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Documento 31975D0441
75/441/EEC: Council Decision of 24 June 1975 establishing a common procedure for the exchange of information between the surveillance and monitoring networks based on data relating to atmospheric pollution caused by certain compounds and suspended particulates
75/441/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1975, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all' inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione
75/441/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1975, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all' inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione
IO L 194, 25.7.1975, pagg. 40–46
(DA, DE, IT, NL) Foilsíodh an doiciméad seo in eagrán speisialta
(EL)
IO L 194, 25.7.1975, pagg. 32–38
(EN, FR)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/09/1982; Arna aisghairm le 31982D0459
75/441/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1975, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all' inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0032 - 0038
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0053
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1975 che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all ' inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione ( 75/441/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 2 ) prevede l ' instaurazione di una procedura per lo scambio di informazioni fra le reti di sorveglianza e di controllo dell ' inquinamento ; considerando che una tale procedura è necessaria al fine di lottare contro gli inquinanti ed i fattori nocivi , che siffatta procedura rientra negli obiettivi della Comunità relativi al miglioramento del tenore di vita ed allo sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità , e che gli specifici poteri d ' azione a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato ; considerando che lo scambio dei risultati di misurazioni dei livelli d ' inquinamento è uno degli elementi che permettono di conoscere le tendenze a lunga scadenza e i miglioramenti derivanti sia dalle norma nazionali , sia dalle eventuali norma comunitarie ; considerando che il trasporto degli inquinanti su lunga distanza rende necessario un controllo a livello regionale , nazionale , comunitario e mondiale ; considerando che i risultati di tali misurazioni costituiscono elementi informativi indispensabili per effettuare indagini epidemiologiche che consentano di meglio conoscere gli effetti nocivi degli inquinanti sulla salute ; considerando che taluni composti dello zolfo e le particelle in sospensione sono i soli ad essere oggetto di controllo sistematico e assiduo negli Stati membri ; considerando che le misure da effettuare devono permettere di determinare i valori delle concentrazioni medie giornaliere degli inquinanti presi in considerazione dato che questo intervallo di tempo è stato scelto poiché rappresenta il denominatore comune per la maggioranza delle stazioni esistenti attualmente nella Comunità ; considerando che la Commissione deve presentare al più presto , in base a studi attualmente in corso concernenti la comparabilità dei metodi di misurazione , delle proposte relative all ' armonizzazione di tali metodi onde far sì che i dati ottenuti dalle diverse stazioni di cui alla presente decisione possano essere comparati direttamente tra di loro ; considerando che lo scambio di informazioni previsto nella presente decisione , limitato a tre anni e unicamente a due inquinanti atmosferici , deve da un lato servire come studio « pilota » per l ' attuazione di un sistema completo di scambio dei dati che risponda alle esigenze specifiche delle Comunità europee nel campo della protezione dell ' ambiente , e , dall ' altro , costituire un elemento del sistema globale di sorveglianza dell ' ambiente che rientra nel programma delle Nazioni Unite per la protezione dell ' ambiente , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 È instaurata una procedura comune di scambio di informazioni , tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all ' inquinamento atmosferico . Questa procedura , considerata come procedura preliminare , si applica ai risultati delle misurazioni effettuate nell ' atmosfera da parte di stazioni fisse che procedono a prelevamenti o misurazioni in via continuativa relativamente a taluni composto dello zolfo e alle particelle in sospensione . Articolo 2 Ai sensi della presente decisione s ' intende : a ) per