembre-1o dicembre 2006.
( 6 ) Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell’OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].
( 7 ) Risoluzione A.962 adottata dall’assemblea dell’IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.
( 8 ) Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell’OIL nel corso della sua 289a sessione, 11-26 marzo 2004.»