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Document 52002XC0404(01)
State aid — Italy — Aid C 12/2002 (ex N 847/2001) — Environmental aid to Acciaierie Valbruna, ECSC steel — Invitation to submit comments pursuant to Article 6(5) of Commission Decision No 2496/96/ECSC (Text with EEA relevance)
State aid — Italy — Aid C 12/2002 (ex N 847/2001) — Environmental aid to Acciaierie Valbruna, ECSC steel — Invitation to submit comments pursuant to Article 6(5) of Commission Decision No 2496/96/ECSC (Text with EEA relevance)
State aid — Italy — Aid C 12/2002 (ex N 847/2001) — Environmental aid to Acciaierie Valbruna, ECSC steel — Invitation to submit comments pursuant to Article 6(5) of Commission Decision No 2496/96/ECSC (Text with EEA relevance)
OJ C 81, 4.4.2002, pp. 5–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
State aid — Italy — Aid C 12/2002 (ex N 847/2001) — Environmental aid to Acciaierie Valbruna, ECSC steel — Invitation to submit comments pursuant to Article 6(5) of Commission Decision No 2496/96/ECSC (Text with EEA relevance)
Official Journal C 081 , 04/04/2002 P. 0005 - 0010
State aid - Italy Aid C 12/2002 (ex N 847/2001) - Environmental aid to Acciaierie Valbruna, ECSC steel Invitation to submit comments pursuant to Article 6(5) of Commission Decision No 2496/96/ECSC (2002/C 81/03) (Text with EEA relevance) By means of the letter dated 27 February 2002, reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 6(5) of Commission Decision No 2496/96/ECSC concerning the abovementioned aid. Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to: European Commission Directorate-General for Competition Directorate H State Aid Registry B - 1049 Brussels Fax (32-2) 296 12 42. These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request. SUMMARY 1. DESCRIPTION OF THE AID By letter dated 27 December 2001, Italy notified the Commission of their intention to grant aid amounting to EUR 4426397 towards nine projects to be carried out by Acciaierie Valbruna SpA at its Bolzano plant. The costs considered eligible amount to EUR 15503520. 1.1. Five projects have been considered to aim at energy savings and consist of: (i) a new reheating furnace for billets; (ii) a new installation for heat treatment of coils with a diameter of 5,5-12,5 mm; (iii) a new installation for heat treatment of coils with a diameter of 13-32 mm; (iv) a new continuous furnace; (v) the modernisation of the compressed aid station and the installations for the production of oxygen and nitrogen. Total costs for these projects amount to EUR 12498257. The Italian authorities have deducted EUR 919810 of total costs for energy savings during the first five years of life of the investment. The aid amounts to EUR 3473534 (30 % of eligible costs). These installations will replace the existing ones that date from the 1970s but which according to the expertise provided, could be in operation until 2010. The energy savings resulting from the above investments would result in a reduction of 11629 tonnes in the emissions of CO2. This, according to the Italian authorities, would be in line with the requirements of the Kyoto Protocol. According to the notification, there are no standards or legal obligations imposing limits on the consumption of energy or on the emissions of CO2 for the company. 1.2. Four projects have been considered to aim at overall environmental protection and consist of: (i) interventions in the melting shop (installations for the automatic regulation of the melting process and the post-combustion of gases; eligible costs: EUR 206583; aid: EUR 61975) and the slag area (new system for the collection of waste, construction of a warehouse for manipulating and stocking the slag with automatic closure, installation for dust exhaustion; eligible costs: EUR 619749; aid: EUR 131697); (ii) new installations for the abstraction and distribution of water. Water used in the production process is currently abstracted from wells within the company's premises which is distributed to the different installations; used water is purified and discharged in the general network. Current installations date from the 1970s. Taking into account the new norms of 1999/2000 on industrial waste waters, the company has decided to reduce drastically the consumption of water from 7254000 m3 in 1999 to 1000000 m3 in 2003 through the installation of a new network in closed circuit that would allow for the reuse of water. Eligible