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Documento 52012DC0370

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

/* COM/2012/0370 final */

52012DC0370

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo /* COM/2012/0370 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

Introduzione

La presente relazione è presentata a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo[1].

L'articolo 9, paragrafo 3 stabilisce la dimensione minima delle maglie del sacco per le reti trainate (cioè reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia). La fissazione di una dimensione minima delle maglie per le reti trainate aveva come principale obiettivo quello di evitare un ulteriore aumento dei tassi di mortalità del novellame.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, terzo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull'attuazione del paragrafo in questione.

La stessa disposizione precisa poi che la Commissione deve basarsi sulle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011. Non essendo pervenuta alla Commissione alcuna informazione entro tale data, agli inizi del 2012[2] i servizi della Commissione hanno chiesto a tutti gli Stati membri del Mediterraneo di trasmettere dati sul grado di attuazione delle prescrizioni relative alla dimensione minima delle maglie, sulle spese sostenute dagli operatori e sul possibile impatto in termini di selettività. Hanno risposto Cipro, Francia, Spagna, Italia, Malta e Slovenia; i rispettivi dati sono stati recepiti nella relazione.

La Commissione si è inoltre servita delle informazioni raccolte e delle osservazioni formulate nel corso delle missioni ispettive svolte da funzionari della Commissione tra luglio 2010 e aprile 2012.

Disposto dell'articolo 9

Le disposizioni pertinenti sulla dimensione minima delle maglie, contenute nei paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 9, recitano:

Articolo 9

Dimensione minima delle maglie

(1) Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da imbrocco, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete in cui esse sono più piccole sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.

(2) La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione[3].

(3) Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:

(1) fino al 30 giugno 2008: 40 mm;

(2) dal 1° luglio 2008, la rete di cui al punto 1 è sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, da una rete a maglia romboidale da 50 mm.

Per quanto concerne il disposto del paragrafo precedente, i pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete;

(3) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull'attuazione del presente paragrafo, in base alla quale e in base alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti.

(4) Per le reti da traino destinate alla pesca della sardina e dell'acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l'80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è di 20 mm.

All'articolo 14 il regolamento ha previsto disposizioni transitorie, autorizzando gli operatori dell'UE a usare maglie di dimensioni inferiori fino al 31 maggio 2010; dopo tale data gli attrezzi dovevano essere debitamente cambiati.

Nel 2011, sulla scorta di una raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno così modificato l'articolo 9, paragrafo 3:

(1) Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:

(a) una maglia quadrata da 40 mm nel sacco; o

(b) a richiesta debitamente motivata dell'armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a).

I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull'attuazione del presente paragrafo, e in base alla stessa e alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, le dovute modifiche.

Sacco delle reti trainate

Il sacco è la parte posteriore di una rete trainata. All'allegato I, lettera f), del regolamento (CE) n. 1967/2006, il sacco è definito come "la parte posteriore di una rete da traino, costituita da una pezza con maglie delle stesse dimensioni avente forma cilindrica o rastremata". Il sacco può essere fissato direttamente al corpo della rete o ad esso connesso mediante un avansacco cilindrico. Nelle reti da traino il sacco può talvolta distinguersi in sacco vero e proprio e avansacco.

L'articolo 9, paragrafo 3 fissa specificamente la dimensione minima delle maglie nel sacco perché è la parte della rete che ha le maglie più piccole, dove affluiscono e si accumulano i pesci. Ciò significa che nel resto della rete le maglie dovrebbero essere più grandi di quelle del sacco.

Interpretazione

Dalle ispezioni condotte dalla Commissione e da contatti con le amministrazioni nazionali è emerso che gli Stati membri non interpretano correttamente il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda la dimensione ammissibile delle maglie nelle parti della rete diverse dal sacco. Ai fini di un'applicazione coerente e corretta dell'articolo in questione, la Commissione ha impartito agli Stati membri istruzioni dettagliate.

Dal 2007 la Commissione ha regolarmente ribadito, in sede di Comitato per la pesca e l'acquacoltura e in riunioni ad alto livello[4], che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, il sacco è da intendersi come la parte della rete con le maglie di dimensione più piccola, mentre nelle altre parti le maglie devono essere più grandi. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con note esplicative datate 18 aprile 2011 e 22 marzo 2012, nelle quali la Commissione precisa quanto segue:

(a) se il sacco è costituito da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm, la dimensione delle maglie nell'avansacco deve essere superiore a 40 mm, a prescindere dalla forma della maglia (quadrata o a losanga);

(b) se, a richiesta debitamente motivata dell'armatore, il sacco è costituito da una rete con maglie a losanga di 50 mm, la dimensione delle maglie nell'avansacco deve essere superiore a 50 mm, a prescindere dalla forma della maglia (quadrata o a losanga).

