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Document 32018R0999

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/999 del Consiglio, del 16 luglio 2018, che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

ST/10492/2018/INIT

GU L 178I del 16.7.2018, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/999/oj

16.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 178/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/999 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.

(2)

In considerazione della costante minaccia rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità o dagli organismi a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.


ALLEGATO

La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686:

«2.

Rabah TAHARI (alias Abu Musab); data di nascita: 28 agosto 1971; luogo di nascita: Orano (Algeria); cittadinanza: algerina.»

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