costs: 1704308; aid: EUR 511292; (iii) replacement with new materials of the asbestos built walls and roof of the steel shop. Eligible costs: EUR 258228; aid: EUR 38734; (iv) new equipment for firefighting and prevention of fire risks. Eligible costs: EUR 877976. Part of the eligible costs (EUR 361520) have been considered to concern the adaptation to new standards (aid: EUR 54228) and the rest (EUR 516457) have been considered to aim at the improvement on standards (aid: EUR 154937). According to the notification, there are no costs savings engendered by the investments for overall environmental protection. According to the notification there is no increase in the production capacity of the Bolzano's plant. On the contrary, the capacities reported to the Commission in the framework of its annual survey on investments, will be more than halved. Production, on the contrary, will be significantly increased. 2. ASSESSMENT Acciaierie Valbruna SpA produces products listed in Annex I to the ECSC Treaty. Therefore, it is an undertaking within the meaning of Article 80 of that Treaty to which Decision No 2496/96/ECSC (hereinafter the Steel Aid Code) applies. The Steel Aid Code provides in its Article 3 for the possibility of steel companies to receive aid for environmental investments. The conditions for such aid to be considered compatible with the common market are set in the Annex to the Steel Aid Code and in the Community guidelines on State aid for environmental protection as set out in the Official Journal of the European Communities C 72 of 10 March 1994 (hereinafter referred to as "the 1994 environmental guidelines"). 2.1. Investments relating to energy savings In the present case, the Commission notes that the projects described in point 1(1) above, which are considered to aim at energy savings concern production installations dating from the 1970s and 1980s which will be replaced or modernised. The Commission also notes that these investments will result in significant increases in production. In these circumstances, the Commission has doubts that they are not general investment which is not eligible for aid. On the other hand the Commission considers that it is only normal that any new installation is more energy efficient than one dating from 20 or 30 years ago. In any case, according to point 3(2)(1) of the 1994 environmental guidelines, "in the case of new or replacement plant, the cost of the basic investment involved merely to create or replace production capacity without improving environmental performance is not eligible". The Commission notes that, except for the deduction made for energy savings, the Italian authorities have considered eligible for aid the whole cost of the equipment. Moreover, according to the Annex to the Steel Aid Code, any advantages in regard to lower costs of production resulting from the investments should be deducted. In this regard, the Commission notes, firstly, that the deduction in costs operated by the Italian authorities for the energy savings (EUR 0,92 million) does not correspond to the figures provided by the company (EUR 2,26 million). Secondly, the Commission notes that the evaluation of energy savings done by the company only takes into account the savings generated during the first five years of the investment. However, the Steel Aid Code requires that all advantages be deducted which implies that the whole economic life of the equipment should be used. Thirdly, the Commission notes that no deduction has been made as to the costs reductions entailed by the significant increase in production resulting from the investments. The Commission also notes that for these investments, about 9 % concern contingency costs. The Commission has doubts that such costs cannot be attributed to environmental protection. 