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Documento 52026PC0995

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012

COM/2026/995 final

Strasburgo, 15.9.2026

COM(2026) 995 final

2026/0273(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2026) 995 final} - {SWD(2026) 995 final} - {SWD(2026) 996 final} - {SWD(2026) 997 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi sono libertà fondamentali sancite dai trattati, alla base della capacità dei cittadini dell'Unione di esercitare attività professionali ed economiche in tutta l'Unione. Tali libertà previste dal trattato sono integrate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata, nonché la libertà dei cittadini dell'Unione di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi e di prestare servizi in qualsiasi Stato membro. Esse sono ulteriormente sostenute dal pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato nel 2017, il cui primo capitolo che ha per oggetto le pari opportunità e l'accesso al mercato del lavoro sottolinea l'importanza delle competenze e dell'occupabilità. In particolare, il principio 1 relativo a istruzione, formazione e apprendimento permanente riconosce a ogni persona il diritto di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro, mentre il principio 4 prevede il diritto a ricevere un sostegno attivo per trovare o cambiare lavoro, compresa la riqualificazione professionale e l'assistenza nella ricerca di un impiego.

Tale quadro di lunga data trova riscontro negli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029, che annoverano la portabilità delle competenze e l'uso efficace delle competenze acquisite a livello transfrontaliero tra le priorità per rafforzare la mobilità dei lavoratori e consentire alle persone di sfruttare appieno le proprie competenze in tutta l'Unione. Nei suoi orientamenti politici per il periodo 2024-2029, la presidente della Commissione ha messo in luce la necessità di assicurare che l'Unione benefici di competenze di alta qualità, indipendentemente dal luogo e dalle modalità della loro acquisizione, e di agevolare il riconoscimento delle competenze da un paese all'altro. Tali obiettivi figurano anche nella tabella di marcia "Un'Europa, un mercato", avviata nell'aprile 2026 con l'obiettivo di approfondire ulteriormente e completare il mercato unico entro la fine del 2027, anche eliminando gli ostacoli rimanenti, riducendo gli oneri amministrativi e rafforzando la competitività dell'Unione.

La presente proposta fa parte dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze, che costituisce una componente essenziale del pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori. L'iniziativa è stata annunciata nell'ambito dell'Unione delle competenze, adottata nel marzo 2025 come strategia della Commissione per rafforzare il capitale umano e la competitività dell'Europa, anche migliorando la portabilità delle competenze e delle qualifiche in tutta l'Unione. La presente proposta attua l'azione 2 dell'iniziativa. Essa mira ad agevolare e modernizzare ulteriormente il riconoscimento delle qualifiche professionali nelle professioni regolamentate ricorrendo a strumenti digitali per razionalizzare, accelerare e rendere più efficienti le procedure di riconoscimento, rafforzando nel contempo la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e migliorando il monitoraggio dell'attuazione e del funzionamento del sistema di riconoscimento.

Modificando la direttiva, la presente proposta mira a ridurre i tempi e i costi necessari per ottenere il riconoscimento di una qualifica professionale in un altro Stato membro, rendendo il riconoscimento più trasparente e digitale.

Per le professioni regolamentate, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ("direttiva") costituisce un elemento cardine del quadro dell'Unione in materia di mobilità professionale. Essa agevola la libera circolazione dei professionisti stabilendo norme per il riconoscimento delle qualifiche professionali, tenendo conto nel contempo della competenza degli Stati membri a regolamentare le professioni e a stabilire i requisiti per il loro esercizio al fine di salvaguardare i pertinenti interessi pubblici.

La necessità di intervenire è suffragata dalla relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva per il periodo 2020-2024, nonché dagli studi e dalle consultazioni dei portatori di interessi alla base della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. Gli elementi raccolti evidenziano persistenti carenze nella disponibilità e nella qualità delle informazioni fornite ai richiedenti, inefficienze e oneri superflui nelle procedure di riconoscimento, nonché difficoltà che incidono sulla cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.

La proposta introduce pertanto modifiche mirate volte a semplificare e accelerare le procedure di riconoscimento, a migliorare la disponibilità, la completezza e l'affidabilità delle informazioni sui requisiti e sulle procedure di riconoscimento, nonché a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. In tutti i settori menzionati, essa promuove l'uso di strumenti digitali interoperabili per sostenere procedure di riconoscimento più efficienti, trasparenti e di facile utilizzo in tutta l'Unione. La proposta non modifica le condizioni alle quali gli Stati membri regolamentano le professioni o le disposizioni nazionali per l'adozione delle decisioni di riconoscimento.

Le altre due iniziative legislative previste nell'ambito dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze riguardano gli attestati di qualifica digitali e il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute al di fuori dell'UE (in un paese terzo). La prima si basa sulle misure elaborate nell'ambito della proposta di regolamento che istituisce un quadro per la portabilità delle competenze e delle qualifiche (azione 1 dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze, "regolamento sulla portabilità delle competenze"). La seconda fa riferimento a una proposta di direttiva che istituisce un quadro per il riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi possedute da cittadini di paesi terzi, al fine di garantire che i titolari di tali qualifiche che sono cittadini dell'UE non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai cittadini di paesi terzi (azione 3 dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze). Ove necessario, le tre proposte nell'ambito dell'iniziativa contengono rinvii reciproci al fine di evitare ripetizioni e garantire la coerenza.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con il quadro vigente dell'UE che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali. La direttiva 2005/36/CE rimane lo strumento centrale dell'Unione in tale settore, fatta salva la limitata serie di norme settoriali stabilite in altri atti giuridici dell'Unione. La proposta continua inoltre a disciplinare sia lo stabilimento che la prestazione su base temporanea e occasionale di servizi nelle professioni regolamentate. Come riconosciuto dall'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, qualora le disposizioni delle due direttive confliggano, prevale la direttiva 2005/36/CE. La presente proposta non incide su tale rapporto.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con il più ampio quadro politico e legislativo dell'Unione in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. In particolare, integra il regolamento (UE) 2018/1724 sullo sportello digitale unico e il sistema tecnico "una tantum" da esso istituito, il regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale, e il regolamento (UE) 2024/903 su un'Europa interoperabile, in particolare per quanto riguarda il principio di interoperabilità fin dalla progettazione e i requisiti applicabili ai requisiti vincolanti che incidono sull'interoperabilità transfrontaliera dei servizi pubblici digitali. Promuovendo credenziali digitali interoperabili, scambi elettronici affidabili di informazioni e servizi pubblici interoperabili, la proposta contribuisce all'obiettivo comune di fornire procedure amministrative transfrontaliere più efficienti, di facile utilizzo e senza soluzione di continuità in tutta l'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La proposta si fonda sulla stessa base giuridica della direttiva 2005/36/CE, ossia gli articoli 46, 53, paragrafo 1, e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali disposizioni conferiscono all'Unione il potere di adottare misure intese ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, anche mediante il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli e il coordinamento delle disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'iniziativa riguarda il funzionamento del mercato interno, settore di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), TFUE. Di conseguenza si applica il principio di sussidiarietà.

L'azione a livello dell'UE in questo settore è considerata necessaria e appropriata sin dall'adozione del quadro originario nel 2005 e i successivi aggiornamenti di tale quadro comune possono essere realizzati soltanto mediante un'azione a livello dell'Unione.

È necessaria un'azione coordinata perché il riconoscimento delle qualifiche professionali comporta intrinsecamente un'interazione transfrontaliera tra le autorità competenti, compreso lo scambio di informazioni, la convalida delle qualifiche e la verifica dei documenti. Poiché tali problematiche sono di natura strutturale e transnazionale, misure nazionali isolate non possono garantire la reciprocità, stabilire norme operative comuni né eliminare pratiche eterogenee. Inoltre l'integrazione di strumenti digitali per razionalizzare le procedure richiede un approccio unificato; lo sviluppo indipendente di tali soluzioni a livello nazionale rischia di determinare frammentazione, duplicazione e mancanza di interoperabilità.

L'azione dell'Unione è altresì essenziale per rafforzare la trasparenza e l'applicazione delle norme. L'attuale monitoraggio si basa in larga misura sui reclami dei singoli richiedenti e sui dati autodichiarati dagli Stati membri, che non forniscono una base completa per individuare le inosservanze sistematiche. È necessaria un'azione a livello dell'UE per stabilire dati coerenti e comparabili che consentano un monitoraggio più tempestivo e accurato, sostenendo misure correttive mirate. Razionalizzando i requisiti in materia di informazione, le scadenze e le prassi di cooperazione, un quadro coordinato riduce gli oneri amministrativi, abbassa i costi di comunicazione e riduce al minimo le valutazioni divergenti. In ultima analisi, solo sistemi nazionali coordinati possono garantire tale livello di trasparenza; è necessaria un'azione dell'Unione per porre rimedio ai persistenti oneri amministrativi e all'incertezza giuridica, garantendo che il quadro esistente funzioni come previsto e che i diritti conferiti dal trattato possano essere effettivamente esercitati nella pratica.

L'azione a livello dell'UE offre inoltre chiare economie di scala. Un quadro unico e semplificato è significativamente più efficace sotto il profilo dei costi rispetto a molteplici sistemi nazionali paralleli che richiedono interfacce tecniche complesse. Sebbene le amministrazioni nazionali debbano sostenere costi iniziali di adattamento, questi saranno ampiamente compensati da incrementi di efficienza a lungo termine, dalla riduzione degli oneri di comunicazione e da tassi di errore inferiori. In ultima analisi, gli approcci nazionali non coordinati non possono conseguire la coerenza o la portata necessarie, rendendo l'intervento dell'Unione il mezzo più efficace per garantire che i diritti sanciti dal trattato possano essere esercitati correttamente.

•Proporzionalità

La proposta riguarda la revisione della direttiva 2005/36/CE, settore nel quale è già stata riconosciuta la necessità di un'azione dell'Unione. Le modifiche proposte si limitano ad affrontare specifiche carenze nell'attuazione, vale a dire la frammentazione delle informazioni, procedure di riconoscimento inutilmente onerose, livelli disomogenei di digitalizzazione e inefficienze nella cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.

La proposta non armonizza le norme sostanziali che disciplinano le professioni regolamentate né le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Gli Stati membri restano pienamente responsabili della regolamentazione delle professioni, della determinazione delle qualifiche professionali, della valutazione delle domande e dell'adozione delle decisioni di riconoscimento. Le misure proposte si concentrano piuttosto sui miglioramenti delle procedure, quali la precisazione di determinati obblighi procedurali, il rafforzamento della cooperazione amministrativa e l'agevolazione dell'uso di strumenti digitali interoperabili.

La proporzionalità di tali misure è stata attentamente valutata nell'ambito di tutte le opzioni strategiche nella valutazione d'impatto, bilanciando i benefici attesi con gli sforzi di attuazione. La proporzionalità è stata valutata anche nel confronto tra le opzioni strategiche prese in considerazione nella valutazione d'impatto. La valutazione ha inoltre esaminato se la portata, l'intensità e i requisiti di attuazione delle misure proposte fossero commisurati agli obiettivi perseguiti. L'opzione prescelta è stata selezionata in quanto risposta più efficace, rimanendo nel contempo strettamente necessaria e proporzionata. Sebbene comporti un grado di intervento maggiore rispetto alle opzioni alternative, l'opzione prescelta riflette l'entità e la persistenza dei problemi affrontati e rimane circoscritta agli aspetti procedurali del quadro di riconoscimento, nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di regolamentazione delle professioni o di decisioni di riconoscimento sostanziali, nonché della loro competenza nel salvaguardare la salute pubblica, la sicurezza e la qualità dei servizi.

•Scelta dell'atto giuridico

Poiché la presente proposta modifica la direttiva 2005/36/CE, una direttiva è lo strumento giuridico appropriato. Una modifica di coordinamento relativa al regolamento (UE) n. 1024/2012 è accessoria alla modifica della direttiva 2005/36/CE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non è stata effettuata alcuna valutazione ex post specifica ai fini della preparazione della presente proposta. La valutazione più recente della direttiva è stata effettuata nel contesto della sua revisione del 2013. Successivamente le principali innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/55/UE, vale a dire la tessera professionale europea e il meccanismo di allerta, sono state oggetto di una valutazione specifica nel 2018. La decisione di non procedere a un'ulteriore valutazione è stata motivata dalla disponibilità di una relazione recente e completa relativa all'attuazione per il periodo 2020-2024 1 , pubblicata solo pochi mesi prima della preparazione della presente proposta. Tale relazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna 2 forniscono una valutazione approfondita del funzionamento della direttiva, basata su un'ampia gamma di prove, tra cui i dati provenienti dalla banca dati delle professioni regolamentate, indagini mirate presso le autorità competenti, i coordinatori nazionali e le organizzazioni professionali, nonché altri contributi dei portatori di interessi. La relazione contiene un'analisi dettagliata dell'attuazione del quadro vigente, individua le principali sfide incontrate nella pratica e fornisce una solida base di conoscenze per la preparazione della presente proposta.

•Consultazioni dei portatori di interessi

Come illustrato in dettaglio nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, la preparazione dell'iniziativa è stata sostenuta da ampie attività di consultazione dei portatori di interessi.

Oltre alle consultazioni condotte nel contesto della recente relazione sull'attuazione, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica aperta nell'ambito dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze e una serie di consultazioni mirate dei portatori di interessi. Sono state inoltre organizzate diverse attività di consultazione mirate con le autorità competenti, i coordinatori nazionali, le organizzazioni professionali e i rappresentanti delle professioni regolamentate, nonché indagini mirate presso le autorità competenti e i cittadini che avevano avviato procedure di riconoscimento.

Tali attività di consultazione hanno fornito prove preziose sul funzionamento pratico del quadro attuale, sulle sfide incontrate dai richiedenti e dalle autorità competenti e sulle opinioni dei portatori di interessi in merito alle possibili risposte strategiche. Unitamente alle altre fonti di prova a sostegno della valutazione d'impatto, hanno contribuito sia all'individuazione dei problemi che all'elaborazione delle misure incluse nella presente proposta.

Dalle attività di consultazione è emerso un ampio consenso tra i portatori di interessi sulle principali sfide che incidono sul funzionamento dell'attuale sistema di riconoscimento. In particolare, i portatori di interessi hanno costantemente individuato carenze nelle informazioni a disposizione dei richiedenti, inefficienze nelle procedure di riconoscimento e margini di miglioramento della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. È stato inoltre ampiamente sostenuto il ricorso a un'ulteriore digitalizzazione e semplificazione delle procedure di riconoscimento quale mezzo per ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l'efficienza. I portatori di interessi hanno altresì sottolineato la necessità di sostenere le autorità competenti nell'attuazione della direttiva attraverso strumenti comuni, norme più chiare e una cooperazione rafforzata.

Tali opinioni si riflettono nella proposta, che affronta sia le carenze nella progettazione del quadro attuale sia le sfide relative alla sua attuazione. Da un lato la proposta introduce nuovi elementi strutturali comuni, segnatamente un flusso di lavoro digitale europeo obbligatorio a sostegno delle procedure di riconoscimento in tutta l'Unione. Dall'altro lato rafforza l'attuazione del quadro vigente chiarendo le norme procedurali al fine di garantire un'applicazione più coerente della direttiva. Nel complesso tali misure sono intese a eliminare i principali ostacoli individuati dai portatori di interessi e a migliorare l'efficienza, la prevedibilità e la coerenza delle procedure di riconoscimento in tutta l'Unione.

