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Document 02007R0329-20091223
Council Regulation (EC) No 329/2007 of 27 March 2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Consolidated text: Regolamento (CE) n . 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Regolamento (CE) n . 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
2007R0329 — IT — 23.12.2009 — 004.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 088, 29.3.2007, p.1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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REGOLAMENTO (CE) N. 117/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2008 |
L 35 |
57 |
9.2.2008 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 389/2009 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2009 |
L 118 |
78 |
13.5.2009 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 689/2009 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2009 |
L 199 |
3 |
31.7.2009 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1283/2009 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2009 |
L 346 |
1 |
23.12.2009 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2007
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea ( 1 ),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:|
(1) |
Il 14 ottobre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condanna il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica democratica popolare della Corea (di seguito «Corea del Nord»), stabilisce l'esistenza di una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali e impone a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di applicare un certo numero di misure restrittive. |
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(2) |
La posizione comune 2006/795/PESC prevede l'applicazione delle misure restrittive stabilite nella risoluzione 1718 (2006), in particolare il divieto di esportare merci e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e di fornire i servizi connessi, il divieto di approvvigionarsi di merci e tecnologie dalla Corea del Nord, il divieto di esportare articoli di lusso in tale paese e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi coinvolti nei suddetti programmi della Corea del Nord o che forniscono sostegno a tali programmi. |
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(3) |
Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
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(4) |
Il presente regolamento deroga alla legislazione comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei paesi terzi e sulle importazioni dagli stessi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ( 2 ); la maggior parte di tali prodotti e tecnologie dovrebbe rientrare nel presente regolamento. |
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(5) |
È opportuno specificare la procedura da seguire per far approvare le esportazioni di merci e tecnologie e la fornitura della relativa assistenza tecnica. |
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(6) |
Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l'elenco delle merci e tecnologie che sarà adottato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 3 ). |
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(7) |
La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare, se necessario, l'elenco degli articoli di lusso in base alle definizioni o agli orientamenti eventualmente promulgati dal comitato per le sanzioni onde agevolare l'applicazione delle restrizioni sugli articoli di lusso, tenendo conto degli elenchi di articoli di lusso compilati da altre giurisdizioni. |
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(8) |
Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata anche a modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati, secondo quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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(9) |
Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
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(10) |
Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 12 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
2) per «Corea del Nord» s'intende la Repubblica democratica popolare di Corea;
3) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualunque altro servizio tecnico, e che può assumere le seguenti forme: istruzione, consulenza, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o di competenze o servizi di consulenza. La definizione di «assistenza tecnica» comprende anche le forme di trasmissione orale dell'assistenza;
4) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
b) depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
5) per «congelamento di fondi» s'intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
6) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
7) per «congelamento delle risorse economiche» s'intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
8) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
1. È vietato:
a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencate negli allegati I e I bis, anche non originari dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;
b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).
2. L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009. ( 4 )
L'allegato I bis include taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che possono contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.
3. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I bis, a prescindere dal fatto che essi siano originari o no di tale paese.
Articolo 3
1. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari del l'Unione europea o negli allegati I e I bis, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;
c) acquistare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;
d) acquistare, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I bis, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;
e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Corea del Nord.
Articolo 3 bis
1. Al fine di impedire il trasferimento di beni e di tecnologie di cui agli allegati I e I bis che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici e dei beni di lusso di cui all'allegato III, gli aeromobili cargo e le navi mercantili diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese nonché le navi nordcoreane sono tenuti a fornire alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, prima dell'arrivo e della partenza, informazioni relative a tutte le merci in entrata nell'Unione o in uscita da essa.
Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni applicabili in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice ( 5 ) doganale comunitario e al regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissionedel 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 6 ).
Inoltre gli aeromobili cargo e le navi mercantili diretti in Corea del Nord o provenienti da tale paese o i loro rappresentanti dichiarano se le merci rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza ottenuta a tal fine.
Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti, di cui al presente articolo, possono essere presentati per iscritto tramite informative commerciali, portuali o di trasporto, purché esse contengano i dati necessari.
