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Document 32025R0111

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/111 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili a propulsione elettrica e ibrida e di altri aeromobili non convenzionali

C/2025/382

GU L, 2025/111, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/111/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/111/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/111

24.1.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/111 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili a propulsione elettrica e ibrida e di altri aeromobili non convenzionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, comprese le qualifiche e le licenze del personale responsabile della riammissione in servizio di prodotti dopo la manutenzione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 specifica esplicitamente le categorie di aeromobili cui si applicano i requisiti, vale a dire velivoli, elicotteri o velivoli ad ala rotante, alianti, palloni e dirigibili. Esistono alcuni aeromobili non convenzionali, frutto principalmente dei recenti sviluppi industriali, che sono denominati nuovi aeromobili per la mobilità aerea e non rientrano in nessuna delle suddette categorie di aeromobili. Ciò crea incertezza giuridica per quanto riguarda l’applicabilità a tali aeromobili di aspetti specifici dell’attuale quadro normativo. È inoltre opportuno estendere per analogia le semplificazioni previste dal regolamento (UE) n. 1321/2014, applicabili agli aeromobili che presentano un rischio comparabile per la sicurezza, anche agli aeromobili non convenzionali.

(3)

Analogamente, vi sono lacune normative derivanti dal fatto che il regolamento (UE) n. 1321/2014 prevede talune prescrizioni relative ai gruppi motopropulsori degli aeromobili, prendendo in considerazione solo i motori a pistoni e a turbina come gruppi motopropulsori per velivoli ed elicotteri. Tale approccio non è in linea con i nuovi sviluppi industriali che hanno ad oggetto altri gruppi motopropulsori, quali i motori elettrici o ibridi. È altresì necessario agevolare la transizione verso le nuove norme affinché non ostacolino l’introduzione di aeromobili elettrici di piccole dimensioni, in particolare per quanto riguarda la loro licenza di manutenzione aeronautica.

(4)

Al fine di colmare tali lacune normative, è opportuno che i requisiti si applichino a tutti gli sviluppi attuali o futuri degli aeromobili e dei loro gruppi motopropulsori.

(5)

Considerando tutti i rotori basculanti come aeromobili a motore complessi, il regolamento (UE) n. 1321/2014 non risulta proporzionato rispetto a quelli più semplici, in quanto i requisiti rigorosi applicabili a tutti gli aeromobili a motore complessi erano applicabili anche ai rotori basculanti più semplici, ai quali dovrebbero applicarsi requisiti meno rigorosi, come per gli aeromobili semplici di altre categorie, vale a dire velivoli ed elicotteri. È pertanto opportuno modificare la definizione di aeromobili a motore complessi.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(7)

Le modifiche sono basate sul parere n. 04/2024 (3) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

(1)

l’articolo 2 è così modificato:

(a)

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:»;

(b)

la lettera u) è sostituita dalla seguente:

«u)

“aeromobili a motore complessi”:

i)

un velivolo:

—

con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, o

—

certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a 19, o

—

certificato per operare con un equipaggio minimo di almeno due piloti, o

—

dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica, o

ii)

un elicottero certificato:

—

per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, o

—

per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o

—

per operare con un equipaggio minimo di almeno due piloti, o

iii)

un aeromobile non convenzionale certificato:

—

per una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg, o

—

per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, se è in grado di mantenere una velocità orizzontale uguale a zero in volo, o

—

per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove.»;

(c)

sono aggiunte le lettere v), w), x) e y) seguenti:

«v)

per “velivolo” si intende un aeromobile a motore, ad ala fissa, più pesante dell’aria, sostenuto in volo dalla reazione dinamica dell’aria sulle ali;

w)

per “aerogiro” si intende un aeromobile a motore, più pesante dell’aria, che per il sostentamento in volo dipende principalmente dalla portanza generata da un massimo di due rotori;

x)

per “elicottero” si intende un tipo di aerogiro sostenuto in volo principalmente dalla reazione dell’aria su un massimo di due rotori moto-propulsi su un asse sostanzialmente verticale;

y)

per “aeromobile non convenzionale” si intende un aeromobile diverso da un velivolo, un elicottero, un aliante, un pallone o un dirigibile.»;

(2)

all’articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   I requisiti dell’allegato V ter (parte ML) si applicano ai seguenti aeromobili non complessi a motore:

a)

velivoli con massa massima al decollo uguale o inferiore a 2 730 kg;

b)

elicotteri con massa massima al decollo uguale o inferiore a 1 200 kg, certificati per un massimo di quattro occupanti;

c)

altri aeromobili ELA2;

d)

aeromobili non convenzionali con una massa massima al decollo:

i)

uguale o inferiore a 1 200 kg se sono in grado di mantenere una velocità orizzontale uguale a zero in volo, o

ii)

uguale o inferiore a 2 730 kg per altri aeromobili non complessi a motore diversi da quelli di cui al punto i).

Se un aeromobile di cui al primo comma è elencato nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, si applicano i requisiti dell’allegato I (parte M) del presente regolamento.

3.   Per essere elencato nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, un aeromobile di cui al paragrafo 2, primo comma, soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a)

il programma di manutenzione dell’aeromobile è stato approvato dall’autorità competente conformemente all’allegato I (parte M), punto M.A.302;

b)

la manutenzione prevista dal programma di manutenzione di cui alla lettera a) è stata eseguita e certificata conformemente all’allegato II (parte 145), punti 145.A.48 e 145.A.50;

c)

una revisione dell’aeronavigabilità è stata effettuata e un nuovo certificato di revisione dell’aeronavigabilità è stato rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), punto M.A.901.»

;

(3)

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

«8.   In deroga al punto 66.A.3, punto 1, lettera b), e al punto 66.A.45, lettera a), dell’allegato III (parte 66), fino al 13 febbraio 2028 un velivolo con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5 700 kg può essere approvato in una licenza con sottocategoria B1.1 o B1.2 quando:

a)

il titolare della licenza ha almeno 6 mesi di esperienza nella manutenzione di aeromobili che rientrano nella (sotto)categoria di licenza negli ultimi 24 mesi;

b)

il velivolo approvato non è il primo velivolo approvato per la (sotto)categoria pertinente; e

c)

il titolare della licenza ha seguito una formazione per tipo di aeromobile in conformità all’appendice III dell’allegato III (parte 66), ha seguito la procedura per l’approvazione diretta della formazione per tipo di aeromobile di cui al punto 66.B.130 dell’allegato III (parte 66) o ha seguito la procedura descritta al punto 66.A.45, lettera d bis), dell’allegato III (parte 66).»

;

(4)

l’allegato I (parte M) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;

(5)

l’allegato II (parte 145) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento;

(6)

l’allegato III (parte 66) è modificato in conformità all’allegato III del presente regolamento;

(7)

l’allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento;

(8)

l’allegato V ter (parte ML) è modificato in conformità all’allegato V del presente regolamento;

(9)

l’allegato V quinquies (parte CAO) è modificato in conformità all’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni ( GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).

(3)  Parere 04/2024 del 19 giugno 2024 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, New air mobility – Continuing airworthiness rules for electric- and hybrid-propulsion aircraft and other non-conventional aircraft (Subtask 1).


ALLEGATO I

Nell’ALLEGATO I (parte M), appendice VII, del regolamento (UE) n. 1321/2014, sono inseriti i punti 3 bis e 3 ter seguenti:

«3 bis.