•Assunzione e uso di perizie

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta legislativa è stata sostenuta da uno studio esterno commissionato a EY Advisory Services S.p.A. e all'Istituto per la Ricerca Sociale.

•Valutazione d'impatto

A sostegno della presente proposta, è stata effettuata una valutazione d'impatto basata su uno studio esterno predisposto per la Commissione.

La valutazione d'impatto ha esaminato tre opzioni strategiche volte a migliorare l'attuazione coerente e l'efficacia della direttiva. La prima opzione si è concentrata sulla promozione di una maggiore convergenza amministrativa attraverso misure non legislative, quali orientamenti, raccomandazioni, apprendimento tra pari e scambio di buone pratiche. La seconda opzione combinava modifiche legislative mirate con una maggiore digitalizzazione, proponendo una soluzione digitale europea comune pur consentendo agli Stati membri di continuare a utilizzare sistemi nazionali interoperabili. La terza opzione, quella prescelta, ha integrato la trasformazione digitale delle procedure di riconoscimento con un più ampio pacchetto di misure legislative volte a intervenire su ulteriori cause di oneri amministrativi e inefficienza, tra cui la qualità delle informazioni fornite ai richiedenti, la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti, i requisiti relativi ai documenti, i diritti richiesti, le procedure cartacee e i termini procedurali.

La terza opzione è stata selezionata come opzione prescelta in quanto si ritiene che possa conseguire gli obiettivi dell'iniziativa nel modo più efficace possibile, garantendo nel contempo efficacia in termini di costi. Essa combina una soluzione digitale europea comune per il riconoscimento, sviluppata e finanziata dalla Commissione, con modifiche legislative volte a migliorare il funzionamento del sistema di riconoscimento. Fornendo un'infrastruttura digitale comune a livello dell'Unione, l'opzione prescelta riduce i costi di attuazione per gli Stati membri, genera economie di scala e favorisce un'attuazione più coerente della direttiva.

La valutazione d'impatto conclude che l'opzione prescelta produrrà benefici economici e sociali significativi. Si prevede che l'opzione prescelta ridurrà i costi amministrativi sostenuti dai richiedenti e dalle autorità competenti nelle procedure di riconoscimento, abbreviando nel contempo i tempi di trattamento e consentendo ai professionisti di accedere più rapidamente al mercato del lavoro. I datori di lavoro dovrebbero inoltre beneficiare di assunzioni più rapide e meno onerose, di una riduzione dei tempi necessari per coprire i posti vacanti e di un migliore accesso a lavoratori qualificati.

Oltre a tali benefici diretti, la proposta dovrebbe migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi professionali, agevolando una distribuzione più efficiente delle competenze tra gli Stati membri. Ciò dovrebbe contribuire ad affrontare le carenze di manodopera e di competenze, a migliorare la corrispondenza tra domanda e offerta sul mercato del lavoro, ad aumentare la produttività del lavoro e a rafforzare la resilienza e la competitività dell'economia europea. La proposta dovrebbe inoltre produrre impatti sociali positivi migliorando le opportunità di lavoro, sostenendo la mobilità professionale verso l'alto e migliorando la sicurezza del reddito per i professionisti che intendono esercitare la propria professione in un altro Stato membro.

•Efficienza normativa e semplificazione

La proposta contribuisce agli obiettivi di efficienza normativa semplificando il riconoscimento delle qualifiche professionali e riducendo gli oneri amministrativi per i richiedenti, le autorità competenti e i datori di lavoro. Essa affronta direttamente le complessità procedurali e le inefficienze individuate nel quadro attuale, preservando nel contempo i principi fondamentali della direttiva e la responsabilità degli Stati membri per le decisioni di riconoscimento.

Per quanto riguarda i richiedenti, la proposta semplifica la presentazione della domanda e consente di ottenere più rapidamente una decisione di riconoscimento. La riduzione della dipendenza dalle procedure cartacee, la promozione dell'uso di attestati digitali, la limitazione dei requisiti documentali e la disponibilità di informazioni più complete e standardizzate sulle procedure di riconoscimento dovrebbero rendere tali procedure più prevedibili, ridurre il numero di domande incomplete e di richieste di ulteriori informazioni, nonché ridurre i tempi e i costi associati alla preparazione e alla presentazione delle domande.

Per quanto concerne le autorità competenti, la proposta introduce un flusso di lavoro digitale comune, integrando il supporto dell'intelligenza artificiale, rafforza la cooperazione amministrativa e stabilisce norme procedurali più chiare. Tali misure dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi, evitare la duplicazione del lavoro, razionalizzare la gestione delle procedure di riconoscimento e migliorare la coerenza e l'efficienza del processo decisionale in tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda i datori di lavoro, una maggiore rapidità e prevedibilità delle procedure di riconoscimento dovrebbe agevolare le assunzioni, migliorare la pianificazione della forza lavoro e accelerare l'accesso a professionisti qualificati, anche nei settori che registrano carenze di manodopera e di competenze.

La proposta contribuisce alla competitività dell'Unione riducendo i tempi necessari per coprire i posti vacanti nelle professioni regolamentate. Le piccole e medie imprese dovrebbero trarne benefici in misura proporzionalmente maggiore, mentre non saranno imposti nuovi obblighi alle imprese.

Sebbene l'attuazione della nuova infrastruttura digitale richieda investimenti iniziali nei sistemi informatici, nella formazione e negli adeguamenti organizzativi, tali costi di transizione dovrebbero essere compensati dalle riduzioni durature degli oneri amministrativi, dai tempi di trattamento più brevi e da un sistema di riconoscimento più efficiente e coerente in tutta l'Unione.

•Diritti fondamentali

Agevolando il riconoscimento delle qualifiche professionali in tutti gli Stati membri, la proposta sostiene l'esercizio effettivo delle libertà di circolazione, vale a dire la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi nel mercato interno, nonché la libera circolazione dei lavoratori. Riducendo gli ostacoli amministrativi e normativi, la proposta consente ai professionisti mobili di esercitare la professione sulla base delle proprie qualifiche e dei propri meriti, indipendentemente dalla loro nazionalità e dallo Stato membro in cui hanno ottenuto tali qualifiche. In tal modo, essa contribuisce al rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, sanciti dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, e facilita l'esercizio effettivo dei diritti conferiti dai trattati. La proposta promuove inoltre il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta, sancito dall'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali, in particolare dal paragrafo 2, che garantisce ai cittadini dell'Unione la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta ha un'incidenza sul bilancio dell'Unione per quanto riguarda lo sviluppo, la diffusione e il funzionamento della soluzione digitale europea per il riconoscimento (EDRS), che sarà sviluppata, finanziata e gestita dalla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

L'EDRS fornirà un flusso di lavoro digitale comune per il riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta l'Unione e comprenderà interfacce per i richiedenti e le autorità competenti, funzionalità assistite dall'IA a sostegno del trattamento delle domande di riconoscimento, l'interoperabilità con i pertinenti sistemi dell'Unione, compresi il sistema tecnico "una tantum" dello sportello digitale unico e il portafoglio europeo di identità digitale, funzionalità analitiche e statistiche e l'integrazione con la banca dati delle professioni regolamentate rafforzata.

Per il 2027 le risorse per l'introduzione del sistema proverranno dall'EaSI. L'iniziativa dovrebbe essere finanziata nell'ambito della dotazione concordata del programma. Per gli anni successivi, le risorse necessarie potrebbero essere previste nella proposta della Commissione per il prossimo QFP 2028-2034, in particolare lo strumento dell'UE nell'ambito dei piani di partenariato nazionale e regionale. La Commissione ritiene che il fabbisogno di risorse umane sarà coperto mediante riassegnazione per far fronte alle esigenze derivanti dalla presente proposta. L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

La Commissione terrà informati gli Stati membri in merito allo sviluppo dell'EDRS, consentendo loro di prepararsi alla sua introduzione. In ogni caso, l'EDRS deve essere reso operativo prima della data di recepimento dei corrispondenti obblighi procedurali degli Stati membri ai sensi della presente proposta. Gli Stati membri non sono tenuti a sostenere i costi per lo sviluppo o l'adeguamento delle soluzioni nazionali a sostegno delle procedure di riconoscimento, in quanto l'EDRS, insieme ad altre soluzioni dell'UE come l'IMI, coprirà integralmente le funzionalità necessarie alle autorità competenti per il trattamento delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Fornendo e finanziando un'infrastruttura digitale comune a livello dell'Unione, la proposta evita che gli Stati membri debbano sviluppare e mantenere soluzioni nazionali distinte, riducendo in tal modo i costi di attuazione, generando economie di scala e favorendo un'attuazione coerente della direttiva in tutta l'Unione. L'incidenza della proposta sul bilancio è indicata in dettaglio nella scheda finanziaria che la accompagna.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione monitorerà l'attuazione in stretta collaborazione con i coordinatori nazionali e le autorità competenti. Il monitoraggio si concentrerà sulla misura in cui la proposta riesce a semplificare le procedure di riconoscimento, ridurre gli oneri e i costi amministrativi e migliorare la cooperazione amministrativa.

Tale monitoraggio si baserà su due fonti complementari: le relazioni biennali degli Stati membri, coordinate dai coordinatori nazionali, e i dati annuali generati mediante l'EDRS. La prima raccolta di dati avrà luogo prima dell'introduzione del nuovo sistema al fine di stabilire una base di riferimento, cui farà seguito un monitoraggio periodico dopo l'attuazione.

Il quadro di monitoraggio comprende indicatori che misurano la qualità e la completezza delle informazioni fornite ai richiedenti, l'efficienza e la tempestività delle procedure di riconoscimento, gli oneri amministrativi associati alle domande di riconoscimento e l'efficacia della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. Una serie dettagliata di indicatori, unitamente alle fonti di dati e ai metodi di raccolta, è riportata nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. La Commissione effettuerà una valutazione della direttiva circa cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento.

•Documenti esplicativi (per le direttive)

A norma dell'articolo 3 della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a recepirne le disposizioni nel diritto nazionale e a notificare alla Commissione le corrispondenti misure nazionali. Nel notificare tali misure, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sufficienti a consentire alla Commissione di valutare la completezza e la correttezza del recepimento. Tali informazioni dovrebbero indicare chiaramente le modalità con cui le disposizioni della direttiva sono state recepite nel diritto nazionale.

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 stabilisce le modifiche della direttiva 2005/36/CE. L'articolo 2 modifica le disposizioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI"). L'articolo 3 contiene le disposizioni relative al recepimento, l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore della direttiva recante modifica e l'articolo 5 ne specifica i destinatari.

Le modifiche sostanziali introdotte dall'articolo 1 sono articolate intorno ai temi principali seguenti:

digitalizzazione delle procedure di riconoscimento: la proposta sostituisce l'attuale quadro relativo alla tessera professionale europea con una soluzione digitale europea per il riconoscimento istituita dal nuovo articolo 56 ter. Sebbene le decisioni di riconoscimento restino di competenza degli Stati membri, l'intero flusso di lavoro amministrativo sarà gestito attraverso un'infrastruttura digitale comune utilizzata da tutte le autorità competenti. La proposta introduce inoltre un principio di esclusività digitale attraverso l'articolo 56 quater;

procedure di riconoscimento più rapide e prevedibili: la proposta introduce, attraverso l'articolo 56 quinquies, i termini per ciascuna fase procedurale fondamentale, creando un flusso di lavoro strutturato dalla presentazione della domanda alla decisione finale di riconoscimento. Ciò sostituisce l'attuale approccio, in base al quale è definita soltanto la durata complessiva della procedura, e riduce sostanzialmente la durata massima delle procedure di riconoscimento sia nell'ambito del regime di riconoscimento automatico che nell'ambito del regime generale. Analogamente, per la prestazione temporanea e occasionale di servizi, l'articolo 7, paragrafo 4, riduce la durata delle verifiche preliminari. Per rafforzare la conformità, il nuovo articolo 56 sexies introduce un meccanismo di risarcimento finanziario per i richiedenti interessati da ritardi eccessivi nella gestione amministrativa delle loro domande di riconoscimento;

semplificazione degli obblighi procedurali: la proposta armonizza ulteriormente il quadro procedurale chiarendo, mediante modifiche all'articolo 50, che le autorità competenti possono richiedere solo i documenti espressamente previsti dalla direttiva. L'articolo 50, paragrafo 8, impone agli Stati membri di accettare tali documenti in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione, mentre l'articolo 56 quater, paragrafo 3, stabilisce norme relative alle comunicazioni con i richiedenti. Il nuovo articolo 51 bis introduce principi comuni che disciplinano i diritti di riconoscimento. Nel complesso, tali misure riducono gli oneri amministrativi superflui, migliorano la certezza del diritto e promuovono un'applicazione più coerente della direttiva;

modernizzazione delle notifiche e delle relazioni: la proposta modernizza il quadro di notifica modificando l'articolo 59, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di trasmettere le notifiche relative alle professioni regolamentate attraverso il sistema di informazione del mercato interno. Essa rafforza inoltre il ruolo della Commissione nel monitoraggio dell'attuazione della direttiva attraverso modifiche all'articolo 60, consentendo di basare le relazioni sulle informazioni statistiche generate dalla soluzione digitale europea per il riconoscimento e migliorando in tal modo la qualità, la comparabilità e la disponibilità dei dati sull'attuazione;

rafforzamento della cooperazione e della governance: la proposta introduce un quadro di governance più strutturato attraverso il nuovo articolo 60 bis, rafforzando la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali. I programmi di lavoro annuali forniranno un quadro più chiaro per monitorare l'attuazione, individuare le sfide comuni, scambiare buone pratiche e preparare i futuri sviluppi del sistema di riconoscimento. Il quadro di governance rafforzato è inoltre inteso ad agevolare e razionalizzare l'esercizio dei poteri delegati conferiti dalla direttiva, in particolare per quanto riguarda l'istituzione di quadri comuni di formazione;

parità di trattamento dei cittadini dell'UE e dei cittadini di paesi terzi: le modifiche all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 10, lettera g), della direttiva 2005/36/CE allineano la direttiva alla [direttiva xxxx/xxx/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi], che istituisce un quadro per il riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi possedute da cittadini di paesi terzi. Le disposizioni vigenti sono sostituite da nuove norme relative al riconoscimento delle qualifiche ottenute al di fuori dell'Unione di cui al titolo V bis, garantendo la coerenza tra i due quadri giuridici e preservando nel contempo la distinzione tra il regime generale e il riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE, nonché le principali caratteristiche alla base di ciascuno di tali sistemi.

2026/0273 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il mercato unico è un caposaldo dell'integrazione europea e un motore fondamentale della competitività, della prosperità e della resilienza dell'Unione. Il conseguimento del suo potenziale dipende, tra l'altro, dalla possibilità per le persone di circolare liberamente in tutta l'Unione e di utilizzare le loro competenze e qualifiche ovunque siano necessarie. Agevolare la mobilità contribuisce a una migliore distribuzione delle competenze in tutta l'Unione, aiuta ad affrontare le carenze di manodopera e di competenze e rafforza la capacità dell'economia dell'Unione di rispondere alle mutevoli esigenze economiche e demografiche. È pertanto opportuno ridurre gli ostacoli che ancora si frappongono alla mobilità dei professionisti. Ciò è particolarmente importante nel settore delle professioni regolamentate, in cui l'accesso a un'attività professionale o il suo esercizio sono subordinati al possesso di specifiche qualifiche professionali. Le differenze tra i requisiti nazionali in materia di qualifiche possono ostacolare la mobilità dei professionisti qualificati tra gli Stati membri.