misurazioni relative a taluni composti dello zolfo : - le misurazioni relative all ' anidride solforosa , - le misurazioni dell ' acidità forte dell ' atmosfera espressa in anidride solforosa ; b ) per misurazioni relative alle particelle in sospensione : - le misurazioni gravimetriche , - le misurazioni relative al nero del fumo . Ciascuno Stato membro informa la Commissione , mediante le schede segnaletiche di cui all ' allegato II , sulla natura fisico-chimica dei dati misurati . Articolo 3 Previa consultazione della Commissione entro i sei mesi successivi all ' adozione della presente decisione e sulla base dei parametri elencati nell ' allegato I , ciascuno Stato membro sceglie tra le stazioni di prelevamento o di misurazione esistenti o progettate , quelle i cui dati formeranno oggetto di uno scambio di informazioni . Esso informa la Commissione di questa scelta mediante la scheda segnaletica di cui all ' allegato II . Articolo 4 1 . Ciascuno Stato membro designa la o le persone o l ' organo o gli organi incaricati di riunire e trasmettere alla Commissione i dati di cui paragrafo 2 e ne informa quest ' ultima entro i sei mesi successivi all ' adozione della presente decisione . 2 . Per ciascuna stazione scelta , le persone o gli organi di cui al paragrafo 1 trasmettono mensilmente alla Commissione , nei sei mesi successivi alle misurazioni , i valori delle concentrazioni medie giornaliere degli inquinanti presi in considerazione . Questi valori devono essere espressi in microgrammi per metro cubo d ' aria alle normali condizioni di temperatura e di pressione . 3 . I primi dati oggetto dello scambio di informazione saranno quelli ottenuti nel corso del settimo mese successivo all ' adozione della presente decisione . 4 . Ogni tre mesi la Commissione prepara e trasmette agli Stati membri interessati le tabelle complete dei dati , per verifica . 5 . La Commissione , in consultazione con gli esperti nazionali , redige una relazione annuale di carattere sintetico , comprendente diversi metodi di valutazione dei dati , sulla scorta dei dati di cui alla presente decisione e sulla base delle informazioni complementari ritenute appropriate dagli Stati membri e messe a disposizione della Commissione . Tale relazione è distribuita agli Stati membri . Articolo 5 Sulla base delle sue proposte relative all ' armonizzazione dei metodi di misura che devono essere presentate al più presto ed in funzione dell ' esperienza acquisita nell ' ambito degli scambi di informazioni di cui alla presente decisione , la Commissione , entro un termine di tre anni a decorrere dalla data di ricevimento dei primi dati , presenta al Consiglio delle proposte appropriate al fine di introdurre una nuova procedura di scambio di informazioni . Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Lussemburgo , addì 24 giugno 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . FITZGERALD ( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 40 . ( 2 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 . ALLEGATO I SCELTA DELLE STAZIONI DI PRELEVAMENTO O DI MISURAZIONE 1 . La scelta delle stazioni di prelevamento o di misurazione si farà soprattutto in funzione dei parametri geografici e demografici ( aree urbane e rurali , dimensioni delle città , zone residenziali o a prevalenza industriale ) nonché dei livelli d ' inquinamento ( massimo , medio e minimo ) . 2 . Parametri demografici Vengono considerate le cinque categorie seguenti : - città o aree urbane con oltre 2 milioni di abitanti , - città o aree urbane con 1-2 milioni di abitanti , - città o aree urbane con 0,5-1 milione di abitanti , - città o aree urbane con 0,1-0,5 milione di abitanti , - città o aree urbane con meno di 0,1 milione di abitanti . Ciascuno Stato membro designa per ogni categoria un massimo di cinque città o aree urbane rappresentative delle diverse categorie di urbanizzazione e condizioni topografiche e climatiche . Nell ' ambito di ognuna delle quattro prime categorie si considerano due tipi di zone : - zone residenziali , ivi incluse le aree commerciali , dove la principale fonte stazionaria d ' inquinamento è costituita dal riscaldamento ; - zone prevalentemente industriali . La distinzione tra zone residenziali e zone prevalentemente industriali sarà fatta in funzione di considerazioni topografiche e dei tipi d ' attività e non già in funzione dell ' origine degli inquinamento esistenti o misurati . Per la quinta categoria vengono considerate solo le zone residenziali . 