L’esecuzione di interventi di manutenzione sul gruppo motopropulsore che richiederebbero lo smontaggio di uno o più motori, batterie principali o una o più celle a combustibile, ad eccezione della loro rimozione dall’aeromobile e della loro reinstallazione (comprese rimozione/installazione dei cuscinetti del motore).

3 ter.

L’esecuzione di interventi di manutenzione su serbatoi ad alta pressione e componenti appartenenti a linee/sistemi ad alta pressione connessi al gruppo motopropulsore.».


ALLEGATO II

L’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

(1)

al punto 145.A.30, lettera h), il punto 2.ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

personale autorizzato a certificare opportunamente qualificato per il tipo di aeromobile, appartenente alla categoria C o L5, a seconda dei casi, e assistito da personale di supporto, come indicato al punto 145.A.35, lettera a), punto 1).»;

(2)

nell’appendice II, le lettere l) e m) sono sostituite dalle seguenti:

«l)

Tabella

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

BASE

LINEA

AEROMOBILI

A1

Velivoli con massa massima al decollo (MTOM) superiore a 5 700 kg

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Airbus serie A320

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

A2

Velivoli con MTOM uguale o inferiore a 5 700 kg

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Serie DHC-6 Twin Otter

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato (possibile solo per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML))

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

A3

Elicotteri

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’elicottero e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Robinson R44

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato (possibile solo per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML))

[SÌ/NO]   (*1)

[SÌ/NO]   (*1)

A4

Aeromobile diverso da A1, A2 e A3

[Indicare la categoria (aliante, pallone, dirigibile ecc.) ove applicabile, il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’aeromobile e/o le attività di manutenzione]

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato (possibile solo per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML))

[SÌ/NO]   (*1)

[SÌ/NO]   (*1)

MOTORI

B1

Turbina

[Indicare la serie o la tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Serie PT6A

B2

Pistoni

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

B3

APU

[Indicare il produttore o la serie o la tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

B4

Motori diversi da B1, B2 e B3

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

C1 Aria condizionata e pressurizzazione

[Indicare la tipologia o il produttore dell’aeromobile o il fabbricante del componente o il componente specifico e/o riportare un riferimento incrociato a un elenco di competenze nel manuale e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Controllo carburante PT6A

C2 Pilota automatico

C3 Comunicazione e navigazione

C4 Porte – Portelli

C5 Elettricità e illuminazione

C6 Apparecchiature

C7 Motore – APU

C8 Comandi di volo

C9 Carburante

C10 Aerogiro – Rotori

C11 Aerogiro – Trasmissione

C12 Energia idraulica

C13 Equipaggiamento di indicazione – registrazione

C14 Carrelli di atterraggio

C15 Ossigeno

C16 Eliche

C17 Sistema pneumatico e vuoto

C18 Protezione ghiaccio/pioggia/ fuoco

C19 Finestrini

C20 Strutturale

C21 Zavorra d’acqua

C22 Aumento propulsione

C23 Altro

SERVIZI SPECIALIZZATI

D1 Prova non distruttiva (NDT)

[Indicare metodi di NDT particolari]

m)

Un’impresa di manutenzione che impiega una sola persona per pianificare ed eseguire tutte le sue attività di manutenzione può avere esclusivamente condizioni di approvazione limitate. Le limitazioni massime consentite sono le seguenti:

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

AEROMOBILI

A2

VELIVOLI con MTOM UGUALE O INFERIORE A 5 700 KG con MOTORE A PISTONI o GRUPPO MOTOPROPULSORE ELETTRICO SENZA CELLE A COMBUSTIBILE

AEROMOBILI

A3

ELICOTTERI con MTOM UGUALE O INFERIORE A 3 175 KG con MONOMOTORE A PISTONI o GRUPPO MOTOPROPULSORE ELETTRICO SENZA CELLE A COMBUSTIBILE

AEROMOBILI

A4

ALIANTI, PALLONI, DIRIGIBILI E QUALSIASI AEROMOBILE con MTOM UGUALE O INFERIORE A 3 175 KG con MONOMOTORE A PISTONI o GRUPPO MOTOPROPULSORE ELETTRICO SENZA CELLE A COMBUSTIBILE

MOTORI

B2

INFERIORE A 450 HP

MOTORI

B4

MOTORI ELETTRICI

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

DA C1 A C23

SECONDO L’ELENCO DI COMPETENZE

SERVIZI SPECIALIZZATI

D1 NDT

METODI NDT DA SPECIFICARE

Si ricordi che l’autorità competente può limitare ulteriormente le condizioni di approvazione di tale impresa in funzione delle competenze di quest’ultima.».


(*1)  – Biffare la dicitura non pertinente


ALLEGATO III

L’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

(1)

al punto 66.1., la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’Agenzia è responsabile di quanto segue:

1.

definire l’elenco dei tipi di aeromobili;

2.

definire quali combinazioni di cellula/motore (o gruppo motopropulsore) sono incluse in ciascuna abilitazione per tipo di aeromobile;

3.

in relazione a un aeromobile che non rientra in nessuna (sotto)categoria di licenza di cui al punto 66.A.3, lettera a), definire la o le sottocategorie di licenza applicabili che consentono al titolare della licenza di esercitare le attribuzioni di cui al punto 66.A.20 su tale aeromobile.»;

(2)

il punto 66.A.3 è sostituito dal seguente:

«66.A.3

Categorie e sottocategorie delle licenze

a)

Le licenze di manutenzione aeronautica sono classificate nelle seguenti categorie e, ove applicabile, sottocategorie e abilitazioni per impianto:

1)

Categoria A

i)

Categoria A, suddivisa nelle sottocategorie seguenti:

—

A1 Velivoli a turbina;

—

A2 Velivoli a pistoni;

—

A3 Elicotteri a turbina;

—

A4 Elicotteri a pistoni;

ii)

le sottocategorie A1 e A3 possono essere utilizzate anche per aeromobili che non rientrano in alcuna sottocategoria A.

2)

Categoria B1, suddivisa nelle sottocategorie seguenti:

—

B1.1 Velivoli a turbina;

—

B1.2 Velivoli a pistoni;

—

B1.E Velivoli con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5 700 kg;

—

B1.3 Elicotteri a turbina;

—

B1.4 Elicotteri a pistoni.

3)

Categoria B2

La licenza di categoria B2 è applicabile a tutti gli aeromobili.

4)

Categoria B2L

La licenza di categoria B2L è applicabile a tutti gli aeromobili esclusi quelli che rientrano nel gruppo 1, come stabilito al punto 66.A.5, punto 1, ed è suddivisa nelle “abilitazioni per impianto” seguenti:

—

comunicazione/navigazione (com/nav),

—

strumenti,

—

navigazione automatica,

—

sorveglianza,

—

sistemi della cellula.

La licenza di categoria B2L comprende almeno un’abilitazione per impianto.

5)

Categoria B3

La licenza di categoria B3 è applicabile ai velivoli a pistoni non pressurizzati con MTOM uguale o inferiore a 2 000 kg.

6)

Categoria L, suddivisa nelle sottocategorie seguenti:

—

L1C: alianti in materiali compositi,

—

L1: alianti,

—

L2C: alianti a motore in materiali compositi e velivoli ELA1 in materiali compositi,

—

L2: alianti a motore e velivoli ELA1,

—

L3H: palloni ad aria calda,

—

L3G: palloni a gas,

—

L4H: dirigibili ad aria calda,

—

L4G: dirigibili a gas ELA2,

—

L5: dirigibili a gas diversi dagli ELA2.