(2)La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 stabilisce le norme che disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio ed è uno strumento fondamentale a sostegno della mobilità dei lavoratori e dei servizi nel mercato unico. Essa istituisce un quadro dell'Unione per il riconoscimento delle qualifiche professionali e svolge pertanto un ruolo centrale nel consentire ai professionisti di esercitare il proprio diritto alla libera circolazione, garantendo nel contempo che i requisiti che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante siano adeguatamente tenuti in considerazione. Al fine di agevolare ulteriormente la mobilità professionale nel mercato unico, tale quadro dovrebbe essere modernizzato e reso più semplice, rapido ed efficiente, in particolare utilizzando meglio gli strumenti digitali, razionalizzando le procedure di riconoscimento e rafforzando la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.

(3)La direttiva 2005/36/CE, che stabilisce le norme che disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini dell'Unione, contiene già norme specifiche relative alle qualifiche ottenute nei paesi terzi. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che ogni Stato membro può consentire, secondo norme proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali acquisite in un paese terzo, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio e che, per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo. Inoltre l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, della medesima direttiva, in combinato disposto con l'articolo 10, lettera g), garantisce che, se un cittadino di uno Stato membro ha ottenuto il riconoscimento della propria qualifica del paese terzo in uno Stato membro e, nella professione in questione, ha un'esperienza professionale certificata di tre anni nello stesso Stato membro, la qualifica del paese terzo sia assimilata a un titolo di formazione ai sensi della direttiva, il che dovrebbe consentirgli di ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali nell'ambito del regime generale quando richiede di accedere alla professione in un altro Stato membro. Con l'adozione della [direttiva xxxx/xxx/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi 5 ], che istituisce un quadro per il riconoscimento, ai fini dello stabilimento, delle qualifiche di paesi terzi possedute da cittadini di paesi terzi, è opportuno garantire che la direttiva 2005/36/CE stabilisca altresì un approccio coordinato al riconoscimento delle qualifiche ottenute dai cittadini degli Stati membri al di fuori dell'Unione.

(4)A tal fine, è opportuno apportare alla direttiva 2005/36/CE gli adeguamenti necessari per garantire la coerenza tra i due atti giuridici. È pertanto necessario inserire nella direttiva 2005/36/CE il nuovo titolo V bis, al fine di garantire che ciascuno Stato membro predisponga procedure adeguate per il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute al di fuori dell'Unione e possedute da cittadini di uno Stato membro. Tali procedure dovrebbero garantire che i cittadini di uno Stato membro che intendono far riconoscere le proprie qualifiche professionali in uno Stato membro ospitante a fini di stabilimento non siano soggetti a norme meno favorevoli di quelle applicabili ai cittadini di paesi terzi che intendono far riconoscere le proprie qualifiche professionali in tale Stato membro.

(5)È opportuno preservare la distinzione tra il regime generale di riconoscimento e il regime di riconoscimento automatico istituiti dalla direttiva 2005/36/CE, nonché la logica sottesa a tali regimi, tenendo debitamente conto delle specificità delle qualifiche rilasciate al di fuori dell'Unione per garantire che siano soddisfatte le condizioni prescritte per l'accesso alla professione e il suo esercizio nello Stato membro ospitante.

(6)Nella sua relazione speciale 10/24 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione 6 , la Corte dei conti europea ha rilevato che, pur costituendo un meccanismo essenziale, la direttiva 2005/36/CE è utilizzata di rado e in modo incoerente. Per migliorare il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, la Corte ha raccomandato in particolare di aggiornare annualmente l'allegato V di tale direttiva, di rendere più breve il termine ultimo per il riconoscimento attraverso il regime automatico, di cui beneficiano le professioni per le quali la direttiva stabilisce requisiti minimi di formazione obbligatori, e di garantire informazioni attendibili e coerenti per i cittadini.

(7)Le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali possono comportare un onere elevato per i richiedenti. I professionisti che intendono far riconoscere le qualifiche acquisite in un altro Stato membro sono tenuti a presentare numerosi documenti giustificativi, comprese copie autenticate e traduzioni, talvolta in formato cartaceo, e a corrispondere diritti che variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Tali requisiti possono scoraggiare i professionisti dal perseguire opportunità in altri Stati membri. Ridurre la dipendenza dai documenti in formato cartaceo, garantendo nel contempo l'accesso alle informazioni ivi contenute, è pertanto fondamentale per agevolare la libera circolazione dei professionisti nell'Unione.

(8)Sebbene la maggior parte delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali a norma della direttiva 2005/36/CE sia completata entro i termini applicabili, in alcuni casi continuano a verificarsi persistenti ritardi che interessano i richiedenti e possono ostacolare l'accesso tempestivo alle professioni regolamentate. Tali ritardi possono comportare costi significativi o la perdita di opportunità per i richiedenti, danneggiando nel contempo anche i datori di lavoro che attendono l'assunzione di professionisti qualificati, in particolare nei settori caratterizzati da carenze di manodopera e di competenze. È pertanto necessario modernizzare, semplificare e rendere più efficienti le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali, fissando termini precisi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza reciproca tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e quelle dello Stato membro d'origine.

(9)Per poter presentare domande di riconoscimento complete, i richiedenti dovrebbero disporre di informazioni attendibili in grado di aiutarli nella procedura di riconoscimento delle loro qualifiche. Dovrebbero poter comprendere, già in una fase iniziale, se possono accedere a una professione regolamentata in un altro Stato membro e a quali condizioni. È pertanto necessario garantire che, prima dell'avvio di una procedura, siano disponibili per i richiedenti informazioni chiare, affidabili e aggiornate e che questi siano adeguatamente indirizzati verso la professione pertinente, le norme nazionali applicabili e i documenti giustificativi richiesti.

(10)La tessera professionale europea introdotta dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 è rimasta limitata a un numero ristretto di professioni e, data la sua progettazione mirata ai singoli casi, non si è dimostrata in grado di trasformarsi in una soluzione più ampia o completa per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Al fine di garantire una transizione agevole e ordinata verso tale soluzione, la tessera professionale europea dovrebbe pertanto essere gradualmente eliminata. A tal fine gli Stati membri dovrebbero continuare a rilasciare tale tessera per un periodo transitorio limitato.

(11)Al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche professionali, è opportuno istituire la soluzione digitale europea per il riconoscimento, una soluzione informatica comune a livello dell'Unione a sostegno della digitalizzazione delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale sistema dovrebbe fornire un'infrastruttura digitale comune che consenta ai richiedenti di presentare domande e documenti giustificativi, anche riutilizzando i dati pertinenti dei sistemi nazionali di identità o di credenziali, e di ricevere informazioni sullo stato e sull'esito delle loro domande. Il sistema dovrebbe agevolare una cooperazione sicura ed efficiente tra le autorità competenti, ridurre gli oneri amministrativi e i ritardi ingiustificati e semplificare le procedure per i richiedenti e le autorità competenti. Dovrebbe inoltre contribuire all'applicazione coerente e all'attuazione uniforme della direttiva 2005/36/CE negli Stati membri, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, così come dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi amministrativi nazionali.

(12)L'introduzione di termini procedurali più rigorosi per lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti dovrebbe essere accompagnata da misure volte ad aiutare gli Stati membri a rendere più efficiente tale cooperazione mediante un flusso di lavoro digitale comune. La soluzione digitale europea per il riconoscimento dovrebbe pertanto garantire comunicazioni sicure, la piena tracciabilità delle fasi procedurali, la certezza del diritto e il trattamento tempestivo delle domande.

(13)L'uso di soluzioni digitali dovrebbe contribuire a un'organizzazione più efficiente delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali. A tal fine, sulla base degli attestati di qualifica digitali resi disponibili a norma del [regolamento (UE) XXX che istituisce un quadro per la portabilità delle competenze e delle qualifiche e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724] 8 , i richiedenti dovrebbero poter ottenere, per via digitale, i titoli di formazione rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e verificare, prima della presentazione, la completezza della domanda, anche per quanto riguarda l'adeguatezza dei documenti giustificativi e delle traduzioni. Gli strumenti digitali dovrebbero inoltre sostenere le autorità competenti nella valutazione delle domande, compreso l'esame dei documenti giustificativi, facilitare lo scambio sicuro di informazioni con le autorità di altri Stati membri e migliorare la comunicazione con i richiedenti. Tali miglioramenti dovrebbero contribuire a ridurre i tempi di trattamento delle domande e i termini applicabili.

(14)Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 , è uno strumento che sostiene la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti nel riconoscimento delle qualifiche professionali a norma della direttiva 2005/36/CE. La soluzione digitale europea per il riconoscimento istituita a norma della direttiva 2005/36/CE dovrebbe basarsi sull'IMI e interagire con esso, evitando la duplicazione dei canali di comunicazione e preservando le funzionalità acquisite dello strumento esistente. L'allegato di tale regolamento dovrebbe essere modificato in conformità delle modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva.

(15)Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 ha istituito lo sportello digitale unico e il sistema tecnico "una tantum", che consentono lo scambio transfrontaliero di prove tra le autorità competenti senza che gli utenti debbano presentare nuovamente documenti già in possesso di un'altra autorità pubblica. L'attuazione costante del regolamento può contribuire a rendere più efficienti le procedure di riconoscimento consentendo di utilizzare i documenti giustificativi scambiati attraverso il sistema tecnico "una tantum" nell'ambito della soluzione digitale europea per il riconoscimento, riducendo l'onere per i richiedenti di ottenere e presentare copie certificate delle prove già disponibili tramite registri pubblici o autorità di un altro Stato membro.

(16)La banca dati accessibile al pubblico delle professioni regolamentate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, istituita e gestita dalla Commissione, fornisce una panoramica centralizzata delle professioni regolamentate in ciascuno Stato membro, delle disposizioni giuridiche applicabili e delle autorità competenti responsabili. Al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza, tale banca dati dovrebbe costituire l'unica fonte autorevole di informazioni sullo status normativo delle professioni nell'Unione e gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni da essi notificate rimangano complete, accurate e aggiornate.

(17)Le barriere linguistiche possono complicare e ritardare le procedure di riconoscimento. I recenti progressi nella traduzione automatica, compreso il servizio eTranslation della Commissione, consentono di trattare i documenti presentati in un'altra lingua ufficiale dell'Unione agevolandone la comprensione. Il costante miglioramento della qualità della traduzione automatica accresce progressivamente la fiducia riposta nelle traduzioni e sta ridefinendo il contributo dei traduttori umani, orientandolo verso la garanzia e la verifica della qualità. Le autorità competenti dovrebbero pertanto poter fare affidamento sulla traduzione automatica integrata nella soluzione digitale europea per il riconoscimento al fine di agevolare il trattamento delle domande, mantenendo nel contempo la possibilità di richiedere, se del caso, una traduzione umana certificata.

(18)Per sostenere la digitalizzazione delle procedure a norma della direttiva 2005/36/CE, la soluzione digitale europea per il riconoscimento, che dovrebbe basarsi su un'infrastruttura a livello dell'Unione per gli attestati di qualifica digitali, dovrebbe consentire ai richiedenti di utilizzare e condividere in modo più efficiente prove digitali affidabili a livello transfrontaliero. La soluzione digitale europea per il riconoscimento istituita dalla presente direttiva costituisce un servizio pubblico digitale transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento su un'Europa interoperabile) 11 ed è soggetta ai requisiti stabiliti in tale regolamento, compreso l'obbligo di effettuare una valutazione dell'interoperabilità. Conformemente ai requisiti applicabili ai portafogli europei di identità digitale a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 , la soluzione digitale europea per il riconoscimento dovrebbe essere interoperabile con il portafoglio di identità digitale dell'UE in modo che i richiedenti possano presentare, riutilizzare e condividere in modo sicuro, sotto il proprio controllo, documenti digitali preautenticati ivi conservati, compresi i titoli di formazione. Basandosi su attestati di qualifica digitali standardizzati e su sistemi interoperabili, tale quadro dovrebbe aiutare le autorità competenti ad accedere più rapidamente a informazioni attendibili e aggiornate, accelerare le verifiche, ridurre le richieste ripetute delle medesime prove e favorire decisioni di riconoscimento più rapide e coerenti negli Stati membri.

(19)Per sostenere la digitalizzazione delle procedure di riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire la ricezione e la verifica sicure delle credenziali, nonché il loro utilizzo nel trattamento digitale delle richieste di riconoscimento e nell'emissione delle decisioni di riconoscimento. La soluzione digitale europea per il riconoscimento dovrebbe rafforzare ulteriormente la fiducia dei richiedenti e dei datori di lavoro nell'uso delle prove digitali nelle procedure di riconoscimento transfrontaliero delle professioni regolamentate. Gli attestati di qualifica digitali rilasciati conformemente al [regolamento (UE) XXX che istituisce un quadro per la portabilità delle competenze e delle qualifiche e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724] dovrebbero consentire alle autorità competenti di fare affidamento sulla loro autenticità senza effettuare ulteriori controlli. Per gli altri documenti presentati a supporto delle richieste di riconoscimento, qualora siano necessarie verifiche di autenticità, una maggiore digitalizzazione dovrebbe consentire alle autorità competenti di effettuare tali verifiche in modo più efficiente e coerente, contribuendo a individuare le irregolarità e a prevenire la presentazione di documenti fraudolenti.

(20)Per garantire la parità di trattamento e un accesso effettivo, i richiedenti che non sono in grado di eseguire la procedura esclusivamente per via elettronica, anche a causa di limitate competenze digitali, non dovrebbero essere svantaggiati nell'esercizio dei loro diritti a norma della direttiva 2005/36/CE. Gli Stati membri dovrebbero adottare disposizioni adeguate per consentire a tali richiedenti di espletare le procedure pertinenti con mezzi non elettronici, garantendo nel contempo che le loro domande siano trattate con la stessa diligenza, senza indebiti ritardi e fatte salve le stesse garanzie procedurali applicabili alle domande presentate attraverso la soluzione digitale. In tale contesto i documenti presentati nel corso di tali procedure possono essere forniti in formati diversi, compresi documenti cartacei scansionati e convertiti in formato elettronico, nonché documenti elettronici, compresi gli attestati elettronici di attributi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione 13 . L'utilizzo di formati diversi non dovrebbe comportare discriminazioni nei confronti del richiedente, a condizione che l'autenticità, l'integrità e, se del caso, l'origine dei documenti possano essere adeguatamente valutate. Qualora un richiedente si avvalga di mezzi non elettronici per motivi giustificati, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'autorità competente, o un altro organismo designato, inserisca i dati e i documenti necessari nel sistema digitale senza indebito ritardo e tenga adeguatamente informato il richiedente sullo stato di avanzamento della procedura. Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire un adeguato sostegno tecnico e digitale ai richiedenti che utilizzano la soluzione digitale, in particolare a quelli con competenze digitali limitate, al fine di garantire un accesso effettivo su base paritaria.

(21)Nell'esame delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali, le autorità competenti possono essere assistite dalla soluzione digitale europea per il riconoscimento. Tale assistenza potrebbe comportare la valutazione della completezza delle domande per quanto riguarda l'idoneità delle informazioni e la pertinenza delle prove fornite, l'autenticità dei documenti presentati, l'individuazione di differenze sostanziali tra la formazione attestata dal richiedente e i requisiti di formazione nazionali, l'indicazione di possibili misure compensative (prove attitudinali o tirocini di adattamento) conformemente alla direttiva 2005/36/CE e l'individuazione di casi analoghi valutati in precedenza, nell'ottica di promuovere la coerenza del processo decisionale.