3 . Parametri relativi ai livelli d ' inquinamento Entro ogni città o area urbana delle prime quattro categorie in cui esiste un numero sufficiente di luoghi rappresentativi , sono designate tre stazioni di campionatura o di misurazione per ognuna delle due zone , sulla base dei livelli di inquinamento ( massimo , medio e minimo ) , misurati dalle reti esistenti . Per la quinta categoria sono presi in considerazione solo i luoghi di inquinamento massimo e medio . Le stazioni così designate devono essere rappresentative delle condizioni dell ' area circostante il punto di campionatura e non subire un influsso diretto e immediato di una fonte d ' inquinamento . 4 . Parametri geografici I singoli Stati membri designano , in base alle superficie delle stazioni di prelevamento , al di fuori delle aree urbane , distribuite il più uniformemente possibile sul territorio . Gli Stati membri la cui superficie è inferiore a 100 000 km² designano fino a 5 stazioni e quelli con superficie maggiore fino a 15 stazioni . ALLEGATO II SCHEDA SEGNALETICA ( da stabilire per ciascuna stazione di prelevamento o di misurazione ) 1 . Nome dello Stato membro : 2 . Nome della città o dell ' area rurale : 3 . Nome dell ' area urbana ( eventualmente ) : 4 . Nome della stazione ( e codice , eventualmente ) : 5 . Istituzione incaricata delle misurazioni , con indicazione dell ' indirizzo , del numero telefonico e del nominativo della persona responsabile : 6 . Parametri geografici : Stazione situata in : una città o area urbana area non urbana Segnare con una crocetta la menzione appropriata . 7 . Parametri demografici : Se la stazione è situata in una città o area urbana classificarla in una delle cinque categorie seguenti : città o area urbane con oltre 2 milioni di abitanti città o area urbane con 1-2 milioni di abitanti città o area urbane con 0,5-1 milione di abitanti città o area urbane con 0,1-0,5 milione di abitanti città o area urbane con meno di 0,1 milione di abitanti Segnare con una crocetta la menzione appropriata . 8 . Ubicazione della stazione ( per esempio indirizzo ) : Per le stazioni in aree urbane : zona prevalentemente industriale zona prevalentemente commerciale o residenziale Segnare con una crocetta la menzione appropriata . 9 . Osservazioni sull ' ubicazione della stazione e sulle sue caratteristiche ( specificare se la stazione fa parte di una rete e indicare l ' altezza sopra il suolo alla quale è stato effettuato il prelievo , la distanza da una strada principale , la distanza dalle principali fonti d ' inquinamento , ecc . ) : 10 . Stima della superficie dell ' area il cui grado d ' inquinamento è rappresentativo della stazione ( se possibile ) : 11 . Inquinanti atmosferici prelevati o misurati nella stazione : anidride solforosa acidità forte particelle in sospensione nero del fumo altre ( precisare ) : Segnare con una crocetta le menzioni appropriate . 12 . Altri parametri ( meteorologici , ecc . ) misurati nella stessa stazione : Inquinante : anidride solforosa 13.1 . Tecniche di prelevamento : 14.1 . Tecniche d ' analisi : 15.1 . Durata e frequenza della campionatura : Orario normale dell ' inizio dei prelevamenti : Orario normale del termine dei prelevamenti : Durata di ogni prelevamento ( 1 ) : 16.1 . Metodo e frequenza di verifica : 17.1 . Data d ' inizio di funzionamento della stazione per l ' inquinante : Inquinante : acidità forte 13.2 . Tecniche di prelevamento : 14.2 . Tecniche d ' analisi : 15.2 . Durata e frequenza della campionatura : Orario normale dell ' inizio dei prelevamenti : Orario normale del termine dei prelevamenti : Durata di ogni prelevamento ( 1 ) : 16.2 . Metodo e frequenza di verifica : 17.2 . Data d ' inizio di funzionamento della stazione per l ' inquinante : Inquinante : particelle in sospensione 13.3 . Tecniche di prelevamento : 14.3 . Tecniche d ' analisi : 15.3 . Durata e frequenza della campionatura : Orario normale dell ' inizio dei prelevamenti : Orario normale del termine dei prelevamenti : Durata di ogni prelevamento ( 1 ) : 16.3 . Metodo e frequenza di verifica : 17.3 . Data d ' inizio di funzionamento della stazione per l ' inquinante : Inquinante : nero del fumo 13.4 . Tecniche di prelevamento : 14.4 . Tecniche d ' analisi : 15.4 . Durata e frequenza della campionatura : Orario normale dell ' inizio dei prelevamenti : Orario normale del termine dei prelevamenti : Durata di ogni prelevamento ( 1 ) : 16.4 . Metodo e frequenza di verifica : 17.4 . Data d ' inizio di funzionamento della stazione per l ' inquinante : ( 1 ) In caso di analisi continue non integranti indicare con C .