Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 52012DC0370
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Article 9.3 of Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo
/* COM/2012/0370 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo /* COM/2012/0370 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione dell'articolo 9,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo
alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della
pesca nel Mar Mediterraneo Introduzione La presente
relazione è presentata a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, terzo
comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006,
relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse
della pesca nel Mar Mediterraneo[1]. L'articolo 9,
paragrafo 3 stabilisce la dimensione minima delle maglie del sacco per le
reti trainate (cioè reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da
spiaggia). La fissazione di una dimensione minima delle maglie per le reti
trainate aveva come principale obiettivo quello di evitare un ulteriore aumento
dei tassi di mortalità del novellame. Ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 3, terzo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e
al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull'attuazione
del paragrafo in questione. La stessa
disposizione precisa poi che la Commissione deve basarsi sulle informazioni
fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011. Non
essendo pervenuta alla Commissione alcuna informazione entro tale data, agli
inizi del 2012[2]
i servizi della Commissione hanno chiesto a tutti gli Stati membri del
Mediterraneo di trasmettere dati sul grado di attuazione delle prescrizioni
relative alla dimensione minima delle maglie, sulle spese sostenute dagli
operatori e sul possibile impatto in termini di selettività. Hanno risposto
Cipro, Francia, Spagna, Italia, Malta e Slovenia; i rispettivi dati sono stati
recepiti nella relazione. La Commissione si
è inoltre servita delle informazioni raccolte e delle osservazioni formulate
nel corso delle missioni ispettive svolte da funzionari della Commissione tra
luglio 2010 e aprile 2012. Disposto dell'articolo 9 Le disposizioni
pertinenti sulla dimensione minima delle maglie, contenute nei paragrafi
da 1 a 4 dell'articolo 9, recitano: Articolo 9 Dimensione minima delle maglie (1)
Sono vietati l'impiego per la pesca e la
detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da
imbrocco, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete in cui
esse sono più piccole sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6
del presente articolo. (2)
La dimensione delle maglie è determinata
secondo le procedure specificate nel regolamento (CE) n. 129/2003 della
Commissione[3]. (3)
Per le reti trainate diverse da quelle di
cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente: (1)
fino al 30 giugno 2008:
40 mm; (2)
dal 1° luglio 2008, la rete di cui
al punto 1 è sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm
nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del
peschereccio, da una rete a maglia romboidale da 50 mm. Per quanto concerne il disposto del paragrafo
precedente, i pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo
uno dei due tipi di rete; (3)
la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull'attuazione
del presente paragrafo, in base alla quale e in base alle informazioni fornite
dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del
caso, gli opportuni adeguamenti. (4)
Per le reti da traino destinate alla pesca
della sardina e dell'acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l'80%
delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle
maglie è di 20 mm. All'articolo 14
il regolamento ha previsto disposizioni transitorie, autorizzando gli operatori
dell'UE a usare maglie di dimensioni inferiori fino al 31 maggio 2010;
dopo tale data gli attrezzi dovevano essere debitamente cambiati. Nel 2011, sulla
scorta di una raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno così modificato l'articolo 9,
paragrafo 3: (1)
Per le reti trainate diverse da quelle di
cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente: (a)
una maglia quadrata da 40 mm nel sacco;
o (b)
a richiesta debitamente motivata dell'armatore,
una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta
equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a). I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e
tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete. La Commissione presenta al Parlamento europeo e
al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull'attuazione
del presente paragrafo, e in base alla stessa e alle informazioni fornite dagli
Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso,
le dovute modifiche. Sacco delle reti trainate Il sacco è la
parte posteriore di una rete trainata. All'allegato I, lettera f), del
regolamento (CE) n. 1967/2006, il sacco è definito come "la parte
posteriore di una rete da traino, costituita da una pezza con maglie delle
stesse dimensioni avente forma cilindrica o rastremata". Il sacco può
essere fissato direttamente al corpo della rete o ad esso connesso mediante un
avansacco cilindrico. Nelle reti da traino il sacco può talvolta distinguersi
in sacco vero e proprio e avansacco. L'articolo 9,
paragrafo 3 fissa specificamente la dimensione minima delle maglie nel
sacco perché è la parte della rete che ha le maglie più piccole, dove
affluiscono e si accumulano i pesci. Ciò significa che nel resto della rete le
maglie dovrebbero essere più grandi di quelle del sacco. Interpretazione Dalle ispezioni
condotte dalla Commissione e da contatti con le amministrazioni nazionali è
emerso che gli Stati membri non interpretano correttamente il disposto dell'articolo 9,
paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda la dimensione ammissibile
delle maglie nelle parti della rete diverse dal sacco. Ai fini di un'applicazione
coerente e corretta dell'articolo in questione, la Commissione ha impartito
agli Stati membri istruzioni dettagliate. Dal 2007 la
Commissione ha regolarmente ribadito, in sede di Comitato per la pesca e l'acquacoltura
e in riunioni ad alto livello[4],
che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, il sacco è da intendersi
come la parte della rete con le maglie di dimensione più piccola, mentre nelle
altre parti le maglie devono essere più grandi. Ulteriori chiarimenti sono
stati forniti con note esplicative datate 18 aprile 2011 e 22 marzo 2012,
nelle quali la Commissione precisa quanto segue: (a)
se il sacco è costituito da una pezza di rete a
maglia quadrata da 40 mm, la dimensione delle maglie nell'avansacco deve
essere superiore a 40 mm, a prescindere dalla forma della maglia (quadrata
o a losanga); (b)
se, a richiesta debitamente motivata dell'armatore,
il sacco è costituito da una rete con maglie a losanga di 50 mm, la
dimensione delle maglie nell'avansacco deve essere superiore a 50 mm, a
prescindere dalla forma della maglia (quadrata o a losanga). Attuazione da parte degli Stati membri Informazioni fornite dagli Stati membri Con lettera del 10 febbraio 2012,
gli Stati membri sono stati invitati a trasmettere informazioni sulle modalità di
attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3. Dopo aver analizzato le
informazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione dispone di un quadro
generale dei vari aspetti dell'attuazione. Dall'analisi resta esclusa la
Grecia, che al momento della stesura della presente relazione non aveva ancora
inviato le informazioni richieste. 1. Numero
di pescherecci interessati dalla modifica Nei sei Stati membri, la modifica del sacco ha
interessato complessivamente 2 525 pescherecci. La Francia ha
segnalato un particolare problema riguardante i pescherecci da traino provvisti
dell'attrezzo denominato gangui, che rappresentano oltre la metà dei
pescherecci da traino francesi operanti nel Mediterraneo. Queste imbarcazioni
praticano una pesca tradizionale mirata a un insieme di diverse specie
demersali e usano reti il cui sacco è costituito da maglie di 20 mm. Le
autorità francesi hanno sottolineato la necessità di mantenere questa maglia
per poter continuare ad esercitare l'attività tradizionale con il gangui.
Nessun altro Stato membro ha riferito questo tipo di problema. Il regolamento non
offre tuttavia alcuna possibilità di deroga alla dimensione minima della maglia
fissata per le reti da traino all'articolo 9, paragrafo 3. 2. Tipo di
maglia utilizzata La stragrande maggioranza dei pescherecci usa
maglie a losanga (dette anche maglie romboidali). Su 2 525 imbarcazioni,
solo 95 usano maglie quadrate e 2 430 usano maglie romboidali. Secondo l'articolo 9, paragrafo 3, l'uso
di maglie a losanga nel sacco deve essere debitamente giustificato dall'armatore.
