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Document 02025R1140-20250610
Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2025/1140 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2025/1140 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati (Testo rilevante ai fini del SEE)
In force
02025R1140 — IT — 10.06.2025 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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►C1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1140 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2025 che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1140 del 10.6.2025, pag. 1) |
Rettificato da:
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Rettifica, GU L 90530, 25.6.2025, pag. 1 ((UE) 2025/11402025/1140) |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1140 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2025
che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
SEZIONE 1
Tenuta delle registrazioni e disposizioni generali in materia di registrazioni
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«operazione»: la conclusione di un acquisto o di una cessione di cripto-attività diverse dalle cripto-attività di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114;
«effettuare un’operazione»: eseguire un’operazione o trasmettere un ordine di cripto-attività per conto di un cliente;
«eseguire un’operazione»: prestare uno dei servizi seguenti o svolgere una delle attività seguenti che determinano un’operazione:
ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;
esecuzione di ordini per conto dei clienti;
scambio di cripto-attività con fondi o con altre cripto-attività;
decisione di investimento nell’ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente;
trasferimento di cripto-attività da o verso conti.
Articolo 2
Tenuta delle registrazioni
Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro recuperate dall’autorità competente, in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:
le autorità competenti possono accedere prontamente a tali registrazioni e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascun servizio per le cripto-attività, attività, ordine o operazione;
è possibile individuare facilmente eventuali correzioni o altre modifiche apportate alle registrazioni, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;
non è possibile manipolare o alterare le registrazioni;
è possibile elaborare i dati mediante un sistema TIC o qualsiasi altro sistema efficiente, qualora il loro volume e la loro natura non permettano di analizzarli facilmente;
le modalità di conservazione delle registrazioni del prestatore di servizi per le cripto-attività sono conformi agli obblighi di conservazione delle registrazioni di cui al presente regolamento, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
SEZIONE 2
Conservazione delle registrazioni in relazione a specifici servizi per le cripto-attività e alle attività dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Articolo 3
Conservazione delle registrazioni relative alle politiche e alle procedure del prestatore di servizi per le cripto-attività
Articolo 4
Conservazione dei documenti che stabiliscono i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività e del cliente
Articolo 5
Conservazione delle registrazioni in relazione alla custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti
Tali registrazioni comprendono quanto segue:
registrazioni che identificano immediatamente i saldi delle cripto-attività e dei fondi detenuti per ciascun cliente;
qualora i fondi dei clienti siano detenuti da prestatori di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1114, i dettagli dei conti in cui tali fondi sono detenuti e i pertinenti accordi tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e gli enti creditizi o le banche centrali presso i quali i fondi dei clienti sono depositati;
i dettagli dei conti aperti presso terzi che detengono cripto-attività per il prestatore di servizi per le cripto-attività e degli accordi di esternalizzazione con tali terzi;
i dettagli dei terzi che svolgono qualsiasi attività esternalizzata a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2023/1114 e i dettagli relativi alle attività esternalizzate;
i nomi e le funzioni delle persone responsabili della custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività;
gli accordi che stabiliscono la titolarità dei clienti sulle cripto-attività e sui fondi.
SEZIONE 3
Conservazione delle registrazioni degli ordini e delle operazioni
Articolo 6
Conservazione delle registrazioni degli ordini
Articolo 7
Conservazione delle registrazioni delle operazioni
Articolo 8
Identificazione della persona o dell’algoritmo informatico all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che prende la decisione di investimento
Articolo 9
Elemento di identificazione delle persone fisiche
Se l’identificativo assegnato conformemente al paragrafo 2 si basa su CONCAT, il cliente è identificato dal prestatore di servizi per le cripto-attività utilizzando la concatenazione dei seguenti elementi nel seguente ordine:
la data di nascita della persona nel formato AAAAMMGG;
i primi cinque caratteri del nome di tale persona;
i primi cinque caratteri del cognome di tale persona.
Articolo 10
Identificazione della persona o dell’algoritmo informatico che determina le condizioni per l’esecuzione di un’operazione
Articolo 11
Registrazione della ricezione e della trasmissione degli ordini
Articolo 12
Registrazione di ordini e operazioni eseguiti tramite piattaforme di negoziazione o prestatori di servizi cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114
Articolo 13
Registrazione della ricezione e della trasmissione di ordini a soggetti cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114
Articolo 14
Identificazione dei clienti che sono persone giuridiche
Se il cliente non dispone di un identificativo della persona giuridica conforme alla norma ISO 17442, il prestatore di servizi per le cripto-attività gliene procura uno o utilizza un identificativo definito a livello dell’Unione che presenti tutte le caratteristiche seguenti:
unico;
neutro;
affidabile;
open source;
scalabile;
accessibile;
disponibile gratuitamente o a un costo ragionevole;
soggetto a un quadro di governance adeguato.
Articolo 15
Identificazione delle cripto-attività
Quando fornisce informazioni alle autorità competenti a norma degli articoli 6 e 7, il prestatore di servizi per le cripto-attività identifica le cripto-attività oggetto dell’ordine o dell’operazione registrati, o utilizzate come mezzo di pagamento, mediante un identificativo del token digitale conforme alla norma ISO 24165 o mediante un identificativo unico equivalente approvato dall’ESMA a livello dell’Unione, che presenti tutte le caratteristiche seguenti:
unico;
neutro;
affidabile;
open source;
scalabile;
accessibile;
disponibile a costi ragionevoli;
soggetto a un quadro di governance adeguato.
Articolo 16
Registrazione delle operazioni effettuate dalle succursali
Il prestatore di servizi per le cripto-attività include nelle registrazioni dell’operazione le informazioni seguenti:
se la succursale ha ricevuto l’ordine da un cliente o ha preso una decisione di investimento per un cliente nell’ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente;
se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona che prende la decisione di investimento in questione;
se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona che determina le condizioni per l’esecuzione dell’operazione;
se l’operazione è stata integralmente o parzialmente effettuata su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività situata al di fuori dell’Unione avvalendosi del fatto che la succursale è membro di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività.
