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Document 32011D1116(01)R(01)
Rettifica della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 23 marzo e del 14 novembre 2011 , recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ( GU C 335 del 16.11.2011 )
Rettifica della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 23 marzo e del 14 novembre 2011 , recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ( GU C 335 del 16.11.2011 )
EUT C 348 af 29.11.2011, p. 18–18
(IT)
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29.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 348/18 |
Rettifica della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 23 marzo e del 14 novembre 2011, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 335 del 16 novembre 2011 )
2011/C 348/10
A pagina 13, articolo 1, punto 4, alla nuova lettera c) dell'articolo 40:
anziché:
«gli importi accantonati sono dichiarati per ciascun dipendente durante la procedura di regolarizzazione annuale in conformità dell'articolo 39. Il terzo erogatore apre un conto bancario separato per tali fondi e fornisce ogni anno un estratto conto ai fini della regolarizzazione. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, il terzo erogatore può accantonare solamente gli importi corrispondenti ai periodi di lavoro dall'inizio della legislatura in corso fino al termine del contratto. Gli interessi maturati sugli importi accantonati sono dichiarati al momento della procedura di regolarizzazione annuale. Eventuali eccedenze o importi non utilizzati sono restituiti al Parlamento su base annuale e al termine del contratto di lavoro in questione.»,
leggi:
«gli importi accantonati sono dichiarati per ciascun dipendente durante la procedura di regolarizzazione annuale in conformità dell'articolo 39. Il terzo erogatore apre un conto bancario separato per tali fondi e fornisce ogni anno un estratto conto ai fini della regolarizzazione. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, il terzo erogatore può accantonare solamente gli importi corrispondenti ai periodi di lavoro dall'inizio della legislatura in corso fino al termine dell'esercizio finanziario in questione o, se il contratto giunge a termine durante tale esercizio, fino al termine del contratto. Gli interessi maturati sugli importi accantonati sono dichiarati al momento della procedura di regolarizzazione annuale. Eventuali eccedenze o importi non utilizzati sono restituiti al Parlamento su base annuale e al termine del contratto di lavoro in questione.»