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Document 01992L0058-20190726
Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
Consolidated text: Direttiva 92/58/CEE del consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 92/58/CEE del consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
01992L0058 — IT — 26.07.2019 — 003.001
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DIRETTIVA 92/58/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1992 (GU L 245 dell'26.8.1992, pag. 23) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 165 |
21 |
27.6.2007 |
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DIRETTIVA 2014/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 |
L 65 |
1 |
5.3.2014 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
DIRETTIVA 92/58/CEE DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 1992
recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva, la quale è la nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
2. La presente direttiva non riguarda le disposizioni relative all’immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose e di prodotti e/o attrezzature, salvo espliciti riferimenti contenuti in altre disposizioni dell’Unione.
3. La presente direttiva non riguarda la segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE riguardano integralmente la materia di cui al paragrafo 1, salvo disposizioni più restrittive e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) segnaletica di sicurezza e/o di salute, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza e/o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, secondo i casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) a e);
g) cartello, un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
h) cartello supplementare, un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alle lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza, un colore al quale è assegnato un significato determinato;
j) simbolo o pittogramma, un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
k) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
l) egnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un dispositivo ad hoc, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
n) segnale gestuale, un movimento e/o posizione delle braccia e/o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicateti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
SEZIONE II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Articolo 3
Norme generali
1. Il datore di lavoro deve prevedere o verificare l'esi stenza di una segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro conforme alle disposizioni della presente direttiva quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con i mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro.
Il datore di lavoro tiene conto di ogni valutazione dei rischi effettuata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/391/CEE.
2. La segnaletica relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo, fatto salvo l'allegato V, deve essere impiegata, se del caso, per il traffico dei tipi suddetti all'interno delle imprese e/o degli stabilimenti.
Articolo 4
Segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata per la prima volta
La segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sui luoghi di lavoro per la prima volta a partire dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma deve essere conforme, fatto salvo l'articolo 6, alle prescrizioni minime riportate negli allegati da I a IX.
Articolo 5
Segnaletica di sicurezza e/o di salute già in uso
La segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro già impiegata sui luoghi di lavoro anteriormente alla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma deve essere conforme, fatto salvo l'articolo 6, alle prescrizioni minime riportate negli allegati da I a IX entro diciotto mesi da tale data.
Articolo 6
Esenzioni
1. Gli Stati membri possono individuare, tenendo conto della natura delle attività e/o delle dimensioni delle imprese, le categorie di imprese che possono sostituire totalmente, parzialmente o temporaneamente i segnali luminosi e/o acustici previsti dalla presente direttiva con misure alternative che assicurino lo stesso livello di protezione.
2. Gli Stati membri possono derogare, previa consultazione delle parti sociali, all'applicazione dell'allegato VIII, punto 2 e/o dell'allegato IX, punto 3, prevedendo provvedimenti alternativi che garantiscano lo stesso livello di protezione.
3. Al momento di dare attuazione al paragrafo 1, gli Stati membri consultano, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Articolo 7
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da prendere nel settore della segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sul luogo di lavoro.
2. Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, nel settore della segnaletica di sicurezza e/o di salute impiegata sul luogo di lavoro.
La formazione di cui al primo comma verterà in particolare sul significato della segnaletica, soprattutto quando questa implica l'impiego di parole, nonché sui comportamenti generici e specifici da seguire.
Articolo 8
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti riguardano, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE, la materia disciplinata dalla presente direttiva, compresi gli allegati da I a IX.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 9
Modifiche degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione e la fabbricazione di mezzi o dispositivi di segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel campo della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
Qualora, in casi debitamente giustificati ed eccezionali che comportino rischi imminenti, diretti e gravi per la salute e la sicurezza fisiche dei lavoratori e di altre persone, motivi imperativi d’urgenza richiedano di agire in tempi molto brevi, la procedura di cui all’articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Articolo 9 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 1 ).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 9 ter
Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 10
1. La direttiva 77/576/CEE è abrogata alla data prevista all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma.
Tuttavia nei casi di cui all'articolo 5 resta applicabile durante un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere da tale data.
2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si intendono fatti alle disposizioni corrispondenti della presente direttiva.