Articolo 17
Identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua ordini e operazioni
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
SEZIONE 1
Registrazioni relative ai servizi e alle attività: elenco delle registrazioni che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono conservare in base alla natura dei loro servizi e delle loro attività
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Tipo di registrazione |
Sintesi del contenuto |
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Comunicazione con il cliente |
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Comunicazioni di marketing |
Tutte le comunicazioni di marketing (escluse quelle in forma orale) pubblicate dal prestatore di servizi per le cripto-attività o per suo conto. |
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Informazioni fornite al cliente |
Informazioni diverse dalle comunicazioni di marketing fornite al cliente dal prestatore di servizi per le cripto-attività, o per suo conto, riguardanti il prestatore di servizi per le cripto-attività, i suoi servizi e le sue attività, le cripto-attività, i costi applicabili e gli oneri relativi. |
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Registrazioni relative alle comunicazioni con il cliente |
Documentazione relativa alle conversazioni telefoniche o alle comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni o la ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini dei clienti, anche nel caso in cui tali conversazioni o comunicazioni non conducano alla conclusione di un’operazione o alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini o di esecuzione di ordini. |
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Diritti e obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività e del cliente |
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Accordi con il cliente |
Qualsiasi documento concordato tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti. |
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Consenso del cliente |
Qualsiasi comunicazione tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e il cliente o qualsiasi documento comprovante il fatto che il cliente ha acconsentito alla prestazione di servizi e alle condizioni secondo cui il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisce tali servizi al cliente. |
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Abusi di mercato |
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Abusi di mercato |
Registrazioni relative ai casi in cui le circostanze indicano che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso. Tali registrazioni contengono l’identificazione delle persone o degli algoritmi informatici coinvolti. Nel caso di persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni in cripto-attività, le registrazioni contengono le informazioni che documentano l’analisi effettuata in relazione a ordini, operazioni e aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito che potrebbero costituire abusi di mercato, di cui all’articolo 3 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti |
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Cripto-attività dei clienti e mezzi di accesso alle cripto-attività detenute dal prestatore di servizi per le cripto-attività |
Le registrazioni che consentono al prestatore di servizi per le cripto-attività di tutelare i diritti di titolarità dei clienti e di prevenire l’uso delle cripto-attività dei clienti per conto proprio, come disposto all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Fondi dei clienti detenuti da un prestatore di servizi per le cripto-attività |
Le registrazioni che consentono al prestatore di servizi per le cripto-attività di tutelare i diritti di titolarità dei clienti e di prevenire l’uso dei fondi dei clienti per conto proprio, come disposto all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. Qualsiasi documento, registrazione o prova che dimostri che il prestatore di servizi per le cripto-attività assolve agli obblighi che gli incombono in forza dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Trattamento dei reclami |
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Reclami |
Le registrazioni conservate a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2025/294 della Commissione (1). |
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Conflitti di interesse e operazioni personali |
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Conflitti di interesse |
Le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Operazioni personali |
Le registrazioni relative a un’operazione personale di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, che specificano la data e l’ora dell’operazione, le condizioni, il relativo volume, la controparte ed eventuali autorizzazioni o divieti connessi all’operazione, conformemente all’anzidetto regolamento delegato. |
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Esternalizzazione |
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Accordi di esternalizzazione |
Registrazioni relative agli accordi scritti di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Servizi e attività esternalizzati |
Registrazioni relative a servizi o attività esternalizzati a terzi congiuntamente, comprendenti: a) il nome, la sede legale, la sede operativa e lo status normativo del terzo a cui il servizio o l’attività, o parte di essi, è stata esternalizzata; b) il nome, la funzione e i recapiti della persona responsabile del servizio o dell’attività, o di parte di essi, presso il terzo a cui il servizio o l’attività, o parte di essi, è stata esternalizzata; c) il nome e la funzione della persona responsabile del servizio o dell’attività, o di parte di essi, presso il prestatore di servizi per le cripto-attività. |
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Custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti |
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Registro delle posizioni |
Registrazioni dei registri delle posizioni di cui all’articolo 75, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Rendiconto di posizione |
Registrazioni relative al rendiconto di posizione di cui all’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Comunicazioni con il cliente |
Registrazioni relative a qualsiasi comunicazione con il cliente di cui all’articolo 75, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, compresa la risposta, o la mancata risposta, da parte del cliente. |
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Ricorso ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività |
Se le cripto-attività dei clienti o i mezzi di accesso alle cripto-attività sono custoditi o controllati conformemente all’articolo 75, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114: a) registrazioni effettuate dal prestatore terzo di servizi per le cripto-attività che attestino le posizioni dei clienti; b) registrazioni relative alle comunicazioni attestanti che il prestatore di servizi per le cripto-attività ha rispettato l’articolo 75, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività |
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Norme operative |
Una copia delle norme operative di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, comprese le carenze riscontrate e le misure adottate per porvi rimedio. |
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Valutazione dell’adeguatezza della cripto-attività |
Registrazioni relative alla valutazione di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 e ai relativi esiti. |
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Funzione di anonimizzazione integrata |
Registrazioni relative ai casi in cui le cripto-attività hanno una funzione di anonimizzazione integrata. |
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Consenso del cliente alla negoziazione «matched principal» |
Registrazioni relative al consenso dei clienti fornito al prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua negoziazioni «matched principal» sulla piattaforma per le cripto-attività che gestisce, in conformità dell’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività |
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Prezzo e limiti |
(1) Registrazioni del prezzo delle cripto-attività o del metodo per determinare il prezzo delle cripto-attività che si propone di scambiare con fondi o con altre cripto-attività e registrazioni di qualsiasi limite applicabile all’importo da scambiare determinato dal prestatore di servizi per le cripto-attività, in conformità dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. (2) Tali registrazioni contengono, relativamente a ciascun prezzo, metodo di determinazione del prezzo e limite applicabile, le informazioni seguenti: a) identificazione della cripto-attività; b) se la cripto-attività è scambiabile con fondi o altre cripto-attività o con entrambi; c) il prezzo della cripto-attività; d) l’importo delle cripto-attività scambiate con un’altra cripto-attività. |
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Collocamento di cripto-attività |
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Informazioni ai clienti o ai potenziali clienti |
Registrazioni relative alle comunicazioni di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 e al consenso ricevuto dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o da qualsiasi terzo che agisce per suo conto. |
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Operazioni di collocamento |
Registrazioni relative a qualsiasi operazione di collocamento del prestatore di servizi per le cripto-attività, tenute conformemente all’obbligo per il prestatore di servizi per le cripto-attività di disporre di una procedura centralizzata per identificare tutte le sue operazioni di collocamento, come previsto dal regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Consulenza e gestione del portafoglio |
