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Document 32025R0111
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/111 of 23 January 2025 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards continuing airworthiness for electric- and hybrid-propulsion aircraft and other non-conventional aircraft
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/111 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili a propulsione elettrica e ibrida e di altri aeromobili non convenzionali
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/111 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili a propulsione elettrica e ibrida e di altri aeromobili non convenzionali
C/2025/382
GU L, 2025/111, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/111/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/111 |
24.1.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/111 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2025
che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili a propulsione elettrica e ibrida e di altri aeromobili non convenzionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, comprese le qualifiche e le licenze del personale responsabile della riammissione in servizio di prodotti dopo la manutenzione. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 specifica esplicitamente le categorie di aeromobili cui si applicano i requisiti, vale a dire velivoli, elicotteri o velivoli ad ala rotante, alianti, palloni e dirigibili. Esistono alcuni aeromobili non convenzionali, frutto principalmente dei recenti sviluppi industriali, che sono denominati nuovi aeromobili per la mobilità aerea e non rientrano in nessuna delle suddette categorie di aeromobili. Ciò crea incertezza giuridica per quanto riguarda l’applicabilità a tali aeromobili di aspetti specifici dell’attuale quadro normativo. È inoltre opportuno estendere per analogia le semplificazioni previste dal regolamento (UE) n. 1321/2014, applicabili agli aeromobili che presentano un rischio comparabile per la sicurezza, anche agli aeromobili non convenzionali. |
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(3) |
Analogamente, vi sono lacune normative derivanti dal fatto che il regolamento (UE) n. 1321/2014 prevede talune prescrizioni relative ai gruppi motopropulsori degli aeromobili, prendendo in considerazione solo i motori a pistoni e a turbina come gruppi motopropulsori per velivoli ed elicotteri. Tale approccio non è in linea con i nuovi sviluppi industriali che hanno ad oggetto altri gruppi motopropulsori, quali i motori elettrici o ibridi. È altresì necessario agevolare la transizione verso le nuove norme affinché non ostacolino l’introduzione di aeromobili elettrici di piccole dimensioni, in particolare per quanto riguarda la loro licenza di manutenzione aeronautica. |
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(4) |
Al fine di colmare tali lacune normative, è opportuno che i requisiti si applichino a tutti gli sviluppi attuali o futuri degli aeromobili e dei loro gruppi motopropulsori. |
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(5) |
Considerando tutti i rotori basculanti come aeromobili a motore complessi, il regolamento (UE) n. 1321/2014 non risulta proporzionato rispetto a quelli più semplici, in quanto i requisiti rigorosi applicabili a tutti gli aeromobili a motore complessi erano applicabili anche ai rotori basculanti più semplici, ai quali dovrebbero applicarsi requisiti meno rigorosi, come per gli aeromobili semplici di altre categorie, vale a dire velivoli ed elicotteri. È pertanto opportuno modificare la definizione di aeromobili a motore complessi. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014. |
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(7) |
Le modifiche sono basate sul parere n. 04/2024 (3) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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(1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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(2) |
all’articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. I requisiti dell’allegato V ter (parte ML) si applicano ai seguenti aeromobili non complessi a motore:
Se un aeromobile di cui al primo comma è elencato nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, si applicano i requisiti dell’allegato I (parte M) del presente regolamento. 3. Per essere elencato nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, un aeromobile di cui al paragrafo 2, primo comma, soddisfa tutti i requisiti seguenti:
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(3) |
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 8 seguente: «8. In deroga al punto 66.A.3, punto 1, lettera b), e al punto 66.A.45, lettera a), dell’allegato III (parte 66), fino al 13 febbraio 2028 un velivolo con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5 700 kg può essere approvato in una licenza con sottocategoria B1.1 o B1.2 quando:
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(4) |
l’allegato I (parte M) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento; |
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(5) |
l’allegato II (parte 145) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento; |
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(6) |
l’allegato III (parte 66) è modificato in conformità all’allegato III del presente regolamento; |
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(7) |
l’allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento; |
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(8) |
l’allegato V ter (parte ML) è modificato in conformità all’allegato V del presente regolamento; |
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(9) |
l’allegato V quinquies (parte CAO) è modificato in conformità all’allegato VI del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni ( GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).
(3) Parere 04/2024 del 19 giugno 2024 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, New air mobility – Continuing airworthiness rules for electric- and hybrid-propulsion aircraft and other non-conventional aircraft (Subtask 1).
