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Documento 31975D0441

    75/441/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1975, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all' inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione

    IO L 194, 25.7.1975, pagg. 40–46 (DA, DE, IT, NL)
    IO L 194, 25.7.1975, pagg. 32–38 (EN, FR)

    Foilsíodh an doiciméad seo in eagrán speisialta (EL)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/09/1982; Arna aisghairm le 31982D0459

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1975/441/oj

    31975D0441

    75/441/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1975, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all' inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione

    Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0032 - 0038
    edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0053


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    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 1975

    che instaura una procedura comune di scambio di informazioni tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all ' inquinamento atmosferico causato da taluni composti dello zolfo e da particelle in sospensione

    ( 75/441/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ,

    considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 2 ) prevede l ' instaurazione di una procedura per lo scambio di informazioni fra le reti di sorveglianza e di controllo dell ' inquinamento ;

    considerando che una tale procedura è necessaria al fine di lottare contro gli inquinanti ed i fattori nocivi , che siffatta procedura rientra negli obiettivi della Comunità relativi al miglioramento del tenore di vita ed allo sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità , e che gli specifici poteri d ' azione a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato ;

    considerando che lo scambio dei risultati di misurazioni dei livelli d ' inquinamento è uno degli elementi che permettono di conoscere le tendenze a lunga scadenza e i miglioramenti derivanti sia dalle norma nazionali , sia dalle eventuali norma comunitarie ;

    considerando che il trasporto degli inquinanti su lunga distanza rende necessario un controllo a livello regionale , nazionale , comunitario e mondiale ;

    considerando che i risultati di tali misurazioni costituiscono elementi informativi indispensabili per effettuare indagini epidemiologiche che consentano di meglio conoscere gli effetti nocivi degli inquinanti sulla salute ;

    considerando che taluni composti dello zolfo e le particelle in sospensione sono i soli ad essere oggetto di controllo sistematico e assiduo negli Stati membri ;

    considerando che le misure da effettuare devono permettere di determinare i valori delle concentrazioni medie giornaliere degli inquinanti presi in considerazione dato che questo intervallo di tempo è stato scelto poiché rappresenta il denominatore comune per la maggioranza delle stazioni esistenti attualmente nella Comunità ;

    considerando che la Commissione deve presentare al più presto , in base a studi attualmente in corso concernenti la comparabilità dei metodi di misurazione , delle proposte relative all ' armonizzazione di tali metodi onde far sì che i dati ottenuti dalle diverse stazioni di cui alla presente decisione possano essere comparati direttamente tra di loro ;

    considerando che lo scambio di informazioni previsto nella presente decisione , limitato a tre anni e unicamente a due inquinanti atmosferici , deve da un lato servire come studio « pilota » per l ' attuazione di un sistema completo di scambio dei dati che risponda alle esigenze specifiche delle Comunità europee nel campo della protezione dell ' ambiente , e , dall ' altro , costituire un elemento del sistema globale di sorveglianza dell ' ambiente che rientra nel programma delle Nazioni Unite per la protezione dell ' ambiente ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    È instaurata una procedura comune di scambio di informazioni , tra le reti di sorveglianza e di controllo per quanto riguarda i dati relativi all ' inquinamento atmosferico . Questa procedura , considerata come procedura preliminare , si applica ai risultati delle misurazioni effettuate nell ' atmosfera da parte di stazioni fisse che procedono a prelevamenti o misurazioni in via continuativa relativamente a taluni composto dello zolfo e alle particelle in sospensione .

    Articolo 2

    Ai sensi della presente decisione s ' intende :

    a ) per misurazioni relative a taluni composti dello zolfo :

    - le misurazioni relative all ' anidride solforosa ,

    - le misurazioni dell ' acidità forte dell ' atmosfera espressa in anidride solforosa ;

    b ) per misurazioni relative alle particelle in sospensione :

    - le misurazioni gravimetriche ,

    - le misurazioni relative al nero del fumo .

    Ciascuno Stato membro informa la Commissione , mediante le schede segnaletiche di cui all ' allegato II , sulla natura fisico-chimica dei dati misurati .

    Articolo 3

    Previa consultazione della Commissione entro i sei mesi successivi all ' adozione della presente decisione e sulla base dei parametri elencati nell ' allegato I , ciascuno Stato membro sceglie tra le stazioni di prelevamento o di misurazione esistenti o progettate , quelle i cui dati formeranno oggetto di uno scambio di informazioni . Esso informa la Commissione di questa scelta mediante la scheda segnaletica di cui all ' allegato II .