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Informazioni fornite al cliente |
Registrazioni relative a qualsiasi comunicazione eseguita in conformità dell’articolo 81, paragrafi 2, 4 e 9, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Valutazione dell’adeguatezza |
Registrazioni relative a tutte le informazioni raccolte presso ciascun cliente e valutate per effettuare la valutazione dell’adeguatezza di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, come pure relative a tutti i documenti interni riguardanti tale valutazione. Registrazioni relative ai clienti che non hanno fornito le informazioni di cui all’articolo 81, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Consulenza in materia di investimenti |
Registrazioni dell’ora e della data in cui è stata fornita la consulenza sulle cripto-attività, registrazioni relative alle cripto-attività che sono state raccomandate e alla relazione sull’adeguatezza fornita al cliente a norma dell’articolo 81, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Rendiconto periodico dei servizi di gestione del portafoglio |
Registrazioni relative ai rendiconti periodici forniti al cliente conformemente all’articolo 81, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Incentivi |
1. Registrazioni relative a qualsiasi beneficio non monetario di entità minima ricevuto dal prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114. Tali registrazioni contengono le informazioni seguenti: a) la natura del beneficio non monetario di entità minima e la data in cui è stato ricevuto; b) il cliente e il servizio o l’attività ricevuti; c) il modo in cui tale beneficio non monetario di entità minima è conforme all’articolo 81, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114. 2. Registrazioni relative a qualsiasi incentivo ricevuto dal prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 81, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114. Tali registrazioni contengono le informazioni seguenti: a) la natura, l’importo e la data relativi all’incentivo ricevuto; b) il cliente e il servizio o l’attività per cui è stato ricevuto; c) il modo in cui tale incentivo è conforme all’articolo 81, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114; d) eventuali comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 81, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114. |
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Servizi di trasferimento |
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Registrazioni che devono essere conservate dal prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente |
Registrazioni relative a: a) tutte le istruzioni ricevute; b) tutti i dati informativi elencati all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1113; c) i mezzi di verifica di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1113; d) qualsiasi sospensione o rifiuto delle istruzioni di eseguire il trasferimento di cripto-attività e il motivo di tale sospensione o rifiuto. |
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Registrazioni che devono essere conservate dal prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario |
Registrazioni relative a: a) tutti i dati informativi elencati all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1113; b) i mezzi di verifica di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1113; c) qualsiasi restituzione, sospensione o rifiuto del trasferimento di cripto-attività e il motivo di tale restituzione, sospensione o rifiuto; d) eventuali provvedimenti adottati conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113, unitamente all’identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività interessati. |
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Registrazioni che devono essere conservate dai prestatori di servizi per le cripto-attività intermediari |
Registrazioni relative a: a) tutti i dati informativi elencati all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1113; b) qualsiasi restituzione, sospensione o rifiuto del trasferimento di cripto-attività e il motivo di tale restituzione, sospensione o rifiuto; c) eventuali provvedimenti adottati conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113, unitamente all’identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività interessati. |
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(1)
Regolamento delegato (UE) 2025/294 della Commissione, del 1o ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività (GU L, 2025/294, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj). |
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SEZIONE 2
Registrazioni degli ordini
Tabella 1
Legenda per la tabella 2 della presente sezione e per la tabella 3 della sezione 3
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Simbolo |
Tipo di dati |
Definizioni |
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{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero |
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{CFI_CODE} |
6 caratteri |
Codice CFI secondo l’ISO 10962. |
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{COUNTRYCODE_2} |
2 caratteri alfanumerici |
Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell’ISO 3166-1. |
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{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217. |
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{DATE_TIME_FORMAT} |
Formato della data e dell’ora secondo ISO 8601 |
Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ, dove: — «AAAA» indica l’anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l’ora; — «mm» indica il minuto; — «ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione; — «Z» indica l’ora UTC. Le date e ore sono registrate al tempo universale coordinato (UTC). |
|
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
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{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi. — Il simbolo del decimale è «.» (punto). — I numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). I valori sono arrotondati e non troncati. |
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{DTI} |
9 caratteri alfanumerici |
Identificativo del token digitale come definito nella norma ISO 24165. |
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{DTI_SHORT_NAME} |
n caratteri alfanumerici |
Denominazione abbreviata DTI registrata secondo gli elementi di dati ISO 24165-2 per la registrazione del DTI |
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{INTEGER-n} |
Numero intero fino a n cifre in totale |
Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi. |
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{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN come definito in ISO 6166. |
|
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo della persona giuridica come definito in ISO 17442. |
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{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato come definito in ISO 10383. |
|
{NATIONAL_ID} |
35 caratteri alfanumerici |
L’identificativo è ricavato conformemente all’articolo 9 e all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione. |
Tabella 2
Dettagli degli ordini da conservare
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Numero del campo |
Nome del campo |
Descrizione del campo |
Dettagli sui dati dell’ordine da fornire all’autorità competente |
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Sezione A – Identificazione delle parti rilevanti |
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1 |
Codice identificativo del cliente |
Codice utilizzato per identificare il cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha immesso l’ordine. Se il cliente è una persona giuridica, si utilizza il codice LEI del cliente o gli identificativi alternativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3. Se il cliente non è una persona giuridica, si deve utilizzare il codice {NATIONAL_ID}. Le assegnazioni pendenti (pending allocations) devono essere contrassegnate con PNAL. Questo campo è compilato con «NOAP» se il prestatore di servizi per le cripto-attività ha un interesse diretto ad acquistare o vendere. |
{LEI} {NATIONAL_ID} {ALPHANUM-20} {PNAL} «NOAP» |
|
2 |
Decisione di investimento all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività |
Codice utilizzato per identificare la persona o l’algoritmo all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che prende la decisione di investimento. Se la decisione di investimento è presa da una persona fisica all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività, la persona responsabile o che ha la responsabilità primaria della decisione di investimento è identificata con il {NATIONAL_ID}. Se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compreso l’avvio dell’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità, il campo è compilato con un codice assegnato conformemente all’articolo 8. Questo campo è lasciato vuoto se la decisione di investimento non è stata presa da una persona o da un algoritmo all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività. |
{NATIONAL_ID} – Persone fisiche {ALPHANUM-50} – Algoritmi |
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3 |
Esecuzione all’interno dell’impresa |
