Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 32025R0659
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/659 of 3 April 2025 establishing a derogation from Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards the requirements for the introduction into the Union territory of veneer from several species of Acer L. originating in Canada and amending Implementing Regulation (EU) 2019/2072
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 della Commissione, del 3 aprile 2025, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di fogli da impiallacciatura provenienti da diverse specie di Acer L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 della Commissione, del 3 aprile 2025, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di fogli da impiallacciatura provenienti da diverse specie di Acer L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
C/2025/1962
GU L, 2025/659, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/659/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/659 |
4.4.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/659 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2025
recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di fogli da impiallacciatura provenienti da diverse specie di Acer L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di prevenire l’introduzione nel territorio dell’Unione di Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, di Euwallacea fornicatus sensu lato, e di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld (isolati non UE) («organismi nocivi specificati»), il legname di diverse specie di Acer L. originarie del Canada, («legname specificato»), può essere introdotto nel territorio dell’Unione solo se soddisfa le prescrizioni particolari di cui all’allegato VII, punti 85, 86, 102 e 111, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2). Le specie interessate del legname specificato sono: Acer saccharum Marsh, Acer macrophyllum Pursh, Acer buergerianum Miq., Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., e Acer pseudoplatanus L., quali indicate nei rispettivi punti di detto allegato. |
|
(2) |
Nel giugno 2021 il Canada ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga alle prescrizioni particolari di cui all’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072 ai fini dell’introduzione nel territorio dell’Unione del legname specificato in forma di fogli da impiallacciatura. La richiesta era corredata di un fascicolo contenente informazioni tecniche e scientifiche sul processo di produzione di fogli da impiallacciatura, compresi i fogli da impiallacciatura in acero, in tale paese e sul suo impatto sugli organismi nocivi rilevanti per il legname specificato, in particolare sugli organismi nocivi specificati. Tale processo comprende fasi quali il trattamento termico del legname in tronchi, lo scortecciamento, la sramatura, il taglio e l’essiccazione ad alte temperature. Nel fascicolo sono state integrate informazioni supplementari nel gennaio 2022. |
|
(3) |
Il Canada ha trasmesso il fascicolo all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») nel gennaio 2022. L’Autorità ha analizzato il fascicolo e ha concluso nel proprio parere (3) che le misure in esso descritte sono in grado di ridurre a un livello molto basso la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione associati ai fogli da impiallacciatura in acero nel legname specificato, o di rimuovere completamente gli organismi nocivi specificati. Il processo di produzione del legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura in Canada garantisce pertanto lo stesso livello di protezione contro l’introduzione degli organismi nocivi specificati delle prescrizioni particolari previste all’allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072 per l’introduzione nel territorio dell’Unione del legname specificato originario del Canada. |
|
(4) |
Dato che il processo di produzione del legname specificato destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura può ridurre efficacemente a un livello accettabile il rischio di introduzione nel territorio dell’Unione degli organismi nocivi specificati e di altri organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, è opportuno consentire l’introduzione del legname specificato nel territorio dell’Unione nel rispetto di determinate prescrizioni. Tali prescrizioni dovrebbero comprendere esami e trattamenti dei tronchi utilizzati per la produzione di fogli da impiallacciatura e dei fogli da impiallacciatura stessi. |
|
(5) |
Poiché il legname specificato proveniente dal Canada, prodotto a seguito del processo di produzione di cui sopra, finora non è stato introdotto nel territorio dell’Unione e non vi è ancora alcuna esperienza relativa a tale commercio, il legno specificato presenta un rischio fitosanitario non ancora pienamente valutato. L’applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere temporanea per consentire una valutazione completa del rispettivo rischio. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per l’introduzione nel territorio dell’Unione di legname di acero (Acer L.) in forma di fogli da impiallacciatura, di spessore pari o inferiore a 6 mm, originario del Canada.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
|
a) |
«legname specificato»: il legname di Acer saccharum Marsh, Acer macrophyllum Pursh, Acer buergerianum Miq., Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch. o Acer pseudoplatanus L. in forma di fogli da impiallacciatura, di spessore pari o inferiore a 6 mm, originario del Canada; |
|
b) |
«organismi nocivi specificati»: Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, Euwallacea fornicatus sensu lato e Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld (isolati non UE). |
Articolo 3
Deroga al regolamento (UE) 2019/2072
In deroga alle prescrizioni particolari di cui all’allegato VII, punti 85, 86, 102 e 111, del regolamento (UE) 2019/2072, il legname specificato può essere introdotto nel territorio dell’Unione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
|
a) |
sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’allegato I, punto 1, del presente regolamento; |
|
b) |
l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Canada presenta alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sulle attività svolte nel corso dell’anno civile precedente, contenente tutti gli elementi di cui all’allegato I, punto 2, del presente regolamento. |
Articolo 4
Certificato fitosanitario
Il legname specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario recante la dicitura seguente alla voce «Dichiarazione supplementare»: «La partita rispetta le prescrizioni dell’Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/659»;
Articolo 5
Modifica dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato II.
Articolo 6
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 30 settembre 2029.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(3) Commodity risk assessment of maple veneer sheets from Canada, EFSA Journal, 2024;22:e8892. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8892.
ALLEGATO I
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PRODUZIONE DEL LEGNAME SPECIFICATO DI CUI ALL’ARTICOLO 3
|
1. |
Il legname specificato può essere introdotto nel territorio dell’Unione solo dopo che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Canada abbia confermato sul certificato fitosanitario rilasciato a norma dell’articolo 4 che il legname soddisfa tutte le condizioni seguenti relative alla raccolta, al trattamento e all’identificazione in Canada:
|
|
2. |
La relazione annuale sulle attività nell’anno civile precedente comprende, per ciascun sito di trattamento:
|
ALLEGATO II
L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
|
1) |
al punto 85, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente: «Legname di Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto in forma di:
|
|
2) |
al punto 86, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente: «Legname di Acer saccharum Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura *
|
|
3) |
al punto 102, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente: «Legname di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence. Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer, eccetto legname in forma di:
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale *
|
|
4) |
al punto 111, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente: «Legname di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. e Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt., eccetto legname in forma di:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/659/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)