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Documento 32002R1762

Regolamento (CE) n. 1762/2002 della Commissione, del 2 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 3223/93 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

SL L 265, 3.10.2002, pagg. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 07/07/2005; Implicitno stavljeno izvan snage 32005R1043

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1762/oj

32002R1762

Regolamento (CE) n. 1762/2002 della Commissione, del 2 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 3223/93 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 03/10/2002 pag. 0013 - 0015


Regolamento (CE) n. 1762/2002 della Commissione

del 2 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 3223/93 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) In ragione dell'evoluzione dei sistemi di tecnologia dell'informazione e della crescente esigenza della Commissione di disporre di dati statistici di migliore qualità, è opportuno modificare la forma e il contenuto delle informazioni statistiche comunicate alla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 3223/93 della Commissione, del 25 novembre 1993, relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/96(4).

(2) In considerazione del miglioramento della tecnologia dell'informazione, non è più utile manipolare informazioni statistiche suddivise in gruppi di prodotti. L'obbligo di comunicare tali informazioni in gruppi di prodotti va pertanto soppresso.

(3) L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002(6), amplia la gamma di prodotti e riduce la soglia di dichiarazione per i prodotti contenenti una percentuale elevata di taluni prodotti lattiero-caseari. Il regolamento (CE) n. 3223/93 va modificato per tener conto di questo cambiamento.

(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3223/93.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3223/93 è modificato nel modo seguente:

1) Nell'articolo 2 il primo trattino è soppresso.

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3

1. I dati statistici prescritti dall'articolo 1 sono trasmessi alla Commissione per file elettronico nel formato specificato nell'allegato C.

2. Le informazioni statistiche relative alle merci soggette al regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione(7) per le quali siano state ottenute restituzioni all'esportazione nel mese precedente sono suddivise secondo il codice NC a 8 cifre e comprendono:

a) le quantità di tali merci espresse in tonnellate o un'altra unità di misura da specificare;

b) l'importo, espresso in valuta nazionale, delle restituzioni pagate nel mese precedente per ciascuno dei prodotti agricoli di base;

c) le quantità, espresse in tonnellate o altra unità di misura da specificare, di ogni prodotto agricolo di base per le quali sono state concesse le restituzioni.

3. Per quanto concerne le merci dei codici NC 0405 20 10, 0405 20 30, da 1806 90 60 a 1806 90 90, da 1901 10 00 a 1901 90 99 e del codice NC 2106 90 98 che contengono per 100 kg di merci esportate almeno 51 kg di prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19, da 0405 10 11 a 0405 90 90 e da 0406 10 20 a 0406 90 99, importati da paesi terzi nell'ambito di accordi tariffari preferenziali le informazioni statistiche comprendono:

a) le quantità, espresse in tonnellate, di queste merci per le quali sono state pagate restituzioni all'esportazione nel mese precedente;

b) l'importo, espresso in valuta nazionale, delle restituzioni all'esportazione concesse il mese precedente;

c) le quantità relative ai prodotti dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19, da 0405 10 11 a 0405 90 90 e da 0406 10 20 a 0406 90 99 incorporate nelle merci esportate che sono state oggetto di accordi tariffari preferenziali al momento dell'importazione da paesi terzi."

3) È soppresso l'allegato A.

4) È aggiunto l'allegato C, figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle restituzioni versate dal 1o ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

(3) GU L 292 del 26.11.1993, pag. 10.

(4) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 17.

(5) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

(6) GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

(7) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO C

(Articolo 3, paragrafo 1)

I dati vanno trasmessi alla Commissione per file elettronico, in forma di tabella "ASCII" con le colonne separate da tabulazioni (tab delimited format) e la prima riga contenente le intestazioni delle colonne, o in altra forma preventivamente approvata dalla Commissione.

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