(22)La Commissione e gli Stati membri, nelle rispettive qualità di responsabile del trattamento e di titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 e dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 , dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dall'accesso non autorizzato, dalla perdita accidentale o dal trattamento illecito.

(23)Qualora un ritardo eccessivo sia imputabile all'autorità competente e non al richiedente, quest'ultimo dovrebbe avere diritto a un risarcimento adeguato e proporzionato per lo svantaggio economico causato dal ritardo.

(24)I vantaggi del riconoscimento automatico potrebbero essere ulteriormente estesi ad altre professioni mediante un ricorso più ampio al meccanismo istituito dalla direttiva 2005/36/CE per lo sviluppo di quadri comuni di formazione. Laddove sia possibile individuare un insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione e tale insieme sia condiviso da almeno un terzo degli Stati membri, i quadri comuni di formazione possono costituire uno strumento efficace per promuovere la mobilità professionale nel rispetto degli approcci normativi e dei sistemi di formazione nazionali. Per conseguire tale obiettivo è necessaria una cooperazione rafforzata tra le autorità competenti attraverso il gruppo di coordinatori istituito dalla decisione 2007/172/CE della Commissione 16 . Pur contribuendo all'attuazione coerente ed efficace della direttiva 2005/36/CE nel suo complesso, anche mediante la preparazione di programmi di lavoro annuali e lo scambio di esperienze e migliori prassi, il gruppo dovrebbe fungere anche da forum per sensibilizzare e favorire lo scambio con i professionisti, le loro organizzazioni rappresentative e le parti sociali, anche in relazione alle esigenze del mercato del lavoro, agli standard di qualità e all'autonomia professionale. Dovrebbe in particolare contribuire all'individuazione di nuovi insiemi condivisi di conoscenze, abilità e competenze, alla valutazione delle esigenze e delle aspettative nelle professioni e all'esplorazione delle opportunità di sviluppo di quadri comuni di formazione conformemente alla presente direttiva.

(25)Al fine di garantire coerenza, trasparenza e proporzionalità ed evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, gli ulteriori requisiti in materia di monitoraggio e valutazione connessi alle misure di digitalizzazione e semplificazione introdotte dalla presente direttiva dovrebbero essere integrati nel quadro in materia di relazioni istituito dall'articolo 60 della direttiva 2005/36/CE. La valutazione dovrebbe riguardare in particolare il funzionamento della soluzione digitale europea per il riconoscimento, il suo effetto sugli oneri amministrativi e sulla durata delle procedure, nonché il suo impatto sulla mobilità dei professionisti e sulla risposta alle carenze di manodopera e di competenze nel mercato interno.

(26)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE e il regolamento (UE) 1024/2012.

(27)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il [data] 17 ,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2005/36/CE

La direttiva 2005/36/CE è così modificata:

(1)l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro ("Stato membro ospitante"), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri ("Stati membri d'origine"), che permettono al titolare di tali qualifiche di accedere alla professione e di esercitarla nello Stato membro ospitante.

2. La presente direttiva definisce altresì le regole relative all'accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro.

3. La presente direttiva stabilisce inoltre regole in base alle quali uno Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in un paese terzo ai fini dello stabilimento in tale Stato membro e che consentono al titolare di tali qualifiche l'accesso alla professione e il suo esercizio in tale Stato membro a condizioni non meno favorevoli di quelle previste per i cittadini di paesi terzi.";

(2)l'articolo 2 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro e che abbiano acquisito le proprie qualifiche professionali in un altro Stato membro o in un paese terzo";

b)il paragrafo 2 è soppresso;

(3)l'articolo 3 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera k) è soppressa;

ii) è aggiunta la seguente lettera o):

"o) "attestato di qualifica digitale": un attestato di qualifica rilasciato in formato digitale conformemente al regolamento (UE) xxxx/xxx sulla portabilità delle qualifiche e delle competenze e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 18 ";

b)il paragrafo 3 è soppresso;

(4)l'articolo 4 è così modificato:

"Articolo 4

Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale sono qualificati nello Stato membro d'origine o nel paese terzo in cui hanno acquisito le qualifiche, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante è considerata la stessa per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine o nel paese terzo, se le attività coperte sono comparabili.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'accesso parziale a una professione nello Stato membro ospitante è garantito alle condizioni stabilite all'articolo 4 septies.";

(5)gli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies sono soppressi;

(6)l'articolo 4 septies è così modificato:

"Articolo 4 septies

Accesso parziale

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l'accesso parziale, ai fini dello stabilimento, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un'attività professionale sul proprio territorio unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine o nel paese terzo l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante;

b)le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine o nel paese terzo e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all'intera professione regolamentata in detto Stato;

c)l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante.

Ai fini della lettera c), primo comma, l'autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l'attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d'origine o nel paese terzo.

2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l'accesso parziale, ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali nello Stato membro ospitante, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un'attività professionale sul proprio territorio unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante;

b)le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all'intera professione regolamentata in detto Stato;

c)l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante.

Ai fini della lettera c), primo comma, l'autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l'attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d'origine o nel paese terzo.

3. L'accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

4. Le domande presentate ai fini dello stabilimento in uno Stato membro sono esaminate conformemente al titolo III, capi I e IV, per i professionisti che chiedono un accesso parziale sulla base delle qualifiche professionali ottenute nello Stato membro d'origine e conformemente al titolo V bis per i professionisti che chiedono un accesso parziale sulla base delle qualifiche professionali ottenute in un paese terzo.

5. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente al titolo II.

6. In deroga all'articolo 52 della presente direttiva, una volta concesso l'accesso parziale, l'attività professionale è esercitata con il titolo professionale del paese terzo o dell'altro Stato membro. Lo Stato membro ospitante può richiedere che tale titolo professionale sia utilizzato nelle lingue di tale Stato membro. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attività professionali.

7. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni di cui al titolo V bis della presente direttiva.";

(7)l'articolo 7 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione.";

b)al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro due settimane dalla data in cui informa il richiedente che la dichiarazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è completa, come stabilito all'articolo 56 quinquies, paragrafo 4, l'autorità competente notifica al prestatore di servizi la sua decisione, che può essere una delle seguenti:

a)di non procedere alla verifica delle qualifiche professionali;

b)qualora le qualifiche professionali siano state verificate:

i) di esigere dal prestatore una prova attitudinale; oppure

ii) di consentire la prestazione dei servizi.";

(8)all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, ove sussistano giustificati dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento del prestatore e la sua buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di natura professionale. Qualora decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento forniscono dette informazioni conformemente agli articoli 56 e 56 quinquies. Nel caso delle professioni non regolamentate nello Stato membro d'origine, anche i centri assistenza di cui all'articolo 57 ter possono fornire anche tali informazioni.";

(9)all'articolo 10, la lettera g) è soppressa;

(10)l'articolo 14 è così modificato:

a)al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo 10, lettere b) e c), dall'articolo 10, lettera d) per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2.";

b)è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8. Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti che non superano una prova attitudinale, oppure una o più verifiche facenti parte di un tirocinio di adattamento, sia data la possibilità di sostenere nuovamente le rispettive prove o verifiche. Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti siano forniti riscontri che illustrino i risultati della valutazione e gli ambiti di miglioramento, e sia loro riconosciuto il diritto ad almeno altri due tentativi per ciascuna prova o verifica non superata.";

(11)all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione sono rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia ottenuto in tale Stato membro un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, possa richiedere che il relativo certificato che accompagna tale titolo di formazione, elencato nell'allegato V, sia rilasciato sotto forma di attestato di qualifica digitale conformemente al [regolamento (UE) XXX che istituisce un quadro per la portabilità delle competenze e delle qualifiche e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724]. Chiunque sia in possesso di tale titolo di formazione e, se del caso, del relativo certificato di cui all'allegato V, rilasciato in formato non digitale, può richiedere allo Stato membro di rilascio un attestato di qualifica digitale relativo a tale certificato conformemente al [regolamento (UE) XXX che istituisce un quadro per la portabilità delle competenze e delle qualifiche e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724].

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 33, 37, 39 e 49.

Le disposizioni del terzo e quarto comma lasciano impregiudicate le disposizioni del [regolamento (UE) XXX che istituisce un quadro per la portabilità delle competenze e delle qualifiche e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724] relative all'attestato di qualifica digitale.";

(12)all'articolo 25 è inserito il paragrafo 6 seguente:

"6. Al fine di tenere conto delle modifiche generalmente riconosciute nella terminologia medica in tutta l'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater per aggiornare la denominazione generica delle specializzazioni di cui all'allegato V, punti 5.1.3 e 5.3.3. ";

(13)gli articoli 50 e 51 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 50

Documentazione e formalità

1. Quando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere esclusivamente i documenti e i certificati di cui all'allegato VII.

Qualora decida di imporre un obbligo relativo alla data di rilascio dei documenti di cui all'allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f), lo Stato membro ospitante accetta i documenti rilasciati entro un termine specifico, che non può essere inferiore ai tre mesi precedenti la data di presentazione.

Gli Stati membri, gli organismi e le altre persone giuridiche garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse.

2. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri non richiedono una conferma dell'autenticità qualora i titoli di formazione siano presentati sotto forma di attestati di qualifica digitali o qualora gli attestati o i titoli siano ottenuti attraverso il sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove, istituito a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 . Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di verificare il rispetto dei requisiti minimi di formazione applicabili a norma del capo III del presente titolo.

4. In caso di dubbio fondato, qualora un titolo di formazione sia stato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro e riguardi una formazione ricevuta in toto o in parte in un centro legalmente stabilito nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può verificare presso l'autorità competente dello Stato membro di origine:

a)se il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione è stato formalmente certificato dal centro di formazione situato nello Stato membro di origine;

b)se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la formazione nello Stato membro di origine;

c)se tale titolo conferisce gli stessi diritti professionali nel territorio dello Stato membro di origine.

5. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto a esercitare detta professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio di una delle sue attività professionali.

6. Lo scambio di informazioni tra autorità competenti di Stati membri diversi a norma del presente articolo avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 .

7. Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.

8. Gli Stati membri accettano i documenti di cui al paragrafo 1 in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 51

Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante esamina senza indebito ritardo una domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata e adotta una decisione debitamente motivata entro due settimane dalla data in cui il richiedente è informato, conformemente all'articolo 56 quinquies, paragrafo 4, del fatto che la domanda è completa e che non sono necessarie ulteriori informazioni. Tale termine può essere prorogato di quattro settimane nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.

2. La decisione dell'autorità competente, o la mancata decisione entro il termine stabilito al paragrafo 1, è soggetta a ricorso in base al diritto interno.";

(14)è inserito l'articolo 51 bis seguente:

"Articolo 51 bis

Diritti e oneri

1. Lo Stato membro ospitante rinuncia ai diritti per le procedure di riconoscimento e le misure compensative oppure provvede affinché gli eventuali diritti applicati non eccedano i costi effettivi sostenuti per la prestazione del servizio ai richiedenti.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre oneri forfettari qualora questi possano essere giustificati dal costo medio della prestazione del servizio ai richiedenti.

3. Eventuali richieste di risarcimento danni o indennizzi, potenziali o effettivi, derivanti dal mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 56 quinquies non sono presi in considerazione nel calcolo dei costi del servizio o dei costi di trattamento delle domande.

4. Gli Stati membri provvedono affinché siano pubblicamente disponibili e facilmente accessibili informazioni dettagliate sulla struttura dei diritti e sulla giustificazione di eventuali oneri imposti nell'ambito della procedura di riconoscimento.

5. Ogni Stato membro notifica alla Commissione, attraverso l'IMI o un'altra interfaccia elettronica che la Commissione mette a disposizione a tal fine, i diritti applicati per le procedure di riconoscimento e per le misure compensative per ciascuna professione. Mediante la stessa interfaccia ciascuno Stato membro notifica eventuali modifiche di tali diritti prima che abbiano effetto.";

(15)all'articolo 53, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I controlli possono essere effettuati solo dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.";

(16)all'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla presente direttiva.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esaminano la veridicità dei fatti e decidono la natura e la portata delle indagini da svolgere, informando le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle conclusioni che traggono dalle informazioni di cui dispongono.";

(17)sono inseriti gli articoli 56 ter, 56 quater, 56 quinquies, 56 sexies e 56 septies seguenti:

"Articolo 56 ter

Soluzione digitale europea per il riconoscimento

1. La Commissione istituisce e mantiene una soluzione digitale europea per il riconoscimento (European Digital Recognition Solution, "EDRS") globale, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che fornisce una piattaforma per la presentazione delle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 7 e delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali a norma del titolo III.

2. L'EDRS svolge le funzioni seguenti:

a)consente alle autorità competenti di definire le prove che un professionista è tenuto a fornire quando presenta domanda di riconoscimento delle professioni notificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, nonché le prove che un professionista deve fornire per le verifiche preliminari a norma dell'articolo 7, paragrafo 4;

b)consente ai richiedenti di creare, modificare, ritirare e monitorare le dichiarazioni rese a norma dell'articolo 7 o le domande di riconoscimento a norma del titolo III;

c)consente ai richiedenti di fornire tutti i documenti giustificativi necessari, provenienti da diverse fonti e in vari formati, compresi i documenti cartacei scansionati, gli attestati elettronici di attributi conservati in un portafoglio europeo di identità digitale, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 , e i documenti richiesti attraverso il sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove istituito a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d)effettua una prima valutazione automatizzata della completezza della domanda e dei documenti giustificativi che la accompagnano prima che il richiedente presenti la dichiarazione o la domanda;

e)rende accessibili allo Stato membro ospitante le domande e le dichiarazioni corredate di documenti giustificativi;

f)conferma al richiedente il ricevimento della domanda.

Ai fini del primo comma, lettera a), la soluzione consente alle autorità competenti di definire i documenti giustificativi necessari per ciascun tipo di procedura e professione. Provvede inoltre affinché, per le domande di cui al titolo III, le prove richieste non eccedano quelle stabilite all'articolo 50, in combinato disposto con l'allegato VII, e, per le dichiarazioni rese a norma dell'articolo 7, le prove richieste non eccedano quelle specificate in tale articolo.

3. L'EDRS è basato sull'IMI e interagisce con esso. Consente l'uso diretto delle funzionalità dell'IMI per la comunicazione sicura tra le autorità competenti e facilita la comunicazione sicura delle autorità competenti con il richiedente.

4. La Commissione provvede affinché l'EDRS, nel quadro del suo sviluppo e funzionamento, sia concepita in modo da sostenere le autorità competenti nelle attività di valutazione delle domande e di adozione delle decisioni relative al riconoscimento, anche attraverso la traduzione automatica dei documenti, e in modo da fornire supporto per la verifica dell'autenticità delle prove.

5. L'EDRS provvede affinché il richiedente sia informato senza indebito ritardo del completamento di ciascuna fase della procedura e di qualsiasi risarcimento dovuto a norma dell'articolo 56 quinquies.

6. La Commissione pubblica sul proprio sito web i formati e le norme utilizzati dall'EDRS per il rilascio, sotto forma di attestati di qualifica digitali, delle decisioni di riconoscimento adottate dagli Stati membri.

Articolo 56 quater

Trattamento digitale delle domande

1. Gli Stati membri provvedono affinché le dichiarazioni rese a norma dell'articolo 7 e le domande di riconoscimento ai sensi del titolo III siano presentate tramite l'EDRS.