2.2. Investments relating to environmental protection As to the interventions in the melting shop described in point 1(2)(i), the Commission notes that the new equipment for the automatic regulation of the melting process appears to concern merely an improvement in the production process and the environmental effect, if any, is only a marginal consequence of it. This, together with the fact that the production of steel will increase significantly in 2003 and that the consumption of raw materials per tonne of steel produced will be reduced, raises doubts about the environmental justification of this equipment. Moreover, the Commission notes that the notification does not contain any information on the levels of pollutants or waste imposed by current legal obligations. In these circumstances, the Commission cannot assess whether the contribution to an improvement in environmental protection is significant enough for the investment to be considered eligible for a higher level of aid. The notification does not contain either a demonstration by the investor that a clear decision was taken to opt for higher standards which necessitated additional investment as required by the Steel Aid Code. As to the interventions in the slag area described in point 1(2)(i), the Commission notes that no details have been provided as to the existing levels of pollutants at this area before the investment, as to the levels imposed by the new mandatory norms and as to the levels that will be reached after the investment. The Commission cannot therefore assess whether there will be any improvement on environmental protection. In any case, since the new warehouse appears to be replacing the old one which was built in 1976, the basis of eligibility for aid is the cost of adapting existing plant or equipment to meet the new standards (point (b)(i) of the Annex to the Steel Aid Code). However, no information has been provided to this end. The Commission also has doubts that the abovementioned interventions do not entail costs savings (reduction of waste, reduction in raw materials needs through enhanced recycling). On the other hand, the Commission notes that no details have been provided either as to the individual cost items of all the interventions described in point 1(2)(i). It cannot therefore assess whether they are strictly confined to the extra investment costs necessary to meet environmental objectives as required by the 1994 environmental guidelines. As to the project described in point 1(2)(ii), there is no clear indication of whether the legislation of 1999/2000 mentioned imposes any limits on the firm. On the other hand, the Commission has doubts that it does not entail costs savings (electricity, purification). These, according to the Annex to the Steel Aid Code, should be deducted. As to the projects described in points point 1(2)(iii) and (iv), the Commission notes that their main purpose is the improvement of safety and health at the workplace (or the security of installations). The Commission considers that investments made for these reasons, however meritorious they are, are not eligible for environmental aid. They are not eligible for aid under the Steel aid code either. In the light of the foregoing considerations, the Commission, at this stage of the procedure, has doubts that the abovementioned aid complies with the rules laid down in Decision No 2496/96/ECSC. TEXT OF THE LETTER "La Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto citato in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione della Commissione 2496/96/CECA. 1. PROCEDIMENTO 1) Con lettera del 20 dicembre 2001, registrata il 21 dicembre 2001, l'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto a quattro progetti che saranno realizzati da Acciaierie Valbruna SpA nello stabilimento di Bolzano. Con lettera datata 27 dicembre 2001, registrata il 9 gennaio 2002, l'Italia ha inviato gli allegati alla lettera del 20 dicembre. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO 2) Acciaierie Valbruna SpA è un produttore di acciaio inossidabile. 3) L'aiuto è concesso dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla Legge Provinciale 13.12.1997, n. 4 'Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia'. L'aiuto è stato approvato il 10 dicembre 2001, fatta salva l'autorizzazione della Commissione europea. 4) L'aiuto riguarda nove progetti, cinque dei quali sono stati considerati come un aiuto al risparmio energetico e quattro come un aiuto alla tutela dell'ambiente. 