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Document 01996R2200-20080101

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2200/2008-01-01

    1996R2200 — IT — 01.01.2008 — 006.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 2200/96 DEL CONSIGLIO

    del 28 ottobre 1996

    relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

    (GU L 297, 21.11.1996, p.1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

     M1

    Regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 

      L 346

    41

    17.12.1997

     M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 857/1999 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1999

      L 108

    7

    27.4.1999

     M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999

      L 160

    80

    26.6.1999

    ►M4

    REGOLAMENTO (CE) N. 2699/2000 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2000

      L 311

    9

    12.12.2000

     M5

    REGOLAMENTO (CE) N. 2826/2000 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2000

      L 328

    2

    23.12.2000

     M6

    REGOLAMENTO (CE) N. 718/2001 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2001

      L 100

    12

    11.4.2001

     M7

    REGOLAMENTO (CE) N. 911/2001 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 2001

      L 129

    3

    11.5.2001

     M8

    REGOLAMENTO (CE) N. 545/2002 DEL CONSIGLIO del 18 marzo 2002

      L 84

    1

    28.3.2002

     M9

    REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2002 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 2002

      L 285

    13

    23.10.2002

     M10

    REGOLAMENTO (CE) N. 47/2003 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2003

      L 7

    64

    11.1.2003

    ►M12

    REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2007 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2007

      L 273

    1

    17.10.2007

    ►M13

    REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007

      L 299

    1

    16.11.2007


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 271, 3.10.1997, pag. 19  (2200/96)

     C2

    Rettifica, GU L 302, 1.12.2000, pag. 72  (1257/99)



    NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 2200/96 DEL CONSIGLIO

    del 28 ottobre 1996

    relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli



    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ),

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

    (1)

    considerando che la contemporanea presenza di svariati fattori di cambiamento sta attualmente delineando una nuova situazione del settore ortofrutticolo, alla quale i produttori devono adeguarsi; che è quindi opportuno ridefinire le regole fondamentali che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati di detto settore; che a causa delle numerose modificazioni apportate a tale organizzazione dopo la sua introduzione occorre, a fini di chiarezza, adottare un nuovo regolamento;

    (2)

    considerando che è opportuno inserire nel nuovo regolamento le disposizioni essenziali del regolamento (CEE) n. 3285/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli ( 4 ), del regolamento (CEE) n. 1319/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo al potenziamento dei mezzi di controllo dell'applicazione della normativa comunitaria nel settore degli ortofrutticoli ( 5 ), dal regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità d'applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 6 ), del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori ( 7 ), e del regolamento (CEE) n. 1198/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce uno schedario agrumicolo comunitario ( 8 ); che occorre quindi abrogare detti regolamenti;

    (3)

    considerando che la classificazione dei prodotti secondo norme comuni ed obbligatorie per gli ortofrutticoli immessi in commercio all'interno della Comunità o esportati in paesi terzi consente di tracciare un quadro di riferimento che contribuisce alla lealtà degli scambi e alla trasparenza dei mercati e permette altresì di eliminare da questi ultimi i prodotti di qualità insoddisfacente; che l'osservanza di dette norme contribuisce in tal modo ad accrescere la redditività della produzione stessa;

    (4)

    considerando che per esigenze di semplificazione è opportuno adottare norme per gli ortofrutticoli aventi una certa importanza sul mercato tenendo conto delle norme stabilite dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite [CEE (ONU)]; che è necessario precisare a quali condizioni le norme internazionali possono essere adattate alle specifiche esigenze della Comunità;

    (5)

    considerando che la normalizzazione può essere realmente efficace soltanto se viene applicata in tutte le fasi dell'immissione in commercio e alla partenza dalla regione di produzione; che tuttavia possono essere previste eccezioni per talune operazioni molto marginali e specifiche o che si effettuano all'inizio del circuito d'immissione in commercio oppure per prodotti destinati alla trasformazione; che vanno prese in considerazione anche eventuali possibilità di penuria e di offerta eccezionalmente abbondante; che per meglio garantire le qualità prescritte dalle norme il detentore del prodotto deve essere responsabile del rispetto delle stesse; che le esigenze dei consumatori circa le caratteristiche degli ortofrutticoli richiedono che nell'etichettatura sia indicata l'origine dei prodotti sino al commercio al dettaglio incluso;

