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Document 32025R1942
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1942 of 29 September 2025 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council as regards qualified validation services for qualified electronic signatures and qualified validation services for qualified electronic seals
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1942 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di convalida qualificati delle firme elettroniche qualificate e i servizi di convalida qualificati dei sigilli elettronici qualificati
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1942 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di convalida qualificati delle firme elettroniche qualificate e i servizi di convalida qualificati dei sigilli elettronici qualificati
C/2025/6491
GU L, 2025/1942, 30.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1942/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1942 |
30.9.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1942 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2025
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di convalida qualificati delle firme elettroniche qualificate e i servizi di convalida qualificati dei sigilli elettronici qualificati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, e l’articolo 40,
considerando quanto segue:
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(1) |
I servizi di convalida qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati garantiscono l’integrità, l’autenticità e la correttezza del processo e dei risultati della convalida rispettivamente di firme elettroniche qualificate e di sigilli elettronici qualificati. Tali servizi fiduciari qualificati svolgono un ruolo cruciale nell’ambiente imprenditoriale digitale, promuovendo la transizione dai processi cartacei tradizionali ai loro equivalenti elettronici. |
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(2) |
La presunzione di conformità di cui all’articolo 33, paragrafo 2, e all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 910/2014 dovrebbe applicarsi solo se i servizi di convalida qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati sono conformi alle norme tecniche stabilite nel presente regolamento. Tali norme dovrebbero rispecchiare le prassi consolidate ed essere ampiamente riconosciute nei settori pertinenti. Esse dovrebbero essere adattate in modo da includere controlli supplementari che garantiscano la sicurezza e l’affidabilità dei servizi fiduciari qualificati, nonché la capacità di verificare la qualifica e la validità tecnica delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati. |
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(3) |
Se un prestatore di servizi fiduciari rispetta i requisiti di cui all’allegato del presente regolamento, gli organismi di vigilanza dovrebbero presumere la conformità ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e tenere debitamente conto di tale presunzione per la concessione o la conferma della qualifica del servizio fiduciario. Un prestatore di servizi fiduciari qualificato può comunque fare affidamento su altre pratiche per dimostrare la conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014. |
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(4) |
La Commissione valuta periodicamente le nuove tecnologie, pratiche, norme o specifiche tecniche. Conformemente al considerando 75 del regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione dovrebbe riesaminare e, se necessario, aggiornare il presente regolamento per mantenerlo in linea con gli sviluppi globali e le nuove tecnologie, norme o specifiche tecniche e per seguire le migliori pratiche sul mercato interno. |
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(5) |
Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si applicano alle attività di trattamento di dati personali a norma del presente regolamento. |
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(6) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 6 giugno 2025. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Norme di riferimento e specifiche
Le norme di riferimento e le specifiche di cui all’articolo 33, paragrafo 2, e all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 910/2014 figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ALLEGATO
Elenco delle norme di riferimento e delle specifiche per i servizi di convalida qualificati delle firme elettroniche qualificate e i servizi di convalida qualificati dei sigilli elettronici qualificati
Le norme ETSI TS 119 441 V1.2.1 (2023-10) (1) («ETSI TS 119 441 ») ed ETSI TS 119 172-4 V1.1.1 (2021-05) (2) («ETSI TS 119 172-4») si applicano con gli adeguamenti seguenti.
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1. |
Per ETSI TS 119 441
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2. |
Per ETSI TS 119 172-4
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(1) ETSI TS 119 441 - «Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for TSP providing signature validation services», V1.2.1 (2023-10).
(2) ETSI TS 119 172-4 - «Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Signature Policies; Part 4: Signature applicability rules (validation policy) for European qualified electronic signatures/seals using trusted lists», V1.1.1 (2021-05).
(3) GU L, 2024/482, 7.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/482/oj.
(4) https://certification.enisa.europa.eu/publications/eucc-guidelines-cryptography_en.
(5) GU L, 2024/3144, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3144/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1942/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)