5) I progetti volti al risparmio energetico sono i seguenti: 6) a) un nuovo forno di riscaldo delle billette in acciaio inossidabile per sostituire quello attuale, installato alla fine degli anni '70. Secondo la perizia fornita, tenuto conto dei miglioramenti apportati nel frattempo, il forno attuale potrebbe essere operativo fino al 2010. I costi totali ammontano a 5164569 EUR(1). Da tale spesa le autorità italiane hanno detratto 182826 EUR a titolo di vantaggi per la riduzione dei costi energetici corrispondenti ai primi cinque anni di vita dell'investimento. L'aiuto al progetto ammonta a 1494523 EUR; 7) b) un nuovo impianto per il trattamento termico dei rotoli di vergella con diametro di 5,5-12,5 mm. Quest'impianto tratterà i rotoli di vergella all'uscita del treno di laminazione in modo da evitare il riscaldo. Il costo totale ammonta a 2169119 EUR(2). Da tale spesa le autorità italiane hanno detratto 103291 EUR a titolo di vantaggi per la riduzione dei costi energetici corrispondenti ai primi cinque anni di vita dell'investimento. L'aiuto al progetto ammonta a 619748 EUR; 8) c) un nuovo impianto per il trattamento termico dei rotoli di vergella con diametro di 13-32 mm. Quest'impianto, analogamente a quello di cui al punto b), tratterà i rotoli di vergella provenienti direttamente dal treno di laminazione al fine di evitare il riscaldo. I costi totali ammontano a 1291142 EUR(3). Da tale spesa le autorità italiane hanno detratto 26856 EUR a titolo di vantaggi per la riduzione dei costi energetici corrispondenti ai primi cinque anni di vita dell'aiuto all'investimento. L'aiuto al progetto ammonta a 379286 EUR; 9) d) un nuovo forno continuo. Il costo totale ammonta a 2685576 EUR(4). Da tale spesa le autorità italiane hanno detratto 103291 EUR a titolo di vantaggi per la riduzione dei costi energetici corrispondenti ai primi cinque anni di vita dell'investimento. L'aiuto al progetto è di 774685 EUR. 10) Gli investimenti di cui alle lettere b), c) e d) sostituiranno parzialmente(5) il trattamento termico attualmente effettuato in forni a campana e in forni a carrello installati negli anni '70-'80. Secondo la perizia fornita, i forni a carrello potrebbero essere operativi fino al 2010. 11) e) La ristrutturazione degli impianti di produzione di aria compressa (inclusa l'installazione di due nuovi compressori a vite) e della fabbrica ossigeno e azoto (inclusa l'installazione di serbatoi criogenici). La stazione di produzione di aria compressa risale all'inizio degli anni '80, mentre l'impianto di produzione di ossigeno e azoto risale alla fine degli anni '80. Secondo la perizia fornita entrambi potrebbero essere operativi fino al 2010. Il costo totale ammonta a 1187851 EUR(6). Da tale spesa le autorità italiane hanno detratto 503545 EUR a titolo di vantaggi per la riduzione dei costi energetici corrispondenti ai primi cinque anni di vita dell'investimento. L'aiuto al progetto ammonta a 205292 EUR. 12) I risparmi energetici derivati dai suddetti investimenti consentirebbero una riduzione di 11629 tonnellate delle emissioni di CO2, che, a giudizio delle autorità italiane, sarebbe conforme con il protocollo di Kyoto. Secondo la notifica, non vi sono norme o obblighi di legge che impongano all'impresa in questione limiti in materia di consumo energetico e di emissioni di CO2. 13) I progetti volti alla protezione dell'ambiente sono i seguenti: 14) - Interventi nel processo di fusione (applicazione di nuove tecnologie per la regolazione automatica del processo di fusione e di attrezzatura per la postcombustione dei fumi) e nel parco scorie (nuovo sistema impiantistico per la raccolta dei vari metalli di scarto, costruzione di un apposito fabbricato dotato di sistemi di chiusura automatica per la manipolazione e lo stoccaggio delle scorie, installazione di un impianto di aspirazione ed abbattimento delle emissioni polverose). Gli interventi nel processo di fusione (costo: 206583 EUR) sono destinati a migliorare la protezione dell'ambiente (aiuto: 61975 EUR). Gli investimenti nel parco scorie (costo totale: 877977 EUR di cui 619749 EUR sono stati considerati ammissibili) sono destinati a conformare gli impianti con le leggi vigenti (aiuto: 131697 EUR). Gli investimenti in questione consentirebbero infatti l'adeguamento o il superamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4.8.1999, n. 351. Non sono stati forniti chiarimenti sulle singole voci di spesa. 15) - Nuovi impianti per la captazione e rete di distribuzione delle acque di processo. Attualmente l'acqua per usi industriali viene prelevata da pozzi esistenti all'interno dello stabilimento e distribuita ai vari impianti di processo; le acque di post processo, dopo la loro bonifica, vengono scaricate nella rete pubblica. Gli impianti attuali risalgono agli anni '70. Considerata la nuova normativa sulle acque reflue industriali, la società ha deciso di ridurre drasticamente il consumo di acqua da 7254000 m3 nel 1999 a 1000000 m3 nel 2003 tramite la realizzazione di una nuova rete a circuito chiuso per la distribuzione delle acque di raffreddamento ai vari impianti di processo. I costi totali del progetto ammontano a 2169119 EUR, di cui 1704308 EUR sono stati considerati ammissibili. Questo progetto è considerato come destinato a migliorare la tutela dell'ambiente (aiuto: 511292 EUR). 