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Document 32016R2251R(03)

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016)

OJ L 70, 12.3.2019, p. 35–35 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2251/corrigendum/2019-03-12/oj

12.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 70/35


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 15 dicembre 2016 )

Alla pagina 28, articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Tra le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), rientrano:

(a)

la valutazione giornaliera delle garanzie detenute conformemente alla sezione 6;

(b)

i dispositivi giuridici e la struttura di detenzione delle garanzie che consentono l'accesso alle garanzie ricevute quando queste sono detenute da un terzo;

(c)

se il margine iniziale è detenuto dal soggetto che fornisce la garanzia, che la garanzia sia detenuta in conti di deposito che non sarebbero toccati dall'insolvenza;

(d)

il mantenimento di margini iniziali non in contante conformemente ai paragrafi 3 e 4;

(e)

la detenzione del contante raccolto come margine iniziale in un conto in contante presso le banche centrali o gli enti creditizi che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

i)

sono autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE o autorizzati in un paese terzo le cui disposizioni prudenziali e regolamentari sono ritenute equivalenti ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

non sono né la controparte che ha costituito né quella che ha raccolto il margine, né sono parte dello stesso gruppo di una delle controparti;

(f)

il liquidatore o altro soggetto addetto all'insolvenza della controparte in stato di default ha a sua disposizione garanzie non utilizzate;

(g)

il margine iniziale è prontamente e liberamente trasferibile alla controparte che ha costituito il margine in caso di default della controparte che lo ha raccolto;

(h)

la garanzia non in contante è trasferibile senza limitazioni legali o regolamentari o pretese di terzi, comprese quelle del liquidatore della controparte che ha raccolto il margine o del terzo depositario, diverse dai gravami per i diritti e le spese sostenute per fornire i conti di custodia e diverse dai gravami imposti sistematicamente a tutti i titoli in un sistema di compensazione in cui tali garanzie possono essere detenute;

(i)

eventuali garanzie non utilizzate sono restituite in toto alla controparte che le ha costituite, al netto delle spese e dei costi sostenuti per la raccolta e la detenzione delle garanzie.».


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