Qualora il richiedente non sia in grado di utilizzare l'EDRS, gli Stati membri gli offrono la possibilità di presentare le dichiarazioni e le domande in formato non elettronico. In tali circostanze eccezionali, lo Stato membro inserisce senza indebito ritardo le informazioni presentate nell'EDRS, garantendo che tutte le domande siano trattate nell'ambito dell'EDRS e informando periodicamente il richiedente in merito allo stato di avanzamento del trattamento della domanda o della dichiarazione.

2. Le autorità competenti utilizzano l'IMI e l'EDRS per scambiare le informazioni necessarie per il trattamento delle domande e delle dichiarazioni con le autorità competenti di altri Stati membri o con i richiedenti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni ufficiali ai richiedenti siano effettuate in tutte le lingue ufficiali di tale Stato membro che sono anche lingue ufficiali dell'Unione, e almeno in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni ufficiali ai richiedenti, come le conferme di ricevimento, le decisioni e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura, siano trasmesse tramite l'EDRS.

Articolo 56 quinquies

Procedura per il trattamento digitale delle domande

 

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante valutano la completezza della domanda e delle prove fornite e informano il richiedente tramite l'EDRS di eventuali documenti mancanti entro una settimana dalla data di presentazione della domanda o della dichiarazione.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano allo Stato membro d'origine eventuali dubbi motivati in merito ai documenti giustificativi rilasciati da tale Stato membro ed eventuali esigenze specifiche in merito a informazioni o attestati che devono essere forniti da tale Stato membro.

A tal fine, entro una settimana dalla presentazione del fascicolo completo della domanda o della dichiarazione, lo Stato membro ospitante chiede allo Stato membro d'origine di fornire tramite l'EDRS le informazioni, le conferme o gli attestati necessari per procedere con la domanda o per dissipare gli eventuali dubbi motivati.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le prove o gli attestati richiesti tramite l'EDRS entro due settimane. Per le procedure di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e al titolo III, capi I e II, tale periodo può essere prorogato di altre due settimane su richiesta dello Stato membro d'origine.

4. Dopo aver avuto accesso al fascicolo completo e aver ricevuto, se necessario, eventuali altri documenti giustificativi conformemente ai paragrafi da 1 a 3, lo Stato membro ospitante comunica senza indebito ritardo al richiedente, tramite l'EDRS, che il fascicolo della domanda di riconoscimento presentato a norma del titolo III o la dichiarazione resa a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, sono completi e che non sono necessarie ulteriori informazioni da parte del richiedente o dello Stato membro d'origine per trattare la domanda o effettuare le verifiche preliminari richieste.

5. Per le dichiarazioni rese a norma dell'articolo 7, ad eccezione di quelle che richiedono una verifica preliminare a norma del paragrafo 4 di tale articolo, lo Stato membro ospitante comunica al richiedente tramite l'EDRS, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto la dichiarazione, che la prestazione dei servizi nel suo territorio può iniziare immediatamente.

6. Per quanto riguarda le procedure di cui al titolo III e l'esito delle verifiche preliminari effettuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), la decisione finale adottata dallo Stato membro ospitante è rilasciata sotto forma di attestato di qualifica digitale tramite l'EDRS.

Articolo 56 sexies

Mancato rispetto dei termini

1. Qualora superi di oltre cinque giorni di calendario i termini fissati all'articolo 21, paragrafo 1, o all'articolo 56 quinquies, paragrafo 3, lo Stato membro d'origine provvede affinché i richiedenti abbiano il diritto di chiedere e ricevere un risarcimento per il ritardo. Il risarcimento assume la forma di una somma forfettaria per ciascun giorno di mancato rispetto del termine, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine pertinente e fino alla data in cui lo Stato membro d'origine ha trattato tutte le richieste in sospeso di prove o attestati relative alla domanda.

2. Qualora superi di oltre dieci giorni di calendario i termini fissati all'articolo 51 o all'articolo 56 quinquies, lo Stato membro ospitante provvede affinché i richiedenti abbiano il diritto di chiedere e ricevere un risarcimento per il ritardo. Il risarcimento assume la forma di una somma forfettaria per ciascun giorno di mancato rispetto del termine, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine pertinente e fino alla data di ricevimento della decisione finale da parte del richiedente. Non matura alcun risarcimento per il periodo compreso tra la presentazione di una richiesta da parte dello Stato membro ospitante e la data in cui lo Stato membro d'origine o, ai sensi del titolo V bis, il paese terzo che ha rilasciato la qualifica fornisce le prove o gli attestati richiesti. Tali periodi sono presi in considerazione ai fini del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono fissare un importo massimo per il risarcimento totale dovuto a norma dei paragrafi 1 e 2, espresso come numero specifico di compensazioni forfettarie giornaliere.

4. Su richiesta del richiedente e fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri versano il risarcimento di cui ai paragrafi 1 e 2 non appena la procedura di riconoscimento o il trattamento della dichiarazione sono completati.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano il diritto di chiedere, conformemente al diritto nazionale, un risarcimento per eventuali danni o perdite subiti che eccedano la compensazione forfettaria a causa del mancato rispetto dei termini da parte di tale Stato membro.

Articolo 56 septies

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali tramite l'EDRS è effettuato esclusivamente nella misura necessaria per lo svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 6.

2. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili della gestione del collegamento con l'EDRS.

3. Quando scambiano dati personali tramite l'EDRS ai fini della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante agiscono in qualità di contitolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 , esclusivamente per quanto riguarda i trattamenti transfrontalieri strettamente necessari per tale scambio, compresi la trasmissione, l'instradamento, la ricezione, la consultazione e la fornitura tecnica dei dati personali interessati tramite l'EDRS, nonché la gestione dei relativi diritti di accesso, la registrazione, le misure di sicurezza e la gestione degli incidenti.

4. La Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , per conto dei contitolari del trattamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'EDRS. In tale veste la Commissione fornisce e gestisce la soluzione, ne esegue la manutenzione tecnica e ne garantisce l'interoperabilità, la sicurezza e la supervisione conformemente alla presente direttiva. I trattamenti effettuati dalla Commissione per conto dei contitolari del trattamento e le rispettive responsabilità della Commissione e di tali contitolari del trattamento sono disciplinati da accordi conclusi a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 e, se del caso, dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le responsabilità delle autorità competenti degli Stati membri, che agiscono in qualità di titolari o contitolari del trattamento, per i trattamenti che rientrano nelle rispettive competenze ai sensi della presente direttiva.

5. Ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità competente dello Stato membro ospitante è il titolare del trattamento dei dati personali necessari per:

a)il trattamento delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali;

b)la valutazione delle domande, compresa la verifica delle informazioni giustificative;

c)l'adozione delle decisioni e la gestione delle procedure di ricorso;

d)il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni per la prestazione di servizi.

6. Ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità competente dello Stato membro d'origine è il titolare del trattamento dei dati personali necessari per:

a)la verifica delle qualifiche o la conferma dell'autenticità dei documenti;

b)la fornitura di informazioni o documenti giustificativi al richiedente o allo Stato membro ospitante;

c)la risposta alle richieste di informazioni presentate dal richiedente e/o dallo Stato membro ospitante a norma della presente direttiva.

7. Qualora il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante o dello Stato membro d'origine comporti un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche riguardante il richiedente, compresa la profilazione, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dispongono idonee garanzie affinché le decisioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano adottate in modo lecito, equo e trasparente. Tali garanzie comprendono almeno:

a)il diritto dell'interessato (richiedente) di ottenere informazioni significative sull'utilizzo del trattamento automatizzato nell'esame della domanda;

b)il diritto dell'interessato (richiedente) di chiedere il riesame della decisione da parte di una persona fisica competente a valutare la domanda;

c)il diritto dell'interessato (richiedente) di esprimere il proprio punto di vista e di presentare osservazioni o ulteriori prove;

d)il diritto dell'interessato (richiedente) di contestare la decisione mediante i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

8. L'accesso ai dati personali trattati a norma della presente direttiva è limitato:

a)alla Commissione, nella misura necessaria per il funzionamento, la manutenzione, la sicurezza e la supervisione della soluzione;

b)alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine, nella misura necessaria per l'assolvimento dei loro compiti ai sensi dei paragrafi 3, 5 e 6 del presente articolo.

9. I dati personali sono condivisi tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri o tra le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine, esclusivamente nella misura necessaria ai fini dei paragrafi 3, 5 e 6 del presente articolo. Tale condivisione non pregiudica la responsabilità di ciascun titolare del trattamento per i trattamenti che rientrano nelle sue competenze.

10. Ciascun titolare del trattamento di cui ai paragrafi 5 e 6 determina, entro i limiti del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, i periodi di conservazione dei dati personali applicabili ai trattamenti di cui è responsabile. Tali periodi sono proporzionati e limitati a quanto necessario ai fini del trattamento. La Commissione garantisce la cancellazione automatica dalla soluzione, 36 mesi dopo il completamento della procedura di riconoscimento, del registro di tale procedura e dei documenti utilizzati in tale ambito, senza pregiudicare la disponibilità degli stessi documenti attraverso il sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove istituito a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai fini del loro successivo riutilizzo.

11. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri cooperano, nell'ambito delle rispettive responsabilità, per garantire il trattamento sicuro e lecito dei dati personali a norma della presente direttiva, anche per quanto riguarda:

a)la gestione degli accessi e la registrazione;

b)la gestione degli incidenti e la notifica delle violazioni dei dati personali;

c)la qualità e la precisione dei dati;

d)il trattamento delle richieste degli interessati e delle autorità di controllo.";

(18)all'articolo 57, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

(19)l'articolo 57 bis è soppresso;

(20)l'articolo 57 quater è così modificato:

a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 21 bis, paragrafo 4, all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, all'articolo 26, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 35, paragrafi 4 e 5, all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 49 bis, paragrafo 4 e all'articolo 49 ter, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all'articolo 21 bis, paragrafo 4, all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, all'articolo 26, secondo comma, all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 35, paragrafi 4 e 5, all'articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 49 bis, paragrafo 4 e all'articolo 49 ter, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, dell'articolo 25, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 26, secondo comma, dell'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 35, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, dell'articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 49 bis, paragrafo 4 e dell'articolo 49 ter, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(21)l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59

Trasparenza

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate specificando le attività contemplate da ogni professione, e un elenco delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, e di formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), nel loro territorio. Anche le eventuali modifiche di tali elenchi sono notificate alla Commissione tramite l'IMI prima della loro entrata in vigore. La Commissione sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico delle professioni regolamentate, ivi compresa una descrizione generale delle attività che rientrano in ciascuna professione.

2. Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione specifica per l'inserimento in tale elenco di ciascuna di queste professioni. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche di tale elenco tramite l'IMI.

3. Gli Stati membri valutano se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, sono compatibili con i seguenti principi:

a)non discriminano direttamente né indirettamente sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;

b)sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c)sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

4. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica inoltre alle professioni regolamentate in uno Stato membro da un'associazione o un'organizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e agli eventuali requisiti in materia di adesione a tali organizzazioni o associazioni.

5. Prima di introdurre nuovi requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri informano la Commissione e indicano i motivi per ritenere che tali requisiti siano conformi alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo.";

(22)è inserito il seguente titolo V bis:

"TITOLO V bis

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE ACQUISITE IN UN PAESE TERZO

Articolo 59 bis

Disposizioni applicabili

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in un paese terzo. A tal fine si applicano, mutatis mutandis, il titolo II, capo 2, l'articolo 11, l'articolo 27, l'articolo 29, paragrafi 1 e da 3 a 5, l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31, l'articolo 32, paragrafi 1, 2, 4 e da 7 a 10, e l'articolo 37 della [direttiva xxxx/xxx/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi 24 ].

2. Ai fini del presente titolo, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente direttiva si intende riferito a diplomi, certificati e altri titoli, rilasciati da un'autorità di un paese terzo designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale paese terzo, che sanciscono una formazione professionale acquisita.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il titolo III della presente direttiva non si applica, ad eccezione dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 52, paragrafi 1 e 2, il titolo IV e il titolo V della presente direttiva si applicano, mutatis mutandis, al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in un paese terzo, ad eccezione dell'articolo 55 bis.

Articolo 59 ter

Requisiti minimi di formazione per determinate professioni

Qualora gli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 della presente direttiva stabiliscano condizioni minime di formazione per determinate professioni, il riconoscimento delle qualifiche professionali a norma del presente titolo è subordinato al rispetto di tali condizioni minime.

Articolo 59 quater

Ricorso a servizi per la valutazione dell'autenticità

Ai fini della valutazione di una domanda che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, l'autorità competente di uno Stato membro può chiedere alla Commissione di valutare l'autenticità di qualifiche, diplomi, certificati o altri titoli di formazione rilasciati in un paese terzo, a norma dell'articolo 28 della [direttiva xxxx/xxx/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi].";

(23)l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"Articolo 60

Valutazione, statistiche e relazioni

1. A decorrere dal [data corrispondente a quattro anni dopo l'adozione della presente direttiva] gli Stati membri trasmettono ogni due anni alla Commissione una relazione sull'applicazione del sistema. La relazione comprende osservazioni generali e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

2. La Commissione fornisce ogni anno al gruppo di coordinatori istituito a norma della decisione 2007/172/CE della Commissione una sintesi statistica del trattamento delle domande mediante la soluzione di cui all'articolo 56 ter. Tale sintesi comprende il numero di decisioni adottate, ripartite per Stato membro, professione, tipo di procedura ed esito, nonché statistiche sui tempi di trattamento e sui ritardi. La sintesi statistica non contiene dati personali.

3. La Commissione pubblica ogni cinque anni, a decorrere dal [data corrispondente a otto anni dopo l'adozione della presente direttiva], una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

4. Al fine di valutare il funzionamento dell'EDRS di cui all'articolo 56 ter della presente direttiva, la prima relazione pubblicata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo comprende una valutazione della presente direttiva. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulle principali risultanze di tale valutazione per quanto riguarda l'uso degli strumenti digitali, la riduzione degli oneri e dei costi amministrativi, la disponibilità di informazioni di interesse per i richiedenti e la durata delle procedure di riconoscimento.

5. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie per la stesura delle relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.";

(24)è inserito l'articolo 60 bis seguente:

"Articolo 60 bis

Cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri

1. La Commissione coopera con il gruppo di coordinatori istituito a norma della decisione 2007/172/CE 25 su questioni relative all'attuazione della presente direttiva, al fine di condividere le migliori pratiche, individuare la necessità di orientamenti e promuovere la convergenza tra gli Stati membri.

2. La Commissione adotta un programma di lavoro annuale per il gruppo di coordinatori. La Commissione mette il programma di lavoro a disposizione del pubblico, unitamente ai pertinenti documenti preparatori.

3. Il programma di lavoro annuale comprende:

a)i temi e le questioni prioritari da affrontare;

b)gli strumenti e i metodi adeguati da applicare;

c)gli esiti e i risultati attesi, compresi quelli derivanti da eventuali lavori sui quadri comuni di formazione in conformità dell'articolo 49 bis, corredati di un calendario indicativo, se del caso;

d)i sottogruppi da istituire, mantenere o sospendere, unitamente ai rispettivi mandati.

4. La Commissione sottopone il progetto di programma di lavoro annuale al gruppo di coordinatori per l'approvazione al più tardi in occasione dell'ultima riunione dell'anno precedente.