Codice utilizzato per identificare la persona o l’algoritmo all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che determina le condizioni per l’esecuzione dell’operazione derivante dall’ordine. Se le condizioni per l’esecuzione dell’operazione sono determinate da una persona fisica, tale persona è identificata dal codice {NATIONAL_ID}. Se è responsabile dell’esecuzione dell’operazione un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compreso l’avvio dell’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità, questo campo è compilato con un codice assegnato dal prestatore di servizi per le cripto-attività, conformemente all’articolo 10. Se all’esecuzione dell’operazione partecipano più di una persona o una combinazione di persone e algoritmi, il prestatore di servizi per le cripto-attività determina quale operatore o algoritmo ha la responsabilità primaria e compila questo campo con l’identità di tale operatore o algoritmo. |
{NATIONAL_ID} – Persone fisiche {ALPHANUM-50} – Algoritmi |
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Sezione B – Capacità di negoziare e fornitura di liquidità |
|||
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4 |
Capacità di negoziare |
Indica se il prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua l’operazione svolge negoziazioni «matched principal» o scambia cripto-attività con fondi. Se l’immissione dell’ordine non deriva dallo svolgimento di negoziazioni «matched principal» o dallo scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività, si deve indicare in questo campo che l’operazione è stata eseguita in virtù della capacità di negoziare «in altra veste» (any other capacity). |
«DEAL» – Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività «MTCH» – Matched principal «AOTC» – Any other capacity |
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Sezione C – Data e ora |
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5 |
Data e ora |
La data e l’ora di ciascun evento riportato nelle sezioni G e J. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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Sezione D – Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini |
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6 |
Periodo di validità |
Good-For-Day: l’ordine scade al termine del giorno di negoziazione nel quale è stato inserito nel book di negoziazione. Good-Till-Cancelled: l’ordine rimane attivo nel book di negoziazione ed è eseguibile fino al momento in cui viene effettivamente annullato. Good-Till-Time: l’ordine scade al più tardi a un’ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso. Good-Till-Date: l’ordine scade al termine di una data specificata. Good-Till-Specified Date and Time: l’ordine scade ad una data e ad un’ora specificate. Good after time: l’ordine è attivo soltanto dopo un’ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso. Good after date: l’ordine è attivo soltanto dall’inizio di una data prestabilita. Good After Specified Date and Time: l’ordine è attivo soltanto a partire da un’ora prestabilita di una data prestabilita. Immediate-Or-Cancel: un ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione (per il quantitativo che può essere eseguito) e che non rimane nel book di negoziazione per l’eventuale quantitativo residuo non eseguito. Fill-Or-Kill: un ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero; qualora possa essere eseguito solo in parte, l’ordine viene automaticamente respinto e quindi non può essere eseguito. Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione. |
«DAVY» – Good-For-Day «GTCV» – Good-Till-Cancelled «GTTV» – Good-Till-Time «GTDV» – Good-Till-Date «GTSV» – Good-Till-Specified Date and Time «GATV» – Good After Time «GADV» – Good After Date «GASV» – Good After Specified Date and Time «IOCV» – Immediate-Or-Cancel «FOKV» – Fill-Or-Kill o caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della piattaforma di negoziazione. |
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7 |
Restrizione relativa all’ordine |
Good For Closing Price Crossing Session: l’ordine soddisfa le condizioni per la sessione di chiusura. Valid For Auction: l’ordine è attivo esclusivamente e può essere eseguito soltanto nelle fasi d’asta (che possono essere predefinite dal cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha immesso l’ordine, ad esempio asta di apertura e chiusura e/o asta infragiornaliera). Valid For Continuous Trading only: l’ordine è attivo soltanto nel corso della negoziazione continua. Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione. |
«SESR» – Good For Closing Price Crossing Session «VFAR» – Valid For Auction «VFCR» – Valid For Continuous Trading only caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della piattaforma di negoziazione. Se sono applicabili più contrassegni, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola. |
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8 |
Periodo e ora di validità |
Si tratta della marcatura temporale che indica il momento in cui l’ordine diventa attivo o definitivamente rimosso dal book di negoziazione. Good for day: data di inserimento con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte. Good till time: data di inserimento e ora specificata nell’ordine. Good till date: data di scadenza specificata con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte. Good till specified date and time: data e ora di scadenza specificate. Good after time: data di inserimento e ora specificata di attivazione dell’ordine. Good after date: data specificata con la marcatura temporale immediatamente successiva alla mezzanotte. Good after specified date and time: data e ora specificate di attivazione dell’ordine. Good till Cancel: data e ora finali alle quali l’ordine è automaticamente rimosso dalle operazioni di mercato. Altro: marcatura temporale per ogni tipo aggiuntivo di validità. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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Sezione E – Identificazione dell’ordine |
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9 |
Codice MIC di segmento |
Identificazione della piattaforma di negoziazione di cripto-attività in cui l’ordine è stato immesso. Se la piattaforma di negoziazione di cripto-attività utilizza i MIC di segmento, si deve utilizzare il MIC di segmento. Se la piattaforma di negoziazione di cripto-attività non utilizza i MIC di segmento, si deve utilizzare il MIC operativo. Questo campo è compilato solo per gli ordini da eseguire su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. |
{MIC} |
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10 |
Codice identificativo della cripto-attività |
Identificativo unico e univoco della cripto-attività. |
{DTI} {ALPHANUM-20} |
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11 |
Classificazione della cripto-attività |
Tassonomia per classificare le cripto-attività o indicare un codice CFI esatto e completo, se disponibile. |
ART EMT OT {CFI_CODE} |
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12 |
Codice identificativo dell’ordine |
Codice alfanumerico assegnato dal gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività al singolo ordine. |
{ALPHANUM-50} |
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Sezione F – Eventi che incidono sull’ordine |
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13 |
Nuovo ordine, annullamento dell’ordine |
Nuovo ordine: immissione di un nuovo ordine presso il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Annullato su iniziativa del cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività: se il cliente decide di propria iniziativa di annullare l’ordine precedentemente inserito. |
«NEWO» – New order «CAME» – Annullato su iniziativa del cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività |
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Sezione G – Tipo di ordine |
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14 |
Tipo di ordine |
Identifica il tipo di ordine immesso nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività secondo le specifiche della piattaforma di negoziazione di cripto-attività. |
{ALPHANUM-50} |
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15 |
Classificazione del tipo di ordine |
Classificazione dell’ordine secondo due tipi generici di ordine. LIMIT order (ordine con limite di prezzo): se l’ordine è negoziabile; STOP order (ordine stop): se l’ordine diventa negoziabile solo al verificarsi di un evento di prezzo prestabilito. |
Le lettere «LMTO» per l’ordine con limite di prezzo o le lettere «STOP» per l’ordine stop. |
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Sezione H – Prezzi |
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16 |
Prezzo limite |
Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita. Il differenziale di un ordine strategico, che può essere negativo o positivo. In questo campo è riportato il valore «NOAP» per gli ordini che non hanno un prezzo limite o per gli ordini senza prezzo. Quando il prezzo è indicato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base. Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «NOAP» |
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17 |
Prezzo limite aggiuntivo |
Ogni altro prezzo limite applicabile all’ordine. In questo campo è riportato il valore «NOAP» se non esiste un prezzo limite. Quando il prezzo è indicato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base. Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «NOAP» |
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18 |
Prezzo di stop |
Il prezzo che deve essere raggiunto affinché l’ordine si attivi. Per gli ordini stop innescati da eventi indipendenti dal prezzo della cripto-attività, in questo campo deve essere riportato un prezzo di stop pari a zero. In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base. Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «NOAP» |
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19 |
