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Documento 61991CJ0105

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Ricorso per inadempimento ° Oggetto della lite ° Determinazione nella fase precontenziosa ° Adeguamento puramente formale degli addebiti dopo il parere motivato in seguito ad una modifica della normativa nazionale ° Ammissibilità

(Trattato CEE, art. 169)

2. Ricorso per inadempimento ° Esame della fondatezza da parte della Corte ° Inapplicabilità del principio "de minimis"

(Trattato CEE, art. 169)

3. Ricorso per inadempimento ° Esame della fondatezza da parte della Corte ° Situazione da prendere in considerazione ° Situazione alla scadenza del termine indicato nel parere motivato

(Trattato CEE, art. 169)

4. Disposizioni fiscali ° Imposte interne ° Sistema differenziato di tassazione degli autoveicoli ° Applicazione alle autovetture importate di un' aliquota d' imposta superiore a quella gravante sulle autovetture di produzione nazionale

(Trattato CEE, art. 95)

Massima

1. E' vero che l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 del Trattato è circoscritto dal procedimento precontenzioso contemplato da questa norma e che, di conseguenza, il parere motivato della Commissione e il ricorso devono basarsi sugli stessi addebiti. Questa esigenza non può tuttavia arrivare al punto di imporre in ogni caso una perfetta coincidenza fra le disposizioni nazionali che sono citate nel parere motivato e quelle menzionate nel ricorso. Quando è sopravvenuto un cambiamento normativo fra queste due fasi del procedimento è sufficiente infatti che il sistema istituito dalla normativa criticata nella fase precontenziosa sia stato nel suo complesso confermato dai nuovi provvedimenti emanati dallo Stato membro successivamente al parere motivato e che sono oggetto del ricorso.

2. Quando è accertata, nell' ambito di un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato, l' esistenza di un inadempimento degli obblighi imposti agli Stati membri in base al Trattato, l' inadempimento sussiste indipendentemente dalla frequenza e dalla portata delle situazioni censurate.

3. Nell' ambito di un ricorso ai sensi dell' art. 169 del Trattato, la sussistenza di un inadempimento dev' essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine indicato nel parere motivato e, di conseguenza, la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi.

4. Uno Stato membro che, per proteggere la produzione nazionale, applichi alle autovetture private di impostazione tecnica tradizionale importate dagli altri Stati membri aliquote superiori, per quanto riguarda l' imposta speciale di consumo gravante su tali veicoli, a quelle che si applicano alle autovetture di impostazione tecnica tradizionale fabbricate o assemblate nel territorio nazionale, viene meno al rispetto degli obblighi che gli sono imposti dall' art. 95 del Trattato.

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