    Articolo 4

    1 . Ciascuno Stato membro designa la o le persone o l ' organo o gli organi incaricati di riunire e trasmettere alla Commissione i dati di cui paragrafo 2 e ne informa quest ' ultima entro i sei mesi successivi all ' adozione della presente decisione .

    2 . Per ciascuna stazione scelta , le persone o gli organi di cui al paragrafo 1 trasmettono mensilmente alla Commissione , nei sei mesi successivi alle misurazioni , i valori delle concentrazioni medie giornaliere degli inquinanti presi in considerazione . Questi valori devono essere espressi in microgrammi per metro cubo d ' aria alle normali condizioni di temperatura e di pressione .

    3 . I primi dati oggetto dello scambio di informazione saranno quelli ottenuti nel corso del settimo mese successivo all ' adozione della presente decisione .

    4 . Ogni tre mesi la Commissione prepara e trasmette agli Stati membri interessati le tabelle complete dei dati , per verifica .

    5 . La Commissione , in consultazione con gli esperti nazionali , redige una relazione annuale di carattere sintetico , comprendente diversi metodi di valutazione dei dati , sulla scorta dei dati di cui alla presente decisione e sulla base delle informazioni complementari ritenute appropriate dagli Stati membri e messe a disposizione della Commissione . Tale relazione è distribuita agli Stati membri .

    Articolo 5

    Sulla base delle sue proposte relative all ' armonizzazione dei metodi di misura che devono essere presentate al più presto ed in funzione dell ' esperienza acquisita nell ' ambito degli scambi di informazioni di cui alla presente decisione , la Commissione , entro un termine di tre anni a decorrere dalla data di ricevimento dei primi dati , presenta al Consiglio delle proposte appropriate al fine di introdurre una nuova procedura di scambio di informazioni .

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

    Fatto a Lussemburgo , addì 24 giugno 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . FITZGERALD

    ( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 40 .

    ( 2 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

    ALLEGATO I

    SCELTA DELLE STAZIONI DI PRELEVAMENTO O DI MISURAZIONE

    1 . La scelta delle stazioni di prelevamento o di misurazione si farà soprattutto in funzione dei parametri geografici e demografici ( aree urbane e rurali , dimensioni delle città , zone residenziali o a prevalenza industriale ) nonché dei livelli d ' inquinamento ( massimo , medio e minimo ) .

    2 . Parametri demografici

    Vengono considerate le cinque categorie seguenti :

    - città o aree urbane con oltre 2 milioni di abitanti ,

    - città o aree urbane con 1-2 milioni di abitanti ,

    - città o aree urbane con 0,5-1 milione di abitanti ,

    - città o aree urbane con 0,1-0,5 milione di abitanti ,

    - città o aree urbane con meno di 0,1 milione di abitanti .

    Ciascuno Stato membro designa per ogni categoria un massimo di cinque città o aree urbane rappresentative delle diverse categorie di urbanizzazione e condizioni topografiche e climatiche .

    Nell ' ambito di ognuna delle quattro prime categorie si considerano due tipi di zone :

    - zone residenziali , ivi incluse le aree commerciali , dove la principale fonte stazionaria d ' inquinamento è costituita dal riscaldamento ;

    - zone prevalentemente industriali .

    La distinzione tra zone residenziali e zone prevalentemente industriali sarà fatta in funzione di considerazioni topografiche e dei tipi d ' attività e non già in funzione dell ' origine degli inquinamento esistenti o misurati .

    Per la quinta categoria vengono considerate solo le zone residenziali .

    3 . Parametri relativi ai livelli d ' inquinamento

    Entro ogni città o area urbana delle prime quattro categorie in cui esiste un numero sufficiente di luoghi rappresentativi , sono designate tre stazioni di campionatura o di misurazione per ognuna delle due zone , sulla base dei livelli di inquinamento ( massimo , medio e minimo ) , misurati dalle reti esistenti . Per la quinta categoria sono presi in considerazione solo i luoghi di inquinamento massimo e medio .

    Le stazioni così designate devono essere rappresentative delle condizioni dell ' area circostante il punto di campionatura e non subire un influsso diretto e immediato di una fonte d ' inquinamento .

    4 . Parametri geografici

    I singoli Stati membri designano , in base alle superficie delle stazioni di prelevamento , al di fuori delle aree urbane , distribuite il più uniformemente possibile sul territorio .