Prezzo limite pegged |
Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto pegged o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita pegged. In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base. Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «NOAP» |
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20 |
Prezzo dell’operazione |
Prezzo negoziato dell’operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni, altri diritti e interessi maturati. Quando il prezzo è registrato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. Se il prezzo non è applicabile, in questo campo deve essere riportato il valore «NOAP». Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. «NOAP» |
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21 |
Valuta del prezzo |
Valuta nella quale è espresso il prezzo di negoziazione per la cripto-attività collegata all’ordine (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario). Se la cripto-attività è negoziata in moneta elettronica/token di moneta elettronica, si utilizzano l’identificativo del token digitale o l’identificativo alternativo di cui all’articolo 15. Se il prezzo della cripto-attività è espresso in termini monetari e in una coppia di valute, si segnala la coppia di valute in cui è espresso il prezzo della cripto-attività relativa all’ordine. Il primo codice valuta è quello della valuta di base e il secondo codice valuta è quello della valuta della quotazione. La valuta della quotazione determina il prezzo di un’unità della valuta di base. Per rappresentare la moneta fiduciaria e la cripto-attività nella coppia di valute si utilizzano rispettivamente il codice valuta ISO e la denominazione abbreviata DTI registrata conformemente agli elementi di dati ISO 24165-2 per la registrazione del DTI o dell’identificativo alternativo. |
{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {CURRENCYCODE_3} dovrebbe essere utilizzato per le monete fiduciarie in una coppia di valute. {DTI_SHORT_NAME} dovrebbe essere utilizzato per le cripto-attività in una coppia di valute. «NOAP» |
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22 |
Misura del prezzo |
Indica se il prezzo è espresso in valore monetario (monetary), percentuale (percentage), rendimento (yield) o punti base (basis points). |
«MONE» – Monetary value «PERC» – Percentage «YIEL» – Yield «BAPO» – Basis points |
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Sezione I – Istruzioni relative all’ordine |
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23 |
Indicatore acquisto-vendita |
Indica se si tratta di un ordine di acquisto (buy) o di vendita (sell). |
«BUYI» – buy «SELL» – sell |
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24 |
Status dell’ordine |
Identifica gli ordini attivi/inattivi/sospesi: Active (attivo) – Ordini negoziabili, diversi dalle quotazioni. Inactive (inattivo) – Ordini non negoziabili, diversi dalle quotazioni. |
«ACTI»– active o «INAC» – inactive |
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25 |
Misura del quantitativo |
Indica se il quantitativo riportato è espresso in numero di unità (number of units), valore nominale (nominal value), valore monetario (monetary value) o unità della cripto-attività. |
«UNIT» – Number of units «NOML» – Nominal value «MONE» – Monetary value «CRYP» – Crypto-asset |
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26 |
Valuta del quantitativo |
Valuta in cui è espresso il quantitativo. La valuta si riferisce alle unità di cripto-attività, anche qualora l’operazione sia denominata in sottocomponenti di tale cripto-attività. Il campo deve essere compilato solo se il quantitativo è espresso in valore nominale o monetario o in unità della cripto-attività. |
{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} |
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27 |
Quantitativo iniziale |
Il numero di unità della cripto-attività nell’ordine. Se l’ordine riguarda una frazione di una cripto-attività, indicare la quantità nella notazione decimale dell’unità. Il valore nominale o monetario della cripto-attività. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
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28 |
Quantitativo residuo |
Il quantitativo totale che rimane nel book di negoziazione dopo l’esecuzione parziale o in caso di ogni altro evento che incide sull’ordine. In caso di esecuzione parziale è il volume totale che rimane dopo tale esecuzione parziale. All’inserimento dell’ordine, esso corrisponde al quantitativo iniziale. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
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29 |
Quantitativo negoziato |
In caso di esecuzione parziale o integrale, in questo campo deve essere riportato il quantitativo eseguito. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
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30 |
Quantitativo accettabile minimo |
Il quantitativo accettabile minimo affinché un ordine sia eseguito, che può consistere in più esecuzioni parziali e che di norma riguarda soltanto i tipi di ordine non persistenti. In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. «NOAP» |
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31 |
Quota minima eseguibile |
La quota minima di esecuzione di ogni singola esecuzione potenziale. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
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32 |
Quota minima eseguibile solo per la prima esecuzione |
Indica se la quota minima eseguibile è pertinente solo per la prima esecuzione. Questo campo può essere lasciato vuoto se il campo 29 è vuoto. |
«true» «false» |
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33 |
Indicatore solo passivo |
Indica se l’ordine è immesso nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività con una caratteristica/un contrassegno tale per cui l’ordine non si esegue immediatamente a fronte di eventuali ordini visibili contrari. |
«true» «false» |
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34 |
Indicatore passivo o aggressivo |
In caso di esecuzione parziale e integrale indica se l’ordine era già posizionato nel book di negoziazione fornendo liquidità (passive) o se ha avviato la negoziazione e quindi assorbito liquidità (aggressive). Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
«PASV» – passive o «AGRE» – aggressive. |
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35 |
Prevenzione dell’auto-esecuzione |
Indica se l’ordine è stato inserito con criteri di prevenzione dell’auto-esecuzione, di modo che non si esegua insieme a un ordine che lo stesso membro o partecipante ha inserito sull’altro lato del book di negoziazione. |
«true» «false» |
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36 |
Codice identificativo dell’operazione assegnato dalla piattaforma di negoziazione di cripto-attività |
Per gli ordini eseguiti su piattaforme di negoziazione di cripto-attività, codice alfanumerico assegnato dalla piattaforma di negoziazione di cripto-attività all’operazione, a norma dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione (1) Il codice è unico, coerente e persistente per MIC di segmento secondo ISO 10383 e per giorno di negoziazione. Gli elementi del codice identificativo dell’operazione non rivelano l’identità delle controparti dell’operazione cui è attribuito il codice. Per le operazioni eseguite mediante trasmissione per conto di clienti a un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attività al di fuori dell’Unione, tali informazioni sono registrate ove siano estraibili. |
{ALPHANUM-52} |
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Sezione J – Prezzo e volume indicativo d’asta |
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37 |
Prezzo d’asta indicativo |
Il prezzo di chiusura dell’asta della cripto-attività per la quale sono stati collocati uno o più ordini. |
{DECIMAL-18/5} se il prezzo è espresso in valore monetario o nominale. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. |
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38 |
Volume d’asta indicativo |
Il volume (numero di unità della cripto-attività) che può essere eseguito al prezzo d’asta indicativo di cui al campo 50 se l’asta si concludesse in quel preciso momento. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
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Sezione K – Trasmissione dell’ordine |
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39 |
Prestatore di servizi per le cripto-attività trasmittente |
In caso di trasmissione di un ordine in conformità dell’articolo 11, il codice LEI del prestatore di servizi per le cripto-attività trasmittente. |
{LEI} |
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40 |
Indicatore di trasmissione di un ordine |
«true» (vero) è indicato dall’impresa trasmittente nella sua segnalazione nei casi in cui non sono soddisfatte le condizioni per la trasmissione specificate all’articolo 11. «false» (falso) – in tutti gli altri casi |
«true» «false» |
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Sezione L – Paese di residenza del cliente |
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41 |
Identificazione del paese di residenza |
Si deve compilare se un cliente risiede in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5. |
{COUNTRYCODE_2} «NOAP» |
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(1)
Regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione, del 29 novembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività (GU L, 2025/416,, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj). |
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SEZIONE 3
Registrazioni delle operazioni
Per la legenda si rimanda alla sezione 2, tabella 1.