Articolo 11
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 giugno 1994.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
▼M1 —————
Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
PRESCRIZIONI MINIME GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA E/O DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
1. Considerazioni preliminari
1.1. |
Una segnaletica di sicurezza e/o di salute, richiesta ai sensi della norma generale di cui all'articolo 3 della direttiva, deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da II a IX. |
1.2. |
Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza e/o di salute ed enuncia norme generali sull'intercambiabilità o complementarità di tali segnaletiche. |
1.3. |
Le segnaletiche di sicurezza e/o di salute devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati nella direttiva. |
2. Modi di segnalazione
2.1. Segnalazione permanente
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli e/o da un colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato III.
2.1.3. La segnaletica dei rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza e/o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.
2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilità e complementarità previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici e/o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali e/o comunicazioni verbali.
3. Intercambiabilità e complementarità della segnaletica
3.1. |
A parità di efficacia, è ammessa libertà di scelta fra: — un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello; — segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale; — segnali gestuali o comunicazione verbale. |
3.2. |
Determinate modalità di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: — segnali luminosi e segnali acustici; — segnali luminosi e comunicazione verbale; — segnali gestuali e comunicazione verbale. |
4. |
Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza.
|
5. |
L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
|
6. |
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché conservino le loro proprietà intrinseche e/o di funzionamento. |
7. |
Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare è funzione dell'entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire. |
8. |
Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualità di un'inerruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa. |
9. |
Un segnale luminoso e/o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che se richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione. I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione. |
10. |
Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità sufficiente. |
11. |
Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive. |
12. |
Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato II, punto 3.2, o indicati conformemente all’allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato II per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). |
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI MINIME GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI
1. Caratteristiche intrinseche
1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al paragrafo 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).
1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.
1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al paragrafo 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.
1.4. I pannelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
1.5. Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.
2. Condizioni d'impiego
2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.
Ferme restando le disposizioni della direttiva 89/654/CEE, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.
3. Cartelli da utilizzare
3.1. Cartelli di divieto
Caratteristische intrinseche:
— forma rotonda,
— pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45o) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35 % della superficie del cartello).
Vietato fumare
Vietato fumare o usare fiamme libere
Vietato ai pedoni
Divieto di spegnere con acqua
Acqua non potabile
Divieto di accesso alle persone non autorizzate
Vietato ai carrelli di movimentazione
Non toccare
3.2. Cartelli di avvertimento
Caratteristiche intrinseche:
— forma triangolare,
— pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
Materiale infiammabile o alta temperatura (
3
)
Materiale esplosivo
Sostanze velenose
Sostanze corrosive
Materiali radioattivi
Carichi sospesi
Carrelli di movimentazione
Tensione elettrica pericolosa
►(1) M2
(
*1
)
Pericolo generico
Raggi laser
Materiale comburente
Radiazioni non ionizzanti
Campo magnetico intenso
Pericolo di inciampo
Caduta con dislivello (
*2
)
Rischio biologico
Bassa temperatura
►M2
◄
3.3. Cartelli di prescrizione
Caratteristiche intrinseche:
— forma rotonda,
— pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
Protezione obbligatoria del corpo
Casco di protezione obbligatoria
Protezione obbligatoria dell'udito
Protezione obbligatoria della vie respiratorie
Calzature di sicurezza obbligatoria
Guanti di protezione obbligatoria
Protezione obbligatoria del corpo
Protezione obbligatoria del viso
Protezione individuale obbligatoria contro le cadute
Passaggio obbligatorio per i pedoni
Obbligo generico
(con eventuale cartello supplementare)
3.4. Cartelli di salvataggio
Caratteristiche intrinseche:
— forma quadrata o rettangolare,
— pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
Percorso/Uscita emergenza
Dizione da seguire
(Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)
Pronto soccorso
Barella
Doccia di sicurezza
Lavaggio degli occhi
Telefono per salvataggio e pronto soccorso
3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio
Caratteristiche intrinseche:
— forma quadrata o rettangolare,
— pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
Lancia antincendio
Scala
Estintore
Telefono per gli interventi antincendio
Direzione da seguire
(Cartello da aggiungere a quelli che precedono)
ALLEGATO III
PRESCRIZIONI MINIME PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
L’etichettatura di cui al primo comma può essere:
— sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato II, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
— completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
— completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.
2. La segnaletica di cui sopra deve essere sistemata come segue:
— sul lato visibile o sui lati visibili;
— in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3. All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti all'allegato II, punto 1.4 e le condizioni di impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.
4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere sistemata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.
5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o ►M2 miscele ◄ pericolose in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato II, punto 3.2 o essere identificati conformemente all'allegato III, punto 1, a meno che l'etichettattura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione dell'allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni.
Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o ►M2 miscele ◄ pericolose può essere indicato con il cartello di avvertimento «pericolo generico».
I cartelli o l'ettichettatura di cui sopra vanno sistemati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.
ALLEGATO IV
PRESCRIZIONI MINIME DELLA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
1. Premessa
Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.
2. |
Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione e/o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni. |
3. |
Il colore d'identificazione di queste attrezzature è il rosso. La superficie in rosso dovrà avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione. |
4. |
I cartelli descritti all'allegato II, punto 3.5 devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione. |
ALLEGATO V
PRESCRIZIONI MINIME PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.
1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45 ° e dimensioni più o meno uguali fra loro.
1.4. Esempio:
2. Segnalazione delle vie di circolazione
2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.
2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonché tra i pedoni e i veicoli.
2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.
ALLEGATO VI
PRESCRIZIONI MINIME PER I SEGNALI LUMINOSI
1. Proprietà intrinseche
1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente.
1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.
1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata all'allegato I, punto 4.
1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all'allegato II.
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.
La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo
— da garantire una buona percezione del messaggio, e
— da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.
2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizzata un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà essere identico.
2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.
ALLEGATO VII
PRESCRIZIONI MINIME PER I SEGNALI ACUSTICI
1. Proprietà intrinseche
1.1. Un segnale acustico deve:
a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;
b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo.
1.2. Nei casi in cui un dispositivo può emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andrà impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta.
2. Codice da usarsi
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
ALLEGATO VIII
PRESCRIZIONI MINIME PER LA COMUNICAZIONE VERBALE
1. Proprietà intrinseche
1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emittitore e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole e/o di parole isolate, eventualmente in codice.
1.2. I messaggi verbali devono essere il più possibile brevi, semplici e chiari; la capacità verbale del parlante e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.
1.3. La comunicazione verbale può essere diretta (impiego della voca umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronuciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e/o della salute.
2.2. Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come:
— via: |
per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione; |
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— alt: |
per interrompere o terminare un movimento; |
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— ferma: |
per arrestare le operazioni; |
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— solleva: |
per far salire un carico; |
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— abbassa: |
per far scendere un carico; |
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— avanti |
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— indietro |
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— a destra |
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— a sinistra: |
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— attenzione: |
per ordinare un alt o un arresto d'urgenza; |
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— presto: |
per accelerare un movimento per motivi di sicurezza. |
ALLEGATO IX
PRESCRIZIONI MINIME PER I SEGNALI GESTUALI
1. Proprietà
Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.
L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.
I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti.
2. Regole particolari d'impiego
2.1. |
La persona che emette i segnali, detta «segnalatore», impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatorio dei segnali, detto «operatore». |
2.2. |
Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse. |
2.3. |
Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze. |
2.4. |
Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari. |
2.5. |
Quando l'operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni. |
2.6. |
Accessori della segnalazione gestuale Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore. Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette. Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore. |
3. Gesti convenzionali da utilizzare
Premessa:
La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre.
Significato |
Descrizione |
Figura |
A. Gesti generali |
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INIZIO Attenzione Presa di comando |
Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti |
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ALT Interruzione Fine del movimento |
II braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti |
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FINE delle operazioni |
Le due mani sono giunte all'altezza del petto |
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B. Movimenti Verticali |
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SOLLEVARE |
Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un cerchio |
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ABBASSARE |
Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive lentamente un cerchio |
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DISTANZA VERTICALE |
Le mani indicano la distanza |
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C. Movimenti orizzontali |
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AVANZARE |
Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci compiono movimenti lenti in direzione del corpo |
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RETROCEDERE |
Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti; gli avambracci com¬piono movimenti lenti che s'allontanano dal corpo |
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A DESTRA rispetto al segnalatore |
Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione |
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A SINISTRA rispetto al segnalatore |
Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione |
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DISTANZA ORIZZONTALE |
Le mani indicano la distanza |
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D. Pericolo |
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PERICOLO Alt o arresto di emergenza |
Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti |
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MOVIMENTO RAPIDO |
I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità |
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MOVIMENTO LENTO |
I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente |
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( 1 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
( 3 ) In assenza di un controllo specifico per alta temperatura.
( *1 ) Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente all’allegato III, punto 5, secondo comma, per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose.
( *2 ) Cartello previsto dalla direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE (GU n. L 374 del 31.12.1990, pag. 1).