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Document 02007D0777-20150304

    Consolidated text: Decisione della Commissione del 29 novembre 2007 che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE [notificata con il numero C(2007) 5777] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/777/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/777/2015-03-04

    2007D0777 — IT — 04.03.2015 — 018.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 novembre 2007

    che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE

    [notificata con il numero C(2007) 5777]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/777/CE)

    (GU L 312, 30.11.2007, p.49)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

     M1

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2008

      L 207

    24

    5.8.2008

     M2

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2008

      L 283

    49

    28.10.2008

    ►M3

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009

      L 314

    97

    1.12.2009

    ►M4

    REGOLAMENTO (UE) N. 925/2010 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2010

      L 272

    1

    16.10.2010

     M5

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 536/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2011

      L 147

    1

    2.6.2011

     M6

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 991/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2011

      L 261

    19

    6.10.2011

    ►M7

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 110/2012 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2012

      L 37

    50

    10.2.2012

     M8

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2012

      L 163

    1

    22.6.2012

     M9

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2012

      L 219

    23

    17.8.2012

     M10

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1036/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2012

      L 308

    13

    8.11.2012

    ►M11

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1162/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012

      L 336

    17

    8.12.2012

    ►M12

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 88/2013 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2013

      L 32

    8

    1.2.2013

    ►M13

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

      L 51

    16

    23.2.2013

    ►M14

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2013

      L 129

    38

    14.5.2013

    ►M15

    REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

      L 158

    74

    10.6.2013

    ►M16

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2013

      L 164

    27

    18.6.2013

    ►M17

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 13 agosto 2013

      L 220

    46

    17.8.2013

    ►M18

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2014

      L 95

    31

    29.3.2014

    ►M19

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2014

      L 311

    78

    31.10.2014

    ►M20

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/204 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2015

      L 33

    45

    10.2.2015

    ►M21

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/216 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2015

      L 36

    11

    12.2.2015

    ►M22

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/252 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2015

      L 41

    52

    17.2.2015

    ►M23

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/267 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2015

      L 45

    19

    19.2.2015

    ►M24

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/349 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2015

      L 60

    68

    4.3.2015


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 276, 17.10.2008, pag. 50 (2007/777/CE)




    ▼B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 novembre 2007

    che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE

    [notificata con il numero C(2007) 5777]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/777/CE)



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 2 ), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, primo pargrafo, punto 1) dell'articolo 8, l'articolo 8, paragrafo 4), l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE ( 3 ) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione per l'importazione nella Comunità di partite di determinati prodotti a base di carne, come pure gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di tali prodotti.

    (2)

    La decisione 2005/432/CE, modificata dalla decisione 2006/801/CE ( 4 ) della Commissione, tiene conto delle condizioni sanitarie e delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari ( 5 ), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 6 ) e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale ( 7 ).

    (3)

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 contiene definizioni a parte per i prodotti a base di carne e per stomaci, vesciche e intestini trattati.

    (4)

    I trattamenti specifici previsti per ogni paese terzo dalla decisione 2005/432/CE sono fissati in base ai trattamenti di cui alla direttiva 2002/99/CE al fine di eliminare il potenziale rischio presentato, per la salute degli animali, dalle carni fresche utilizzate nella preparazione di prodotti a base di carne. Dal punto di vista della sanità animale, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati presentano lo stesso rischio dei prodotti a base di carne. Essi debbono quindi essere sottoposti agli stessi trattamenti specifici previsti nella decisione 2005/432/CE ed essere in seguito soggetti alla certificazione veterinaria armonizzata per la loro importazione nella Comunità.

    (5)

    Le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di budella nell'UE sono fissate dalla decisione 2003/779/CE ( 8 ). Di conseguenza, i prodotti contemplati dalla decisione 2003/779/CE devono essere esclusi dalla definizione dei prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui alla presente decisione.

    (6)

    La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ( 9 ), contiene un elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità in base ai loro piani approvati di sorveglianza dei residui.