16) - Rifacimento, con materiali ecologici, di pareti e coperture in amianto e cemento dei fabbricati industriali. I costi totali del progetto ammontano a 309874 EUR, di cui 258228 EUR sono stati considerati ammissibili. Il progetto è stato considerato come destinato all'adeguamento a nuove norme (aiuto: 38734 EUR). Non sono state fornite informazioni sulle singole voci di spesa. 17) - Nuove attrezzature per misure antincendio. Il costo totale del progetto ammonta a 1084559 EUR, di cui 877976 EUR sono stati considerati ammissibili. Una parte della spesa ammissibile (361520 EUR) è stata considerata come destinata all'adeguamento a nuove norme di legge (aiuto: 54228 EUR), mentre il resto (516457 EUR) sarebbe volto al superamento delle norme (aiuto: 154937 EUR). 18) Dalla notifica risulta che gli investimenti di cui ai punti 14)-17) non generano alcun risparmio sui costi. 19) La notifica indica che non vi è aumento della capacità produttiva dello stabilimento di Bolzano. Anzi, le capacità indicate alla Commissione nel quadro del censimento annuale degli investimenti saranno più che dimezzate. Sarà invece notevolmente aumentata la produzione: >TABLE> 20) Secondo la notifica, i livelli di sottoprodotti inerti ed inquinanti nell'acciaieria prima e dopo gli investimenti sono i seguenti: >TABLE> 3. VALUTAZIONE 21) Acciaierie Valbruna SpA fabbrica prodotti elencati nell'allegato I del trattato CECA. Si tratta pertanto di un'impresa ai sensi dell'articolo 80 del trattato stesso, alla quale si applica la decisione 2496/96/CECA della Commissione (in appresso il Codice degli aiuti alla siderurgia). 22) Ai sensi dell'articolo 3 di detto Codice, le imprese siderurgiche possono ricevere aiuti destinati ad investimenti per la tutela dell'ambiente. I criteri per valutare la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune figurano nell'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia nonché nella disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 72 del 10 marzo 1994 (in appresso 'la disciplina ambiente del 1994'). 23) In base alla disciplina ambiente del 1994, gli aiuti che apparentemente sono destinati a misure di protezione ambientale ma che, in realtà, sono destinati all'investimento in generale, sono esclusi dalla disciplina. Analogamente, in base all'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia, è dovere della Commissione evitare, per tutti gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che siano concessi aiuti dissimulati per investimenti generali per nuovi stabilimenti e attrezzature. Pertanto la Commissione deve analizzare il contesto economico e ambientale di una decisione di procedere alla sostituzione d'impianti o di attrezzature in servizio. In linea di massima, la decisione di procedere ad un nuovo investimento, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche, tenuto conto dell'età dell'impianto e delle attrezzature esistenti, non potrà beneficiare di aiuti. Perché il nuovo investimento possa beneficiare di un aiuto, l'impianto e le attrezzature esistenti sostituite dovranno avere una durata di vita residua significativa (almeno il 25 %). I costi ammissibili devono strettamente limitarsi ai costi d'investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale(7). 3.1. Investimenti volti al risparmio energetico 24) Nella fattispecie la Commissione rileva che i progetti di cui ai punti 6)-11), che sono considerati volti al risparmio energetico, riguardano impianti di produzione risalenti agli anni '70-'80 che dovranno essere sostituiti o ristrutturati. La Commissione rileva inoltre che tali investimenti si tradurranno in notevoli aumenti di produzione. Ciò premesso, la Commissione ritiene che possa trattarsi di investimenti generali che non sono ammissibili ad aiuto. D'altro canto la Commissione considera del tutto normale che un impianto nuovo sia più efficiente, sotto il profilo energetico, di un impianto risalente a venti o trenta anni fa. 25) In ogni caso, in base al punto 3.2.1 della disciplina ambiente del 1994, 'quando vengono costruiti nuovi impianti e vengono sostituiti quelli esistenti, non saranno ritenute ammissibili le spese di investimento sostenute unicamente per creare o sostituire la capacità produttiva senza migliorarne la compatibilità ambientale'. La Commissione rileva che, ad eccezione della detrazione fatta per i risparmi energetici, le autorità italiane hanno considerato ammissibile ad aiuto il costo integrale dell'impianto. 