A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati in forma scritta o mediante le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.
2. La prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi nordcoreane, è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle provenienti dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui al paragrafo 1, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari.
Articolo 4
È vietato:
a) vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato III;
b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a).
Articolo 5
1. Se si ritiene necessaria, in un caso specifico, una deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), o all'articolo 4, lettera a), chi vende, fornisce, trasferisce, esporta o presta un servizio può presentare una richiesta debitamente motivata alle autorità competenti di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II. Se ritiene che la deroga sia giustificata, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta presenta una richiesta di approvazione specifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a norma del paragrafo 1.
3. Le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o la fornitura di assistenza tecnica, purché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato la richiesta di approvazione specifica.
Articolo 6
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o a questi appartenenti. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato V o a questi appartenenti. L'allegato V comprende le persone, le entità o gli organismi non elencati all'allegato IV che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) della posizione comune 2006/795/PESC, il Consiglio ha riconosciuto come persone, entità o organismi che:
a) sono responsabili dei programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o entità da esse possedute o controllate; ovvero
b) forniscono servizi finanziari o provvedono, con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio dell'Unione, al trasferimento da, attraverso e verso il territorio dell'Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici o sono persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o entità da esse possedute o controllate.
L'allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
3. Gli allegati IV e V riportano, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle.
Dette informazioni possono indicare:
a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza;
d) numero del passaporto e della carta d'identità;
e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;
f) sesso;
g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui la persona si trova;
h) funzione o professione;
i) data di designazione.
Gli allegati IV e V indicano altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione.
Gli allegati IV e V possono inoltre contenere gli elementi che permettono l'identificazione di cui al presente paragrafo relativi a membri della famiglia delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali dati siano necessari, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.
4. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio direttamente o indirettamente delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV o all'allegato V.
5. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 7
1. In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione purché:
a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati IV o V e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; ovvero
iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e
b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità e un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:
a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata; e
b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato V, l’autorità competente abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 8
In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri come indicate ai siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6;
b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o all'allegato V;
d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
e) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato per le sanzioni il vincolo o la decisione riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV.
Articolo 9
1. L’articolo 6, paragrafo 4, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
2. L'articolo 6, paragrafo 4, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, ovvero
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 o paragrafo 2.
Articolo 10
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso i relativi Stati membri, alla Commissione;
b) collaborare con le autorità competenti di cui ai siti web elencati nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 11
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. I divieti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 4, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche,le entità o gli organismi interessati se essi non erano a conoscenza, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.
Articolo 11 bis
1. Nel quadro delle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2 e per evitare che tali attività contribuiscano ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 16:
a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare per mezzo di programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato e del finanziamento del terrorismo;
b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;
c) conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali; e
d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato II, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 o l'articolo 6. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa, in particolare, l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:
a) gli enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord;
b) le succursali e le filiali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, degli enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;
c) le succursali e le filiali che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16 di enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI; e
d) gli enti finanziari o creditizi che non hanno sede in Corea del Nord e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, ma che sono controllati dalle persone ed entità domiciliate in Corea del Nord elencate nell'allegato VI.
Articolo 12
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 13
1. La Commissione è autorizzata a:
a) modificare l'allegato I bis in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
c) modificare l'allegato III al fine di perfezionare o adeguare l'elenco delle merci che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiungere, se necessario o opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
d) modificare l'allegato IV in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e
e) modificare gli allegati V o VI conformemente alle decisioni relative, rispettivamente, agli allegati II, III, IV e V della posizione comune 2006/795/PESC.
2. Al trattamento dei dati, effettuato dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 7 ).
Articolo 14
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 15
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni eventuale successivo cambiamento.
Articolo 16
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio dell'Unione;
b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;
d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
BENI E TECNOLOGIE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3
Tutti i beni e le tecnologie che figurano nell'allegato I del regolamento n. 428/2009.
ALLEGATO I bis
BENI E TECNOLOGIE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3
Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.
1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata Descrizione si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.
4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.
NOTE GENERALI
1. Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.
N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.
2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.
NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla parte C.)