7)

Categoria C

La licenza di categoria C è applicabile ai velivoli e agli elicotteri.

8)

Quando un aeromobile può essere considerato incluso in più di una delle (sotto)categorie di cui sopra, l’Agenzia deve stabilire nella specifica tecnica del certificato di omologazione, sulla base delle caratteristiche dell’aeromobile, la o le (sotto)categorie di licenza applicabili all’aeromobile.

b)

Inoltre, per gli aeromobili e le combinazioni di aeromobili e gruppi motopropulsori non menzionati alla lettera a), la o le sottocategorie di licenza applicabili devono essere quelle identificate dall’Agenzia.

L’Agenzia deve identificare tale o tali (sotto)categorie di licenza nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, tenendo conto sia di una relazione del richiedente o del titolare del certificato di omologazione dell’aeromobile che valuta l’architettura e i sistemi dell’aeromobile (e del gruppo motopropulsore) in base al programma dei moduli e dei livelli di conoscenza di base, a seconda della (sotto)categoria di licenza designata, sia dei privilegi stabiliti al punto 66.A.20.»;

(3)

al punto 66.A.5, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Del gruppo 1 fanno parte:

i)

i velivoli certificati per una MTOM superiore a 5 700 kg; i velivoli certificati per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a 19; i velivoli certificati per operare con un equipaggio minimo di almeno due piloti; i velivoli dotati di uno o più motori a turbogetto o di più di un motore a turboelica; i velivoli con altitudine operativa massima certificata superiore a FL290 dotati di un gruppo motopropulsore non a pistoni; i velivoli dotati di un gruppo motopropulsore che non sia a pistoni, a turbina o elettrico;

ii)

gli elicotteri certificati per una MTOM superiore a 3 175 kg; gli elicotteri certificati per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove; gli elicotteri certificati per operare con un equipaggio minimo di almeno due piloti; gli elicotteri plurimotore; gli elicotteri dotati di un gruppo motopropulsore che non sia a pistoni, a turbina o elettrico;

iii)

i dirigibili a gas diversi dagli ELA2;

iv)

gli aeromobili non convenzionali; e

v)

gli aeromobili dotati di sistemi di comando di volo elettrici (fly-by-wire).

Fatto salvo il primo paragrafo, l’Agenzia può decidere di classificare in un sottogruppo del gruppo 2, 3 o 4, a seconda dei casi, un aeromobile che soddisfa le condizioni di cui al primo paragrafo, se ritiene che tale decisione sia giustificata dalla minore complessità dell’aeromobile in questione.

2.

Gruppo 2: gli aeromobili diversi da quelli appartenenti al gruppo 1 e che rientrano nei seguenti sottogruppi:

i)

sottogruppo 2a: i velivoli monomotore a turboelica,

ii)

sottogruppo 2b: gli elicotteri monomotore a turbina,

iii)

sottogruppo 2c: gli elicotteri monomotore a pistoni,

iv)

sottogruppo 2E: i velivoli con gruppo motopropulsore elettrico.»;

(4)

al punto 66.A.20, lettera a), è aggiunto il punto 8 seguente:

«8.

Inoltre i privilegi di cui ai punti da 1 a 7 sono estesi anche agli aeromobili di cui al punto 66.A.3, lettera b), per le corrispondenti (sotto)categorie di licenza identificate come applicabili nei dati di idoneità operativa di tali aeromobili stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»;

(5)

il punto 66.A.30 è così modificato:

(a)

la lettera a) è così modificata:

(i)

al punto 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1)

per la categoria A, le sottocategorie B1.2, B1.E e B1.4 e la categoria B3:»;

ii)

il punto 3 è così modificato:

—

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

cinque anni di esperienza nell’esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1.2, B1.E, B1.4 o L5 come personale di supporto, o come personale sia di supporto sia autorizzato a certificare, in conformità al punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145), presso un’impresa di manutenzione che effettua interventi su aeromobili a motore complessi, compresi 12 mesi di esperienza come personale di supporto per la manutenzione di base; o»;

—

al punto iv), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

due anni di esperienza nell’esercizio delle attribuzioni relative alle categorie B1.1, B1.2, B1.E, B1.3, B1.4, B2 o L5 come personale di supporto, o come personale sia di supporto sia autorizzato a certificare, in conformità al punto 145.A.35 dell’allegato II (parte 145), presso un’impresa di manutenzione che opera su aeromobili a motore complessi operativi, compresi sei mesi di esperienza come personale di supporto per la manutenzione di base; o»;

b)

è inserita la seguente lettera d bis):

«d bis)

Fatte salve le lettere a), b) e d), l’esperienza pratica nella manutenzione e l’esperienza recente nella manutenzione, acquisite negli aeromobili di cui al punto 66.A.3, lettera b), devono rappresentare al massimo il 50 % dell’esperienza pratica nella manutenzione e dell’esperienza recente nella manutenzione prescritte dalle lettere a), b) o d) in relazione alla o alle (sotto)categorie di licenza nelle quali tali aeromobili possono essere approvati.»;

(6)

il punto 66.A.45 è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Per le licenze di categoria diversa dalla C, in aggiunta ai requisiti di cui alla lettera b), l’approvazione della prima abilitazione per tipo di aeromobile in una data categoria/sottocategoria richiede il positivo completamento della corrispondente formazione sul luogo di lavoro. La formazione sul luogo di lavoro deve rispettare le norme di cui all’allegato III (parte 66), appendice III, eccetto nel caso dei dirigibili a gas, per i quali è prevista l’approvazione diretta dell’autorità competente.

La formazione sul luogo di lavoro su un aeromobile di cui al punto 66.A.3, lettera b), può solo essere considerata, ai fini dell’approvazione della licenza, come la prima abilitazione per tipo di aeromobile in una data (sotto)categoria, come descritto nel paragrafo precedente, se così stabilito nei dati di idoneità operativa dell’aeromobile.

In caso contrario, un aeromobile di cui al punto 66.A.3, lettera b), può essere approvato come prima abilitazione per tipo di aeromobile in una data (sotto)categoria dopo il positivo completamento della corrispondente formazione sul luogo di lavoro, ma in tal caso sarà richiesta un’ulteriore formazione sul luogo di lavoro per l’approvazione nella licenza in detta (sotto)categoria della prima abilitazione per tipo di aeromobile appartenente alle categorie di cui al punto 66.A.3, lettera a).»;

b)

è inserita la seguente lettera d bis):

«d bis)

In deroga alle lettere b) e d) e solo nei primi 30 mesi successivi al rilascio a un nuovo tipo di aeromobile di un certificato di omologazione, un’AML può essere approvata con la corrispondente abilitazione per tipo per una data (sotto)categoria sulla base di una formazione completa impartita dal produttore, comprendente la formazione pratica in loco, a condizione che l’abilitazione per tipo di aeromobile non sia relativa al primo aeromobile approvato per tale (sotto)categoria.

Il livello e la durata della formazione devono soddisfare gli stessi obiettivi fissati all’appendice III, punto 5, lettere a), b) e c), e la formazione deve contemplare i pertinenti dati di manutenzione con il livello e l’ambito di conoscenza richiesti per la (sotto)categoria dell’AML.