26) Inoltre, secondo l'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia, dovrebbe essere detratto qualsiasi vantaggio che derivi dall'investimento in termini di diminuzione dei costi di produzione. A questo proposito la Commissione rileva, innanzitutto, che la detrazione dei costi effettuati dalle autorità italiane per i risparmi energetici (0,92 milioni di EUR) non corrisponde alle cifre fornite dall'impresa (2,26 milioni di EUR). In secondo luogo, la Commissione osserva che la valutazione dei risparmi energetici effettuata dall'impresa tiene unicamente conto dei risparmi generati nei primi cinque anni di vita dell'investimento. Tuttavia, il Codice degli aiuti alla siderurgia stabilisce che debbono essere detratti tutti i vantaggi, il che significa che deve essere presa in considerazione l'intera vita economica dell'impianto. In terzo luogo, la Commissione constata che non è stata operata nessuna detrazione per la riduzione dei costi imputabile al significativo aumento della produzione derivante dagli investimenti. 27) Inoltre la Commissione osserva che per questi investimenti, circa il 9 % riguarda spese impreviste, una voce di spese che, a suo giudizio, non possono essere imputate alla protezione dell'ambiente. 3.2. Investimenti volti alla protezione dell'ambiente 28) Per quanto riguarda gli investimenti nel processo di fusione di cui al punto 14), la Commissione rileva che il nuovo sistema computerizzato di regolazione del processo di fusione sembra destinato unicamente a migliorare il processo di produzione e l'eventuale effetto ambientale ne sarebbe soltanto una conseguenza marginale. Ciò, unitamente al fatto che la produzione di acciaio aumenterà significativamente nel 2003 e che il consumo di materia prima per tonnellata di acciaio prodotto sarà diminuito(8), suscita dubbi quanto alla giustificazione del nuovo impianto sotto il profilo della protezione dell'ambiente. 29) Inoltre, la Commissione rileva che la notifica non contiene alcuna informazione sui livelli di agenti o di residui inquinanti imposti dalle norme attualmente vigenti. Ciò premesso, la Commissione non può valutare se il contributo al miglioramento della tutela dell'ambiente sia sufficientemente significativo affinché l'investimento possa essere considerato ammissibile ad un livello di aiuto superiore. La notifica non contiene neppure la dimostrazione che l'investitore abbia chiaramente deciso di scegliere livelli di protezione ambientale più elevati implicanti investimenti addizionali, come richiesto dal Codice degli aiuti alla siderurgia. La Commissione osserva inoltre che dai costi ammissibili non è stato detratto alcun risparmio sui costi. 30) Quanto agli interventi nel parco scorie di cui al punto 14), la Commissione rileva che non sono state fornite informazioni dettagliate sui livelli attuali di agenti inquinanti in questa area prima dell'investimento, né sui livelli imposti dalle nuove norme di legge né, infine, sui livelli che saranno raggiunti una volta realizzato l'investimento. Pertanto la Commissione non può valutare se si produrranno miglioramenti in termini di tutela dell'ambiente. In ogni caso, dato che il nuovo magazzino è destinato a sostituire quello la cui costruzione risale al 1976, la base di ammissibilità dell'aiuto sono i costi inerenti all'adeguamento di un impianto e attrezzatura esistenti a nuove norme di legge [punto b) i) dell'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia]. Tuttavia, non è stata fornita alcuna informazione al riguardo. La Commissione inoltre non è certa che gli aiuti succitati non producano risparmi sui costi (riduzione dei residui, riduzione del fabbisogno di materie prime tramite un maggiore riciclaggio). 31) D'altro lato, la Commissione rileva che non sono state fornite informazioni neppure per quanto riguarda le singole voci di costo di tutti gli interventi descritti al punto 14). Pertanto essa non è in grado di valutare se i costi siano strettamente limitati ai costi dell'investimento addizionale necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, come richiesto dalla disciplina ambiente del 1994. 