1. Sono vietati, secondo le disposizioni della parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
2. La «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
3. Il divieto non si applica per la quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto.
4. Il divieto di trasferimento di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.
A. BENI
MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE
I.A0. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A0.001 |
Lampade a catodo cavo, come segue: a) Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo b) Lampade a catodo cavo all'uranio |
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I.A0.002 |
Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm |
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I.A0.003 |
Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm |
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I.A0.004 |
Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm500 nm – 650 nm and having a core diameter greater than 0,4 mm but not exceeding 2 mm. |
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I.A0.005 |
Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue: a) Dispositivi di tenuta; b) Componenti interni; c) Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare. |
0A001 |
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I.A0.006 |
Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j. o1A004.c., per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi o radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, N.B.: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004. |
0A001.j. 1A004.c. |
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I.A0.007 |
Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. |
0B001.c.6.2A226 2B350 |
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I.A0.008 |
Specchi per laser, diversi da quelli specificati in 6A005.e., costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro). Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso. |
0B001.g.5. 6A005.e. |
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I.A0.009 |
Lenti per laser, diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso). |
0B001.g. 6A005.e.2. |
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I.A0.010 |
Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1. |
2B350 |
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I.A0.011 |
Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue: a) pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s; b) pompe a vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h; c) Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto. |
0B002.f.2. 2B231 |
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I.A0.012 |
Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde). |
0B006 |
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I.A0.013 |
«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001. |
0C001 |
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I.A0.014 |
Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT. |
MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
I.A1. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A1.001 |
Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) classificato nel repertorio dei prodotti chimici (CAS) come [298-07-7] in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %. |
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I.A1.002 |
Fluoro gassoso n. CAS: [7782-41-4], con una purezza superiore al 95 %. |
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I.A1.003 |
Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali: a) copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento; b) poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato; c) elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato; d) policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®); e) fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®); f) politetrafluoroetilene (PTFE). |
1A001 |
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I.A1.004 |
Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali. |
1A004.c. |
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I.A1.005 |
Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro. |
1B225 |
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I.A1.006 |
Catalizzatori, diversi da quelli specificati in 1A225 or 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante. |
1A225 1B231 |
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I.A1.007 |
Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti: a) con una resistenza massima a trazione uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C); oppure b) con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C). Nota tecnica: Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico. |
1C002.b.4. 1C202.a. |
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I.A1.008 |
Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una «permeabilità iniziale relativa» di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm. Nota tecnica: la misura della «permeabilità iniziale relativÀ» deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura. |
1C003.a. |
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I.A1.009 |
«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue: a) «materiali fibrosi o filamentosi» aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti: 1.A «modulo specifico» superiore a 10 × 106 m, o 2.A «carico di rottura specifico» superiore a 17 × 104 m; b) «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti: 1.A «modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m, o 2.A «carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m; c) «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.; d) «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio; e) «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio; f) «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN); g) Materiali fibrosi o filamentosi in para-aramide (Kevlar ® ed altre fibre di tipo Kevlar ®). |
1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b. |
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I.A1.010 |
Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue: a) costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in I.A1.009; b) «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c., per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli preimpregnati non superi 50 cm × 90 cm; c) preimpregnati specificati in 1C010.a., 1C010.b. o 1C010.c., quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa. |
1C010 1C210 |
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I.A1.011 |
Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107. |
1C107 |
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I.A1.012 |
Non utilizzato. |
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I.A1.013 |
Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi entrambe le caratteristiche seguenti: a) in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm; e b) una massa maggiore di 5 kg. |
1C226 |
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I.A1.014 |
«Polveri elementari» di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm. Nota tecnica: Per «polvere elementare» si intende una polvere di elevata purezza di un elemento. |
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I.A1.015 |
Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %. |
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I.A1.016 |
Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 o 1C216. Note tecniche:1. L'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico. 2. Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento. |
1C116 1C216 |
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I.A1.017 |
Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue: a) tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno; b) molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno; c) materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali: 1. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno; 2. tungsteno infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di tungsteno; o 3. tungsteno infiltrato con argento contenente in peso 80 % o più di tungsteno. |