5. Il gruppo di coordinatori istituisce un sottogruppo per la digitalizzazione delle procedure di riconoscimento. Il sottogruppo è incaricato di svolgere le funzioni seguenti:

a)avviare una cooperazione fra le autorità degli Stati membri e la Commissione sulle questioni relative alla digitalizzazione delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali;

b)agevolare l'attuazione dell'articolo 56 ter, paragrafo 4, e degli articoli da 56 quater a 56 sexies della presente direttiva;

c)mantenere i contatti con altre reti di riconoscimento e altri gruppi di esperti pertinenti in materia di digitalizzazione, in particolare con il gruppo sulla digitalizzazione istituito sulla base del [regolamento (UE) XXX che istituisce un quadro per la portabilità delle competenze e delle qualifiche e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724], al fine di garantire il pieno sfruttamento delle sinergie.

6. La Commissione può adottare programmi di lavoro per i sottogruppi del gruppo di coordinatori previa presentazione del progetto di programma di lavoro da parte del sottogruppo interessato per approvazione. La Commissione mette tali programmi di lavoro a disposizione del pubblico, unitamente ai pertinenti documenti preparatori.";

(25)l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali: articolo 8, articolo 21 bis, articolo 50, articolo 51 bis, paragrafo 5, articolo 56, articoli da 56 bis a 56 septies, articolo 59, paragrafi 1, 2 e 5, articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE e articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958.".

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 2 anni dall'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri applicano le misure di cui al paragrafo 1:

a)a decorrere da due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), punto i), e paragrafi 5, 12, 15, 18, 20 e 24;

b)a decorrere dal [data di applicazione della direttiva xxxx/xxx/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi] per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, paragrafo 3, lettera b), e paragrafi 4, 6, 9, 10, 22 e 25;

c)a decorrere dal [tre anni dopo l'entrata in vigore] della presente direttiva per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), punto ii), e paragrafi 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, e l'articolo 2.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali28

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28

3.3.Incidenza prevista sulle entrate29

4.Dimensioni digitali29

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30

4.2.Dati30

4.3.Soluzioni digitali31

4.4.Valutazione dell'interoperabilità31

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure di riconoscimento e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione e del regolamento (UE) n. 1024/2012.

1.2.Settore/settori interessati 

Persone, società e modello sociale, libera circolazione delle persone, mobilità dei lavoratori

Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi

Digitalizzazione della pubblica amministrazione

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Migliorare il funzionamento del sistema dell'UE per il riconoscimento delle qualifiche professionali modificando la direttiva 2005/36/CE

1.3.2.Obiettivi specifici

Migliorare la disponibilità, la completezza e l'affidabilità delle informazioni sui requisiti e sulle procedure di riconoscimento.

Semplificare e accelerare le procedure di riconoscimento.

Rafforzare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.

Tali obiettivi saranno perseguiti tramite un maggiore ricorso a strumenti e flussi di lavoro digitali interoperabili, a sostegno di procedure di riconoscimento più efficienti, trasparenti e di facile utilizzo in tutta l'Unione.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I professionisti che chiedono il riconoscimento delle proprie qualifiche beneficeranno di procedure di riconoscimento più rapide, semplici e prevedibili, di un migliore accesso alle informazioni sui requisiti e sulle procedure di riconoscimento, nonché di un accesso più rapido all'occupazione in un altro Stato membro.

Le autorità competenti beneficeranno di flussi di lavoro digitali più efficienti e interoperabili, di una riduzione degli oneri e dei costi amministrativi, di una migliore cooperazione amministrativa e di un'attuazione più coerente della direttiva in tutta l'Unione.

I datori di lavoro beneficeranno di processi di assunzione più rapidi, di una riduzione dei tempi necessari per coprire i posti vacanti e di un migliore accesso ai lavoratori qualificati, contribuendo così a far fronte alle carenze di manodopera e di competenze.

L'economia trarrà prevedibilmente vantaggio da un migliore funzionamento del mercato interno dei servizi professionali, sostenuto dalla soluzione digitale europea comune per il riconoscimento che genera economie di scala, riduce i costi di attuazione, facilita una distribuzione più efficiente delle competenze tra gli Stati membri, migliora la corrispondenza tra domanda e offerta e la produttività sul mercato di lavoro, e rafforza la resilienza e la competitività.

La società beneficerà verosimilmente di una maggiore mobilità dei lavoratori, di migliori opportunità di occupazione, di una maggiore mobilità professionale ascendente e di una maggiore sicurezza del reddito per i professionisti che esercitano la propria professione in un altro Stato membro. Migliorando la distribuzione delle competenze in tutta l'Unione, la proposta contribuirà inoltre a far fronte alle carenze di manodopera e di competenze e a rafforzare l'erogazione dei servizi in settori di particolare importanza per la società, tra cui l'assistenza sanitaria e l'istruzione.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

I progressi verso il conseguimento degli obiettivi specifici saranno monitorati attraverso gli indicatori seguenti.

Disponibilità e qualità delle informazioni per i richiedenti:

presenza e completezza delle informazioni richieste sui portali nazionali ai sensi della direttiva;

coerenza tra le informazioni fornite attraverso i portali nazionali e la banca dati RegProf;

percentuale di domande incomplete o non correttamente preparate, imputabile a lacune informative;

grado di soddisfazione degli utenti riguardo alla chiarezza e all'accessibilità delle informazioni fornite sulle procedure di riconoscimento.

Efficienza delle procedure di riconoscimento:

tempo medio di trattamento per le procedure di riconoscimento;

numero medio di documenti, traduzioni e copie autenticate richiesti per domanda;

sforzo amministrativo richiesto dalle autorità competenti per il trattamento delle domande;

percentuale di decisioni di riconoscimento adottate entro i termini stabiliti dalla direttiva.

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti:

tempo medio di risposta alle richieste di cooperazione amministrativa;

numero medio di richieste di informazioni e di scambi di conferma richiesti per ciascun caso di riconoscimento;

grado di soddisfazione delle autorità competenti riguardo alla qualità e all'utilità delle informazioni ricevute dalle loro controparti.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

¨ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 26 ; 

¨ la proroga di un'azione esistente; 

¨ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

La Commissione avvierà lo sviluppo e la sperimentazione della soluzione digitale europea per il riconoscimento durante il periodo di recepimento. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva e avviare i necessari preparativi giuridici, amministrativi e tecnici. Alla scadenza del termine di recepimento, la soluzione digitale europea per il riconoscimento dovrebbe essere operativa e gli Stati membri dovrebbero aver completato l'attuazione e i preparativi tecnici necessari per applicare il quadro di riconoscimento riveduto.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

L'iniziativa riguarda il funzionamento del mercato interno, settore di competenza concorrente. Poiché il riconoscimento delle qualifiche professionali comporta intrinsecamente interazioni transfrontaliere tra autorità competenti, tra cui lo scambio di informazioni, la convalida delle qualifiche e la verifica dei documenti, un'azione efficace richiede un quadro comune dell'Unione. Gli Stati membri, agendo individualmente, non possono stabilire norme operative comuni, garantire la reciprocità o impedire pratiche amministrative divergenti. Analogamente la diffusione di soluzioni digitali interoperabili non può essere realizzata attraverso iniziative nazionali isolate senza generare frammentazione, duplicazioni e mancanza di interoperabilità. L'azione dell'Unione è pertanto necessaria per migliorare il funzionamento del quadro esistente, rafforzare la trasparenza e il monitoraggio, potenziare la cooperazione amministrativa e garantire ai professionisti l'esercizio effettivo dei diritti di libera circolazione sanciti dal trattato.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

La proposta dovrebbe generare valore aggiunto dell'UE migliorando il quadro giuridico per il riconoscimento delle qualifiche professionali in tutta l'Unione e sostenendolo con strumenti digitali unificati. Aumenterà la certezza del diritto e la coerenza dell'attuazione, ridurrà gli oneri amministrativi e i costi di conformità sia per le autorità competenti che per i richiedenti, e migliorerà l'efficienza e la trasparenza delle procedure di riconoscimento transfrontaliero. La soluzione digitale europea comune per il riconoscimento genererà notevoli economie di scala, eliminando la necessità di molteplici soluzioni nazionali parallele e agevolando l'interoperabilità tra gli Stati membri. La proposta rafforzerà inoltre il monitoraggio e l'applicazione attraverso la disponibilità di dati comparabili a livello dell'Unione, consentendo alla Commissione e agli Stati membri di individuare più efficacemente i problemi di attuazione e di sostenere l'applicazione coerente del diritto dell'Unione. Nel complesso, questi benefici contribuiranno a un migliore funzionamento del mercato interno, a una mobilità dei lavoratori più efficiente e a un esercizio effettivo dei diritti dei cittadini e dei professionisti sanciti dal trattato.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'esperienza acquisita con l'attuazione della revisione del 2013 della direttiva 2005/36/CE dimostra i benefici dell'introduzione di elementi digitali nelle procedure di riconoscimento, evidenziando nel contempo i limiti di un approccio basato principalmente sull'attuazione volontaria e decentrata. Sebbene gli strumenti digitali abbiano migliorato taluni aspetti della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni, la loro diffusione è stata disomogenea tra gli Stati membri e non ha dato luogo a una procedura digitale di riconoscimento scalabile da punto a punto. Tali insegnamenti indicano la necessità di un approccio più integrato e interoperabile basato su un flusso di lavoro digitale comune a livello dell'Unione, preservando nel contempo la competenza degli Stati membri per le decisioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale. Lo sviluppo, la diffusione e il funzionamento della soluzione digitale europea per il riconoscimento saranno finanziati con i programmi dell'Unione esistenti e le risorse di bilancio destinate alla pubblica amministrazione digitale e al funzionamento del mercato interno, senza che sia necessario creare nuovi strumenti finanziari.

L'iniziativa crea importanti sinergie con strumenti e politiche esistenti dell'Unione. Essa si basa sul quadro europeo relativo a un'identità digitale e sul regolamento eIDAS, ricorrendo a credenziali digitali interoperabili e scambi elettronici affidabili. È pienamente coerente con il quadro europeo interoperabile, lo sportello digitale unico e il sistema tecnico "una tantum", in quanto promuove servizi pubblici interoperabili, riduce le richieste ripetute di documenti e consente una cooperazione amministrativa transfrontaliera più efficiente. Essa integra inoltre la digitalizzazione delle qualifiche nell'ambito dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze, in cui la digitalizzazione delle qualifiche (azione 1) agevola le procedure di riconoscimento, mentre la soluzione digitale europea per il riconoscimento (azione 2) fornisce casi d'uso concreti su vasta scala che favoriscono la diffusione delle qualifiche digitali. Nel loro insieme, tali iniziative contribuiscono all'obiettivo più ampio di fornire servizi pubblici digitali interoperabili, di facile utilizzo ed efficienti in tutta l'Unione.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'opzione di finanziamento prescelta è un finanziamento diretto a carico del bilancio dell'Unione, in quanto l'iniziativa richiede lo sviluppo, la diffusione e il funzionamento di una soluzione digitale europea comune per il riconoscimento che sarà utilizzata in tutti gli Stati membri. Una soluzione finanziata a livello centrale garantisce economie di scala, evita la duplicazione dei costi di sviluppo e manutenzione e garantisce l'interoperabilità e un'attuazione coerente in tutta l'Unione.

Approcci alternativi basati su sviluppi nazionali distinti o su finanziamenti decentrati richiederebbero molteplici investimenti paralleli, aumenterebbero i costi di integrazione e comporterebbero rischi di frammentazione e di attuazione incoerente. Il finanziamento tramite i programmi e le risorse di bilancio già disponibili dell'Unione consente all'iniziativa di basarsi sulle infrastrutture e sulle competenze digitali esistenti, garantendo nel contempo un uso efficiente dei fondi dell'Unione. Ove opportuno, le risorse esistenti saranno riassegnate per sostenere l'attuazione dell'iniziativa.

La presente proposta non comporta risorse aggiuntive rispetto alla situazione prevista dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e si basa sul personale attualmente incaricato dell'attuazione della direttiva 2005/36/CE. A decorrere dal 2028 i costi connessi alla proposta saranno sostenuti dallo strumento dell'UE nell'ambito della rubrica 1 del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, subordinatamente alla sua adozione e alla procedura annuale di bilancio dell'UE.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

¨ Durata limitata

–¨    in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

–¨    incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

–e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 

 Gestione diretta a opera della Commissione:

– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

–¨    a opera delle agenzie esecutive.

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri.

¨  Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

–¨ a paesi terzi o organismi da questi designati;

–¨ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

–¨ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

–¨ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

–¨ a organismi di diritto pubblico;

–¨ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

–¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

–¨ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

–¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Il monitoraggio delle prestazioni si concentrerà sulla misura in cui la proposta riesce a migliorare la disponibilità, la completezza e l'affidabilità delle informazioni sui requisiti e sulle procedure di riconoscimento, a semplificare e ridurre i costi e gli oneri amministrativi delle procedure di riconoscimento e a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti.

La Commissione effettuerà il monitoraggio in collaborazione con i coordinatori nazionali e le autorità competenti degli Stati membri. Tale monitoraggio si baserà sulle statistiche generate dal sistema digitale di riconoscimento, raccolte annualmente dalla Commissione, sulle relazioni biennali delle autorità competenti, consolidate dai coordinatori nazionali, sulle revisioni e indagini biennali condotte dalla Commissione.

Il quadro di monitoraggio comprenderà indicatori che misurano la completezza e la coerenza delle informazioni sui requisiti e sulle procedure di riconoscimento, la percentuale di domande incomplete o non correttamente preparate, imputabile a lacune informative, il grado di soddisfazione degli utenti riguardo alla chiarezza e all'accessibilità delle informazioni, il tempo medio di trattamento delle procedure di riconoscimento, il numero medio di documenti, traduzioni e certificazioni richieste, lo sforzo amministrativo necessario per il trattamento delle domande, il rispetto dei termini procedurali, il tempo medio di risposta alle richieste di cooperazione amministrativa, il numero medio di richieste di informazioni e scambi di conferma per caso di riconoscimento e il grado di soddisfazione delle autorità competenti riguardo alla qualità e all'utilità delle risposte ricevute.

Un parametro di riferimento preliminare all'attuazione sarà stabilito mediante una prima raccolta di dati nel 2028. L'anno di riferimento per il monitoraggio sarà il 2029, quando si prevede che i benefici dell'iniziativa inizieranno a concretizzarsi a seguito dell'introduzione della soluzione digitale europea per il riconoscimento. Il quadro di monitoraggio fornirà le prove necessarie a sostenere la valutazione dell'iniziativa circa cinque anni dopo la scadenza del termine di recepimento.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La gestione diretta, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, è la modalità di attuazione prescelta, in quanto le azioni saranno svolte dalla Commissione europea, in particolare dalla direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG EMPL), che garantirà il coordinamento con gli Stati membri e i vari portatori di interessi.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I controlli fanno parte del sistema di controllo interno della DG EMPL. Le nuove attività saranno soggette allo stesso approccio di individuazione e attenuazione dei rischi.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I controlli sono integrati nel sistema di controllo interno della DG EMPL. Le nuove attività genereranno costi di controllo aggiuntivi trascurabili a livello di DG.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

La Commissione garantisce che, nel realizzare le azioni finanziate, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e mediante il recupero delle somme indebitamente versate, nonché, ove fossero rilevate irregolarità, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto a norma della presente decisione, in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se necessario, l'Ufficio per la lotta antifrode effettua indagini conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

Con riserva dell'adozione del progetto di bilancio 2027 per questa linea di bilancio, come proposto dalla Commissione, nel programma di lavoro per il 2027 sono stati programmati complessivamente 3,5 milioni di EUR nell'ambito della linea di bilancio 07.020400: FSE+ - Componente Occupazione e innovazione sociale, al fine di sostenere l'analisi operativa, la gestione della qualità dei dati e lo sviluppo informatico dei sistemi digitali a supporto delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare l'EDRS.