    (6)

    considerando che nella produzione e nell'immissione in commercio degli ortofrutticoli si deve tener conto delle preoccupazioni in materia ambientale, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dell'eliminazione dei prodotti ritirati dalla produzione, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio;

    (7)

    considerando che le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti dell'organizzazione comune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato; che dinanzi ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, il raggruppamento dell'offerta in seno a dette organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato; che il raggruppamento dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria ed utile, grazie all'estensione e all'efficienza dei servizi che un'organizzazione di produttori può offrire ai suoi aderenti;

    (8)

    considerando che un'organizzazione di produttori atta a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati può essere riconosciuta dallo Stato membro soltanto in presenza di condizioni che essa stessa s'impegna a rispettare e a far rispettare, per statuto, ai propri membri; che le associazioni di produttori che desiderano acquisire lo statuto di organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento devono potersi avvalere di un periodo transitorio, nel corso del quale le stesse possono fruire di un sostegno finanziario nazionale e comunitario, purché assumano e rispettino determinati obblighi;

    (9)

    considerando che è opportuno prevedere un periodo transitorio per le organizzazioni di produttori che sono già riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 ( 9 ), ma che non sono immediatamente in grado di conformarsi ai requisiti del presente regolamento ai fini del riconoscimento; che tali organizzazioni devono dimostrarsi idonee a realizzare i cambiamenti a tal fine necessari;

    (10)

    considerando che per responsabilizzare le organizzazioni di produttori, in particolare per quanto attiene alle decisioni finanziarie, e per orientare verso prospettive durevoli l'assegnazione delle risorse pubbliche ad esse destinate, occorre stabilire le condizioni alle quali dette risorse possono venir utilizzate; che il cofinanziamento di fondi d'esercizio attuato dalle organizzazioni di produttori sembra una soluzione adeguata;

    (11)

    considerando che l'esistenza e il corretto funzionamento dei fondi d'esercizio esigono che le organizzazioni di produttori si occupino della globalità della produzione in questione dei propri aderenti;

    (12)

    considerando che, ai fini del controllo delle spese comunitarie, è necessario fissare un massimale per l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo d'esercizio;

    (13)

    considerando che nel caso delle regioni con scarsa organizzazione della produzione occorre consentire l'erogazione di contributi finanziari complementari a carattere nazionale; che per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati a livello strutturale tali contributi devono poter essere rimborsati dalla Comunità attraverso il quadro comunitario di sostegno;

    (14)

    considerando che per potenziare ulteriormente l'azione delle organizzazioni di produttori o delle relative associazioni e per garantire al mercato l'auspicabile stabilità è opportuno consentire agli Stati membri, nel rispetto di talune condizioni, di estendere a tutti i produttori non aderenti di una regione le regole, in particolare in materia di produzione, immissione in commercio e tutela ambientale, adottate per i propri aderenti dall'organizzazione o dall'associazione della regione di cui trattasi; che, ove si apportino documenti giustificativi, alcune spese determinate dall'estensione delle regole devono poter essere poste a carico dei produttori interessati per i quali detta estensione ha ricadute vantaggiose;

    (15)

    considerando che le organizzazioni interprofessionali, constituite per iniziativa di operatori, individuali o associati, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali del settore degli ortofrutticoli, possono contribuire a una migliore percezione delle realtà del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o l'organizzazione della produzione, della presentazione e dell'immissione in commercio dei prodotti; che in considerazione del contributo globale che le attività di queste organizzazioni possono dare al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, e in particolare di quelli del presente regolamento, è opportuno, previa definizione del tipo di attività interessate, accordare agli Stati membri la facoltà di concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che comprovino una sicura rappresentatività e conducano iniziative positive riguardo ai suddetti obiettivi; che le disposizioni relative all'estensione delle regole adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle relative associazioni e per la ripartizione delle spese determinate da tale estensione devono applicarsi anche a livello intercategoriale, data l'analogia delle finalità perseguite;