Tabella 3
Dettagli delle operazioni da conservare
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Campo n. |
Campo |
Contenuto da registrare |
Dettagli sui dati delle operazioni da fornire all’autorità competente |
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1 |
Status dell’operazione |
Indica se si tratta di una nuova operazione (new) o di un annullamento (cancellation). |
«NEWT» – New «CANC» – Cancellation |
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2 |
Numero di registrazione dell’operazione |
Numero di identificazione unico caratteristico dell’impresa esecutiva per ciascuna registrazione. |
{ALPHANUM-52} |
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3 |
Codice identificativo dell’operazione assegnato dalla piattaforma di negoziazione di cripto-attività |
Numero generato dalla piattaforma di negoziazione per le cripto-attività e divulgato alla parte acquirente e alla parte venditrice a norma dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione. Se del caso, l’hash dell’operazione o altra stringa alfanumerica di identificazione generata automaticamente nella DLT che consente di identificare in modo univoco un’operazione specifica. |
{ALPHANUM-52} |
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4 |
Codice identificativo del soggetto esecutore |
Codice utilizzato per identificare l’entità che esegue l’operazione. |
{LEI} {ALPHANUM-20} |
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5 |
Prestatore di servizi per le cripto-attività cui si applica il regolamento (UE) 2023/1114. |
Indica se il soggetto identificato nel campo 4 è un prestatore di servizi per le cripto-attività cui si applica il regolamento (UE) 2023/1114. |
«true» - sì «false» - no |
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6 |
Codice identificativo dell’acquirente |
Codice utilizzato per identificare l’acquirente della cripto-attività. Se l’acquirente è una persona giuridica, si utilizza il codice LEI dell’acquirente o gli identificativi alternativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3. Se l’acquirente è una persona fisica, si utilizza l’identificativo specificato all’articolo 9. Se l’ordine è stato trasmesso per l’esecuzione per conto di clienti a un’impresa che presta servizi per le cripto-attività al di fuori dell’Unione, è utilizzato il codice MIC della piattaforma o il LEI o gli identificativi equivalenti di cui all’articolo 14 dell’impresa. Se il prestatore di servizi per le cripto-attività esegue l’operazione su una piattaforma di negoziazione situata in un paese terzo, è registrato il LEI dell’acquirente, l’identificativo alternativo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, o l’identificativo nazionale. Il codice «INTC» è utilizzato per designare un conto cliente aggregato all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività per segnalare un trasferimento verso o da tale conto con un’assegnazione associata al singolo o ai singoli clienti da o verso tale conto. |
{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} «INTC» |
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7 |
Paese della succursale del prestatore di servizi per le cripto-attività per l’acquirente |
Se l’acquirente è un cliente, questo campo identifica il paese della succursale che ha ricevuto l’ordine dal cliente o che ha preso una decisione di investimento per un cliente nell’ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente, come disposto all’articolo 16. Se l’attività non è stata condotta da una succursale, questo campo dovrebbe essere compilato con il codice paese dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi per le cripto-attività o con il codice paese dello Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha stabilito la propria sede legale. |
{COUNTRYCODE_2} |
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8 |
Acquirente - Nome(-i) |
Nome(-i) completo(-i) dell’acquirente. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
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9 |
Acquirente - Cognome(i) |
Cognome(-i) completo(-i) dell’acquirente. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
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10 |
Acquirente - data di nascita |
Data di nascita dell’acquirente. |
{DATEFORMAT} |
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11 |
Codice del soggetto che prende la decisione per l’acquirente |
Codice utilizzato per identificare la persona che prende la decisione di acquistare la cripto-attività. Se la decisione è presa da un prestatore di servizi per le cripto-attività, questo campo è compilato con l’identità del prestatore di servizi per le cripto-attività invece che della persona che prende la decisione di investimento. Se la decisione è presa da una persona giuridica, si utilizza il codice LEI o gli identificativi alternativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della persona che decide. Se la decisione non è presa da una persona giuridica, si utilizza l’identificativo specificato all’articolo 9. |
{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID} |
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12 |
Soggetto che prende la decisione di acquisto - nome(-i) |
Nome(-i) completo(-i) della persona che prende la decisione per l’acquirente. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
|
13 |
Soggetto che prende la decisione di acquisto – cognome(-i) |
Cognome(-i) completo(-i) del soggetto che prende la decisione per l’acquirente. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
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14 |
Soggetto che prende la decisione di acquisto - data di nascita |
Data di nascita del soggetto che prende la decisione per l’acquirente. |
{DATEFORMAT} |
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15 |
Codice identificativo del venditore |
Codice utilizzato per identificare il cedente della cripto-attività. Se il venditore è una persona giuridica, si utilizza il codice LEI del cedente o gli identificativi alternativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3. Se il venditore non è una persona giuridica, si utilizza il codice specificato all’articolo 9. Se l’ordine è stato trasmesso per esecuzione per conto del cliente a un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi al di fuori dell’Unione, si utilizza il codice MIC della piattaforma o il LEI di tale prestatore di servizi per le cripto-attività. Se il prestatore di servizi per le cripto-attività esegue l’operazione su una piattaforma di negoziazione situata in un paese terzo, è fornito il LEI, l’identificativo alternativo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, o l’identificativo nazionale del venditore. Il codice «INTC» è utilizzato per designare un conto cliente aggregato all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività per registrare un trasferimento verso o da tale conto con un’assegnazione associata al singolo o ai singoli clienti da o verso tale conto. |
{LEI} {ALPHANUM-20} {MIC} {NATIONAL_ID} «INTC» |
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16 |
Paese della succursale per il venditore |
Se il venditore è un cliente, questo campo identifica il paese della succursale che ha ricevuto l’ordine dal cliente o che ha preso una decisione di investimento per un cliente nell’ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente, come disposto all’articolo 16. Se tale attività non è stata condotta da una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi per le cripto-attività o con il codice del paese in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi). |
{COUNTRYCODE_2} |
|
17 |
Venditore - nome(i) |
Nome(-) completo(-i) del venditore. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
|
18 |
Venditore - cognome(i) |
Cognome(-i) completo(-i) del venditore. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
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19 |
Venditore - data di nascita |
Data di nascita del venditore |
{DATEFORMAT} |
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20 |
Codice del soggetto che prende la decisione per il venditore |
Codice utilizzato per identificare la persona che prende la decisione di vendere la cripto-attività. Se la decisione è presa da un prestatore di servizi per le cripto-attività, questo campo è compilato con l’identità del prestatore di servizi per le cripto-attività invece che della persona che prende la decisione di investimento. Se il soggetto che prende la decisione è una persona giuridica, si utilizza il codice LEI o l’identificativo alternativo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di tale soggetto. Se il soggetto che prende la decisione non è una persona giuridica, si utilizza l’identificativo specificato all’articolo 9. |
