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Documento 62020CJ0490

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 dicembre 2021.
V.М.А. contro Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo“.
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori – Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore – Rifiuto, da parte dello Stato membro d’origine di una di tali due madri, di rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni sull’identità della madre biologica del medesimo – Possesso di siffatto atto quale presupposto per il rilascio di una carta d’identità o di un passaporto – Normativa nazionale di tale Stato membro d’origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso.
Causa C-490/20.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:1008

Causa C‑490/20

V.М.А.

contro

Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 dicembre 2021

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori – Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore – Rifiuto, da parte dello Stato membro d’origine di una di tali due madri, di rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni sull’identità della madre biologica del medesimo – Possesso di siffatto atto quale presupposto per il rilascio di una carta d’identità o di un passaporto – Normativa nazionale di tale Stato membro d’origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso»

  1. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Cittadinanza di uno Stato membro – Rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri – Limiti – Condizioni di acquisto e di perdita della cittadinanza – Inclusione nella competenza degli Stati membri

    (v. punto 38)

  2. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di uno Stato membro residente legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Inclusione – Effetto – Godimento dei diritti associati allo status di cittadino dell’Unione europea

    (Art. 20, § 1, et 21, § 1, TFUE)

    (v. punto 40)

  3. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione personae – Minore cittadino di uno Stato membro che non ha mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione – Inclusione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Portata – Diritto del minore di ottenere una carte d’identità o un passaporto che ne indichi la cittadinanza e il cognome – Inclusione – Filiazione biologica o giuridica tra il minore e i suoi due genitori accertata dallo Stato membro ospitante – Rifiuto da parte dello Stato membro d’origine del minore di riconoscere tale filiazione – Inammissibilità – Giustificazione per motivi connessi all’ordine pubblico e all’identità nazionale – Insussistenza

    (Art. 21, § 1, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 4, § 3)

    (v. punti 41-50, 52, 54-58)

  4. Diritti fondamentali – Rispetto della vita privata e familiare – Consacrazione sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione sia nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Significato e portata identici

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7)

    (v. punto 60)

  5. Diritti fondamentali – Rispetto della vita privata e familiare – Nozioni – Rapporto intrattenuto da una coppia dello stesso sesso – Inclusione – Possibilità per un genitore e il proprio figlio di essere insieme – Obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7)

    (v. punti 61-65)

  6. Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore nato nello Stato membro ospitante dei suoi genitori – Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che menziona due madri per il minore – Assenza di informazione sull’identità della madre biologica del minore – Obblighi per lo Stato membro di cittadinanza del minore – Portata – Rilascio di carta d’identità o di un passaporto – Riconoscimento dell’atto di nascita dello Stato membro ospitante – Inclusione

    (Art. 4, § 2, TUE; artt. 20 e 21 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 24 e 45)

    (v. punto 69 e disp.)

Sintesi

Cittadino minorenne dell’Unione il cui atto di nascita emesso dallo Stato membro ospitante designa come suoi genitori due persone dello stesso sesso: lo Stato membro di cui è cittadino il minore è obbligato a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza richiedere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali

Detto Stato è del pari obbligato a riconoscere il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione

V.M.A., cittadina bulgara, e K.D.K. risiedono dal 2015 in Spagna e si sono sposate nel 2018. La loro figlia, S.D.K.A., è nata nel 2019 in Spagna. L’atto di nascita di detta figlia, rilasciato dalle autorità spagnole, menziona le due madri come genitori della medesima.

V.М.А. ha chiesto al comune di Sofia ( 1 ) di rilasciarle un atto di nascita per S.D.K.A., dal momento che tale atto rilasciato dalle autorità bulgare era necessario per ottenere un documento d’identità bulgaro. A sostegno della sua domanda, V.М.А. ha presentato una traduzione in lingua bulgara, legalizzata e autenticata, dell’estratto del registro dello stato civile spagnolo relativo all’atto di nascita di S.D.K.A.

Il Comune di Sofia ha invitato V.M.A. a fornire prove relative alla filiazione di S.D.K.A., in relazione all’identità della madre biologica. Infatti, il modello di atto di nascita vigente in Bulgaria prevede una sola casella per la «madre» ( 2 ), e un’altra per il «padre», e solo un nome può apparire in ciascuna di tali caselle.

Poiché V.М.А. riteneva di non essere obbligata a fornire l’informazione richiesta, il Comune di Sofia ha rifiutato di rilasciare l’atto di nascita richiesto alla luce della mancanza di informazioni riguardanti l’identità della madre biologica del minore interessato e in considerazione del fatto che la menzione in un atto di nascita di due genitori di sesso femminile era contraria all’ordine pubblico bulgaro, che non autorizza il matrimonio tra due persone dello stesso sesso.

V.M.A. ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), il giudice del rinvio.

Quest’ultimo si chiede se il rifiuto, da parte delle autorità bulgare, di registrare la nascita di un cittadino bulgaro ( 3 ), avvenuta in un altro Stato membro e attestata da un atto di nascita che designa due madri, rilasciato in quest’ultimo Stato membro, violi i diritti conferiti a detto cittadino dagli articoli 20 e 21 TFUE, nonché dagli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 4 ). Infatti, tale rifiuto potrebbe rendere più difficile il rilascio di un documento d’identità bulgaro e, di conseguenza, ostacolare l’esercizio da parte del minore del diritto alla libera circolazione e quindi il pieno godimento dei suoi diritti di cittadino dell’Unione.