    (16)

    considerando che per stabilizzare i corsi è auspicabile che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato, in particolare decidendo di non porre in vendita, in determinati periodi, alcuni quantitativi di prodotti; che tali operazioni di ritiro non possono essere considerate uno sbocco alternativo al mercato; che conseguentemente il loro finanziamento comunitario deve, da un lato, essere erogato soltanto per una percentuale determinata della produzione e, dall'altro, limitarsi ad un'indennità comunitaria ridotta, salva la possibilità di impiegare, per il medesimo fine, fondi d'esercizio; che un'esigenza di semplificazione giustifica la scelta, per ciascun prodotto, di un'indennità comunitaria unica e lineare; che per determinare una riduzione di entità comparabile per l'insieme dei prodotti risultano necessarie alcune differenziazioni;

    (17)

    considerando che le misure di intervento possono avere pieno effetto soltanto se i prodotti ritirati dal mercato non sono nuovamente immessi nel circuito commerciale abituale per il genere di prodotti di cui trattasi; che occorre definire le varie forme di destinazione o d'impiego rispondenti a tale condizione in modo da evitare, nella misura del possibile, la distruzione dei prodotti cosi ritirati;

    (18)

    considerando che la nuova gestione dei ritiri consente di abrogare contemporaneamente le vigenti disposizioni relative alle conseguenze del superamento dei limiti; che è tuttavia opportuno conservare tale principio per un periodo transitorio, attribuendo alla Commissione la competenza di attuarlo ove necessario;

    (19)

    considerando che il regolamento (CE) n. 3290/94 ( 10 ) ha stabilito gli adattamenti e le misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, e in particolare il nuovo regime degli scambi con i paesi terzi nel settore degli ortofrutticoli; che le disposizioni di cui all'allegato XIII del suddetto regolamento sono riprese nel presente regolamento; che tuttavia quando alcuni prodotti sono importati nella Comunità per essere avviati all'industria di trasformazione non sono venduti in conto consegna; che conseguentemente il prezzo d'entrata può essere verificato ricorrendo ad elementi diversi dal valore forfettario; che, a questo proposito, occorre completare la disposizione in questione;

    (20)

    considerando che le regole dell'organizzazione dei mercati devono essere rispettate da tutti gli operatori che sono tenuti ad applicarle, in quanto altrimenti risulterebbe falsata l'intera disciplina, con tutte le conseguenze che ne derivano, tanto per l'uso delle risorse pubbliche, quanto per la concorrenza tra operatori; che occorre pertanto istituire un corpo di ispettori comunitari specifico per il settore; che per motivi di bilancio e di efficienza tale corpo di ispettori deve essere composto da dipendenti della Commissione ed eventualmente da altri agenti; che è altresì necessario prevedere sanzioni comunitarie per garantire un'applicazione uniforme del nuovo regime in tutta la Comunità;

    (21)

    considerando che uno degli elementi indispensabili per la corretta gestione dell'organizzazione comune dei mercati è una precisa conoscenza del mercato; che occorre quindi predisporre le misure necessarie a tale scopo;

    (22)

    considerando che la concessione di determinati aiuti comprometterebbe il funzionamento del mercato interno; che è quindi opportuno applicare nel settore previsto dal presente regolamento le norme del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

    (23)

    considerando che l'organizzazione comune dei mercati in tale settore deve tener conto, parallelamente ed in maniera adeguata, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

    (24)

    considerando che per agevolare l'esecuzione delle disposizioni del presente regolamento è opportuno definire una procedura che attui una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato di gestione;

    (25)

    considerando che, per far fronte ad una congiuntura particolarmente sfavorevole nel settore delle nocciole occorre accordare un aiuto forfettario per le nocciole raccolte nelle campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    1.  Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