Attuazione da parte degli Stati membri

Informazioni fornite dagli Stati membri

Con lettera del 10 febbraio 2012, gli Stati membri sono stati invitati a trasmettere informazioni sulle modalità di attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3. Dopo aver analizzato le informazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione dispone di un quadro generale dei vari aspetti dell'attuazione. Dall'analisi resta esclusa la Grecia, che al momento della stesura della presente relazione non aveva ancora inviato le informazioni richieste.

1. Numero di pescherecci interessati dalla modifica

Nei sei Stati membri, la modifica del sacco ha interessato complessivamente 2 525 pescherecci. La Francia ha segnalato un particolare problema riguardante i pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato gangui, che rappresentano oltre la metà dei pescherecci da traino francesi operanti nel Mediterraneo. Queste imbarcazioni praticano una pesca tradizionale mirata a un insieme di diverse specie demersali e usano reti il cui sacco è costituito da maglie di 20 mm. Le autorità francesi hanno sottolineato la necessità di mantenere questa maglia per poter continuare ad esercitare l'attività tradizionale con il gangui. Nessun altro Stato membro ha riferito questo tipo di problema.

Il regolamento non offre tuttavia alcuna possibilità di deroga alla dimensione minima della maglia fissata per le reti da traino all'articolo 9, paragrafo 3.

2. Tipo di maglia utilizzata

La stragrande maggioranza dei pescherecci usa maglie a losanga (dette anche maglie romboidali). Su 2 525 imbarcazioni, solo 95 usano maglie quadrate e 2 430 usano maglie romboidali.

Secondo l'articolo 9, paragrafo 3, l'uso di maglie a losanga nel sacco deve essere debitamente giustificato dall'armatore. La Commissione si è quindi interessata alle motivazioni addotte dagli armatori a questo riguardo. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri è stato possibile distinguere le seguenti categorie:

– le maglie a losanga sono meno costose in quanto più diffuse sui mercati locali; il materiale impiegato per la manifattura delle maglie quadrate richiede particolari competenze che la maggior parte dei fabbricanti locali non possiede;

– le maglie quadrate sono più difficili da riparare;

– l'armamento delle reti è incompatibile con una maglia quadrata quando il resto della rete è costituito da maglie romboidali;

– in certi casi i pescatori possiedono una riserva di reti a maglia romboidale e non vogliono sobbarcarsi la spesa per l'acquisto di nuove reti;

– le maglie a losanga sono più resistenti delle maglie quadrate;

– le maglie a losanga danneggiano meno i pesci catturati.

Va rilevato che la modifica del 2011, che recepisce la raccomandazione 33/2009/2 della CGPM adottata nel maggio 2009, esprime in forma più chiara un'ulteriore condizione per la giustificazione della maglia a losanga da 50 mm nel sacco, ossia che quest'ultima abbia una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia quadrata da 40 mm. Le motivazioni presentate dagli Stati membri non rispecchiano questo elemento, benché la raccomandazione della CGPM fosse già vincolante per gli Stati membri e per l'UE dopo la sua entrata in vigore nel dicembre 2009. Secondo la Commissione, la debita motivazione dovrebbe includere in ogni caso considerazioni relative non solo al costo e alla resistenza, ma anche alla selettività.

3. Spese sostenute

Cinque Stati membri hanno fornito dati sul costo inerente alla sostituzione del sacco. I costi variano fortemente secondo la lunghezza del sacco e l'eventuale necessità di sostituire anche altre parti della rete.

La lunghezza dei sacchi da cambiare variava tra 1 e 14 metri, per lo più tra 2,5 e 12 metri.

Per la quasi totalità (97%) dei pescherecci per i quali sono state comunicate informazioni, le spese sostenute erano dell'ordine di 500-1 000 EUR. Tuttavia la cifra risultava di molto superiore quando dovevano essere sostituite anche altre parti della rete. In rari casi si è dovuta cambiare l'intera rete, con una spesa che poteva raggiungere i 24 000 EUR.

4. Tempistica

La maggior parte degli Stati membri ha dichiarato che i cambiamenti nelle reti sono stati portati a termine entro il 31 maggio 2010, data in cui scadeva il periodo transitorio per conformarsi alle nuove disposizioni. In alcuni casi gli Stati membri hanno autorizzato un'attuazione flessibile della dimensione minima delle maglie, nell'attesa che fossero chiariti i dubbi circa l'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 3. Inoltre, come ricordato sopra, non tutti gli Stati membri hanno confermato il loro accordo sull'interpretazione della dimensione ammissibile delle maglie nelle parti della rete diverse dal sacco. Di conseguenza, la dimensione minima delle maglie non sempre viene applicata uniformemente nell'area del Mediterraneo, per cui sussistono ancora lacune nell'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3.