    Gli Stati membri la cui superficie è inferiore a 100 000 km² designano fino a 5 stazioni e quelli con superficie maggiore fino a 15 stazioni .

    ALLEGATO II

    SCHEDA SEGNALETICA

    ( da stabilire per ciascuna stazione di prelevamento o di misurazione )

    1 . Nome dello Stato membro :

    2 . Nome della città o dell ' area rurale :

    3 . Nome dell ' area urbana ( eventualmente ) :

    4 . Nome della stazione ( e codice , eventualmente ) :

    5 . Istituzione incaricata delle misurazioni , con indicazione dell ' indirizzo , del numero telefonico e del nominativo della persona responsabile :

    6 . Parametri geografici :

    Stazione situata in :

    una città o area urbana

    area non urbana

    Segnare con una crocetta la menzione appropriata .

    7 . Parametri demografici :

    Se la stazione è situata in una città o area urbana classificarla in una delle cinque categorie seguenti :

    città o area urbane con oltre 2 milioni di abitanti

    città o area urbane con 1-2 milioni di abitanti

    città o area urbane con 0,5-1 milione di abitanti

    città o area urbane con 0,1-0,5 milione di abitanti

    città o area urbane con meno di 0,1 milione di abitanti

    Segnare con una crocetta la menzione appropriata .

    8 . Ubicazione della stazione ( per esempio indirizzo ) :

    Per le stazioni in aree urbane :

    zona prevalentemente industriale

    zona prevalentemente commerciale o residenziale

    Segnare con una crocetta la menzione appropriata .

    9 . Osservazioni sull ' ubicazione della stazione e sulle sue caratteristiche ( specificare se la stazione fa parte di una rete e indicare l ' altezza sopra il suolo alla quale è stato effettuato il prelievo , la distanza da una strada principale , la distanza dalle principali fonti d ' inquinamento , ecc . ) :

    10 . Stima della superficie dell ' area il cui grado d ' inquinamento è rappresentativo della stazione ( se possibile ) :

    11 . Inquinanti atmosferici prelevati o misurati nella stazione :

    anidride solforosa

    acidità forte

    particelle in sospensione

    nero del fumo

    altre ( precisare ) :

    Segnare con una crocetta le menzioni appropriate .

    12 . Altri parametri ( meteorologici , ecc . ) misurati nella stessa stazione :

    Inquinante : anidride solforosa

    13.1 . Tecniche di prelevamento :

    14.1 . Tecniche d ' analisi :

    15.1 . Durata e frequenza della campionatura :

    Orario normale dell ' inizio dei prelevamenti :

    Orario normale del termine dei prelevamenti :

    Durata di ogni prelevamento ( 1 ) :

    16.1 . Metodo e frequenza di verifica :

    17.1 . Data d ' inizio di funzionamento della stazione per l ' inquinante :

    Inquinante : acidità forte

    13.2 . Tecniche di prelevamento :

    14.2 . Tecniche d ' analisi :

    15.2 . Durata e frequenza della campionatura :

    Orario normale dell ' inizio dei prelevamenti :

    Orario normale del termine dei prelevamenti :

    Durata di ogni prelevamento ( 1 ) :

    16.2 . Metodo e frequenza di verifica :

    17.2 . Data d ' inizio di funzionamento della stazione per l ' inquinante :

    Inquinante : particelle in sospensione

    13.3 . Tecniche di prelevamento :

    14.3 . Tecniche d ' analisi :

    15.3 . Durata e frequenza della campionatura :

    Orario normale dell ' inizio dei prelevamenti :

    Orario normale del termine dei prelevamenti :

    Durata di ogni prelevamento ( 1 ) :

    16.3 . Metodo e frequenza di verifica :

    17.3 . Data d ' inizio di funzionamento della stazione per l ' inquinante :

    Inquinante : nero del fumo

    13.4 . Tecniche di prelevamento :

    14.4 . Tecniche d ' analisi :

    15.4 . Durata e frequenza della campionatura :

    Orario normale dell ' inizio dei prelevamenti :

    Orario normale del termine dei prelevamenti :

    Durata di ogni prelevamento ( 1 ) :

    16.4 . Metodo e frequenza di verifica :

    17.4 . Data d ' inizio di funzionamento della stazione per l ' inquinante :

    ( 1 ) In caso di analisi continue non integranti indicare con C .

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