1C117 1C226 |
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I.A1.018 |
Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica: a) contenuto di ferro tra 30 % e 60 %; e b) contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %. |
1C003 |
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I.A1.019 |
Non utilizzato |
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I.A1.020 |
Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a, progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione. |
0C004 1C107a |
TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
I.A2. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A2.001 |
Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116: a) sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50kN, misurate a «tavola vuota»; b) controllori numerici, combinati con «software» di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda di controllo in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.; Nota tecnica: La «larghezza di banda di controllo in tempo reale» è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo. c) dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuotÀ», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.; d) trutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuotÀ», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a. Nota tecnica: Per «tavola vuotÀ» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio. |
2B116 |
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I.A2.002 |
Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001.c. o 2B201.b., di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari. |
2B001.c. 2B201.b. |
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I.A2.002a |
Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002. |
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I.A2.003 |
Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue: a) macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg; 2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm; 3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; 4. che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante; b) teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a. Nota tecnica: «Le teste indicatrici»sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento. |
2B119 |
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I.A2.004 |
Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti: a) capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete); o b) capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete). Nota tecnica: I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera. |
2B225 |
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I A2.005 |
Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C Nota: In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale. |
2B226 2B227 |
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I.A2.006 |
Non utilizzato |
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I.A2.007 |
«Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti: a) elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)» e b) aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di ± 1 % (fondo scala), o 2. fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e «precisione» migliore di 2 kPa. Nota tecnica: Ai fini di 2B230, nella nozione di «precisione» rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente. |
2B230 |
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I.A2.008 |
Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti: a) leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; b) fluoropolimeri; c) vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); d) grafite o «grafite di carbonio»; e) nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio; f) tantalio o leghe di tantalio; g) titanio o leghe di titanio; h) zirconio o leghe di zirconio, oppure i) acciai inossidabili. Nota tecnica: La «grafite di carbonio» è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite. |
2B350.e. |
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I.A2.009 |
Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d., quali: Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti: a) leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; b) fluoropolimeri; c) vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); d) grafite o «grafite di carbonio»; e) nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio; f) tantalio o leghe di tantalio; g) titanio o leghe di titanio; h) zirconio o leghe di zirconio; i) carburo di silicio; j) carburo di titanio; oppure k) acciai inossidabili. Nota: In questa voce non rientrano i radiatori per veicoli. Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. |
2B350.d. |
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I.A2.010 |
Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora [alle condizioni standard di temperatura (273 K o 0 °C) e di pressione (101,3 kPa)]; involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali: a) leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; b) ceramica; c) ferrosilicio; d) fluoropolimeri; e) vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); f) grafite o «grafite di carbonio»; g) nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio; h) tantalio o leghe di tantalio; i) titanio o leghe di titanio; j) zirconio o leghe di zirconio, k) niobio (columbio) o leghe di niobio; l) acciaio inossidabile; oppure m) leghe di alluminio. Nota tecnica: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe. |
2B350.i. |
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I.A2.011 |
«Separatori centrifughi», diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con: a) leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; b) fluoropolimeri; c) vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); d) nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio; e) tantalio o leghe di tantalio; f) titanio o leghe di titanio; o g) zirconio o leghe di zirconio. Nota tecnica: I «separatori centrifughi» includono i decantatori. |
2B352.c. |
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I.A2.012 |
Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio. |
2B352.d. |
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I.A2.013 |
Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine. Nota tecnica: Ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura. |
2B009 2B109 2B209 |
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(1) costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti. |
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MATERIALI ELETTRONICI
I.A3. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A3.001 |
Alimentatori in corrente continua ad alta tensione, diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi le due caratteristiche seguenti: a) in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con potenza di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping; e b) stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore. |
0B001.j.5. 3A227 |
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I.A3.002 |
Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni: a) spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS); b) spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS); c) spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS); d) spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione da UF6»; e) spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C); o 2. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione da UF6»; f) spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi. |
0B002.g 3A233 |
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I.A3.003 |
Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13 o 3A225,, nonché loro componenti e software appositamente progettati, aventi tutte le seguenti caratteristiche: a) uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W; b) capacità di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000Hz, e c) controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %. Note tecniche:1. I variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile. 2. La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile. |