{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID} |
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21 |
Soggetto che prende la decisione di vendita – nome(-i) |
Nome(-i) completo(-i) del soggetto che prende la decisione per il venditore. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
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22 |
Soggetto che prende la decisione di vendita – cognome(-i) |
Cognome(-i) completo(-i) del soggetto che prende la decisione per il venditore. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. |
{ALPHANUM-140} |
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23 |
Soggetto che prende la decisione di vendita – data di nascita |
Data di nascita del soggetto che prende la decisione per il venditore |
{DATEFORMAT} |
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24 |
Indicatore di trasmissione dell’ordine |
«true» (vero) è indicato dall’impresa trasmittente nella sua segnalazione nei casi in cui non sono soddisfatte le condizioni per la trasmissione specificate all’articolo 11. «false» (falso) – in tutti gli altri casi |
«true» «false» |
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25 |
Codice identificativo dell’impresa trasmittente per l’acquirente |
Codice usato per identificare l’impresa che trasmette l’ordine. Questo campo è compilato dall’impresa ricevente nella sua segnalazione con il codice identificativo fornito dall’impresa trasmittente. |
{LEI} {ALPHANUM-20} |
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26 |
Codice identificativo dell’impresa trasmittente per il venditore |
Codice utilizzato per identificare l’impresa che trasmette l’ordine. Questo campo è compilato dall’impresa ricevente nella sua segnalazione con il codice identificativo fornito dall’impresa trasmittente. |
{LEI} {ALPHANUM-20} |
|
27 |
Data e ora di negoziazione |
Data e ora di esecuzione dell’operazione. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l’ora corrispondono al momento in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantità, prezzo, valute nei campi 31, 34 e 44, codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l’ora registrata deve essere approssimata almeno al secondo. Se l’operazione deriva da un ordine trasmesso a terzi dall’impresa esecutiva per conto di un cliente, qualora le condizioni per la trasmissione stabilite all’articolo 11 non siano state soddisfatte, è indicata la data e l’ora dell’operazione invece dell’ora di trasmissione dell’ordine. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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28 |
Capacità di negoziare |
Indica se il prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua l’operazione svolge negoziazioni «matched principal» o scambia cripto-attività con fondi. Se l’operazione non deriva da negoziazioni «matched principal» eseguite dall’impresa esecutiva o da scambio di cripto-attività con fondi, in questo campo si indica che l’operazione è stata eseguita in altra veste (any other capacity). |
«DEAL» – Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività «MTCH» – Matched principal «AOTC» – Any other capacity |
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29 |
Quantità |
Il numero di unità della cripto-attività o il valore monetario della cripto-attività. Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 31 e 32. |
{DECIMAL-18/17} nel caso in cui la quantità sia espressa in numero di unità; {DECIMAL-18/5} nel caso in cui la quantità sia espressa in valore monetario o nominale. |
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30 |
Valuta del quantitativo |
Valuta in cui è espresso il quantitativo. Applicabile solo nel caso in cui il quantitativo sia espresso in valore monetario o nominale. Il quantitativo si riferisce alle unità della cripto-attività, anche qualora l’operazione sia denominata in sottocomponenti di tale cripto-attività. Se la cripto-attività è negoziata in moneta elettronica/token di moneta elettronica, si utilizzano l’identificativo del token digitale o l’identificativo alternativo di cui all’articolo 15. |
{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} |
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31 |
Prezzo |
Prezzo negoziato dell’operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni, altri diritti e interessi maturati. Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base. Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività. Quando il prezzo è registrato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. Se il prezzo non è applicabile, indicare «NOAP». Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nel campo 30. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario; {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «NOAP» se il prezzo non è applicabile. |
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32 |
Valuta del prezzo |
Valuta nella quale è espresso il prezzo (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario). Se il prezzo della cripto-attività è espresso in termini monetari e in una coppia di valute, si segnala la coppia di valute in cui è espresso il prezzo della cripto-attività relativa all’ordine. Il primo codice valuta è quello della valuta di base e il secondo codice valuta è quello della valuta della quotazione. La valuta della quotazione determina il prezzo di un’unità della valuta di base. Per rappresentare la moneta fiduciaria e la cripto-attività nella coppia di valute si utilizzano rispettivamente il codice valuta ISO e la denominazione abbreviata DTI registrata conformemente agli elementi di dati ISO 24165-2 per la registrazione del DTI o dell’identificativo alternativo di cui all’articolo 15. |
{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {CURRENCYCODE_3} dovrebbe essere utilizzato per le monete fiduciarie in una coppia di valute. {DTI_SHORT_NAME} dovrebbe essere utilizzato per le cripto-attività in una coppia di valute. «NOAP» |
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33 |
Piattaforma di negoziazione di cripto-attività |
Identificazione della piattaforma di negoziazione di cripto-attività in cui l’operazione è stata eseguita. Utilizzare il MIC del segmento ISO 10383 per le operazioni eseguite su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Utilizzare il codice MIC «XOFF» per le cripto-attività ammesse alla negoziazione o negoziate su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione, se l’operazione in tale cripto-attività non è stata eseguita su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Utilizzare il codice MIC «XXXX» per le cripto-attività che non sono ammesse alla negoziazione o negoziate su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o per le quali non è stata presentata alcuna richiesta di ammissione. |
{MIC} |
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34 |
Paese in cui la succursale è membro |
Codice utilizzato per identificare il paese di una succursale del prestatore di servizi per le cripto-attività di cui è stato utilizzato lo status di membro della piattaforma di negoziazione di cripto-attività per eseguire l’operazione. Se non è stato utilizzato lo status di membro della piattaforma di negoziazione di cripto-attività della succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro di origine del prestatore di servizi per le cripto-attività o con il codice del paese in cui l’impresa ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi). Questo campo è compilato solo per la parte relativa al mercato di un’operazione eseguita su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. |
{COUNTRYCODE_2} |
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35 |
Pagamento anticipato |
Valore monetario di eventuali pagamenti anticipati ricevuti o versati dal venditore. Nei casi in cui il venditore riceve il pagamento anticipato, il valore indicato è positivo. Nei casi in cui il venditore effettua il pagamento anticipato, il valore indicato è negativo. |
{DECIMAL-18/5} |
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36 |
Valuta del pagamento anticipato |
Valuta del pagamento anticipato. |
{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} |
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37 |