La Commissione si è quindi interessata alle motivazioni addotte dagli armatori
a questo riguardo. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri è
stato possibile distinguere le seguenti categorie: –
le maglie a losanga sono meno costose in quanto più
diffuse sui mercati locali; il materiale impiegato per la manifattura delle
maglie quadrate richiede particolari competenze che la maggior parte dei
fabbricanti locali non possiede; –
le maglie quadrate sono più difficili da riparare; –
l'armamento delle reti è incompatibile con una
maglia quadrata quando il resto della rete è costituito da maglie romboidali; –
in certi casi i pescatori possiedono una riserva di
reti a maglia romboidale e non vogliono sobbarcarsi la spesa per l'acquisto di
nuove reti; –
le maglie a losanga sono più resistenti delle
maglie quadrate; –
le maglie a losanga danneggiano meno i pesci
catturati. Va rilevato che la modifica del 2011, che
recepisce la raccomandazione 33/2009/2 della CGPM adottata nel maggio 2009,
esprime in forma più chiara un'ulteriore condizione per la giustificazione
della maglia a losanga da 50 mm nel sacco, ossia che quest'ultima abbia una
selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia
quadrata da 40 mm. Le motivazioni presentate dagli Stati membri non
rispecchiano questo elemento, benché la raccomandazione della CGPM fosse già
vincolante per gli Stati membri e per l'UE dopo la sua entrata in vigore nel
dicembre 2009. Secondo la Commissione, la debita motivazione dovrebbe includere
in ogni caso considerazioni relative non solo al costo e alla resistenza, ma
anche alla selettività. 3. Spese
sostenute Cinque Stati membri hanno fornito dati sul
costo inerente alla sostituzione del sacco. I costi variano fortemente secondo
la lunghezza del sacco e l'eventuale necessità di sostituire anche altre parti
della rete. La lunghezza dei sacchi da cambiare variava
tra 1 e 14 metri, per lo più tra 2,5 e 12 metri. Per la quasi totalità (97%) dei pescherecci
per i quali sono state comunicate informazioni, le spese sostenute erano dell'ordine
di 500-1 000 EUR. Tuttavia la cifra risultava di molto superiore
quando dovevano essere sostituite anche altre parti della rete. In rari casi si
è dovuta cambiare l'intera rete, con una spesa che poteva raggiungere i 24 000 EUR. 4. Tempistica La maggior parte degli Stati membri ha
dichiarato che i cambiamenti nelle reti sono stati portati a termine entro il 31 maggio 2010,
data in cui scadeva il periodo transitorio per conformarsi alle nuove
disposizioni. In alcuni casi gli Stati membri hanno autorizzato un'attuazione
flessibile della dimensione minima delle maglie, nell'attesa che fossero
chiariti i dubbi circa l'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 3.
Inoltre, come ricordato sopra, non tutti gli Stati membri hanno confermato il
loro accordo sull'interpretazione della dimensione ammissibile delle maglie
nelle parti della rete diverse dal sacco. Di conseguenza, la dimensione minima
delle maglie non sempre viene applicata uniformemente nell'area del
Mediterraneo, per cui sussistono ancora lacune nell'attuazione dell'articolo 9,
paragrafo 3. 5. Impatto
sulla selettività La Commissione ha chiesto agli Stati membri di
fornire dati sulla composizione delle catture, per taglia e specie, prima e
dopo la sostituzione delle reti. Tre Stati membri hanno comunicato dati sulla
composizione delle catture e solo due sulla taglia. Essi rilevano che il
cambiamento delle reti ha avuto scarsa influenza sulla composizione delle
specie, mentre l'impatto è stato molto più netto in termini di taglia, che è
aumentata di oltre il 10% in seguito al cambio di rete. Ciò significa che la
cattura di novellame è diminuita in una certa misura, il che indica già di per
sé che l'aumento di dimensione delle maglie può rivelarsi efficace. Questi dati sono da considerarsi puramente
indicativi, essendo limitati nel tempo e nello spazio. Uno Stato membro ha
sottolineato l'importanza che l'aumento di dimensione delle maglie delle reti
da traino venga attuato non solo a livello dell'UE ma su scala regionale, in
collaborazione con la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo.
Occorre pertanto promuovere nell'insieme dell'area il pieno rispetto della
raccomandazione 33/2009/2 della CGPM. Controllo del rispetto della normativa Informazioni
fornite dagli Stati membri Quattro Stati
membri hanno riferito di aver effettuato in tutto 3 182 ispezioni sulla
dimensione delle maglie e di aver constatato 84 infrazioni. Due Stati membri
hanno indicato l'importo delle ammende comminate, che varia da 500 a 2 000 EUR.