    2.  L'organizzazione comune riguarda i prodotti seguenti:

    ▼M12



    CN code

    Descrizione

    0702 00 00

    Pomodori freschi o refrigerati

    0703

    Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

    0705

    Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

    0706

    Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

    0707 00

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

    0708

    Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

    ex07 09

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60

    ex08 02

    Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20

    0803 00 11

    Banane fresche da cuocere

    ex080300 90

    Banane essiccate da cuocere

    0804 20 10

    Fichi, freschi

    0804 30 00

    Ananassi

    0804 40 00

    Avocadi

    0804 50 00

    Guaiave, manghi e mangostani

    0805

    Agrumi, freschi o secchi

    0806 10 10

    Uve da tavola, fresche

    0807

    Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

    0808

    Mele, pere e cotogne, fresche

    0809

    Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

    0810

    Altre frutta fresche

    0813 50 31

    0813 50 39

    Miscugli formati esclusivamente da frutta a guscio secche delle voci 0801 e 0802

    0910 20

    Zafferano

    ex09 10 99

    Timo, fresco o refrigerato

    ex121190 85

    Basilico, melissa, menta, origano — maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati

    1212 99 30

    Carrube

    ▼B

    3.  Le campagne di commercializzazione dei prodotti menzionati al paragrafo 2 sono stabilite, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 46.

    ▼M12 —————

    ▼B



    TITOLO VII

    Disposizioni generali

    ▼M12 —————

    ▼M4 —————

    ▼M13 —————

    ▼M12 —————

    ▼B

    Articolo 58

    1.  Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1997. Tuttavia, per ciascuno ►C1  dei prodotti elencati all'allegato II ◄ , il titolo IV si applica soltanto a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1997/1998.

    2.  Con effetto dalla data di applicazione delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1035/72, n. 3285/83, n. 1319/85, n. 2240/88, n. 1121/89 e n. 1198/90.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo le tavole di concordanza che figurano nell'allegato VI.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M12 —————

    ▼B




    ALLEGATO VI

    Tavola di concordanza



    Regolamento (CEE) n. 1035/72

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Article 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 4

    Articolo 6

    Articolo 5

    Articolo 7

    Articolo 6

    Articolo 8

    Articolo 7

    Articolos 9 e 11

    Articolo 8

    Articolo 10

    Articolo 10

    Articolo 12

    Articolo 9

    Articolo 13

    Articolo 11

    Articolo 13 bis

    Articolo 13 ter

    Articolo 14

    Articolo 14

    Articolo 14 bis

    Articolo 14 ter

    Articolo 14 quater

    Articolo 14 quinquies

    Articolo 14 sexties

    Articolo 54

    Articolo 14 septies

    Articolo 14 octies

    Articolo 15

    Articolo 23

    Articolo 15 bis

    Articolo 15 ter

    Articolo 18

    Articolo 16

    Articolo 16 bis

    Articolo 16 ter

    Articolo 27

    Articolo 17

    Articolo 28

    Articolo 18

    Articolo 29

    Articolo 18 bis

    Articolo 24

    Articolo 19

    Articolo 19 bis

    Articolo 19 ter

    Articolo 19 quater

    Articolo 20

    Articolo 21

    Articolo 30

    Articolo 22

    Articolo 31

    Articolo 23

    Articolo 32

    Articolo 24

    Articolo 33

    Articolo 25

    Articolo 34

    Articolo 26

    Articolo 35

    Articolo 27

    Articolo 36

    Articolo 31

    Articolo 43

    Articolo 32

    Articolo 45

    Articolo 33

    Articolo 46

    Articolo 34

    Articolo 47

    Articolo 35

    Articolo 36

    Articolo 52

    Articolo 36 bis

    Articolo 52

    Articolo 37

    Articolo 49

    Articolo 38

    Articolo 44

    Articolo 40

    Articolo 41

    Articolo 58

    Articolo 42

    Articolo 58



    ( 1 ) GU n. C 52 del 21. 2. 1996, pag. 1.

    ( 2 ) GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 269.

    ( 3 ) GU n. C 82 del 19. 3. 1996, pag. 21.

    ( 4 ) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 220/92 (GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 7).

    ( 5 ) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 404/93 (GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1).

    ( 6 ) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95 (GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8).

    ( 7 ) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95 (GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8).

    ( 8 ) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 59.

    ( 9 ) Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 1).

    ( 10 ) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96 (GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1).

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