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Document 02003L0090-20200601

Consolidated text: Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/90/2020-06-01

02003L0090 — IT — 01.06.2020 — 014.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DIRETTIVA 2005/91/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 16 dicembre 2005

  L 331

24

17.12.2005

 M2

DIRETTIVA 2007/48/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 luglio 2007

  L 195

29

27.7.2007

 M3

DIRETTIVA 2009/97/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 3 agosto 2009

  L 202

29

4.8.2009

 M4

DIRETTIVA 2010/46/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 2 luglio 2010

  L 169

7

3.7.2010

 M5

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2011/68/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 1o luglio 2011

  L 175

17

2.7.2011

 M6

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/8/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 2 marzo 2012

  L 64

9

3.3.2012

 M7

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/44/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 novembre 2012

  L 327

37

27.11.2012

 M8

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2013/57/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 20 novembre 2013

  L 312

38

21.11.2013

 M9

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/105/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 4 dicembre 2014

  L 349

44

5.12.2014

 M10

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/1168 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 luglio 2015

  L 188

39

16.7.2015

 M11

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/1914 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 31 ottobre 2016

  L 296

7

1.11.2016

 M12

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2018/100 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 22 gennaio 2018

  L 17

34

23.1.2018

 M13

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/114 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 24 gennaio 2019

  L 23

35

25.1.2019

►M14

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/1985 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 28 novembre 2019

  L 308

86

29.11.2019




▼B

DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

1.  Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3.

2.  Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

a) 

le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

b) 

le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

3.  Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato III, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata.

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

Articolo 4

La direttiva 72/180/CEE è abrogata.

Articolo 5

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1.  Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

a) 

della direttiva 72/180/CEE oppure

b) 

delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2.  Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

a) 

nella direttiva 72/180/CEE oppure

b) 

nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M14




ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV ( 1 )



Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca arundinacea

TP 39/1 dell’1.10.2015.

Festuca filiformis Pourr.

Festuca a foglie capillari

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Festuca ovina

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca pratensis Huds.

Festuca dei prati

TP 39/1 dell’1.10.2015.

Festuca rubra L.

Festuca rossa

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca indurita

TP 67/1 del 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Loglio italico

TP 4/2 del 19.3.2019.

Lolium perenne L.

Loglio perenne

TP 4/2 del 19.3.2019.

Lolium x hybridum Hausskn.

Loglio ibrido

TP 4/2 del 19.3.2019.

Pisum sativum L. (partim)

Pisello da foraggio

TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.

Poa pratensis L.

Fienarola dei prati

TP 33/1 del 15.3.2017.

Vicia faba L.

Favino

TP/8/1 del 19.3.2019.

Vicia sativa L.

Veccia comune

TP 32/1 del 19.4.2016.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Navone

TP 89/1 dell’11.3.2015.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rafano oleifero

TP 178/1 del 15.3.2017.

Brassica napus L. (partim)

Colza

TP 36/2 del 16.11.2011.

Cannabis sativa L.

Canapa

TP 276/1 rev. parziale del 21.3.2018.

Glycine max (L.) Merr.

Semi di soia

TP 80/1 del 15.3.2017.

Gossypium spp.

Cotone

TP 88/1 del 19.4.2016.

Helianthus annuus L.

Girasole

TP 81/1 del 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Lino

TP 57/2 del 19.3.2014.

Sinapis alba L.

Senape bianca

TP 179/1 del 15.3.2017.

Avena nuda L.

Avena nuda

TP 20/2 dell’1.10.2015.

Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch)

Avena comune e avena bizantina

TP 20/2 dell’1.10.2015.

Hordeum vulgare L.

Orzo

TP 19/5 del 19.3.2019.

Oryza sativa L.

Riso

TP 16/3 dell’1.10.2015.

Secale cereale L.

Segale

TP 58/1 del 31.10.2002.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TP 122/1 del 19.3.2019.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Erba sudanese

TP 122/1 del 19.3.2019.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense

TP 122/1 del 19.3.2019.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale

TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Frumento

TP 3/5 del 19.3.2019.

Triticum durum Desf.

Frumento duro

TP 120/3 del 19.3.2014.

Zea mays L. (partim)

Granturco

TP 2/3 dell’11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Patata

TP 23/3 del 15.3.2017.




ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell’UPOV ( 2 )



Nome scientifico

Nome comune

Linea direttrice dell’UPOV

Beta vulgaris L.

Barbabietola da foraggio

TG/150/3 del 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Agrostide canina

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth

Agrostide gigantea

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue

TG/30/6 del 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Bromo

TG/180/3 del 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell’Alaska

TG/180/3 del 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Dactilis (pannocchia)

TG/31/8 del 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium

TG/243/1 del 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Codolina comune

TG/34/6 del 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Fleolo

TG/34/6 del 7.11.1984.

Lotus corniculatus L.

Ginestrino

TG 193/1 del 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Lupino bianco

TG/66/4 del 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Lupino selvatico

TG/66/4 del 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

TG/66/4 del 31.3.2004.

Medicago doliata Carmign.

Erba medica aculeata

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Erba medica italiana

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Erba medica litorale

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago lupulina L.

Erba medica lupulina

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago murex Willd.

Erba medica pungente

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago polymorpha L.

Erba medica polimorfa

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago rugosa Desr.

Erba medica rugosa

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago sativa L.

Erba medica

TG/6/5 del 6.4.2005.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Erba medica scudata

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago truncatula Gaertn.

Erba medica troncata

TG 228/1 del 5.4.2006.

Medicago x varia T. Martyn

Erba medica ibrida

TG/6/5 del 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Trifoglio violetto

TG/5/7 del 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Trifoglio bianco

TG/38/7 del 9.4.2003.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Facelia

TG/319/1 del 5.4.2017.

Arachis hypogaea L.

Arachide

TG/93/4 del 9.4.2014.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ravizzone

TG/185/3 del 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Cartamo

TG/134/3 del 12.10.1990.

Papaver somniferum L.

Papavero

TG/166/4 del 9.4.2014

▼B




ALLEGATO III

CARATTERI CONCERNENTI L'ESAME DEL VALORE COLTURALE E DI UTILIZZAZIONE

1. Rese.

2. Resistenza ad organismi nocivi.

3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.

4. Caratteri di qualità.

I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.



( 1 ) Il testo di tali protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).

( 2 ) Il testo di tali linee direttrici può essere consultato sul sito web dell’UPOV (www.upov.int).

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