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Document 02021R2048-20211125

Consolidated text: Regolamento (UE) 2021/2048 del Consiglio, del 23 novembre 2021, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2048/2021-11-25

02021R2048 — IT — 25.11.2021 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

►C1  REGOLAMENTO (UE) 2021/2048 DEL CONSIGLIO ◄

del 23 novembre 2021

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie

(GU L 420 del 25.11.2021, pag. 1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 013, 20.1.2022, pag.  76 (2021/2048)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (UE) 2021/2048 DEL CONSIGLIO

▼B

del 23 novembre 2021

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie



Articolo 1

Dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2031 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie di beni strumentali a uso commerciale o industriale attualmente classificati con i codici NC elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Tali beni strumentali sono utilizzati conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento (UE) 2015/2447 dagli operatori economici stabiliti nelle Isole Canarie per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall’immissione in libera pratica.

Articolo 2

Dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2031 sono sospesi integralmente i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, applicabili alle importazioni nelle Isole Canarie delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti attualmente classificati con i codici NC elencati nell’allegato II del presente regolamento e che sono destinati alla trasformazione industriale o alla manutenzione nelle Isole Canarie.

Articolo 3

La sospensione dei dazi di cui agli articoli 1 e 2 è soggetta alla vigilanza doganale dell’uso finale a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 4

1.  
Se ha motivo di credere che qualsiasi sospensione introdotta dal presente regolamento abbia provocato deviazioni degli scambi per un prodotto specifico, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione per revocare in via temporanea la sospensione per tale prodotto specifico per un periodo non superiore a 12 mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

I dazi all’importazione per i prodotti per i quali la sospensione è stata revocata in via temporanea sono coperti da una garanzia, cui è subordinata l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle Isole Canarie.

2.  
Se entro il termine di dodici mesi di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura stabilita nel trattato, il Consiglio decide che la sospensione debba essere revocata definitivamente, l’importo dei dazi assicurato tramite garanzia è riscosso a titolo definitivo.
3.  
Se entro il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2, il Consiglio non ha adottato alcuna decisione che la sospensione debba essere definitivamente ritirata, le garanzie sono svincolate.

Articolo 5

1.  
La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Beni strumentali a uso commerciale o industriale attualmente classificati con i codici NC ( 1 ):



4011 20

8418 61 00

8519 20

9006 30 00

4011 30 00

8418 69 00

8701

9006 53

4011 70 00

8418 91 00

8702

9006 59

4011 80 00

8418 99

8704 21

9007 10 00

4011 90 00

8427

8704 22

9007 20 00

5608

8431 20 00

8704 23

9008 50 00

6403 40 00

8441 40 00

8704 31

9010 10 00

6403 51 05

8450 11 90

8704 32

9011 20 90

6403 59 05

8450 12 00

8704 41

9030 33 20

6403 91 05

8450 19 00

8704 42

9106

6403 99 05

8450 20 00

8704 43

9107 00 00

8415

8450 90 00

8704 51

9207

8418 30 80

8472 30 00

8704 52

9506 91 90

8418 40 80

8479 90

8704 60

9507 10 00

8418 50

8501

8704 90 00

9507 20 90

 

 

8705

9507 30 00




ALLEGATO II

Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzatiper fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione attualmente classificati con i codici NC ( 2 ):



3901

5208

5507 00 00

7601

3902 10 00

5209

5508 10 10

7607 20

3903 11 00

5210

5508 20 10

8529 90

3903 19 00

5212

5509

8706 00

3904 10 00

5401 10 12

5510

8707

3906 10 00

5401 10 14

5512

8708

4407 21

5401 20 10

5513

8714

4407 22

5402

5514

9002 90 00

4407 23

5403

5515

9006 91 00

4407 25

5404 11 00

5516

9007 91 00

4407 26

5404 90

5603 94

9007 92 00

4407 29

5407

5604 10 00

9008 90 00

4407 99 40

5408

6001

9010 90 80

4410

5501

6002

9104 00 00

4412

5502

6217 90

9108

5108

5503

6305

9109

5110 00 00

5504

6309 00 00

9110

5111

5505

6406

9111

5112

5506

7326 90

9112

5205

 

 

9114



( 1 ) Si veda la definizione contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

( 2 ) Si veda la definizione contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385del 29.10.2021, pag. 1).

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