0B001.b.13. 3A225 |
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I.A3.004 |
Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale. |
SENSORI E LASER
I.A6. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A6.001 |
Barre di ittrio-alluminio granato (YAG). |
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I.A6.002 |
Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b, come segue: Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 μm-17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe). |
6A002 6A004.b. |
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I.A6.003 |
Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a, 6A005.e o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi. |
6A004.a. 6A005.e. 6A005.f. |
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I.A6.004 |
Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5, 6A005 e o 6A205.a., aventi un’energia di uscita pari o superiore a 5 W. |
0B001.g.5. 6A005.a.6. 6A205.a. |
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I.A6.005 |
«Laser» a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue: a) laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100; b) cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W. Note:1. I «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi «laser». 2. Questa voce non contempla i diodi «laser» con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 μm -2,0 μm. |
0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.b. |
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I.A6.006 |
«Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda. Nota: I «laser» a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi «laser». |
0B001.h.6. 6A005.b. |
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I.A6.007 |
«Laser»«accordabili» allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., come segue, e loro componenti appositamente progettati: a) laser in titanio-zaffiro, b) laser in alessandrite. |
0B001.g.5. 0B001.h.6. 6A005.c.1. |
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I.A6.008 |
«Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso. |
6A005.c.2.b. |
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I.A6.009 |
Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue: a) tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz; b) componenti a frequenza di ripetizione; c) celle di Pockels. |
6A203.b.4. |
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I.A6.010 |
Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106rad (silicio)] senza degradazione funzionale. Nota tecnica: Il termine Gy(silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti. |
6A203.c. |
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I.A6.011 |
Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5, 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti: a) lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm; b) potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W; c) cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e d) larghezza di impulso inferiore a 100 ns. Nota: Questa voce con contempla gli oscillatori monomodo. |
0B001.g.5. 6A005 6A205.c. |
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I.A6.012 |
«Laser» ad impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti: a) lunghezza d'onda compresa tra 9 μm e 11 μm; b) cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz; c) potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W; e d) larghezza di impulso inferiore a 200 ns. |
0B001.h.6. 6A005.d. 6A205.d. |
MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
I.A7. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A7.001 |
Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue: a) Sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue: 1. sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore), o b. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g; 2. sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti; 3. apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti: a. progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, o b. progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo. b) Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati. c) Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per misurazioni durante la perforazione (MWD, Measurement While Drilling) da utilizzare nelle operazioni a fondo pozzo. Nota: I parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti: 1. vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti: a. valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz; e b. attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 a 2 000 Hz; 2. rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s); oppure 3. conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2. Note tecniche:1. a.2. si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un’unità singola per assicurare migliori prestazioni. 2. Errore circolare probabile (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati. |
7A001 7A003 7A101 7A103 |
MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
I.A9. Beni
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.A9.001 |
Bulloni esplosivi. |
B. SOFTWARE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.B.001 |
Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A. (Beni). |
C. TECNOLOGIE
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Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 |
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I.C.001 |
Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A. (Beni). |
ALLEGATO II
Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.government.bg
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
GRECIA
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
SPAGNA
www.mae.es/es/Menuppal/Asuntos/Sanciones+Internacionales
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
IRLANDA
www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities
ITALIA
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.minbuza.nl/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Commissione europea
DG Relazioni esterne
Direzione A Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune
Unità A2 Risposta alle crisi e Peace Building
CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium)
E-mail relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel. (32-2) 295 55 85
Fax (32-2) 299 08 73
ALLEGATO III
Articoli di lusso di cui all'articolo 4
1. Cavalli di razza pura
2. Caviale e succedanei del caviale
3. Tartufi e relative preparazioni
4. Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
5. Sigari e sigaretti di alta qualità
6. Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco
7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di alta qualità
8. Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di alta qualità
9. Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano
10. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria
11. Monete e banconote non aventi corso legale
12. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi
13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità
14. Articoli di cristallo al piombo di alta qualità
15. Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico
16. Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini
17. Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, loro accessori e pezzi di ricambio
18. Orologi di lusso e loro parti
19. Strumenti musicali di alta qualità
20. Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato
21. Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici
22. Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote
ALLEGATO IV
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1
A. Persone fisiche:
(1) Han Yu-ro. Funzione: direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Altre informazioni: partecipa al programma nordcoreano sui missili balistici. Data di designazione: 16.7.2009.
