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Documento 61990CJ0104
Az ítélet összefoglalása
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Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Margine di dumping ° Determinazione del valore normale ° Elemento da prendere in considerazione prioritariamente ° Prezzo praticato nel corso di normali operazioni commerciali ° Imprese di distribuzione controllate dal produttore ° Ricorso ai prezzi di vendita praticati da queste imprese ° Legittimità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 3, lett. a) e b)]
Quando sia accertato, per quanto riguarda le vendite sul mercato interno, che un produttore affida ad imprese che distribuiscono i suoi prodotti da esso economicamente controllate e con le quali esso forma un' unica entità economica, compiti normalmente spettanti ad un settore interno per le vendite, è giustificato il fatto che le istituzioni si basino, per determinare il valore normale, sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente alle consociate di vendita, in quanto detti prezzi possono, a giusto titolo, essere considerati come i prezzi realmente pagati o da pagare nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento base antidumping n. 2423/88. In un caso del genere non v' è motivo di rifarsi all' art. 2, n. 3, lett. b), dello stesso regolamento, che si applica soltanto quando non siano effettuate vendite di un prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali.
D' altro canto, sull' esistenza di un' unica entità economica non può influire la circostanza che un certo numero di funzioni di vendita siano eventualmente svolte dallo stesso produttore, in particolare quando tali funzioni sono soltanto complementari rispetto a quelle esercitate dalle consociate di vendita.