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Contributo - da determinare in una fase successiva per i paesi EFTA, i (potenziali) paesi candidati e i paesi terzi

Numero  

Diss./Non diss. 27

di paesi EFTA 28

di paesi candidati e potenziali candidati 29

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

Da stabilire dopo l'adozione del QFP e nel contesto della procedura annuale di bilancio per lo strumento dell'UE - successore della linea 07 02 04 00 - componente EaSI FSE+

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

NO

07.020400: FSE+ – Componente Occupazione e innovazione sociale

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

–¨    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

–    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

1 - Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e affari rurali, affari marittimi, prosperità e sicurezza

DG: EMPL

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034 e anni successivi

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio - successore della linea 07 02 04

Impegni

(1a)

p.m. 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pagamenti

(2a)

p.m. 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 30

Linea di bilancio

 

(3)

 n.d.

 n.d.

 n.d.

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d.

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b+3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

per la DG EMPL

Pagamenti

=2a+2b+3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 Totale rubrica 1

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034 e anni successivi

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pagamenti

(5)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1

Impegni

=4+6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

 

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pagamenti

(5)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 3

Impegni

=4+6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

(importo di riferimento)

Per il 2027 le risorse per l'introduzione del sistema proverranno dall'EaSI. L'iniziativa dovrebbe essere finanziata nell'ambito della dotazione concordata del programma.

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

4

"Spese amministrative" 31

DG: EMPL

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034 e anni successivi

Ÿ Risorse umane

0,388

0,388

0,3880

0,3880

0,3880

0,388

0,388

2,716

Ÿ Altre spese amministrative

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE DG EMPL

Stanziamenti

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

2,716

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

2,716

Mln EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034 e anni successivi

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4

Impegni

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

ò

Anno  
2028

Anno  
2029

Anno  
2030

Anno  
2031

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 32

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 33 …

- Risultato

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

–x    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

–¨    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034 e anni successivi

RUBRICA 4

Risorse umane

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

2,716

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 4

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

2,716

Esclusa la RUBRICA 4

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

0,388

2,716

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

–¨    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

–    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 34

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034 e anni successivi

Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

2

2

2

2

2

2

2

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

(ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo

·in sede

0

0

0

0

0

0

0

[XX.01.YY.YY]

·nelle delegazioni UE

0

0

0

0

0

0

0

 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

0

0

0

(AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

2

2

2

2

2

2

2

Considering the overall strained situation in Heading 4, in terms of both staffing and the level of appropriations, the human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to the management of the action and/or have been redeployed within the DG or other Commission services.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

2

N/D

N/D

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

0

N/D

N/D

N/D

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

I compiti comprenderanno la supervisione dello sviluppo e la garanzia della conformità giuridica e tecnica della soluzione digitale europea per il riconoscimento (EDRS); il coordinamento della transizione dagli attuali strumenti dell'UE per il riconoscimento all'EDRS, compresi gli adeguamenti necessari per garantire, in cooperazione con gli Stati membri, un'agevole sostituzione dei sistemi attuali; l'istituzione e la gestione del quadro di monitoraggio e comunicazione, compresa la raccolta di statistiche e indicatori di prestazione; e la garanzia di un riesame e un'evoluzione continui del sistema affinché resti adeguato allo scopo e si adatti ai futuri sviluppi giuridici, tecnici e strategici.

Personale esterno

N/D

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 4 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-3 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRICA 4

Spese informatiche (istituzionali) 

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale parziale RUBRICA 4

0

0

0

0

0

0

0

0

Esclusa la RUBRICA 4

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

TOTALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

–    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La proposta si basa sulla proposta della Commissione per il QFP 2028-2034, fatta salva la sua adozione e la procedura annuale di bilancio dell'UE, e in particolare sullo strumento dell'UE nell'ambito della rubrica 1.

–¨    comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

–¨    comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

–    non prevede cofinanziamenti da parte di terzi, pur potendo risultare di interesse per i paesi EFTA-SEE o i (potenziali) paesi candidati

–¨    prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Totale

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Specificare l'organismo di cofinanziamento (paesi EFTA, (potenziali) paesi candidati, paesi terzi)

 p.m.

p.m.  

  p.m.

p.m.  

p.m.  

p.m.  

p.m.  

p.m.  

TOTALE stanziamenti cofinanziati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

–    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

–¨    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

–¨    sulle risorse proprie.

–¨    su altre entrate.

–¨    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 35

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

N/D

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

N/D

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Descrizione di alto livello delle prescrizioni di rilevanza digitale e delle relative categorie (dati, digitalizzazione dei processi e automazione, soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali)

Riferimento alla prescrizione

Descrizione della prescrizione

Soggetti interessati dalla prescrizione

Processi di alto livello

Categorie

Articoli 56 ter, 56 quater e 56 quinquies

Sviluppo, funzionamento e utilizzo della soluzione digitale europea per il riconoscimento.

La Commissione deve sviluppare e gestire una soluzione digitale europea per il riconoscimento per le dichiarazioni di cui all'articolo 7 e le procedure di riconoscimento di cui al titolo III. Le funzioni principali comprendono:

·definizione della procedura da parte delle autorità competenti

·creazione, modifica, ritiro e monitoraggio delle domande da parte del richiedente

·presentazione di documenti giustificativi provenienti da più fonti e in più formati (compreso il formato dell'attestato di qualifica digitale)

·integrazione con il sistema tecnico "una tantum" dello sportello digitale unico per il recupero di prove

·valutazione automatizzata della completezza

·notifiche al richiedente, compreso l'avviso di ricevimento immediato al momento della presentazione della domanda

·integrazione con l'IMI

·richieste di prove mancanti

·termini per le autorità del paese d'origine e del paese ospitante

·prove alternative in caso di ritardo da parte dell'autorità del paese d'origine

·comunicazione sicura con i richiedenti

·sostegno al processo decisionale delle autorità attraverso la traduzione automatica e la verifica dell'autenticità

·informazioni trasparenti sullo stato di avanzamento della domanda

·rilascio delle decisioni finali sotto forma di attestati di qualifica digitali.

Gli Stati membri devono:

·garantire che tutte le dichiarazioni e le richieste di riconoscimento siano presentate tramite il sistema

·utilizzare esclusivamente il sistema e la relativa integrazione con l'IMI per gli scambi tra autorità

·inviare ai richiedenti comunicazioni ufficiali tramite il sistema

·offrire ai richiedenti la possibilità di scegliere la lingua

·consentire la trasmissione non elettronica solo in casi eccezionali giustificati, con inserimento delle informazioni nel sistema da parte dello Stato membro.

Commissione europea: sviluppa e gestisce il sistema

Autorità competenti del paese d'origine e del paese ospitante (utenti)

Professionisti richiedenti (utenti)

Trattamento delle domande e decisione sul riconoscimento

Dati

Servizi pubblici digitali

Soluzioni digitali

Digitalizzazione o automazione dei processi

Articolo 56 septies

Trattamento dei dati personali

L'articolo stabilisce norme sul trattamento dei dati personali nel sistema, che comprendono: le finalità del trattamento, la Commissione in qualità di responsabile del trattamento per la gestione del sistema e la sicurezza delle infrastrutture, lo Stato membro ospitante in qualità di titolare del trattamento per il trattamento delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni per la prestazione di servizi, lo Stato membro d'origine in qualità di titolare del trattamento per la verifica delle qualifiche, la conferma dell'autenticità dei documenti, la risposta alle richieste (informazioni giustificative, documenti) del richiedente o dello Stato membro ospitante, la trasparenza, la formazione e gli audit, l'obbligo per la Commissione di procedere alla cancellazione automatica dopo 36 mesi.

Commissione europea

Stato membro ospitante

Stato membro d'origine

Richiedenti-interessati

Amministratori di sistema

Trattamento dei dati personali

Dati

Servizi pubblici digitali

Soluzioni digitali

Articolo 60, paragrafo 1 e 1 ter

Statistiche e relazioni dal sistema.

La Commissione europea deve pubblicare:

1.una sintesi statistica annuale destinata al gruppo di coordinatori, sulla base delle informazioni registrate nella soluzione digitale europea per il riconoscimento. Tale sintesi statistica comprende:

a.il numero di decisioni adottate, ripartite:

I.per Stato membro;

II.per professione;

III.per tipo di procedura di riconoscimento;

IV.per esito (decisione);

b.le statistiche sui tempi di trattamento delle domande e sui ritardi.

Commissione europea

Gruppo di coordinatori

Gli Stati membri indirettamente, in qualità di fornitori di dati tramite l'uso del sistema.

Comunicazione delle statistiche sulle procedure di riconoscimento

Dati

Soluzioni digitali

4.2.Dati

Descrizione di alto livello dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione

Tipo di dati

Riferimento alle prescrizioni

Norma e/o specifica (se applicabile)

Attestati di qualifica digitali dei titoli di formazione

·Articoli 56 ter, 56 quater, 56 quinquies

·Articolo 56 septies

Attestati elettronici di attributi ai sensi del regolamento eIDAS e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione, prove del sistema OOTS

Titoli di formazione non digitali e altri documenti giustificativi (elencati nell'allegato VII)

·Articoli 56 ter, 56 quater, 56 quinquies

·Articolo 56 septies

Allegato VII

Informazioni personali che accompagnano le dichiarazioni di cui all'articolo 7 e le procedure di riconoscimento

·Articoli 56 ter, 56 quater, 56 quinquies

·Articolo 56 septies

n/d

Sintesi statistica annuale delle procedure di riconoscimento (comprende il numero di decisioni, ripartizioni, esiti, tempi di trattamento e ritardi)

·Articolo 60, paragrafo 1 e 1 ter

n/d

Allineamento con la strategia europea per i dati

Spiegazione del modo in cui le prescrizioni sono allineate alla strategia europea per i dati

Per quanto concerne la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati, i ruoli e le responsabilità principali relativi alla protezione dei dati personali sono già definiti all'articolo 56 septies.

Non è prevista la pubblicazione di dati come dati aperti.

Allineamento con il principio "una tantum"

Spiegazione del modo in cui è stato preso in considerazione il principio "una tantum" e di come è stata esplorata la possibilità di riutilizzare i dati esistenti

L'uso del sistema tecnico "una tantum" (OOTS) è già stato previsto per il recupero di titoli di formazione presso le autorità competenti degli Stati membri. Inoltre l'uso del portafoglio europeo di identità digitale come opzione per l'inserimento delle prove nella soluzione digitale europea centrale per il riconoscimento agevola il riutilizzo interoperabile, da parte del cittadino/professionista, delle prove già presenti nel proprio portafoglio.

L'applicazione del principio "una tantum" continuerà altresì a essere sostenuta, come già avviene attualmente, dall'uso dell'IMI per la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni degli Stati membri. Tale cooperazione consente alle pubbliche amministrazioni di non richiedere ai cittadini ulteriori documenti, nei casi in cui tali informazioni possano essere reperite presso altre pubbliche amministrazioni tramite l'IMI.

Spiegazione del modo in cui i dati di nuova creazione sono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e soddisfino standard di elevata qualità

·I dati personali (comprese le qualifiche professionali o le informazioni nell'ambito delle procedure di riconoscimento) non dovrebbero essere in generale reperibili o riutilizzabili.

·L'interoperabilità delle qualifiche professionali è garantita mediante l'uso dei portafogli europei di identità digitale o delle prove del sistema OOTS. Tale norma garantirà la comprensione comune delle qualifiche tra gli Stati membri. Sebbene tali norme non saranno utilizzate per tutti i tipi di prove, almeno in una fase iniziale, il sistema di supporto potrà essere adattato alle nuove prove standardizzate non appena saranno disponibili.

·I dati statistici sulle procedure di riconoscimento e sull'uso del sistema EDRS, come indicato all'articolo 60, saranno pubblicati dalla Commissione nella parte pubblica della banca dati RegProf.

·Vale la pena ricordare che, come avviene oggi (ossia nessuna modifica rispetto alla situazione attuale):

ole informazioni sulle professioni regolamentate, sulle procedure, sui diritti e sulle vie di ricorso saranno reperibili e accessibili ai cittadini sui siti online nazionali (come previsto dall'articolo 57);

ole informazioni sull'elenco delle professioni regolamentate, compresa una descrizione generale delle attività coperte da ciascun professionista, saranno reperibili e accessibili ai cittadini nella banca dati delle professioni regolamentate accessibile al pubblico, istituita dalla Commissione (come previsto dall'articolo 59, paragrafo 1).

Flussi di dati

Descrizione di alto livello dei flussi di dati

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Soggetti che forniscono i dati

Soggetti che ricevono i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza (se del caso)

Informazioni sulla domanda che accompagnano la dichiarazione di cui all'articolo 7 e procedure di riconoscimento

Sviluppo, funzionamento e utilizzo della soluzione digitale europea per il riconoscimento.

Trattamento dei dati personali

Professionista (cittadino)

Autorità competente dello Stato membro ospitante (tramite EDRS)

Presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7 relativa all'EDRS da parte del professionista

Una volta per dichiarazione

Attestati digitali dei titoli di formazione

Sviluppo, funzionamento e utilizzo della soluzione digitale europea per il riconoscimento.

Attestati di qualifica digitali come documenti giustificativi.

Professionista (cittadino)

Autorità competente dello Stato membro ospitante (tramite EDRS)

Preparazione della domanda per la procedura di riconoscimento da parte del professionista

Una volta per domanda

Titoli di formazione non digitali e altri documenti giustificativi (elencati nell'allegato 7)

Sviluppo, funzionamento e uso della soluzione digitale europea per il riconoscimento

Professionista (cittadino)

Autorità competente dello Stato membro ospitante (tramite l'EDRS come allegati caricati)

Preparazione della domanda per la procedura di riconoscimento da parte del professionista

Sintesi statistica annuale delle procedure di riconoscimento (comprende il numero di decisioni, ripartizioni, esiti, tempi di trattamento e ritardi)

Statistiche e relazioni dal sistema.

Commissione europea

Gruppo di coordinatori

Una volta all'anno

4.3.Soluzioni digitali

Descrizione di alto livello delle soluzioni digitali

Soluzione digitale

Riferimenti alle prescrizioni

Principali funzionalità prescritte

Organismo responsabile

Come si provvede all'accessibilità?

Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?

Uso di tecnologie di IA (se del caso)

Soluzione digitale europea per il riconoscimento (EDRS)

Articoli 56 ter e 56 quater

Articolo 60, paragrafo 1 e 1 ter

Le funzioni principali comprendono:

·definizione della procedura da parte delle autorità competenti

·creazione, modifica, ritiro e monitoraggio delle domande da parte del richiedente

·trasmissione di documenti giustificativi provenienti da più fonti e in più formati

·integrazione con il sistema OOTS dello sportello digitale unico

·integrazione con i portafogli europei di identità digitale

·valutazione automatizzata della completezza (rispetto ai requisiti della procedura) della domanda prima della presentazione

·notifiche al richiedente, compreso l'avviso di ricevimento immediato al momento della presentazione dell'integrazione della domanda con l'IMI per lo scambio sicuro di messaggi tra le autorità competenti degli Stati membri

·richieste di prove mancanti

·termini per le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante

·ricerca di prove alternative da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante se l'autorità competente dello Stato membro d'origine ritarda la presentazione delle prove richieste

·comunicazione sicura con i richiedenti

·sostegno alle autorità mediante traduzione automatica, valutazione della completezza in linea con i requisiti nazionali e verifica dell'autenticità delle prove fornite

·informazioni trasparenti sullo stato di avanzamento della domanda

·rilascio delle decisioni finali sotto forma di attestati di qualifica digitali

·rilevazioni statistiche sull'attuazione della direttiva (compreso il numero di decisioni adottate, ripartite per Stato membro, professione, tipo di procedura ed esito, nonché statistiche sui tempi di trattamento e i ritardi)

Commissione europea

L'EDRS deve essere accessibile alle persone con disabilità nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità della direttiva relativa all'accessibilità dei siti web (direttiva (UE) 2016/2102).

