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Document 32016R2251R(03)
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016)
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016)
OJ L 70, 12.3.2019, p. 35–35
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2251/corrigendum/2019-03-12/oj
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12.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70/35 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 340 del 15 dicembre 2016 )
Alla pagina 28, articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tra le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), rientrano:
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(a) |
la valutazione giornaliera delle garanzie detenute conformemente alla sezione 6; |
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(b) |
i dispositivi giuridici e la struttura di detenzione delle garanzie che consentono l'accesso alle garanzie ricevute quando queste sono detenute da un terzo; |
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(c) |
se il margine iniziale è detenuto dal soggetto che fornisce la garanzia, che la garanzia sia detenuta in conti di deposito che non sarebbero toccati dall'insolvenza; |
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(d) |
il mantenimento di margini iniziali non in contante conformemente ai paragrafi 3 e 4; |
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(e) |
la detenzione del contante raccolto come margine iniziale in un conto in contante presso le banche centrali o gli enti creditizi che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
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(f) |
il liquidatore o altro soggetto addetto all'insolvenza della controparte in stato di default ha a sua disposizione garanzie non utilizzate; |
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(g) |
il margine iniziale è prontamente e liberamente trasferibile alla controparte che ha costituito il margine in caso di default della controparte che lo ha raccolto; |
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(h) |
la garanzia non in contante è trasferibile senza limitazioni legali o regolamentari o pretese di terzi, comprese quelle del liquidatore della controparte che ha raccolto il margine o del terzo depositario, diverse dai gravami per i diritti e le spese sostenute per fornire i conti di custodia e diverse dai gravami imposti sistematicamente a tutti i titoli in un sistema di compensazione in cui tali garanzie possono essere detenute; |
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(i) |
eventuali garanzie non utilizzate sono restituite in toto alla controparte che le ha costituite, al netto delle spese e dei costi sostenuti per la raccolta e la detenzione delle garanzie.». |