32) Quanto al progetto di cui al in punto 15), non vi è un'indicazione chiara del fatto che la legislazione del 1999/2000 citata imponga nuovi limiti all'impresa. D'altro lato, la Commissione non è certa che non ne derivi un risparmio sui costi (elettricità, purificazione). In base all'allegato al Codice degli aiuti alla siderurgia, tali risparmi dovrebbero essere detratti. 33) Per quanto concerne i punti 16) e 17), la Commissione rileva che la loro finalità principale è il miglioramento delle condizioni di sicurezza e sanità sul posto di lavoro (ossia la sicurezza degli impianti). La Commissione osserva che gli investimenti effettuati a tal fine, per quanto meritori, non sono ammissibili ad aiuto a fini ambientali. Né sono ammissibili ad aiuto in base al Codice degli aiuti alla siderurgia. 4. CONCLUSIONE 34) Alla luce di quanto sopra, la Commissione, in questa fase del procedimento, dubita che l'aiuto succitato rispetti le norme di cui alla decisione 2496/96/CECA della Commissione stessa ed ha dunque deciso di avviare nei confronti del relativo progetto il procedimento previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, della medesima decisione. 35) La Commissione invita quindi l'Italia a trasmetterle entro un mese dalla data di ricezione della presente le sue osservazioni ed a fornirle tutte le informazioni ai fini della valutazione dell'aiuto in base alla disciplina dell'ambiente del 1994 ed al Codice degli aiuti alla siderurgia. Deve trattarsi quanto meno delle seguenti informazioni: - per ciascun progetto di cui ai punti 14)-17), informazioni dettagliate sulle voci di spesa considerate ammissibili ad aiuto, - per gli investimenti volti al superamento delle norme esistenti, la prova attestante che è stata chiaramente adottata la decisione di scegliere livelli superiori di tutela dell'ambiente che hanno richiesto investimenti addizionali, - per gli investimenti volti ai risparmi energetici, il costo di investimenti alternativi tecnicamente comparabili che tuttavia non permettono lo stesso livello di risparmi energetici, - la quantificazione di tutti i risparmi sui costi generati dagli investimenti. Tale informazione dovrebbe riguardare la durata di vita degli investimenti e comprendere il metodo di calcolo, - per quanto concerne gli investimenti nel parco scorie, il costo dell'adeguamento degli impianti alle norme esistenti; i livelli attuali degli agenti inquinanti in tale parco prima dell'investimento, i livelli imposti dalle norme obbligatorie ed i livelli che saranno raggiunti una volta realizzato l'investimento. 36) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Codice degli aiuti alla siderurgia, la notificazione dei progetti di aiuti è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2001. Tale termine dovrebbe consentire alla Commissione di adottare una decisione prima della scadenza del Codice degli aiuti alla siderurgia. Pertanto, la Commissione informa l'Italia che adotterà una decisione definitiva sull'aiuto notificato entro il 22 luglio 2002, sulla base delle informazioni in suo possesso all'epoca della decisione. Per lo stesso motivo non potrà essere concessa alcuna proroga del termine di cui al punto 35. 37) La Commissione invita le autorità italiane a inviare senza indugio copia della presente ai beneficiari dell'aiuto. 38) La Commissione fa presente al governo italiano che all'aiuto prospettato può essere data esecuzione solo previa approvazione della Commissione e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite." (1) Macchine ed attrezzature: 3305324 EUR; trasporto, assemblaggio e opere civili: 1394434 EUR; spese impreviste: 464811 EUR. (2) Macchine ed attrezzature: 1420256 EUR; trasporto, assemblaggio e opere civili: 542280 EUR; spese impreviste: 206583 EUR. (3) Macchine ed attrezzature: 865065 EUR; trasporto, assemblaggio e opere civili: 322786 EUR; spese impreviste: 103291 EUR. (4) Macchine ed attrezzature: 1755953; trasporto, assemblaggio e opere civili: 671394 EUR; spese impreviste: 258228 EUR. (5) Circa un terzo dei prodotti laminati a caldo in forma di rotoli attualmente è trattato presso lo stabilimento Valbruna di Vicenza. (6) Secondo le informazioni fornite il costo totale ammonta a 1,17 milioni di EUR. (7) Cfr. punto 3.2.1 della disciplina ambiente (GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3). (8) Il consumo di rottami passerà da 0,793 t a 0,753 t; il consumo di fondenti-scorificanti passerà da 0,116 t a 0,114 t; il consumo di elettrodi passerà da 0,003 t a 0,002 t.