La soddisfazione dei requisiti di cui al presente punto 66.A.45, lettera d bis), è dichiarata in una relazione finale che deve essere rilasciata da una persona responsabile del produttore dell’aeromobile.";

(7)

nell’appendice I, il punto 2 è così modificato:

a)

la prima tabella è sostituita dalla seguente:

«Modulo tematico

B1.1

A1

B1.2

A2

B1.E

B1.3

A3

B1.4

A4

B3

B2

B2L

C

Motore a turbina

Motore a pistoni

Velivoli con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5 700  kg;

Motore a turbina

Motore

a pistoni

Velivoli a pistoni, non pressurizzati

MTOM ≤ 2 t

1.

MATEMATICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

FISICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

FONDAMENTI DI ELETTROLOGIA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

FONDAMENTI DI ELETTRONICA

X

(n.a. per A1)

X

(n.a. per A2)

X

X

(n.a. per A3)

X

(n.a. per A4)

X

X

X

X

5.

TECNICHE DIGITALI/SISTEMI DI STRUMENTAZIONE ELETTRONICI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

MATERIALI E HARDWARE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.

PRATICHE DI MANUTENZIONE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.

AERODINAMICA DI BASE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

FATTORI UMANI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

LEGISLAZIONE AERONAUTICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI

X

X

X

n.a.

n.a.

X

n.a.

n.a.

11, 15 e 17

come B1.1

o

11, 16 e 17

come B1.2

o

11, 17 e 18

come B1.E

o

12 e 15

come B1.3

o

12 e 16

come B1.4

o

13 e 14

come B2»

12.

AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI ELICOTTERI

n.a.

n.a.

n.a.

X

X

n.a.

n.a.

n.a.

13.

AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEGLI AEROMOBILI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

X

14.

PROPULSIONE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

X

X

15.

MOTORE A TURBINA A GAS

X

n.a.

n.a.

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

16.

MOTORE A PISTONI

n.a.

X

n.a.

n.a.

X

X

n.a.

n.a.

17.

ELICA

X

X

X

n.a.

n.a.

X

n.a.

n.a.

18.

GRUPPO MOTOPROPULSORE ELETTRICO

n.a.

n.a.

X

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

b)

nella tabella corrispondente al modulo 7, la riga 7.4 è sostituita dalla seguente:

«7.4

Pericoli potenziali per la sicurezza durante gli interventi su sistemi elettrici e attrezzature protettive

3

3

3»

c)

la tabella corrispondente al modulo 11 è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«MODULO 11. AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI

LIVELLO

A1

A2

B1.1

B1.2 / B1.E

B3»

ii)

le righe relative al sottomodulo 11.8 sono sostituite dalle seguenti:

«11.8

Protezione antincendio (ATA 26)

 

 

 

 

 

 

a)

sistema di rilevazione di fiamme e di fumo e sistemi di estinzione;

1

1

3

3

—

 

b)

estintori portatili.

1

1

1

1

1»

iii)

le righe relative al sottomodulo 11.10 sono sostituite dalle seguenti:

«11.10

Impianti combustibile (ATA 28, ATA 47)

 

 

 

 

 

 

a)

layout degli impianti;

1

1

3

3/-

1

 

b)

movimentazione del carburante;

1

1

3

3/-

1

 

c)

indicazioni e avvisi;

1

1

3

3/-

1

 

d)

impianti speciali;

1

—

3

—

—

 

e)

bilanciamento.

1

—

3

—

—»

d)

nella tabella corrispondente al modulo 14, le righe relative al sottomodulo 14.1 sono sostituite dalle seguenti:

«14.1

Motori

 

 

a)

motori a turbina;

1

 

b)

unità di potenza ausiliarie (APU);

1

 

c)

motori a pistoni;

1

 

d)

gruppi motopropulsori elettrici e ibridi e sistemi ausiliari;

2

 

e)

comandi del motore.

2»

e)

nella tabella corrispondente al modulo 17, il titolo è sostituito dal seguente:

«MODULO 17. ELICA

LIVELLO

A1

A2

B1.1

B1.2

B1.E

B3»

f)

è aggiunta la tabella corrispondente al modulo 18 seguente:

«MODULO 18. GRUPPO MOTOPROPULSORE ELETTRICO

MODULO 18. GRUPPO MOTOPROPULSORE ELETTRICO

LIVELLO

B1.E

18.1

Fondamenti

3

18.2

Prestazioni del motore

3

18.3

Costruzione del motore

3

18.4

Sistema elettrico

3

18.4.1

Batterie e accessori

3

18.4.2

Celle a combustibile e accessori

3

18.4.3

Sistemi di distribuzione dell’energia

3

18.4.4

Controllo elettronico del motore

3

18.5

Sistemi di indicazione del motore

3

18.6

Installazione del gruppo motopropulsore

3

18.7

Controllo dei motori e operazioni a terra

3

18.8

Deposito e conservazione dei motori

3»

(8)

l’appendice II è così modificata:

(a)

il punto 2.11 è sostituito dal seguente:

«2.11

MODULO 11 – AERODINAMICA, STRUTTURE E SISTEMI DEI VELIVOLI

Categoria A1: 108 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 135 minuti.

Categoria A2: 72 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 90 minuti.

Categoria B1.1: 140 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 175 minuti.

Categorie B1.2 e B1.E: 100 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 125 minuti.

Categoria B3: 60 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 75 minuti.»;

(b)

è aggiunto il punto 2.18 seguente:

«2.18

MODULO 18 – GRUPPO MOTOPROPULSORE ELETTRICO

Categoria B1.E: 76 domande a scelta multipla, nessuna domanda a risposta libera.

Tempo concesso: 95 minuti.»;

(9)

l’appendice III è così modificata:

(a)

il punto 3.1 è così modificato:

(i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Durata:

nella tabella seguente è indicato il numero minimo di ore di lezione per la formazione teorica.

Categoria

Ore

Velivoli (*1) con MTOM superiore a 30 000 kg:

B1.1

150

B1.2

120

B2

100

C

30

Velivoli (*1) con MTOM uguale o inferiore a 30 000  kg e superiore a 5 700  kg

B1.1

120

B1.2

100

B2

100

C

25

Velivoli (*1) con MTOM uguale o inferiore a 5 700  kg (*2)

B1.1

80

B1.2

60

B1.E

60

B2

60

C

15

Elicotteri (*1)  (*3)

B1.3

120

B1.4

100

B2

100

C

25

Velivoli ed elicotteri non indicati sopra e aeromobili non convenzionali

B1, B2 e C

OSD

Nella tabella sopra, per “OSD” si intende la definizione contenuta nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, tenendo in considerazione una relazione del richiedente o del titolare del certificato di omologazione dell’aeromobile che contiene una valutazione degli elementi richiesti di conoscenza teorica dell’aeromobile, considerando la (sotto)categoria di licenza applicabile nella quale il tipo di aeromobile sarebbe autorizzato per approvazione in conformità al punto 66.A.3.

Ai fini della tabella precedente, un’ora di lezione è da intendersi di 60 minuti, escluse pause, esami, ripasso, preparazione e visita dell’aeromobile.