(2) Hwang Sok-hwa. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare nordcoreano in qualità di capo dell'esecutivo della direzione scientifica del General Bureau of Atomic Energy; è membro del comitato scientifico del Joint Institute for Nuclear Research. Data di designazione: 16.7.2009.
(3) Ri Hong-sop. Anno di nascita: 1940. Funzione: ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon. Altre informazioni: ha organizzato tre impianti fondamentali che contribuiscono alla produzione di plutonio di qualità militare: l'impianto di produzione del combustibile, il reattore nucleare e la centrale di trattamento del combustibile esaurito. Data di designazione: 16.7.2009.
(4) Ri Je-son (alias Ri Che-son). Anno di nascita: 1938. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), il principale organismo responsabile del programma nucleare della Corea del Nord. Altre informazioni: contribuisce a numerosi progetti nucleari, tra cui la gestione del General Bureau of Atomic Energy, del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation. Data di designazione: 16.7.2009.
(5) Yun Ho-jin (alias Yun Ho-chin). Data di nascita: 13.10.1944. Funzione: direttore della Namchongang Trading Corporation. Altre informazioni: organizza l'importazione dei prodotti necessari al programma di arricchimento dell'uranio. Data di designazione: 16.7.2009.
B. Persone giuridiche, entità e organismi:
(1) Korea Mining Development Trading Corporation (nota anche come (a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; (b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; (c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; (d) «KOMID»). Indirizzo: Central District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: principale organismo dedito al commercio di armi e principale esportatore di merci e attrezzature collegate ai missili balistici e alle armi convenzionali. Data di designazione: 24.4.2009.
(2) Korea Ryonbong General Corporation (nota anche come (a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION). Indirizzo: Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: conglomerato specializzato negli acquisti per il settore della difesa della RPDC e nell'assistenza alle vendite di materiale militare del paese. Data di designazione: 24.4.2009.
(3) Tanchon Commercial Bank (nota anche come (a) CHANGGWANG CREDIT BANK; (b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK). Indirizzo: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. Data di designazione: 24.4.2009.
(4) General Bureau of Atomic Energy (GBAE, dipartimento generale dell'energia atomica) (noto anche come Department of Atomic Energy (GDAE)). Indirizzo: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: il GBAE è responsabile del programma nucleare della Corea del Nord, che coinvolge il Centro di ricerche nucleari di Yongbyon e il suo reattore di ricerca di produzione di plutonio di 5 megawatt elettrici (25 megawatt termici) e i relativi impianti di produzione di combustibile e trattamento di combustibile esaurito. Il Bureau partecipa alle riunioni e alle discussioni relative alle attività nucleari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Questo organismo nordcoreano è il principale responsabile dell'organizzazione dei programmi nucleari, tra cui l'organizzazione del Centro di ricerche nucleari di Yongbyon. Data di designazione: 16.7.2009.
(5) Hong Kong Electronics (nota anche come Hong Kong Electronics Kish Co.). Indirizzo: Sanaee St., Kish Island, Iran. Altre informazioni: (a) società di proprietà della Tanchon Commercial Bank e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), o da queste controllata o che sostiene di agire per conto o a nome di queste; (b) a partire dal 2007 ha trasferito milioni di dollari di fondi legati ad attività di proliferazione a nome della Tanchon Commercial Bank e della Komid (che il comitato ONU per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato i movimenti di fondi dall'Iran verso la Corea del Nord per conto della KOMID. Data di designazione: 16.7.2009.
(6) Korea Hyoksin Trading Corporation (nota anche come Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Indirizzo: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (che il comitato ONU per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009) e partecipa alla fabbricazione di armi di distruzione di massa. Data di designazione: 16.7.2009.