Identificativo della componente di negoziazione complessa |
Identificativo, interno al prestatore di servizi per le cripto-attività, per identificare tutte le registrazioni delle operazioni riguardanti la stessa esecuzione di una combinazione di cripto-attività. Il codice deve essere unico a livello dell’impresa per il gruppo di registrazioni dell’operazione relative all’esecuzione. |
{ALPHANUM-35} |
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38 |
Codice identificativo della cripto-attività |
Codice usato per identificare la cripto-attività. Il campo è pertinente per le cripto-attività per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, che sono ammesse alla negoziazione o che sono negoziate in una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. |
{DTI} {ALPHANUM-20} |
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39 |
Nome completo della cripto-attività |
Il nome completo della cripto-attività. |
{ALPHANUM-350} |
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40 |
Classificazione della cripto-attività |
Tassonomia per classificare le cripto-attività. o indicare un codice CFI esatto e completo, se disponibile. |
ART EMT OT {CFI_CODE} |
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41 |
Decisione di investimento all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività |
Codice utilizzato per identificare la persona o l’algoritmo all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che prende la decisione di investimento. Il codice rimane lo stesso per ciascuna serie di codici o strategia di negoziazione che costituisce l’algoritmo e si utilizza in modo coerente quando si fa riferimento all’algoritmo o alla versione dell’algoritmo una volta che gli è stato assegnato. Per le persone fisiche si deve utilizzare l’identificativo specificato all’articolo 9. Se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compresa la decisione di avviare l’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità, il campo è compilato conformemente all’articolo 8. Il campo è pertinente solo per le decisioni di investimento all’interno dell’impresa. Se l’operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all’articolo 11, questo campo è compilato dall’impresa ricevente nella sua registrazione utilizzando le informazioni che ha ricevuto dall’impresa trasmittente. |
{NATIONAL_ID} – Persone fisiche {ALPHANUM-50} – Algoritmi |
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42 |
Paese della succursale responsabile della persona che prende la decisione di investimento |
Codice utilizzato per identificare il paese della succursale del prestatore di servizi per le cripto-attività per la persona responsabile della decisione di investimento, conformemente all’articolo 16. Se la persona responsabile della decisione di investimento non è stata oggetto di supervisione da parte di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi per le cripto-attività o con il codice dello Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha stabilito la propria sede legale. Se l’operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all’articolo 11, questo campo è compilato dall’impresa ricevente nella sua registrazione utilizzando le informazioni che ha ricevuto dall’impresa trasmittente. Questo campo non è pertinente se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compresa la decisione di avviare l’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità. |
{COUNTRYCODE_2} |
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43 |
Esecuzione all’interno dell’impresa |
Codice utilizzato per identificare la persona o l’algoritmo all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che determina automaticamente i singoli parametri per l’esecuzione degli ordini, compresa la decisione di avviare l’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità. Per le persone fisiche si deve utilizzare l’identificativo specificato all’articolo 9. Se l’esecuzione è stata effettuata da un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compresa la decisione di avviare l’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità, il campo è compilato conformemente all’articolo 8. |
{NATIONAL_ID} – Persone fisiche {ALPHANUM-50} – Algoritmi CLIENT – Cliente |
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44 |
Paese della succursale che supervisiona la persona che determina le condizioni per l’esecuzione |
Codice utilizzato per identificare il paese della succursale del prestatore di servizi per le cripto-attività per la persona che determina l’esecuzione dell’operazione, conformemente all’articolo 16. Se la persona responsabile non è stata oggetto di supervisione da parte di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi per le cripto-attività o con il codice dello Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha stabilito la propria sede legale. Questo campo non è pertinente se l’esecuzione è stata effettuata da un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compresa la decisione di avviare l’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità. |
{COUNTRYCODE_2} |
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45 |
Indicatore di vendita allo scoperto |
Elemento di identificazione di una vendita di cripto-attività nella quale il venditore non possiede il titolo al momento della conclusione del contratto di vendita, incluso il caso in cui al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore ha preso a prestito o si è accordato per prendere a prestito il titolo azionario o lo strumento di debito per consegnarlo al momento del regolamento. |
«true» «false» |
SEZIONE 4
Dati on-chain
Tabella 4
Dettagli sui dati on-chain da conservare
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Campo n. |
Campo |
Contenuto da registrare |
Dettagli da fornire all’autorità competente |
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1 |
Hash dell’operazione |
Identificativo che consente l’identificazione univoca di una specifica operazione che si verifica sulla rete. |
{ALPHANUM-140} |
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2 |
Indirizzi del portafoglio |
Codice che identifica in modo univoco il portafoglio, appartenente all’acquirente/venditore, al quale la cripto-attività è trasferita. |
{ALPHANUM-140} |
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3 |
Indirizzi dei contratti intelligenti |
Codice che identifica in modo univoco l’indirizzo del contratto intelligente. |
{ALPHANUM-140} |
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4 |
Marcatura temporale |
Marcatura temporale della creazione del blocco. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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5 |
Quantità/offerta totale corrente |
Rapporto tra la quantità trasferita e l’importo variabile corrente dell’attività. |
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6 |
Identificativo del token |
Identificativo del token digitale |
{DTI} |
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7 |
Canone di rete |
I canoni richiesti per coprire i costi della creazione di un nuovo blocco. |
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8 |
Limite del canone |
Importo massimo dei «canoni di rete» che un utente on-chain è disposto a pagare per l’esecuzione di una specifica operazione. |
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9 |
DataSize |
Questo campo è collegato al campo 8. Un’operazione on-chain può contenere «attachment» in un campo di dati specifico che incidono sui «canoni di rete» necessari per trattare l’operazione. |
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10 |
«To» |
Gli identificativi unici per l’acquirente e il venditore sono generati di solito dal protocollo DLT sulla base degli indirizzi del portafoglio dell’acquirente/venditore. |
{ALPHANUM-140} |
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11 |
«From» |
L’identificativo univoco per il venditore generato di solito dal protocollo DLT sulla base degli indirizzi del portafoglio del venditore. |
{ALPHANUM-140} |
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12 |
Valuta |
Codice valuta |
{CURRENCYCODE_3} {DTI} |
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13 |
Numero di registrazione dell’operazione |
Numero di identificazione riportato nel campo 2 della sezione 3 che è unico per l’impresa che esegue l’operazione per ciascuna registrazione, al fine di garantire la possibilità di creare un collegamento tra la segnalazione on-chain e quella off-chain. |
{ALPHANUM-140} |