Pertanto, tale giudice ha deciso di interrogare la Corte in merito all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE ( 5 ), degli articoli 20 e 21 TFUE, nonché dagli articoli 7, 24 e 45 della Carta. Lo stesso chiede, in sostanza, se tali disposizioni obblighino uno Stato membro a rilasciare un atto di nascita, al fine di ottenere un documento d’identità, per un minore, cittadino di tale Stato membro, la cui nascita in un altro Stato membro è attestata da un atto di nascita redatto dalle autorità di tale altro Stato membro, conformemente al diritto nazionale del medesimo, e che designa, quali madri di tale minore, una cittadina del primo di tali Stati membri e sua moglie, senza precisare quale delle due donne abbia dato alla luce la bambina.

Nella sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte interpreta le summenzionate disposizioni nel senso che, nel caso di un minore, cittadino dell’Unione, il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Giudizio della Corte

Per giungere a tale conclusione, la Corte ricorda innanzitutto che, per permettere ai cittadini degli Stati membri di esercitare il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ( 6 ), riconosciuto ad ogni cittadino dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, la direttiva 2004/38 ( 7 ) impone agli Stati membri, conformemente alla loro legislazione, di rilasciare ai loro cittadini una carta d’identità o un passaporto che indichi la loro cittadinanza.

Pertanto, poiché S.D.K.A. ha la cittadinanza bulgara, le autorità bulgare sono obbligate a rilasciarle una carta d’identità o un passaporto bulgaro, che indichi il suo cognome come risulta dall’atto di nascita emesso dalle autorità spagnole, indipendentemente dall’emissione di un nuovo atto di nascita.

Tale documento, da solo o in combinazione con un documento rilasciato dallo Stato membro ospitante, deve permettere a un minore come S.D.K.A di esercitare il proprio diritto alla libera circolazione, con ciascuna delle sue due madri, il cui status di genitore di tale minore sia stato accertato dallo Stato membro ospitante nel corso di un soggiorno conforme alla direttiva 2004/38.

Infatti, i diritti riconosciuti ai cittadini degli Stati membri all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE includono il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro del quale essi possiedono la cittadinanza, al ritorno in tale Stato membro, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari. Dal momento che le autorità spagnole hanno accertato legalmente l’esistenza di un rapporto di filiazione, biologica o giuridica, tra S.D.K.A. e i suoi due genitori, attestato nell’atto di nascita rilasciato per il minore, V.M.A. e K.D.K, in quanto genitori di un cittadino dell’Unione minorenne di cui hanno la custodia effettiva, devono quindi vedersi riconosciuto da tutti gli Stati membri, in applicazione dell’articolo 21 TFUE e della direttiva 2004/38, il diritto di accompagnare quest’ultimo nell’esercizio dei suoi diritti.

Ne risulta, da un lato, che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere tale rapporto di filiazione al fine di consentire a S.D.K.A. di esercitare, insieme a ciascuno dei suoi due genitori, il proprio diritto alla libera circolazione. D’altro lato, i due genitori devono disporre di un documento che li autorizzi a viaggiare con tale minore. Le autorità dello Stato membro ospitante sono nella posizione migliore per emettere tale documento, che può consistere nell’atto di nascita e che gli altri Stati membri sono obbligati a riconoscere.

Indubbiamente, lo status delle persone rientra nella competenza degli Stati membri, che sono liberi di prevedere o no, nel loro diritto nazionale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la genitorialità di queste ultime. Orbene, nell’esercizio di tale competenza, ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione, riconoscendo, a tal fine, lo status delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest’ultimo.

Nel caso di specie, l’obbligo per uno Stato membro, da un lato, di rilasciare un documento d’identità a un minore, cittadino di tale Stato, nato in un altro Stato membro e il cui atto di nascita è stato emesso e designa come suoi genitori due persone dello stesso sesso, e, dall’altro, di riconoscere il rapporto di filiazione tra tale minore e ciascuna di queste due persone nell’ambito dell’esercizio, da parte del medesimo, dei suoi diritti a titolo dell’articolo 21 TFUE e degli atti di diritto derivato ai medesimi connessi, non viola l’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico di detto Stato membro. Infatti, tale obbligo non impone allo Stato membro interessato di prevedere, nel suo diritto interno, la genitorialità di persone dello stesso sesso o di riconoscere, a fini diversi dall’esercizio dei diritti che a tale minore derivano dal diritto dell’Unione, il rapporto di filiazione tra tale minore e le persone indicate come genitori di quest’ultimo nell’atto di nascita emesso dalle autorità dello Stato membro ospitante.

Infine, una misura nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta ( 8 ). Orbene, è contrario ai diritti fondamentali che gli articoli 7 e 24 della Carta garantiscono privare il minore del rapporto con uno dei suoi genitori nell’ambito dell’esercizio del suo diritto alla libera circolazione o rendergli impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto per il fatto che i suoi genitori sono dello stesso sesso.


( 1 ) La Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo» (Comune di Sofia, distretto di Pancharevo, Bulgaria) (in prosieguo: il «Comune di Sofia»).

( 2 ) Secondo il Semeen kodeks (codice della famiglia bulgaro), nella sua versione applicabile alla controversia principale, il rapporto di filiazione nei confronti della madre è determinato dalla nascita e la madre del minore è definita come colei che lo ha dato alla luce, anche in caso di procreazione assistita.

( 3 ) Secondo tale giudice, è pacifico che, anche in mancanza di un atto di nascita rilasciato dalle autorità bulgare, il minore ha la cittadinanza bulgara in forza, segnatamente, dell’articolo 25, paragrafo 1, della Costituzione bulgara.

( 4 ) In prosieguo: la «Carta».

( 5 ) In forza del quale, segnatamente, l’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale.

( 6 ) In prosieguo: il «diritto di libera circolazione».

( 7 ) Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35).

( 8 ) Sono pertinenti nella situazione oggetto della controversia principale il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta e i diritti del minore garantiti dall’articolo 24 di quest’ultima, in particolare il diritto alla presa in considerazione dell’interesse superiore del minore nonché quello di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.

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