5. Impatto sulla selettività

La Commissione ha chiesto agli Stati membri di fornire dati sulla composizione delle catture, per taglia e specie, prima e dopo la sostituzione delle reti. Tre Stati membri hanno comunicato dati sulla composizione delle catture e solo due sulla taglia. Essi rilevano che il cambiamento delle reti ha avuto scarsa influenza sulla composizione delle specie, mentre l'impatto è stato molto più netto in termini di taglia, che è aumentata di oltre il 10% in seguito al cambio di rete. Ciò significa che la cattura di novellame è diminuita in una certa misura, il che indica già di per sé che l'aumento di dimensione delle maglie può rivelarsi efficace.

Questi dati sono da considerarsi puramente indicativi, essendo limitati nel tempo e nello spazio. Uno Stato membro ha sottolineato l'importanza che l'aumento di dimensione delle maglie delle reti da traino venga attuato non solo a livello dell'UE ma su scala regionale, in collaborazione con la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. Occorre pertanto promuovere nell'insieme dell'area il pieno rispetto della raccomandazione 33/2009/2 della CGPM.

Controllo del rispetto della normativa

Informazioni fornite dagli Stati membri

Quattro Stati membri hanno riferito di aver effettuato in tutto 3 182 ispezioni sulla dimensione delle maglie e di aver constatato 84 infrazioni. Due Stati membri hanno indicato l'importo delle ammende comminate, che varia da 500 a 2 000 EUR. In alcuni casi gli attrezzi illegali sono stati confiscati o è stato intimato al peschereccio di cambiarli.

Osservazioni della Commissione

La Commissione ha svolto missioni ispettive a norma del titolo X del regolamento sul controllo[5] per verificare, tra le altre cose, in che modo gli Stati membri assicurino l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3. Tali verifiche hanno rivelato in molti casi che gli attrezzi non erano conformi alle prescrizioni sulla dimensione minima delle maglie, anche dopo la scadenza del periodo transitorio il 31 maggio 2010. Nonostante i progressi osservati in alcuni Stati membri nel 2011, sono stati ancora riscontrati molti pescherecci con reti da traino che presentavano maglie di dimensione illegale. Se ne deduce che, per assicurare il pieno rispetto della dimensione minima delle maglie, gli Stati membri dovranno intensificare ulteriormente i controlli e/o irrogare sanzioni più severe.

Un'ulteriore carenza nei controlli effettuati dagli Stati membri consiste nella frequente mancanza di idonei strumenti per la misurazione delle maglie. Da giugno 2008, in conformità con il regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione[6], la dimensione delle maglie deve essere determinata con un apposito misuratore CE le cui specifiche tecniche sono riportate nel regolamento stesso. Sono considerate illegali le misurazioni effettuate con altri tipi di strumenti. Pertanto, anche qualora la dimensione delle maglie risulti palesemente inferiore alla dimensione minima ammessa, non possono essere comminate sanzioni se l'infrazione non viene accertata con lo strumento regolamentare. Gli ispettori degli Stati membri non sempre detengono questo strumento o sono adeguatamente formati su come utilizzarlo, anche se ormai la maggior parte degli Stati membri lo hanno in dotazione. Un solo Stato membro manca ancora totalmente del misuratore CE, per cui non è in grado di assicurare il rispetto della dimensione minima delle maglie.

Conclusioni

Negli Stati membri sussistono tuttora carenze significative nell'attuazione e nel controllo del rispetto delle prescrizioni relative alla dimensione minima delle maglie delle reti trainate. Il ritardo nell'attuazione è in parte dovuto ai problemi di interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 3, incontrati dagli Stati membri. La Commissione ha provveduto a chiarire tali disposizioni, che ora dovrebbero essere intese e applicate allo stesso modo da tutti gli Stati membri.

Per garantire il rispetto della dimensione minima delle maglie, la Commissione si aspetta dagli Stati membri controlli più rigorosi e mirati, effettuati con l'uso degli idonei strumenti di misura, nonché l'irrogazione di sanzioni sufficientemente dissuasive.

In considerazione delle spiegazioni fornite, la Commissione ha chiesto a tutti gli Stati membri di adottare misure urgenti per assicurare la piena e corretta applicazione delle disposizioni in questione e di monitorare attentamente la situazione al fine di garantire la completa attuazione della normativa. La Commissione non esiterà, se del caso, ad avvalersi dei mezzi di cui dispone a norma del trattato per garantire il rispetto delle disposizioni in causa.

Quanto alle conseguenze della dimensione minima delle maglie sulla selettività, vi sono indizi di un aumento della taglia media. Si potrà tuttavia effettuare un'analisi esauriente solo dopo che saranno state colmate le rimanenti carenze e che tutti gli Stati membri avranno trasmesso i dati pertinenti.

[1]               GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 7.

[2]               Lettera del 10.2.2012, rif. Ares(2012)154023.

[3]               Successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

[4]               Riunioni del comitato dell'11 luglio 2007, 2 ottobre 2007, 30 ottobre 2007 e 4 dicembre 2007; riunioni ad alto livello del 23 gennaio 2008 e del 15 luglio 2009.

[5]               Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 23.12.2009, pag. 1).

[6]               Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

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