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Document 32013R0852
Commission Implementing Regulation (EU) No 852/2013 of 3 September 2013 amending for the 200th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al Qaida network
Regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2013 della Commissione, del 3 settembre 2013 , recante duecentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2013 della Commissione, del 3 settembre 2013 , recante duecentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
GU L 235 del 4.9.2013, pp. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
4.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 235/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 852/2013 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2013
recante duecentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 26 agosto 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
la voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":
"Said Youssef Ali Abu Aziza (alias (a) Abdul Hamid, (b) Abu Therab). Data di nascita: 1958. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. N. passaporto: (a) 87/437555 (passaporto libico), (b) 274381 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale libico: 145126. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Fatima Isa, (b) membro del Gruppo combattente islamico libico e di Al-Qaeda. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 8.6.2007."