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Documento C(2019)2029

DECISIONE DELEGATA (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura

C/2019/2029 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 1 , la valutazione e la verifica della costanza della prestazione (VVCP) dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali devono essere effettuate conformemente ai sistemi di cui all'allegato V di detto regolamento.

A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 60, lettera h), del regolamento (UE) n. 305/2011, alla Commissione è delegato il compito di stabilire i sistemi di VVCP dei prodotti da costruzione, riguardo a un dato prodotto, a una data famiglia di prodotti o a una data caratteristica essenziale, tenendo conto delle considerazioni espresse in tali disposizioni.

Una decisione appropriata per stabilire i sistemi di VVCP non esiste ancora per quanto riguarda i kit per parapetti e i kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura.

A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, la scelta dei sistemi di VVCP dovrebbe privilegiare, tenuto conto di tutte le considerazioni pertinenti, il sistema meno oneroso per i fabbricanti. Nelle circostanze attuali, l'esperienza acquisita in merito al comportamento dei prodotti in questione durante la loro durata di servizio, quale descritta nell'indagine effettuata sulle ragioni delle carenze di tali prodotti, ha dimostrato che la valutazione della loro prestazione per quanto riguarda tutte le caratteristiche essenziali, ad eccezione della reazione al fuoco, dovrebbe essere effettuata dal fabbricante prima dell'immissione del prodotto sul mercato. Sistemi più onerosi non sono necessari. Gli aspetti sopraelencati hanno indotto la Commissione a scegliere il sistema 4 previsto all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 nel progetto di decisione applicabile ai prodotti in questione, per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco.

Per quanto concerne inoltre la prestazione in relazione alla reazione al fuoco, la scelta abituale dei sistemi 1, 3 o 4 dovrebbe essere considerata appropriata anche per i prodotti in questione, unicamente per quanto riguarda questa caratteristica essenziale. A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, è possibile differenziare i sistemi di VVCP che devono essere stabiliti soltanto in base alle famiglie di prodotti da costruzione o in relazione ad alcune caratteristiche essenziali. L'unico modo di procedere per distinguere le situazioni in cui si sceglie di applicare il sistema 1, 3 o 4 per la reazione al fuoco consiste quindi nel fare riferimento a sottofamiglie differenti di prodotti. Tali distinzioni dovrebbero anche essere chiare e inequivocabili e non dovrebbero escludere alcuna sottofamiglia dell'intera famiglia di prodotti oggetto della decisione, quale definita nell'allegato.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il progetto di decisione è stato discusso il 14 giugno 2016 nella riunione del gruppo consultivo per i prodotti da costruzione (AG), cui è seguita una consultazione scritta degli esperti, e il 9 dicembre 2016 in un'ulteriore riunione dell'AG, con una consultazione scritta degli esperti tra il 25 novembre 2016 e il 16 gennaio 2017. Il progetto di decisione è stato successivamente discusso il 3 ottobre 2017 nella riunione dell'AG, preceduta il 2 ottobre da una riunione preparatoria tra esperti nominati dagli Stati membri e altri portatori di interessi. Il progetto di atto è stato infine oggetto di una consultazione scritta di esperti tra il 3 e il 17 ottobre 2017, contestualmente alla quale è stata condotta (fino al 30 novembre 2017) un'indagine sulle ragioni delle carenze dei prodotti in questione. A tutti gli Stati membri era stata data in precedenza la possibilità di nominare esperti che partecipassero a queste fasi; sono stati inoltre consultati altri portatori di interessi esterni. I documenti discussi dal gruppo consultivo e pertinenti per la consultazione scritta sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall'intesa comune sugli atti delegati. Le osservazioni presentate in tali occasioni sono state prese in considerazione nell'elaborazione della versione definitiva del progetto del presente atto per la consultazione interservizi.

Tale progetto è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dal 14 dicembre 2018 all'11 gennaio 2019 al fine di raccogliere osservazioni da parte del pubblico ed è stato notificato all'OMC dal 18 dicembre 2018 al 16 febbraio 2019. Sei portatori di interessi hanno presentato osservazioni nelle quali è fatto riferimento alla mancanza di una definizione precisa dell'ambito di applicazione dell'atto in relazione ai prodotti interessati, al disaccordo sul sistema di VVCP proposto, alla possibilità di una valutazione conforme/non conforme nella dichiarazione della prestazione del prodotto, alle carenze della formulazione del testo nella tabella 1, a meno che il suo scopo sia differenziare il presente atto dai prodotti contemplati dalla norma EN 1090, e alle carenze per quanto concerne la reazione al fuoco. Tutte le osservazioni sono state considerate non pertinenti, in quanto il campo di applicazione è definito in modo sufficientemente chiaro, la scelta del sistema di VVCP è basata sugli elementi di prova raccolti, la possibilità di una valutazione conforme/non conforme è parte dell'attività di normazione (quindi non pertinente per l'atto delegato), la tabella 1 distingue effettivamente il trattamento dei parapetti non soggetti a impatto strutturale da quelli contemplati dalla norma EN 1090 e il trattamento della reazione al fuoco rispecchia quanto già richiesto in alcuni Stati membri. La Commissione ha di conseguenza deciso di non modificare il progetto di decisione.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 60, lettera h), del regolamento (UE) n. 305/2011, la Commissione stabilisce, tramite l'adozione di atti delegati, i sistemi di VVCP dei prodotti da costruzione, definiti all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, applicabili a un dato prodotto, a una data famiglia di prodotti o a una data caratteristica essenziale, tenendo conto delle considerazioni formulate in tali disposizioni.

Al momento di stabilire i sistemi di VVCP, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, la Commissione sceglie i sistemi meno onerosi compatibili con il rispetto di tutti i requisiti di base delle opere di costruzione. A norma dell'articolo 60, lettera h), del regolamento (UE) n. 305/2011, la suddetta scelta è effettuata in funzione dell'impatto del prodotto in termini di rispetto dei requisiti di cui sopra durante il ciclo di vita atteso.

La decisione è conforme al principio di proporzionalità. Per questi motivi la decisione dovrebbe essere nell'interesse dell'intero settore edile.

DECISIONE DELEGATA (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 14.3.2019

che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 2 , in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per quanto riguarda i kit per parapetti e i kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura. È quindi necessario stabilire quali sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione siano applicabili a tali kit per parapetti e a tali kit per ringhiere.

(2)Tenuto conto dell'esperienza acquisita in merito al comportamento dei prodotti in questione durante la loro durata di servizio, quale descritta nell'indagine effettuata sulle ragioni delle carenze di tali prodotti, la valutazione della loro prestazione per quanto riguarda tutte le caratteristiche essenziali, ad eccezione della reazione al fuoco, dovrebbe essere effettuata dal fabbricante prima dell'immissione del prodotto sul mercato. Sistemi più onerosi non sono necessari. Per quanto riguarda la prestazione in relazione alla reazione al fuoco, la scelta dei sistemi 1, 3 o 4 dovrebbe essere considerata appropriata facendo riferimento alle diverse sottofamiglie di prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai kit per parapetti e ai kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura.

Articolo 2

I kit per parapetti e i kit per ringhiere di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi specificati nell'allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14.3.2019

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2)    GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
In alto

ALLEGATO

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Tabella 1

Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco

Prodotti e uso previsto

Sistema applicabile

Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura

4

Tabella 2

Unicamente per la reazione al fuoco

Prodotti e uso previsto

Sottofamiglie del prodotto

Sistema applicabile

Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura

Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico)

1

Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove

4

Prodotti non appartenenti alle altre sottofamiglie

3

In alto