Le ore si riferiscono unicamente ai corsi teorici per le combinazioni aeromobile/motore complete secondo l’abilitazione per tipo come definita dall’Agenzia.»;

(ii)

alla lettera e), la tabella è sostituita dalla seguente:

«Livello

Capitoli

Velivoli a turbina

Velivoli a pistoni

Velivoli con gruppo motopropulsore elettrico

Elicotteri a turbina

Elicotteri a pistoni

Avionica

Categorie di licenza

B1.1

C

B1.2

C

B1.E

C

B1.3

C

B1.4

C

B2

Modulo introduttivo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Limiti di tempo/controlli di manutenzione

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

06

Dimensioni/ingombri (MTOM ecc.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

07

Sollevamento e puntellamento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

08

Livellamento e pesatura

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

09

Traino e rullaggio

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Parcheggio/ormeggio, deposito e rientro in servizio

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Targhette e contrassegni

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Assistenza

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

Pratiche standard specifiche per tipo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Elicotteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Analisi delle vibrazioni e del rumore (scia delle pale)

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

—

60

Rotori – Pratiche standard

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

—

62

Rotori

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

1

62A

Rotori – Monitoraggio e segnalazione

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

3

63

Trasmissione del rotore

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

1

63A

Trasmissione del rotore – Monitoraggio e segnalazione

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

3

64

Rotore di coda

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

1

64A

Rotore di coda – Monitoraggio e segnalazione

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

3

65

Trasmissione del rotore di coda

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

1

65A

Trasmissione del rotore di coda – Monitoraggio e segnalazione

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

3

66

Pale pieghevoli/Piloni

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

—

67

Comandi di volo del rotore

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

—

53

Struttura della cellula (elicottero)

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

—

25

Equipaggiamento di galleggiamento di emergenza

—

—

—

—

—

—

3

1

3

1

1

Struttura della cellula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Struttura – Pratiche standard (classificazione dei danni, valutazione e riparazione)

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

53

Fusoliera

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

54

Gondole/piloni

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

55

Stabilizzatori

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

56

Finestrini

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

57

Ali

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

52

Porte

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

Sistemi di identificazione zonali e di stazione

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sistemi della cellula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Condizionamento dell’aria

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

21A

Alimentazione dell’aria

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

21B

Pressurizzazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

21C

Dispositivi di sicurezza e di allarme

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

22

Navigazione automatica

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

23

Comunicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

24

Alimentazione elettrica

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

25

Equipaggiamento e finiture

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

1

25A

Equipaggiamento elettronico, compreso equipaggiamento di emergenza

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

26

Protezione antincendio

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

27

Comandi di volo

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

27A

Funzionamento del sistema: elettrico/fly-by-wire

3

1

—

—

3

1

3

1

—

—

3

28

Impianti combustibile

3

1

3

1

—

—

3

1

3

1

2

28A

Impianti combustibile – Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

—

—

3

1

3

1

3

29

Impianto idraulico

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

29A

Impianto idraulico – Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

30

Protezione da ghiaccio e pioggia

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

31

Sistemi di segnalazione/registrazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

31A

Sistemi di strumentazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

32

Carrello di atterraggio

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

32A

Carrello di atterraggio – Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

33

Luci

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

34

Navigazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

35

Ossigeno

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

2

36

Impianto pneumatico

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

36A

Impianto pneumatico – Monitoraggio e segnalazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

37

Impianto di aspirazione

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

38

Acqua/rifiuti

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

2

41

Zavorra d’acqua

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

42

Avionica modulare integrata

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

44

Sistemi di cabina

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

45

Sistemi di manutenzione a bordo (o coperti dal punto 31)

3

1

3

1

3

1

3

1

—

—

3

46

Sistemi informativi

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

47

Sistema di produzione di azoto

3

1

3

1

—

—

—

—

—

—

2

50

Compartimenti per carico e accessori

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

1

55/57

Superfici di comando del volo (tutte)

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

Motore a turbina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Motori — Pratiche standard

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

70A

Struttura costruttiva e funzionamento (installazione, entrata dell’aria, compressori, sezione combustione, sezione turbina, cuscinetti e dispositivi di tenuta, impianti di lubrificazione)

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

70B

Prestazioni dei motori

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

71

Gruppo motopropulsore

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

72

Turbina motrice/turboelica/turbogetto a doppio flusso/compressore non intubato

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

73

Combustibile e unità di controllo del motore

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

75

Aria

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

76

Comandi del motore

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

78

Scarico

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

79

Lubrificante

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

80

Avviamento

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

82

Iniezione d’acqua

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

83

Scatole comandi ausiliari

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

84

Potenziamento della propulsione

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

1

73A

Controllo elettronico del motore (FADEC)

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

3

74

Accensione

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

3

77

Sistemi di indicazione del motore

3

1

—

—

—

—

3

1

—

—

3

49

Unità di potenza ausiliarie (APU)

3

1

—

—

—

—

—

—

—

—

2

Motore a pistoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Motori — Pratiche standard

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

70A

Struttura costruttiva e funzionamento (installazione, carburatori, impianti di iniezione carburante, induzione, sistemi di scarico e di raffreddamento, sovralimentazione/turbocompressione, impianti di lubrificazione)

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

70B

Prestazioni dei motori

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

71

Gruppo motopropulsore

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

73

Combustibile e unità di controllo del motore

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

76

Comandi del motore

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

79

Lubrificante

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

80

Avviamento

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

81

Turbine

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

82

Iniezione d’acqua

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

83

Scatole comandi ausiliari

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

84

Potenziamento della propulsione

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

1

73A

Controllo elettronico del motore (FADEC)

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

3

74

Accensione

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

3

77

Sistemi di indicazione del motore

—

—

3

1

—

—

—

—

3

1

3

Gruppo motopropulsore elettrico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motori elettrici

—

—

—

—

3

1

—

—

—

—

3

Celle a combustibile e sistemi correlati

—

—

—

—

3

1

—

—

—

—

3

Batterie

—

—

—

—

3

1

—

—

—

—

3

Sistemi ausiliari del gruppo motopropulsore elettrico

—

—

—

—

3

1

—

—

—

—

3

Eliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60A

Eliche – Pratiche standard

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

61

Eliche/Propulsione

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

61A

Costruzione delle eliche

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

—

61B

Controllo del passo delle eliche

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

—

61C

Sincronizzazione delle eliche

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

61D

Controllo elettronico delle eliche

2

1

2

1

2

1

—

—

—

—

3

61E

Protezione delle eliche dal ghiaccio

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

—

61F

Manutenzione delle eliche

3

1

3

1

3

1

—

—

—

—

1

Capitoli speciali per velivoli con gruppo motopropulsore non a pistoni/a turbina/elettrico e diversi dagli elicotteri a pistoni/a turbina

La definizione dei capitoli speciali degli elementi teorici della formazione per tipo di aeromobile è disponibile nell’OSD dell’aeromobile, stabilito in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012. Per tali aeromobili, l’AESA può anche considerare “non richiesti” alcuni dei capitoli contenuti nella tabella precedente.

Capitoli speciali per aeromobili non convenzionali

La definizione dei capitoli speciali degli elementi teorici della formazione per tipo di aeromobile è disponibile nell’OSD dell’aeromobile, stabilito in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012. Per tali aeromobili, l’AESA può anche considerare "non richiesti" alcuni dei capitoli contenuti nella tabella precedente».