    (7)

    La direttiva 97/78/CE ( 10 ) del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, stabilisce (ai fini dell’importazione e del transito di prodotti di origine animale nella Comunità) norme relative ai controlli veterinari sui prodotti animali introdotti nella Comunità dai paesi terzi, compresi alcuni requisiti di certificazione.

    (8)

    Data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell’anno, è necessario stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

    (9)

    La decisione 2001/881/CE ( 11 ) della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, specifica i posti d’ispezione frontalieri autorizzati a controllare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

    (10)

    L'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche ( 12 ), stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni carni fresche di taluni animali. Nell'allegato II di tale decisione l'Islanda figura come paese autorizzato ad esportare le carni fresche di taluni animali. Occorre quindi autorizzare l'importazione dall'Islanda, senza trattamenti specifici, di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati.

    (11)

    Nell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ( 13 ) figurano le misure sanitarie e zootecniche applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali. I trattamenti applicabili ai prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Confederazione svizzera devono essere conformi all'accordo in questione. Di conseguenza, non è necessario indicare tali trattamenti nell'allegato alla presente decisione.

    (12)

    L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 14 ) è stato modificato dal regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione, del 25 giugno 2007, che modifica gli allegati II, V, VI, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 ( 15 ) e dal regolamento (CE) n. 1275/2007 ( 16 ) che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Occorre prevedere nel certificato nuove prescrizioni in merito alla qualifica sanitaria relativa alla BSE dei paesi terzi per l'esportazione verso la Comunità di prodotti a base di carne e di intestini trattati.

    (13)

    La decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE ( 17 ) suddivide i paesi o le regioni in tre gruppi: rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato e rischio di BSE indeterminato. Nel certificato occorre fare riferimento a questo elenco.

    (14)

    A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, la decisione 2005/432/CE della Commissione va abrogata e sostituita dalla presente decisione.

    (15)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1.  La presente decisione fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nella Comunità, di partite di:

    a) prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

    b) stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dello stesso allegato, che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della presente decisione.

    Le norme sono accompagnate dagli elenchi di paesi terzi in provenienza dei quali le importazioni sono autorizzate, nonché dai modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e dalle norme relative all'origine e ai trattamenti richiesti per tali importazioni.

    2.  La presente decisione lascia impregiudicate le decisioni 2004/432/CE e 2003/779/CE.

    Articolo 2

    Condizioni riguardanti le specie e gli animali

    Gli Stati membri garantiscono che sono importate nella Comunità soltanto le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

    a) pollame: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;

    b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;

    c) conigli e lepri e selvaggina d’allevamento, di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

    d) selvaggina selvatica, di cui al punto 1.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

    Articolo 3

    Condizioni di polizia veterinaria relative all'origine e al trattamento di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

    Gli Stati membri autorizzano le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che:

    ▼C1

    a) soddisfano le condizioni riguardanti l’origine e il trattamento di cui all’allegato I, punti 1 o 2; nonché

    ▼B

    b) sono originari dei paesi terzi e di parti di paesi terzi seguenti:

    i) paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 1, lettera b);

    ii) paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).

    Articolo 4

    Condizioni di polizia sanitaria relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati destinati ad essere importati nella Comunità e certificati sanitari e di polizia sanitaria

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    a) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni fresche, definite al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e che soddisfino i requisiti comunitari di polizia sanitaria;

    b) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati che soddisfino i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III;

    c) le partite in questione siano accompagnate dal certificato, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.

    Articolo 5

    Partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati in transito o in deposito nella Comunità

    Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo il deposito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità, rispettino i seguenti requisiti:

    a) provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all'elenco dell'allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell'importazione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie in esso contemplate;

    b) soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, indicate nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all’allegato III;

    c) sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato IV, debitamente firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo interessato;

    d) la loro ammissione al transito o al deposito, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

    Articolo 6

    Deroga per alcune destinazioni in Russia

    1.  In deroga all’articolo 5, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell’allegato della decisione 2001/881/CE, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    a) presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell’autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;

    b) i documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, recano il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità;

    c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

    d) l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

    2.  Gli Stati membri non autorizzano operazioni di scarico o di deposito nella Comunità, secondo quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 4, o dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra.

