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Documento 32010D0171
2010/171/: Commission Decision of 22 March 2010 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards surveillance programmes for Ireland and Hungary and the disease-free status of Ireland for certain aquatic animal diseases (notified under document C(2010) 1625) (Text with EEA relevance)
2010/171/: Decisione della Commissione, del 22 marzo 2010 , che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di sorveglianza per l’Irlanda e l’Ungheria e lo status di indenne da malattia dell’Irlanda per alcune malattie degli animali acquatici [notificata con il numero C(2010) 1625] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/171/: Decisione della Commissione, del 22 marzo 2010 , che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di sorveglianza per l’Irlanda e l’Ungheria e lo status di indenne da malattia dell’Irlanda per alcune malattie degli animali acquatici [notificata con il numero C(2010) 1625] (Testo rilevante ai fini del SEE)
IO L 75, 23.3.2010, pagg. 28-32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Foilsíodh an doiciméad seo in eagrán speisialta
(HR)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 20/04/2021; Arna aisghairm go hintuigthe ag 32021R0620
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23.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2010
che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di sorveglianza per l’Irlanda e l’Ungheria e lo status di indenne da malattia dell’Irlanda per alcune malattie degli animali acquatici
[notificata con il numero C(2010) 1625]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/171/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, primo comma e l’articolo 49, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2009/177/CE della Commissione del 31 ottobre 2008 che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di «indenne da malattia» di Stati membri, zone e compartimenti (2) fissa un elenco di Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati relativamente ad una o più malattie non esotiche di cui alla parte II dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE («malattie non esotiche»). La decisione 2009/177/CE fissa altresì un elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni riguardo ad una o più di tali malattie. |
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(2) |
La parte A dell’allegato I della decisione 2009/177/CE fissa un elenco di Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati, mentre la parte C dello stesso allegato fissa un elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni riguardo ad una o più malattie non esotiche. |
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(3) |
L’Irlanda e l’Ungheria hanno presentato alla Commissione domande per l’approvazione di programmi di sorveglianza pluriennali per quanto concerne il virus erpetico (KHV). Tali programmi soddisfano le condizioni per l’approvazione fissate nella direttiva 2006/88/CE e nella decisione 2009/177/CE. È opportuno quindi approvarli e inserirli nell’elenco di cui alla parte A dell’allegato I della decisione 2009/177/CE. |
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(4) |
Tutto il territorio dell’Irlanda, ad eccezione di Cape Clear Island, è attualmente elencato nella parte C dell’allegato I della decisione 2009/177/CE e dichiarato indenne da setticemia emorragica virale (VHS). L’Irlanda ha notificato alla Commissione una dichiarazione di indennità da tale malattia per Cape Clear Island. La dichiarazione in questione è stata aggiunta all’ordine del giorno della riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 12 gennaio 2010. Essa soddisfa le condizioni per una dichiarazione di indennità da malattia previste dalla direttiva 2006/88/CE e dalla decisione 2009/177/CE. Di conseguenza, occorre dichiarare indenne da VHS tutto il territorio dell’Irlanda. È pertanto opportuno modificare la parte C dell’allegato I della decisione 2009/177/CE. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/177/CE. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione 2009/177/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
ALLEGATO
L’allegato I è così modificato:
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1) |
La parte A è sostituita dalla seguente: «PARTE A Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati
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2) |
La parte C è sostituita dalla seguente: «PARTE C Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da malattia
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