(b)

al punto 3.2, lettera b), la tabella è così modificata:

(i)

il livello «Gruppo motopropulsore elettrico» e i relativi capitoli sono inseriti tra il capitolo «84 Aumento propulsione» del livello «Motori a pistoni:» e il livello «Eliche», come segue:

«Capitoli

B1/B2

B1

B2

POS

TFO

SGT

R/I

EM

RG

TFO

SGT

R/I

EM

RG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo motopropulsore elettrico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motori elettrici

X/X

X

X

X

X

X

X

—

—

X

—

Celle a combustibile e sistemi correlati

X/X

X

X

X

X

X

X

—

—

X

—

Batterie

X/X

X

X

X

X

X

X

—

—

X

—

Sistemi ausiliari del gruppo motopropulsore elettrico

X/X

X

X

X

X

X

X

—

X

X

X»

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

sono aggiunti i capitoli seguenti:

«Capitoli

B1/B2

B1

B2

POS

TFO

SGT

R/I

EM

RG

TFO

SGT

R/I

EM

RG

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitoli speciali per velivoli con gruppo motopropulsore non a pistoni/a turbina/elettrico e diversi dagli elicotteri a pistoni/a turbina

Per i pertinenti tipi di aeromobile, la definizione dei capitoli speciali degli elementi teorici della formazione per tipo di aeromobile è disponibile nell’OSD dell’aeromobile, stabilito in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.

Capitoli speciali per aeromobili non convenzionali

Per i pertinenti tipi di aeromobile, la definizione dei capitoli speciali degli elementi teorici della formazione per tipo di aeromobile è disponibile nell’OSD dell’aeromobile, stabilito in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.»

(10)

l’appendice IV è sostituita dalla seguente:

«Appendice IV

Moduli o moduli parziali relativi all’esperienza e alle competenze fondamentali necessari per l’estensione di una licenza di manutenzione aeronautica di cui alla parte 66

A.   Requisiti relativi all’esperienza

La seguente tabella A contiene i requisiti relativi all’esperienza, espressa in mesi, necessari per aggiungere una nuova categoria o sottocategoria a una licenza esistente conforme alla parte 66.

I requisiti relativi all’esperienza possono essere ridotti del 50 % nel caso in cui il richiedente abbia completato un corso di formazione di base approvato in conformità alla parte 147, relativo a una sottocategoria specifica.

Tabella A

A:

Da:

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.E

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1

L2

L3

L4

L5

A1

—

6

6

6

24

6

6

24

12

24

12

6

12

12

12

12

24

A2

6

—

6

6

24

6

6

24

12

24

12

6

12

12

12

12

24

A3

6

6

—

6

24

12

12

24

6

24

12

12

12

12

12

12

24

A4

6

6

6

—

24

12

12

24

6

24

12

12

12

12

12

12

24

B1.1

—

6

6

6

—

6

6

6

6

12

12

6

6

6

12

12

12

B1.2

6

—

6

6

24

—

6

24

6

24

12

—

—

—

12

12

12

B1.E

6

6

6

6

24

6

—

24

12

24

12

6

6

6

12

12

12

B1.3

6

6

—

6

6

6

6

—

6

12

12

6

6

6

12

12

12

B1.4

6

6

6

—

24

6

12

24

—

24

12

6

6

6

12

12

12

B2

6

6

6

6

12

12

12

12

12

—

—

12

6

6

12

12

24

B2L

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

—

12

6

6

12

12

24

B3

6

—

6

6

24

6

12

24

12

24

12

—

—

—

12

12

12

L1

24

24

24

24

36

24

24

36

24

36

24

24

—

6 (*4)

12 (*4)

12 (*4)

24

L2

24

12

24

24

36

12

12

36

24

36

24

12

—

—

12 (*4)

12 (*4)

24

L3

30

30

30

30

48

30

30

48

30

48

30

30

12 (*4)

12 (*4)

—

6 (*4)

24

L4

30

30

30

30

48

30

30

48

30

48

30

30

12 (*4)

12 (*4)

—

—

24

L5

24

24

24

24

36

24

24

36

24

36

24

24

12 (*4)

12 (*4)

12 (*4)

—

—

B.   Moduli o moduli parziali relativi alle competenze fondamentali richiesti

Scopo della tabella è illustrare gli esami necessari per l’inserimento di una nuova (sotto)categoria di base in un’AML concessa in conformità al presente allegato.

I programmi preparati conformemente alle appendici I e VII richiedono diversi livelli di conoscenza per le varie categorie di licenze nell’ambito di un modulo; vi sono pertanto esami supplementari applicabili a determinati moduli per i titolari di licenze che desiderano estendere un’AML concessa in conformità al presente allegato per inserire un’altra (sotto)categoria e deve essere effettuata un’analisi del modulo per stabilire le materie mancanti o superate a un livello inferiore.

Tabella B

A 9

Da

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.E

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L5

A1

Nessuno

16.

12.

12, 16.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

A2

11, 15.

Nessuno

12, 15.

12.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

A3

11, 17.

11, 16, 17.

Nessuno

16.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

A4

11, 15, 17.

11, 17.

15.

Nessuno

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 9.

Tutti tranne 2, 8, 9.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 2L.

Tutti tranne 9.

B1.1

Nessuno

16.

12.

12, 16.

Nessuno

16.

18.

12.

12, 16.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ, 14SQ

16.

12L.

12L.

8L2, 12L.

8L2, 12L.

9L.

10L.

8L2, 9L, 11L, 12L.

8L2, 10L, 11L, 12L.

8L2, 10L, 11L, 12L.

B1.2

11, 15.

Nessuno

12, 15.

12.

11, 15.

Nessuno

18.

12, 15.

12.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ. 14SQ

Nessuno

12L.

12L.

8L1, 12L.

8L1, 12L.

9L.

10L.

8L1, 9L, 11L, 12L.

8L1, 10L, 11L, 12L.

8L1, 10L, 11L, 12L.

B1.E

11, 15.

114, 16

12, 15.

12, 16.

11, 15.

114, 16

Nessuno

12, 15.

12, 16.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ, 14SQ

114, 16.

12L.

12L.

8L3, 12L.

8L3, 12L.

9L.

10L.

8L3, 9L, 11L, 12L.

8L3, 10L, 11L, 12L.

8L3, 10L, 11L, 12L.

B1.3

11, 17.

11, 16, 17.

Nessuno

16.

11, 17.

11, 16, 17.

11, 17, 18.

Nessuno

16.

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ, 14SQ

11, 16, 17.

7L, 12L.

7L, 12L.

7L, 8L2, 12L.

7L, 8L2, 12L.

9L.

10L.

8L2, 9L, 11L, 12L.

8L2, 10L, 11L, 12L.

8L2, 10L, 11L, 12L.

B1.4

11, 15, 17.

11, 17.

15.

Nessuno

11, 15, 17.

11, 17.

11, 17, 18.

15.

Nessuno

4, 5, 13, 14

4, 5, 13SQ, 14SQ

11, 17.

7L, 12L.

7L, 12L.

7L, 8L1, 12L.

7L, 8L1, 12L.

9L.

10L.

8L1, 9L, 11L, 12L.

8L1, 10L, 11L, 12L.

8L1, 10L, 11L, 12L.

B2

7, 11, 15, 17.

7, 11, 16, 17.

7, 12, 15.

7, 12, 16.

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 11, 17, 18.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

Nessuno

Nessuno

6, 7, 11, 16, 17.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L, 8L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L.

9L.

10L.

8L, 9L, 11L.

8L, 10L, 11L.

6, 7, [11 o 127], [15, 16 o 18], 17, 8L8, 10L, 11L

B2L

7, 11, 15, 17.

7, 11, 16, 17.

7, 12, 15.

7, 12, 16.

6, 7, 11, 15, 17.

6, 7, 11, 16, 17.

