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Dokument 32013R0811R(01)

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013)

OJ L 113, 16.4.2014, s. 28 – 29 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/811/corrigendum/2014-04-16/oj

16.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/28


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

( «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» L 239 del 6 settembre 2013 )

Alla pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, lettera a):

anziché:

«ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno sull'imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente destinati all'utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento d'ambiente una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3»,

leggi:

«ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno nell'imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente destinati all'utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento d'ambiente una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3».

Alla pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma:

anziché:

«A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, è fornita un'etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno sull'imballaggio del generatore di calore»,

leggi:

«A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente di cui all'allegato II, punto 1, è fornita un'etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, dove: per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno nell'imballaggio del generatore di calore».

Alla pagina 4, articolo 3, paragrafo 2, lettera a):

anziché:

«per ciascun apparecchio di riscaldamento misto che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato II, punto 2.1, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno sull'imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi di riscaldamento misti destinati all'utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento misto una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 4»,

leggi:

«per ciascun apparecchio di riscaldamento misto che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato II, punto 2.1, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno nell'imballaggio del generatore di calore; per gli apparecchi di riscaldamento misti destinati all'utilizzo in insiemi comprendenti apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, è fornita per ciascun apparecchio di riscaldamento misto una seconda etichetta, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 4».

Alla pagina 5, articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma:

anziché:

«A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio di riscaldamento misto rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un'etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno sull'imballaggio del generatore di calore»,

leggi:

«A decorrere dal 26 settembre 2019 per ciascun apparecchio di riscaldamento misto rientrante nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente e nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punti 1 e 2, sia fornita un'etichetta stampata, conforme per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2, dove: per gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, l'etichetta stampata è fornita almeno nell'imballaggio del generatore di calore».


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