In alcuni casi gli attrezzi illegali sono stati confiscati o è stato intimato
al peschereccio di cambiarli. Osservazioni
della Commissione La Commissione ha
svolto missioni ispettive a norma del titolo X del regolamento sul controllo[5] per verificare, tra le altre
cose, in che modo gli Stati membri assicurino l'applicazione dell'articolo 9,
paragrafo 3. Tali verifiche hanno rivelato in molti casi che gli attrezzi
non erano conformi alle prescrizioni sulla dimensione minima delle maglie,
anche dopo la scadenza del periodo transitorio il 31 maggio 2010.
Nonostante i progressi osservati in alcuni Stati membri nel 2011, sono stati
ancora riscontrati molti pescherecci con reti da traino che presentavano maglie
di dimensione illegale. Se ne deduce che, per assicurare il pieno rispetto
della dimensione minima delle maglie, gli Stati membri dovranno intensificare
ulteriormente i controlli e/o irrogare sanzioni più severe. Un'ulteriore
carenza nei controlli effettuati dagli Stati membri consiste nella frequente
mancanza di idonei strumenti per la misurazione delle maglie. Da giugno 2008,
in conformità con il regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione[6], la dimensione delle maglie
deve essere determinata con un apposito misuratore CE le cui specifiche
tecniche sono riportate nel regolamento stesso. Sono considerate illegali le
misurazioni effettuate con altri tipi di strumenti. Pertanto, anche qualora la
dimensione delle maglie risulti palesemente inferiore alla dimensione minima
ammessa, non possono essere comminate sanzioni se l'infrazione non viene
accertata con lo strumento regolamentare. Gli ispettori degli Stati membri non
sempre detengono questo strumento o sono adeguatamente formati su come
utilizzarlo, anche se ormai la maggior parte degli Stati membri lo hanno in
dotazione. Un solo Stato membro manca ancora totalmente del misuratore CE, per
cui non è in grado di assicurare il rispetto della dimensione minima delle
maglie. Conclusioni Negli Stati membri sussistono tuttora carenze
significative nell'attuazione e nel controllo del rispetto delle prescrizioni
relative alla dimensione minima delle maglie delle reti trainate. Il ritardo
nell'attuazione è in parte dovuto ai problemi di interpretazione dell'articolo 9,
paragrafo 3, incontrati dagli Stati membri. La Commissione ha provveduto a
chiarire tali disposizioni, che ora dovrebbero essere intese e applicate allo
stesso modo da tutti gli Stati membri. Per garantire il rispetto della dimensione
minima delle maglie, la Commissione si aspetta dagli Stati membri controlli più
rigorosi e mirati, effettuati con l'uso degli idonei strumenti di misura,
nonché l'irrogazione di sanzioni sufficientemente dissuasive. In considerazione
delle spiegazioni fornite, la Commissione ha chiesto a tutti gli Stati membri
di adottare misure urgenti per assicurare la piena e corretta applicazione
delle disposizioni in questione e di monitorare attentamente la situazione al
fine di garantire la completa attuazione della normativa. La Commissione non
esiterà, se del caso, ad avvalersi dei mezzi di cui dispone a norma del
trattato per garantire il rispetto delle disposizioni in causa. Quanto alle conseguenze della dimensione
minima delle maglie sulla selettività, vi sono indizi di un aumento della
taglia media. Si potrà tuttavia effettuare un'analisi esauriente solo dopo che
saranno state colmate le rimanenti carenze e che tutti gli Stati membri avranno
trasmesso i dati pertinenti. [1] GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9. Rettifica
pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 7. [2] Lettera del 10.2.2012, rif. Ares(2012)154023. [3] Successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 517/2008
della Commissione (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5). [4] Riunioni del comitato dell'11 luglio 2007, 2 ottobre 2007,
30 ottobre 2007 e 4 dicembre 2007; riunioni ad alto livello
del 23 gennaio 2008 e del 15 luglio 2009. [5] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009,
che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto
delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 23.12.2009,
pag. 1). [6] Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del
10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione
dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca
(GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).