6, 7, 11, 17, 18.

6, 7, 12, 15.

6, 7, 12, 16.

13SQ, 14SQ.

Nessuno

6, 7, 11, 16, 17.

5L, 7L, 12LSQ.

4L, 5L, 6L, 7L, 12LSQ.

5L, 7L, 8L, 12LSQ.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12LSQ.

9L.

10L.

8L, 9L, 11L, 12LSQ.

8L, 10L, 11L, 12LSQ.

6, 7, [11 o 127], [15, 16 o 18], 17, 8L8, 10L, 11L, 12LSQ

B3

11, 15.

11

12, 15.

12.

2, 3, 5, 8, 11, 15.

2, 3, 5, 8, 11.

2, 3, 5, 8, 11, 18.

2, 3, 5, 8, 12, 15.

2, 3, 5, 8, 12.

2, 3, 4, 5, 8, 13, 14.

2, 3, 4, 5, 8, 13SQ, 14SQ.

Nessuno

12L.

12L.

8L1, 12L.

8L1, 12L.

9L.

10L.

8L1,9L, 11L, 12L.

8L1,10L, 11L, 12L.

2, 3, 5, 8, [11 o 12], 8L1, 10L, 11L, 12L.


A

Da

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.E

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

L1C

L1

L2C

L2

L3H

L3G

L4H

L4G

L5

L1C

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

4L, 6L.

8L.

4L, 6L, 8L.

9L.

10L.

8L, 9L, 11L.

8L, 10L, 11L.

Tutti tranne 12L.

L1

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

Nessuno

8L.

8L.

9L.

10L.

8L, 9L, 11L.

8L, 10L, 11L.

Tutti tranne 12L.

L2C

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

4L, 6L.

Nessuno

4L, 6L.

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

Tutti tranne 8L e 12L.

L2

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

9L.

10L.

9L, 11L.

10L, 11L.

Tutti tranne 8L e 12L.

L3H

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L, 12L.

4L, 5L, 6L, 7L, 12L.

5L, 7L, 8L, 12L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12L.

Nessuno

10L.

8L, 11L, 12L.

8L, 10L, 11L, 12L.

Tutti.

L3G

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L, 12L.

4L, 5L, 6L, 7L, 12L.

5L, 7L, 8L, 12L.

4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12L.

9L.

Nessuno

8L, 9L, 11L, 12L.

8L, 11L, 12L.

Tutti tranne 10L.

L4H

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

Nessuno

10L.

Nessuno

10L.

Tutti tranne 8L, 11L e 12L.

L4G

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

5L, 7L.

4L, 5L, 6L, 7L.

9L.

Nessuno

9L.

Nessuno

Tutti tranne 8L, 10L, 11L e 12L.

L5 10

B1.1

Nessuno

Nessuno

12.

12.

Nessuno

166.

18.

12.

12, 166.

4, 5, 13.

4, 5, 13SQ.

166.

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

9L.

Nessuno

9L.

Nessuno

Nessuno

B1.2

11.

Nessuno

12.

12.

11, 15.

Nessuno

18.

12, 15.

12.

4, 5, 13.

4, 5, 13SQ.

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

9L.

Nessuno

9L.

Nessuno

Nessuno

B1.E

11.

Nessuno

12.

12.

11, 15.

114, 166.

Nessuno

12, 15.

12, 166.

4, 5, 13.

4, 5, 13SQ.

114, 166.

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

9L.

Nessuno

9L.

Nessuno

Nessuno

B1.3

11.

11.

Nessuno

Nessuno

11, 175.

11, 166, 175.

11, 175, 18.

Nessuno

166.

4, 5, 13.

4, 5, 13SQ.

11, 166, 175.

7L.

7L.

7L.

7L.

9L.

Nessuno

9L.

Nessuno

Nessuno

B1.4

11.

11.

Nessuno

Nessuno

11, 15, 175.

11, 175.

11, 175, 18.

15.

Nessuno

4, 5, 13.

4, 5, 13SQ.

11, 175.

7L.

7L.

7L.

7L.

9L.

Nessuno

9L.

Nessuno

Nessuno

Nota:

per “Tutti” si intendono tutti gli elementi pertinenti dei moduli di cui al punto “2. Modularizzazione” dell’appendice I o al punto “1. Modularizzazione” dell’appendice VII per la (sotto)categoria obiettivo (ossia la (sotto)categoria indicata nella riga “A”).

SQ = dipende dalla qualificazione del sistema.

1:

escluse le materie relative ai motori a pistone; per le righe “B1.2” o “B3” della colonna “Da” escluse anche le materie relative all’elica.

2:

escluse le materie relative ai motori a turbina; per la riga “B1.1” della colonna “Da” escluse anche le materie relative all’elica.

3:

escluse le materie relative a motori elettrici ed eliche.

4:

solo sottomodulo “11.10”.

5:

solo sottomodulo “17.4”.

6:

solo sottomodulo “16.12”.

7:

i moduli 12 e 18 non possono essere scelti insieme.

8:

solo alcune materie applicabili del modulo 8L sono richieste a seconda dei moduli [11 o 12] e [15, 16 o 18] scelti.

9:

il o i (sotto)moduli identificati in ciascuna cella devono essere insegnati al livello di conoscenza indicato al punto “2. Modularizzazione” dell’appendice I o al punto “1. Modularizzazione” dell’appendice VII corrispondente alla (sotto)categoria obiettivo (ossia la (sotto)categoria indicata nella riga “A”).

10:

utilizzare la sottoriga B1.x sulla base della sottocategoria B1 che ha fornito accesso alla licenza L5 (cfr. il punto “1. Modularizzazione” dell’appendice VII).
»;

(11)

l’appendice V «Modulo 19 AESA» è così modificata:

a)

la prima pagina del modulo 19 AESA è sostituita dalla seguente:

Image 1

Image 2

b)

l’identificativo del modulo «Modulo 19 AESA versione 5» è sostituito da «Modulo 19 AESA versione 6»;

(12)

l’appendice VI «Modulo 26 AESA» è così modificata:

(a)

nella prima pagina «Modulo 26 AESA versione 6» è sostituito da «Modulo 26 AESA versione 7»;

(b)

la sezione «IX. CATEGORIE di cui alla parte 66» è sostituita dalla seguente:

«IX.

CATEGORIE di cui alla parte 66

VALIDITÀ

A

B1

B2

B2L

B3

L

C

Velivoli a turbina

 

 

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Velivoli a pistoni

 

 

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Velivoli con gruppo motopropulsore elettrico

n.a.

 

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Elicotteri a turbina

 

 

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Elicotteri a pistoni

 

 

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Avionica

n.a.

n.a.

 

 

n.a.

n.a.

n.a.

Aeromobili a motore complessi

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

 

Aeromobili non complessi a motore

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

 

Alianti, alianti a motore, velivoli ELA1, palloni a gas e ad aria calda, dirigibili

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

 

n.a.

Velivoli a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000  kg

n.a.

n.a.

n.a.

 

n.a.

n.a.»

c)

l’identificativo del modulo «Modulo 26 AESA versione 5» è sostituito da «Modulo 26 AESA versione 7».


(*1)  – velivoli con motore a pistoni o a turbina o con gruppo motopropulsore elettrico o elicotteri con motore a pistoni o a turbina

(*2)  Nel caso di velivoli a pistoni o con motopropulsore elettrico non pressurizzati con MTOM inferiore a 2 000 kg la durata minima può essere ridotta del 50 %.