Il sistema sarà costruito su componenti esistenti (o in corso di realizzazione), tra cui:

·il motore del flusso di lavoro e il modulo di back-office dell'IMI per le autorità competenti

·il futuro front-office dell'IMI per i cittadini

·la banca dati RegProf esistente per informazioni sulle professioni regolamentate e i relativi requisiti

·il quadro europeo relativo a un'identità digitale per il rilascio e la presentazione degli attestati di qualifica digitali

·il sistema OOTS per il recupero delle prove presso le autorità competenti

È previsto un modulo di IA a sostegno del processo decisionale nella procedura di riconoscimento. Nota: le capacità di IA fungeranno da supporto e non sostituiranno la supervisione umana; le decisioni sul riconoscimento, compresa la motivazione, dovrebbero rimanere di esclusiva responsabilità delle autorità competenti.

Ciò comprenderà: classificazione delle prove, rilevamento dell'autenticità e della veridicità delle prove (rilevamento di manomissioni, falsificazioni, ecc.), traduzione, corrispondenza delle prove con i requisiti procedurali nazionali (compresa l'analisi delle differenze sostanziali nei requisiti di formazione), individuazione di casi simili precedentemente valutati al fine di promuovere la coerenza del processo decisionale

Per ciascuna soluzione digitale, spiegare il modo in cui la soluzione digitale è conforme alle politiche digitali e agli atti legislativi applicabili

EDRS

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione

Regolamento sull'IA

Il sistema implementerà funzionalità di IA apposite per il trattamento dei documenti presentati dai richiedenti. Tali funzionalità non comportano alcuna delle pratiche vietate a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1689. Sono circoscritte a compiti procedurali limitati, vale a dire la classificazione dei documenti e l'individuazione di manomissioni, e non effettuano la profilazione delle persone fisiche; tutti gli esiti sono soggetti a revisione umana e nessuna decisione riguardante i richiedenti è presa automaticamente dal sistema. Su tale base, le funzionalità non dovrebbero essere classificate come ad alto rischio, in linea con l'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento sull'IA, e tale valutazione sarà documentata come richiesto prima della diffusione. La conformità agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50 sarà verificata in fase di progettazione e le informazioni necessarie saranno fornite ai richiedenti ove tali obblighi si applichino. Qualora le funzionalità si basino su modelli di IA per finalità generali, questi dovrebbero essere messi a disposizione attraverso i servizi di IA istituzionali della Commissione europea, mentre i relativi obblighi di cui agli articoli da 53 a 55 dovrebbero incombere al fornitore del modello; i requisiti applicabili saranno verificati di conseguenza.

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

La proposta legislativa non impone requisiti specifici di cibersicurezza.

eIDAS

È prevista l'integrazione del sistema EDRS con l'ecosistema dei portafogli europei di identità digitale, al fine di consentire al richiedente di conservare gli attestati di qualifica digitali dei titoli di formazione in un formato di attestati elettronici di attributi. Ciò comporta anche la richiesta di autenticazione al sistema conforme al regolamento eIDAS. A tal fine sarà utilizzato EU Login.

L'integrazione con tale ecosistema è prevista altresì per consentire al sistema EDRS di rilasciare l'attestato della decisione finale della procedura di riconoscimento come credenziale digitale sotto forma di attestati elettronici di attributi direttamente nel portafoglio del richiedente.

Sportello digitale unico e IMI

L'EDRS sarà costruito sulla base dell'IMI (sia per il modulo di front-office cittadino/richiedente che per il modulo di back-office per le autorità competenti) e sarà integrato con il modulo di scambio di messaggi dell'IMI.

Altri

·Azione 1 dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze: l'azione 1 dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze definirà il formato degli attestati di qualifica digitali per il portafoglio europeo di identità digitale che saranno rilasciati dalle istituzioni competenti degli Stati membri e caricati dal cittadino durante la procedura di riconoscimento. La sincronizzazione con l'azione 1 è pertanto fondamentale.

·ESCO: al fine di migliorare l'interoperabilità, è prevista una mappatura tra l'attuale classificazione delle professioni nella banca dati RegProf e la classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni.

·Europass: Europass potrebbe fungere sia da punto di partenza che da interfaccia applicativa. I richiedenti potrebbero recuperare le informazioni già memorizzate in Europass per compilare la domanda e preparare e presentare la richiesta di riconoscimento direttamente tramite la piattaforma.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Descrizione di alto livello dei servizi pubblici digitali soggetti alle prescrizioni

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali

Descrizione

Riferimenti alle prescrizioni

Soluzioni per un'Europa interoperabile

Altre soluzioni di interoperabilità

Servizio digitale europeo di riconoscimento delle qualifiche

Servizio utilizzato dai richiedenti e dalle autorità competenti per gestire l'intera procedura di riconoscimento.

Articoli 56 ter e 56 quater

Articolo 60, paragrafo 1 e 1 ter

n/d

IMI, portafogli europei di identità digitale

Effetto dei requisiti previsti dal servizio pubblico digitale sull'interoperabilità transfrontaliera

Servizio digitale di riconoscimento

Valutazione

Misure

Possibili ostacoli residui (se del caso)

Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore

Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate

·Il servizio dovrà essere allineato al regolamento eIDAS e ai relativi atti di esecuzione al fine di supportare il recupero e la conservazione degli attestati di qualifica digitali nel formato di attestati elettronici di attributi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione.

·Le disposizioni del regolamento sull'IA dovranno inoltre essere riesaminate e verificate durante la fase di progettazione e attuazione del servizio e dovranno essere predisposte misure e garanzie adeguate per assicurare la trasparenza, la protezione dei dati personali e la prevalenza della supervisione umana sulle raccomandazioni e sui risultati dell'IA nel processo decisionale in materia di riconoscimento.

·Si applicherà inoltre il regolamento IMI, in quanto il sistema si baserà principalmente su componenti dell'IMI.

·Azione 1 dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze: l'azione 1 dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze definirà il formato degli attestati di qualifica digitali per il portafoglio europeo di identità digitale che devono essere rilasciati dalle istituzioni competenti degli Stati membri e caricati dal cittadino durante la procedura di riconoscimento.

-

Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri

Elencare le misure di governance previste

·Il servizio è gestito sotto la responsabilità della Commissione europea, comprese le sue attività, e si avvale dell'organizzazione e della governance dell'IMI già esistenti.

·Il servizio fornirà un supporto multilingue per garantire un utilizzo agevole da parte dei richiedenti e delle amministrazioni in tutti gli Stati membri.

·L'articolo 56 quater impone agli Stati membri di garantire che tutte le dichiarazioni e le richieste di riconoscimento siano presentate tramite il sistema (tranne in casi eccezionali).

-

Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati

Elencare le misure

·Le informazioni sulle professioni regolamentate (incluse nella banca dati RegProf, parte dell'IMI) saranno standardizzate in tutti gli Stati membri e riutilizzate dall'EDRS. Tale misura comprenderà una mappatura tra le tassonomie attualmente utilizzate in RegProf per classificare le professioni e la classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni.

·Saranno altresì standardizzate le qualifiche nel formato degli attestati di qualifica digitali, in sinergia con il lavoro svolto nell'ambito dell'azione 1 dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze.

·Le qualifiche non standard e altre prove (ad esempio documenti scansionati manualmente) potrebbero continuare a costituire un problema per l'interoperabilità. Una standardizzazione completa di tutta la documentazione possibile (ad esempio in formato di attestato di qualifica digitale), compresi i documenti non strettamente correlati al processo di qualifica professionale, non è realistica a breve termine. Tuttavia tutti gli sforzi di standardizzazione saranno sostenuti ove necessario e il servizio sarà adattato per supportare nuove prove digitali in formato standard.

Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate

Elencare le misure

·Sarà integrato il sistema tecnico "una tantum" (OOTS) e saranno utilizzate le relative specifiche (ad esempio sul formato delle prove) ai fini dell'interoperabilità.

·Il quadro europeo relativo a un'identità digitale, comprese le specifiche tecniche e le norme di riferimento, sarà riutilizzato per supportare gli attestati di qualifica digitali relativi alle qualifiche professionali e (ove possibile) ad altri documenti. L'azione 1 dell'iniziativa sulla portabilità delle competenze definirà il formato esatto degli attestati di qualifica digitali per le qualifiche.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione di alto livello delle misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura

Riferimenti alle prescrizioni

Ruolo della Commissione

(se applicabile)

Soggetti da coinvolgere

(se applicabile)

Calendario previsto

(se applicabile)

Progetto pilota per l'uso dell'IA nella valutazione delle domande a beneficio del richiedente

È in corso di esame l'uso di capacità di IA, come un chatbot, per assistere i richiedenti durante la fase di preparazione della domanda. Tale funzionalità assisterebbe i richiedenti rispondendo a domande relative alla loro domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali o a una dichiarazione di cui all'articolo 7 per la prestazione di servizi. Ove necessario, li indirizzerebbe inoltre ai pertinenti centri nazionali di assistenza per ulteriore supporto nella risoluzione delle loro richieste. Sarebbe necessario un progetto pilota per valutare tale caso d'uso e verificarne il funzionamento pratico.

Commissione (EMPL.B5) e/o appaltatore

Entro la fine del 2026/primo trimestre del 2027

Istituzione di sottogruppi a sostegno dei lavori del gruppo di coordinatori

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (2007/172/CE), potrebbero essere istituiti sottogruppi quando il rappresentante della Commissione ritiene necessario il coinvolgimento di esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno del gruppo di coordinatori.

Sostegno e agevolazione

Commissione

Istituzione di gruppi di lavoro negli Stati membri per l'accettazione e l'introduzione dell'EDRS

Sarebbe necessario istituire gruppi di lavoro negli Stati membri per coordinare le attività di prova durante le fasi di realizzazione del progetto.

Sostegno e agevolazione

Commissione, Stati membri

Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati

A norma del regolamento (UE) 2018/1725, prima del trattamento è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati se un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in particolare se utilizza nuove tecnologie e tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.

Nel contesto dell'EDRS, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati sarebbe necessaria per i motivi seguenti:

1.una valutazione sistematica e globale di aspetti personali, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, quando le decisioni si basano su tale trattamento e tali decisioni hanno effetti giuridici o incidono significativamente in modo analogo sulla persona;

2.l'impiego di tecnologie nuove o innovative;

3.il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all'articolo 10.

Per quanto riguarda l'EDRS, le categorie particolari di dati di cui all'articolo 10 che si applicherebbero sono relative ai casi in cui:

a.il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale

b.il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita e rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati

c.il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione

d.il trattamento avviene conformemente al contratto con un professionista della sanità

e.il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione

4. Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 11

Contenuto della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati:

ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 7, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati deve contenere almeno:

1.una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

2.una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

3.una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

4.le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie (ad esempio cifratura, pseudonimizzazione, procedure di risposta agli incidenti, registrazione e piste di controllo, ecc.), le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Titolare del trattamento

Commissione (EMPL.B5, EMPL.A4, coordinatore per la protezione dei dati della DG EMPL, responsabile della protezione dei dati), GEPD (facoltativo)

Consultazione preventiva del GEPD

Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che il trattamento presenterebbe un rischio elevato, in mancanza delle misure adottate per attenuare il rischio, il titolare del trattamento (la Commissione nel caso dell'EDRS) deve consultare il GEPD prima di procedere al trattamento. Ciò è previsto dall'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1725.

Al momento di consultare il Garante europeo della protezione dei dati, il titolare del trattamento comunica al Garante europeo della protezione dei dati:

a.le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento (ove applicabile) e dei responsabili del trattamento;

b.le finalità e i mezzi del trattamento previsto;

c.le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;

d.i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;

e.la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati fornita;

f.ogni altra informazione richiesta dal Garante europeo della protezione dei dati.

Titolare del trattamento

Commissione (EMPL.B5, coordinatore per la protezione dei dati della DG EMPL, responsabile della protezione dei dati), GEPD

Valutazione dell'accessibilità della piattaforma digitale

·Garantire parità di accesso e inclusione per l'uso dello strumento da parte di tutte le persone, comprese le persone con disabilità, sostenendo in tal modo la non discriminazione

·Migliorare la fruibilità generale e l'esperienza dell'utente

·Individuare tempestivamente i potenziali problemi di accessibilità

·Ridurre i rischi operativi, di conformità e reputazionali

·Garantire la compatibilità con le pertinenti tecnologie assistive, quali lettori di schermo, software per il loro ingrandimento, strumenti di riconoscimento vocale e navigazione solo da tastiera.

Commissione

Prima dell'introduzione dello strumento EDRS

(1)     COM(2026) 86 final .
(2)     SWD(2026) 64 final .
(3)    GU C […] del […], pag. […].
(4)    Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj ).
(5)     […]
(6)     Relazione speciale 10/2024: Il riconoscimento delle qualifiche professionali nell'UE: un meccanismo essenziale, ma usato di rado e in modo incoerente .
(7)    Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2013/55/oj ). 
(8)    […]
(9)    Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj ).
(10)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj ).
(11)    Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj ).
(12)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj ).
(13)    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 della Commissione, del 28 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale (GU L, 2024/2979, 4.12.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2979/oj ). 
(14)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(15)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
(16)    Decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38 – BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV), (GU L 219M del 24.8.2007, pag. 367 – MT), ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2007/172/oj .
(17)    GU C del, pag..
(18)    […]
(19)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj ).
(20)    Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1024/oj ).
(21)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj ).
(22)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
(23)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(24)    […]
(25)    Decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38 – BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV), (GU L 219M del 24.8.2007, pag. 367 – MT), ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2007/172/oj .
(26)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(27)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(28)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(29)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(30)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(31)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(32)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(33)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(34)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(35)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 10 % per spese di riscossione, come proposto in COM(2025)574.
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Strasburgo, 15.9.2026

COM(2026) 995 final

ALLEGATO

della

proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure e il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate al di fuori dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 1024/2012

{SEC(2026) 995 final} - {SWD(2026) 995 final} - {SWD(2026) 996 final} - {SWD(2026) 997 final}


ALLEGATO

L'allegato VII della direttiva 2005/36/CE è così modificato:

(1) il punto 1 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione in questione, o i corrispondenti attestati di qualifica digitali, e, ove applicabile, un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, quali contemplate all'articolo 14. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante si rivolge al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro d'origine.";

b) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso a una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero; l'autorità o il notaio rilasciano un attestato che certifica l'autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne.

e) Se esige dai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, lo Stato membro ospitante accetta quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Quando lo Stato membro di origine non prescrive documenti del genere, lo Stato membro ospitante accetta un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato.";

(2) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Certificati

Per facilitare l'applicazione del titolo III, capo III, della presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste presentino, unitamente al loro titolo di formazione che non è presentato sotto forma di un attestato di qualifica digitale, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tale titolo è effettivamente quello di cui alla presente direttiva.".

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