(7) Korean Tangun Trading Corporation. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) la Korea Tangun Trading Corporation dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della Repubblica popolare democratica di Corea; è direttamente responsabile dell'acquisto di merci e tecnologie utilizzate per i programmi di ricerca e sviluppo del paese nel settore della difesa, compresi (ma non esclusivamente) programmi ed acquisti relativi ad armi di distruzione di massa e vettori, ovverosia gli ambiti che sono soggetti a controllo o vietati conformemente ai regimi multilaterali di controllo applicabili. Data di designazione: 16.7.2009.
(8) Namchongang Trading Corporation (nota anche come (a) NCG,( b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation). Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) la Namchongang è una società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy. Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione ad un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni 90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il rappresentante di tale società è un ex-diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Data di designazione: 16.7.2009.
ALLEGATO V
ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2
A. Persone fisiche
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Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
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1. |
CHANG Song-taek (pseudonimo JANG Song-Taek) |
Data di nascita: 02.02.1946 o 06.02.1946 o 23.02.1946 (provincia di Hamgyong Nord) Passaporto n. (come 2006): PS 736420617 |
Membro della commissione nazionale di difesa. Direttore del dipartimento amministrazione del partito dei lavoratori della Corea |
|
2. |
CHON Chi Bu |
Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon. |
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3. |
CHU Kyu-Chang (pseudonimo JU Kyu-Chang) |
Data di nascita: tra il 1928 e il 1933 |
Primo vicedirettore del dipartimento dell'industria di difesa (programma balistico), Partito dei lavoratori della Corea, membro della Commissione nazionale di difesa. |
|
4. |
HYON Chol-hae |
Data di nascita: 1934 (Manciuria, Cina) |
Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il). |
|
5. |
JON Pyong-ho |
Data di nascita: 1926 |
Segretario del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, capo del dipartimento dell'industria delle forniture militari presso il comitato centrale che controlla il secondo comitato economico del comitato centrale, membro della Commissione nazionale di difesa. |
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6. |
KIM Tong-un |
Data di nascita: 1936 Numero di passaporto: 554410660 |
Direttore dell' «Ufficio 39» del comitato centrale del partito dei lavoratori che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione. |
|
7. |
KIM-Yong-chun (pseudonimo Young-chun) |
Data di nascita: 04.03.1935 |
Vice presidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari. Consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare. |
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8. |
O Kuk-Ryol |
Data di nascita: 1931 (provincia di Jilin, Cina) |
Vice presidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistica. |
|
9. |
PAEK Se-bong |
Data di nascita: 1946 |
Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa. |
|
10. |
PAK Jae-gyong (pseudonimo Chae-Kyong) |
Data di nascita: 1933 Numero di passaporto: 554410661 |
Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il). |
|
11. |
PYON Yong Rip (pseudonimo Yong-Nip) |
Data di nascita: 20.09.1929 Numero di passaporto: 645310121 (rilasciato il 13.09.2005) |
Presidente dell'accademia della scienza che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa. |
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12. |
RYOM Yong |
Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali. |
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13. |
SO Sang-kuk |
Data di nascita: tra il 1932 e il 1938 |
Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung. |
B. Entità e organismi
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Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
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1. |
Centro di ricerca nucleare di Yongbyon |
Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite, 16.7.2009). |
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2. |
Korea Pugang mining and machinery corporation ltd |
Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009), provvede alla gestione di fabbriche di produzione di polvere di alluminio che può essere utilizzata nel settore dei missili. |
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3. |
Korean Ryengwang trading corporation |
Filiale di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite, 24.4.2009). |
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4. |
Sobaeku United Corp (pseudonimo Sobaeksu United Corp) |
Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico. |
ALLEGATO VI
ELENCO DEGLI ENTI FINANZIARI E CREDITIZI, DELLE SUCCURSALI E FILIALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 BIS
( 1 ) GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.
( 2 ) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2006 (GU L 74 del 13.3.2006, pag. 1).
( 3 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).
( 4 ) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
( 5 ) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.
( 6 ) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.
( 7 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1