(*3)  Per gli elicotteri appartenenti al gruppo 2 (definito al punto 66.A.5) la durata minima può essere ridotta del 30 %.

(*4)  L’esperienza può essere ridotta del 50 % ma con la concessione di una licenza con limitazioni in conformità al punto 66.A.45, lettera h), punto ii).3.


ALLEGATO IV

L’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

(1)

nella tabella dell’appendice I, tra la riga corrispondente alla sottocategoria B1.2 e la riga corrispondente alla sottocategoria B1.3 è inserita la riga seguente:

«B1.E

2 000

50–60»

(2)

l’appendice II «Modulo 11 AESA» è così modificata:

(a)

l’identificativo del modulo «Modulo 11 AESA versione 6» è sostituito da «Modulo 11 AESA versione 7»;

(b)

la seconda pagina del modulo è sostituita dalla seguente:

Image 3

Image 4

(3)

nell’appendice III, al punto 2., il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il certificato deve indicare la combinazione cellula/motore (o gruppo motopropulsore) per cui è stata impartita la formazione.».


ALLEGATO V

L’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

(1)

al punto ML.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, il presente allegato (parte ML) si applica ai seguenti aeromobili non complessi a motore non elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008:

1)

velivoli con massa massima al decollo (MTOM) uguale o inferiore a 2 730 kg;

2)

elicotteri con MTOM uguale o inferiore a 1 200 kg, certificati per un massimo di quattro occupanti;

3)

altri aeromobili ELA2;

4)

aeromobili non convenzionali con MTOM:

i)

uguale o inferiore a 1 200 kg se sono in grado di mantenere una velocità orizzontale uguale a zero in volo, o

ii)

uguale o inferiore a 2 730 kg per altri aeromobili non complessi a motore diversi da quelli di cui al punto i).»;

(2)

al punto ML.A.302, la lettera d) è così modificata:

(i)

al punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

per i velivoli, a seconda del gruppo motopropulsore dell’aeromobile:

i)

le prove di funzionamento di potenza e giri/minuto, magneti, pressione del carburante e dell’olio, temperature del motore;

ii)

la procedura pubblicata per l’avviamento, per i motori dotati di controllo automatico;

iii)

una prova di funzionamento per rilevare eventuali problemi di circolazione dei fluidi, per i motori con carter secco, i motori con turbocompressore e i motori raffreddati a liquido;

iv)

gli interventi di manutenzione quali definiti nell’ICA fornita dal DAH del velivolo, per i gruppi motopropulsori diversi dal motore a pistoni;»;

(ii)

l’ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Fintantoché il presente allegato non specifica un MIP per aeromobili diversi da velivoli, alianti e palloni, il loro AMP deve essere basato sulle ICA fornite dal DAH, come indicato alla lettera c), punto 2), lettera b).»;

(3)

nell’appendice III, sono inserite le lettere c bis) e c ter) seguenti:

«c bis)

l’esecuzione di interventi di manutenzione sul gruppo motopropulsore che richiederebbero lo smontaggio di uno o più motori, batterie principali o una o più celle a combustibile, ad eccezione della loro rimozione dall’aeromobile e della loro reinstallazione (comprese rimozione/installazione dei cuscinetti del motore);

c ter)

l’esecuzione di interventi di manutenzione su serbatoi ad alta pressione e componenti appartenenti a linee/sistemi ad alta pressione connessi al gruppo motopropulsore;».


ALLEGATO VI

L’allegato V quinquies (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

(1)

al punto CAO.A.020, la lettera a) è così modificata:

a)

i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1)

Per i velivoli con massa massima al decollo (MTOM) superiore a 2 730 kg e per gli elicotteri con MTOM superiore a 1 200 kg o certificati per più di quattro occupanti e per altri aeromobili che non sono ELA2, nella sezione dedicata all’entità delle attività sono indicati i tipi specifici di aeromobile. Le modifiche dell’entità delle attività sono approvate dall’autorità competente in conformità al punto CAO.A.105, lettera a), e al punto CAO.B.065, lettera a).

2)

Per i motori diversi dai motori a pistoni o elettrici, nella sezione dedicata all’entità delle attività è indicato il costruttore del motore, oppure il gruppo o la serie o gli interventi di manutenzione. Le modifiche dell’entità delle attività sono approvate dall’autorità competente in conformità al punto CAO.A.105, lettera a), e al punto CAO.B.065, lettera a).

3)

Una CAO che impiega una sola persona per pianificare ed eseguire tutti gli interventi di manutenzione non può avere attribuzioni per la manutenzione di:

a)

velivoli, elicotteri e altri aeromobili che non sono ELA2, se il loro gruppo motopropulsore non è costituito da uno o più motori elettrici o a pistoni (nel caso di imprese abilitate per aeromobili);

b)

elicotteri con più di un motore a pistoni (nel caso di imprese abilitate per aeromobili);

c)

motori completi diversi dai motori a pistoni con potenza in uscita inferiore a 450 HP o dai motori elettrici (nel caso di imprese abilitate per motori).»;

b)

al punto 4, i punti xxi) e xxii) sono sostituiti dai seguenti:

«xxi)

C21: zavorra d’acqua;

(xxii)

C22: aumento propulsione;»;

c)

al punto 4, è aggiunto il punto xxiii) seguente:

«xxiii)

C23: altro.»;

(2)

al punto CAO.A.105, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Nel caso in cui intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, la CAO deve darne notifica all’autorità competente, in modo che questa possa determinare la continua conformità al presente allegato prima che tali modifiche vengano apportate:

1)

modifiche che incidono sulle informazioni contenute nel certificato di approvazione di cui all’appendice I e sulle condizioni di approvazione di cui al presente allegato;

2)

modifiche a livello delle persone di cui al punto CAO.A.035, lettere a) e b);

3)

modifiche dei tipi di aeromobile che rientrano nell’entità delle attività di cui al punto CAO.A.020, lettera a), punto 1), nel caso di velivoli con MTOM superiore a 2 730 kg, nel caso di elicotteri con MTOM superiore a 1 200 kg o certificati per più di quattro occupanti e nel caso di ogni altro aeromobile che non sia un ELA2;

4)

modifiche dell’entità delle attività di cui al punto CAO.A.020, lettera a), punto 2), nel caso di motori diversi dai motori a pistoni o elettrici;

5)

modifiche della procedura di controllo di cui al presente punto, lettera b).»;

(3)

l’appendice I è così modificata:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Un’abilitazione per motori (a turbina, a pistoni, elettrici o altri) significa che la CAO può eseguire interventi di manutenzione sul motore non installato e sui componenti del motore non installati, in conformità ai dati di manutenzione del motore o, se concordato con l’autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, solo finché tali componenti sono installati sul motore. Tuttavia, tale CAO con abilitazione per motori può temporaneamente rimuovere un componente a fini di manutenzione per accedervi più agevolmente, purché la rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva non prevista dai requisiti di cui alla lettera c). Una CAO con abilitazione per motori può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione di base o di linea, purché si attenga ad una procedura di controllo esposta nel CAE, che deve essere approvata dall’autorità competente.»;

b)

l’identificativo del modulo «Modulo 3-CAO AESA versione 1» è sostituito da «Modulo 3-CAO AESA versione 2»;

c)

la seconda pagina del modulo è sostituita dalla seguente:

Image 5

Image 6

Image 7


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/111/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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