    3.  Gli Stati membri vegliano affinché l'autorità competente effettui regolarmente controlli per accertare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti a base di carne, o di stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia o diretti in Russia dalla Comunità corrispondano al numero e ai quantitativi introdotti nella Comunità.

    ▼M16

    Articolo 6 bis

    Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

    1.  In deroga all’articolo 5, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:

    a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata nell’Unione con un sigillo numerato progressivamente;

    b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura «UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI» apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

    c) i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

    d) l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ( 18 ).

    2.  Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

    3.  L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.

    ▼B

    Articolo 7

    Disposizione transitoria

    Le partite per le quali i certificati veterinari sono stati rilasciati prima del 1o maggio 2008 in conformità dei modelli di cui alla decisione 2005/432/CE sono accettati per le importazioni nella Comunità fino al 1o giugno 2008.

    Articolo 8

    Abrogazione

    La decisione 2005/432/CE è abrogata.

    Articolo 9

    Data di applicazione

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

    Articolo 10

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




    ALLEGATO I

    1. I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub i) della presente decisione devono:

    a) contenere carni che soddisfano le condizioni di importazione nella Comunità come carni fresche di cui al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

    b) essere ottenuti da una o più specie o da uno o più animali che hanno subito un trattamento non specifico conformemente all'allegato II, punto A, parte 4 della presente decisione.

    2. I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub ii) soddisfano le condizioni dei seguenti punti a), b) o c):

    a) i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

    i) contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi, nonché

    ii) essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per le carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;

    b) i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

    i) contenere (come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3) carni fresche, semilavorate o trasformate di più specie o animali miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4, nonché

    ii) essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;

    c) i prodotti finali a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

    i) essere preparati mediante miscelazione di carni trattate o di stomaci, vesciche e intestini trattati di una o più specie o di uno o più animali, nonché

    ii) essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le specie o gli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3 per ciascun ingrediente carneo del prodotto a base di carne e degli stomaci, delle vesciche e degli intestini trattati.

    3. I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione dei prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II.

    Peraltro, ove a titolo della decisione 79/542/CEE l'importazione di frattaglie non sia autorizzata a motivo di norme restrittive di polizia sanitaria, le frattaglie in questione possono essere importate come prodotto a base di carne oppure come stomaco, vescica o intestino trattati od essere utilizzate in un prodotto a base di carne, a condizione che sia stato eseguito il trattamento di cui all'allegato II, parte 2 o che siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.

    Inoltre, uno stabilimento di un paese figurante nell'allegato II può essere autorizzato a produrre prodotti a base di carne o stomaci, vesciche e intestini trattati che abbiano subito i trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche se lo stabilimento è situato in un paese terzo o in una parte di paese terzo da cui non sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità, purché siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.




    ALLEGATO II

    ▼M11

    PARTE 1

    Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3



    Paese

    Territorio

    Delimitazione del territorio

     

    Codice ISO

    Versione

     

    Argentina

    AR

    01/2004

    Intero paese

    AR-1

    01/2004

    L’intero paese, escluse le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010.

    AR-2

    01/2004

    Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui al regolamento (UE) n. 206/2010.

    Brasile

    BR

    01/2004

    Intero paese

    BR-1

    01/2005

    Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

    BR-2

    01/2005

    Parti dello Stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá);

    Stato del Paraná;

    Stato di São Paulo;

    parte dello Stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

    Stato di Espíritu Santo;

    Stato del Rio Grande do Sul;

    Stato di Santa Catarina;

    Stato di Goias;

    parte dello Stato del Mato Grosso, comprendente:

    l’unità regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço); l’unità regionale di Caceres (escluso il comune di Caceres); l’unità regionale di Lucas do Rio Verde; l’unità regionale di Rondonopolis (escluso il comune di Itiquiora); l’unità regionale di Barra do Garça e l’unità regionale di Barra do Burgres.