ALLEGATO I
Nell’ALLEGATO I (parte M), appendice VII, del regolamento (UE) n. 1321/2014, sono inseriti i punti 3 bis e 3 ter seguenti:
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«3 bis. |
L’esecuzione di interventi di manutenzione sul gruppo motopropulsore che richiederebbero lo smontaggio di uno o più motori, batterie principali o una o più celle a combustibile, ad eccezione della loro rimozione dall’aeromobile e della loro reinstallazione (comprese rimozione/installazione dei cuscinetti del motore). |
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3 ter. |
L’esecuzione di interventi di manutenzione su serbatoi ad alta pressione e componenti appartenenti a linee/sistemi ad alta pressione connessi al gruppo motopropulsore.». |
ALLEGATO II
L’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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(1) |
al punto 145.A.30, lettera h), il punto 2.ii) è sostituito dal seguente:
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(2) |
nell’appendice II, le lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti:
Si ricordi che l’autorità competente può limitare ulteriormente le condizioni di approvazione di tale impresa in funzione delle competenze di quest’ultima.». |
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(*1) – Biffare la dicitura non pertinente
ALLEGATO III
L’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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(1) |
al punto 66.1., la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(2) |
il punto 66.A.3 è sostituito dal seguente:
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(3) |
al punto 66.A.5, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
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(4) |
al punto 66.A.20, lettera a), è aggiunto il punto 8 seguente:
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(5) |
il punto 66.A.30 è così modificato:
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(6) |
il punto 66.A.45 è così modificato:
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(7) |
nell’appendice I, il punto 2 è così modificato:
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(8) |
l’appendice II è così modificata:
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(9) |
l’appendice III è così modificata:
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(10) |
l’appendice IV è sostituita dalla seguente: «Appendice IV Moduli o moduli parziali relativi all’esperienza e alle competenze fondamentali necessari per l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica di cui alla parte 66 A. Requisiti relativi all’esperienza La seguente tabella A contiene i requisiti relativi all’esperienza, espressa in mesi, necessari per aggiungere una nuova categoria o sottocategoria a una licenza esistente conforme alla parte 66. I requisiti relativi all’esperienza possono essere ridotti del 50 % nel caso in cui il richiedente abbia completato un corso di formazione di base approvato in conformità alla parte 147, relativo a una sottocategoria specifica. Tabella A
B. Moduli o moduli parziali relativi alle competenze fondamentali richiesti Scopo della tabella è illustrare gli esami necessari per l’inserimento di una nuova (sotto)categoria di base in un’AML concessa in conformità al presente allegato. I programmi preparati conformemente alle appendici I e VII richiedono diversi livelli di conoscenza per le varie categorie di licenze nell’ambito di un modulo; vi sono pertanto esami supplementari applicabili a determinati moduli per i titolari di licenze che desiderano estendere un’AML concessa in conformità al presente allegato per inserire un’altra (sotto)categoria e deve essere effettuata un’analisi del modulo per stabilire le materie mancanti o superate a un livello inferiore. Tabella B
SQ = dipende dalla qualificazione del sistema.
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(11) |
l’appendice V «Modulo 19 AESA» è così modificata:
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(12) |
l’appendice VI «Modulo 26 AESA» è così modificata:
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(*1) – velivoli con motore a pistoni o a turbina o con gruppo motopropulsore elettrico o elicotteri con motore a pistoni o a turbina
(*2) Nel caso di velivoli a pistoni o con motopropulsore elettrico non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg la durata minima può essere ridotta del 50 %.
(*3) Per gli elicotteri appartenenti al gruppo 2 (definito al punto 66.A.5) la durata minima può essere ridotta del 30 %.
(*4) L’esperienza può essere ridotta del 50 % ma con la concessione di una licenza con limitazioni in conformità al punto 66.A.45, lettera h), punto ii).3.
ALLEGATO IV
L’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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(1) |
nella tabella dell’appendice I, tra la riga corrispondente alla sottocategoria B1.2 e la riga corrispondente alla sottocategoria B1.3 è inserita la riga seguente:
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(2) |
l’appendice II «Modulo 11 AESA» è così modificata:
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(3) |
nell’appendice III, al punto 2., il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Il certificato deve indicare la combinazione cellula/motore (o gruppo motopropulsore) per cui è stata impartita la formazione.». |
ALLEGATO V
L’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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(1) |
al punto ML.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(2) |
al punto ML.A.302, la lettera d) è così modificata:
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(3) |
nell’appendice III, sono inserite le lettere c bis) e c ter) seguenti:
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ALLEGATO VI
L’allegato V quinquies (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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(1) |
al punto CAO.A.020, la lettera a) è così modificata:
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(2) |
al punto CAO.A.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(3) |
l’appendice I è così modificata:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/111/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)