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Document 32014R0476R(03)

Rettifica del regolamento (UE) n. 476/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 137 del 12.5.2014)

ST/13968/2025/INIT

ΕΕ L, 2025/90829, 23.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/476/2014/corrigendum/2025-10-23/oj (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/476/2014/corrigendum/2025-10-23/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/90829

23.10.2025

Rettifica del regolamento (UE) n. 476/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 137 del 12 maggio 2014 )

1.

Pagina 2, articolo 1, punto 1),

anziché:

«[…]

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I. […]»

,

leggasi:

«[…]

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essi associati elencati nell’allegato I. […]»

;

2.

Pagina 2, articolo 1, punto 1), dopo articolo 2, punto 2:

anziché:

«2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.»

,

leggasi:

«2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essi associati elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/476/2014/corrigendum/2025-10-23/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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