    BR-3

    01/2005

    Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

    ▼M20

    Canada

    CA

    01/2014

    Intero paese

    CA-1

    01/2014

    L'intero paese del Canada, esclusa la zona CA-2

    CA-2

    01/2014

    Zona del Canada descritta come «zona di controllo primario»

    situata nell'ambito dei seguenti confini:

    — a ovest, l'oceano Pacifico

    — a sud, il confine con gli Stati Uniti d'America

    — a nord, l'autostrada 16

    — a est, il confine tra le province della Columbia britannica e di Alberta

    ▼M11

    Cina

    CN

    01/2007

    Intero paese

    CN-1

    01/2007

    Provincia di Shandong

    Malaysia

    MY

    01/2004

    Intero paese

    MY-1

    01/2004

    Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

    Namibia

    NA

    01/2005

    Intero paese

    NA-1

    01/2005

    Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point a ovest fino a Gam a est

    Russia

    RU

    04/2012

    Intero paese

    RU-1

    04/2012

    L’intero paese tranne la regione di Kaliningrad

    RU-2

    04/2012

    La regione di Kaliningrad

    ▼M24

    Stati Uniti

    US

    1/2014

    L'intero paese

    US-1

    1/2014

    L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2.

    US-2

    1/2014

    La superficie degli Stati Uniti corrispondente a:

    l'intero territorio dello Stato di Washington;

    Douglas County e Malheur County nello Stato dell'Oregon;

    Canyon County e Payette County nello Stato dell'Idaho;

    Stanislaus County e Tuolumne County nello Stato della California.

    ▼M11

    Sud Africa

    ZA

    01/2005

    Intero paese

    ZA-1

    01/2005

    L’intero paese, tranne:

    la parte della zona di controllo dell’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona alla frontiera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

    ▼M4

    PARTE 2

    Paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

    (cfr. la parte 4 del presente allegato per l'interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)



    Codice ISO

    Paese d'origine o relativa parte

    1.  Bovini domestici

    2.  Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

    Ovini/caprini domestici

    1.  Suini domestici

    2.  Artiodattili di allevamento (suini)

    Solipedi domestici

    1.  Pollame

    2.  Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)

    Ratiti di allevamento

    Conigli domestici e leporidi di alleva-mento

    Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

    Suini selvatici

    Solipedi selvatici

    Leporidi selvatici (conigli e lepri)

    Volatili selvatici

    Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

    AR

    Argentina AR

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentina AR-1 (1)

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentina AR-2 (1)

    (2)

    (2)

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    AU

    Australia

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    A

    BH

    Bahrein

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    BR

    Brasile

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brasile BR-1

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    Brasile BR-2

    C

    C

    C

    A

    D

    D

    A

    C

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brasile BR-3

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    BW

    Botswana

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    BY

    Bielorussia

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M20

    CA

    Canada CA

    A

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    A

    Canada CA-1

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    Canada CA-2

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    A

    ▼M4

    CH

    Svizzera (4)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    CL

    Cile

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    CN

    Cina

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    Cina CN-1

    B

    B

    B

    B

    D

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    CO

    Colombia

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ET

    Etiopia

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    GL

    Groenlandia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    HK

    Hong Kong

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M15 —————

    ▼M21

    IL (7)

    Israele

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M4

    IN

    India

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    IS

    Islanda

    A

    A

    B

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    ▼M23

    JP

    Giappone

    A

    XXX

    B

    XXX

    D

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M4

    KE

    Kenya

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    KR

    Corea del Sud

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    MA

    Marocco

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ME

    Montenegro

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MG

    Madagascar

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    MK

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5)

    A

    A

    B

    A

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MU

    Maurizio

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M14

    MX

    Messico

    A

    D

    D

    A

    B

    B

    A

    D

    D

    XXX

    A

    B

    XXX

    ▼M4

    MY

    Malaysia MY

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    Malaysia MY-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    NA

    Namibia (1)

    B

    B

    B

    B

    D

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    D

    XXX

    NC

    Nuova Caledonia

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    NZ

    Nuova Zelanda

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    PY

    Paraguay

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    RS

    Serbia (6)

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M17

    RU

    Russia

    RU

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    A

    Russia (3)

    RU-1

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    Russia

    RU-2

    C o D1

    C o D1

    C

    B

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M4

    SG

    Singapore

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    SZ

    Swaziland

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    TH

    Thailandia

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TN

    Tunisia

    C

    C

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TR

    Turchia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M12

    UA

    Ucraina

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    ▼M22

    US

    Stati Uniti US

    A

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    Stati Uniti US-1

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    Stati Uniti US-2

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M4

    UY

    Uruguay

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M7

    ZA

    Sud Africa (1)

    C

    C

    C

    A

    D

    D

    A

    C

    C

    A

    A

    D

    XXX

    ▼M7 —————

    ▼M4

    ZW

    Zimbabwe (1)

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    (1)   Cfr. la parte 3 del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.

    (2)   Per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

    (3)   Solo per il transito attraverso l’Unione europea.

    (4)   Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

    (5)   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

    (6)   Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    (7)   Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    XXX  Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.

    ▼M3

    PARTE 3

    Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati per talune specie in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati



    Codice ISO

    Paese d’origine o relativa parte

    1.  Bovini domestici

    2.  Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

    Ovini/caprini domestici

    1.  Suini domestici

    2.  Artiodattili di allevamento (suini)

    Solipedi domestici

    1.  Pollame

    2.  Selvaggina da penna di allevamento

    Ratiti

    Conigli domestici e leporidi di alleva-mento

    Artiodattili selvatici

    (esclusi i suini)

    Suini selvatici

    Solipedi selvatici

    Leporidi selvatici

    (conigli e lepri)

    Volatili selvatici

    Mammiferi selvatici terrestri

    (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

    AR

    Argentina — AR

    F

    F

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M13

    BR

    Brasile BR-2

    E o F

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M3

    NA

    Namibia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    Namibia NA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    UY

    Uruguay

    E

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M7

    ZA

    Sud Africa

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    D

    XXX

    Sud Africa ZA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    E

    XXX

    A

    A

    XXX

    XXX

    ▼M3

    ZW

    Zimbabwe

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    E

    A

    E

    XXX

    XXX

    ▼B

    PARTE 4

    Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3

    TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

    Trattamento generico

    A

    =

    Nessuna temperatura minima specificata o nessun trattamento di altro tipo fissato a fini sanitari per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini. Ciononostante la carne di tali prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.

    Trattamenti specifici - enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

    B

    =

    Trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

    C

    =

    Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa.

    D

    =

    Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:

     Aw non superiore a 0,93,

     pH non superiore a 6,0.

    ▼M17

    D1

    =

    Cottura accurata delle carni, precedentemente disossate e sgrassate, sottoposte a riscaldamento in modo da mantenere una temperatura interna pari o superiore a 70 °C per almeno 30 minuti.

    ▼B

    E

    =

    Per le carni essiccate (biltong) o prodotti assimilati, un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

     Aw non superiore a 0,93,

     pH non superiore a 6,0.

    F

    =

    Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.

    ▼M18




    ALLEGATO III

    Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all'Unione europea

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    ►(1) M19  

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    ►(1) M19  

    ▼B




    ALLEGATO IV

    (Transito e/o deposito)

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    ( 1 ) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

    ( 2 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    ( 3 ) GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

    ( 4 ) GU L 329 del 25.11.2006, pag. 26.

    ( 5 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

    ( 6 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    ( 7 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

    ( 8 ) GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38. Decisione modificata dalla decisione 2004/414/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 56).

    ( 9 ) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/362/CE (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 18).

    ( 10 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

    ( 11 ) GU L 326 dell'11.12.2006, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/276/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 34).

    ( 12 ) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    ( 13 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

    ( 14 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

    ( 15 ) GU L 164 del 26.6.2007, pag. 7.

    ( 16 ) GU L 284 del 30.10.2007, pag. 8.

    ( 17 ) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.

    ( 18 ) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

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