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Document 32025R2088

Regolamento (UE) 2025/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 ottobre 2025 che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 806/2014, (UE) 2021/523 e (UE) 2024/1620 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti, (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/38/2025/INIT

GU L, 2025/2088, 21.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2088/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2088/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2088

21.10.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’8 ottobre 2025

che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 806/2014, (UE) 2021/523 e (UE) 2024/1620 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, l’articolo 173 e l’articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Gli obblighi di informativa e divulgazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato dell’applicazione e una corretta osservanza del diritto dell’Unione. È pertanto importante migliorarli, snellirli e modernizzarli affinché soddisfino lo scopo perseguito, per limitare gli oneri amministrativi che comportano ed evitare un’indebita duplicazione degli obblighi di informativa per le autorità e i soggetti.

(2)

Lo snellimento degli obblighi di informativa e divulgazione e la riduzione degli oneri amministrativi, senza compromettere gli obiettivi strategici collegati, sono pertanto prioritari, per quanto riguarda sia gli obblighi di informativa e divulgazione nel settore finanziario sia la frequenza delle relazioni relative al programma InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3)

I regolamenti (UE) n. 1092/2010 (5), (UE) n. 1093/2010 (6), (UE) n. 1094/2010 (7), (UE) n. 1095/2010 (8), (UE) n. 806/2014 (9), (UE) 2021/523 e (UE) 2024/1620 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio contengono le modalità per l’istituzione di una serie di obblighi di informativa e divulgazione. La raccolta e lo scambio di informazioni previsti da tali obblighi dovrebbero essere semplificati, in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 intitolata «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030».

(4)

Gli istituti finanziari e gli altri soggetti attivi sui mercati finanziari sono tenuti a comunicare un’ampia gamma di informazioni per consentire alle autorità dell’Unione e a quelle nazionali che vigilano sul sistema finanziario di monitorare i rischi, garantire la stabilità finanziaria e l’integrità del mercato e tutelare gli investitori e gli utenti di servizi finanziari nell’Unione. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 (note collettivamente come autorità europee di vigilanza, AEV) e l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), istituita dal regolamento (UE) 2024/1620, dovrebbero riesaminare periodicamente gli obblighi di informativa e divulgazione adottati nel quadro dell’applicazione del diritto dell’Unione e proporre, se del caso, di snellirli o di rimuovere quelli ridondanti, obsoleti o sproporzionati. Inoltre, le AEV e l’AMLA dovrebbero colmare le lacune normative nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti. Le AEV dovrebbero coordinare il loro lavoro tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee («comitato congiunto»). Dovrebbero inoltre analizzare periodicamente l’efficacia degli obblighi di informativa e divulgazione derivanti dall’applicazione o dall’attuazione del diritto dell’Unione e le potenziali differenze tra gli Stati membri al riguardo e individuare le migliori pratiche per promuovere la convergenza in materia di vigilanza.

(5)

I restanti obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti derivano principalmente da incoerenze orizzontali nella legislazione settoriale e intersettoriale o da incoerenze verticali tra gli obblighi stabiliti dall’Unione e dagli Stati membri («sovraregolamentazione»). Altri obblighi di informativa potrebbero essere inadeguati a causa degli sviluppi nel contesto commerciale e normativo. Le AEV e l’AMLA non dovrebbero pertanto limitarsi a riesaminare le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, ma dovrebbero anche essere in grado di fornire pareri sul funzionamento degli atti legislativi in vigore.

(6)

Le AEV, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010, il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca centrale europea in quanto autorità competente in relazione ai compiti a essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (11) e l’AMLA, in collaborazione con le autorità settoriali competenti, raccolgono periodicamente un’ampia gamma di informazioni derivanti dagli obblighi di informativa previsti dal diritto dell’Unione. Agevolare la condivisione e il riutilizzo di tali informazioni con altre autorità dell’Unione e nazionali che vigilano sul sistema finanziario, salvaguardando nel contempo la protezione dei dati, il segreto professionale e i diritti di proprietà intellettuale, dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti tenuti all’informativa e delle autorità evitando la duplicazione delle richieste, in linea con la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021 intitolata «Strategia in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell’UE». La condivisione delle informazioni potrebbe inoltre contribuire a un migliore coordinamento delle attività di vigilanza e alla convergenza in materia.

(7)

Al fine di migliorare l’efficienza nella raccolta, nel trattamento e nell’uso delle informazioni, le AEV, il CERS, l’SRB, la BCE in quanto autorità competente in relazione ai dati raccolti nell’ambito dei compiti a essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e l’AMLA dovrebbero condividere con le autorità autorizzate a ottenere le stesse informazioni ai sensi del diritto dell’Unione, su richiesta, periodicamente o caso per caso, le informazioni che hanno ottenuto da istituti finanziari, altri soggetti tenuti all’informativa o altre autorità. La condivisione comprende i casi in cui tali autorità sono autorizzate a ottenere le informazioni da diversi istituti finanziari, soggetti tenuti all’informativa o autorità. Con lo stesso obiettivo, anche le autorità che migliorano le informazioni attraverso la pulizia o l’arricchimento dovrebbero essere in grado di condividerle. Ai fini di un’applicazione più coerente del principio di «informare una sola volta», anziché chiedere informazioni ai soggetti tenuti all’informativa, le AEV, l’SRB, la BCE in quanto autorità competente e l’AMLA dovrebbero, in generale, chiedere informazioni ad altre autorità qualora sappiano o possano ragionevolmente aspettarsi che tali altre autorità abbiano già ottenuto tali informazioni e qualora tale richiesta non comprometta la capacità delle AEV, dell’SRB, della BCE in quanto autorità competente o dell’AMLA di svolgere i propri compiti.

(8)

Se da un lato il presente regolamento stabilisce norme specifiche in materia di condivisione delle informazioni da parte delle AEV, del CERS, dell’SRB, della BCE in quanto autorità competente e dell’AMLA, dall’altro lato le altre autorità dell’Unione e quelle nazionali dovrebbero poter condividere informazioni con altre autorità e chiedere loro informazioni il più possibile, e sono incoraggiate in tal senso, al fine di ridurre gli oneri di informativa e garantire flussi di dati efficienti.

(9)

Ove necessario per agevolare lo scambio di informazioni tra loro, le autorità sono incoraggiate a concludere protocolli d’intesa, i quali dovrebbero poter definire i dettagli tecnici necessari per consentire uno scambio di dati efficiente e senza soluzione di continuità nonché la condivisione di risorse per la raccolta e il trattamento di dati condivisi. Al fine di stabilire, per quanto possibile, un formato semplice e standard, la Commissione dovrebbe essere in grado di elaborare orientamenti sui principali elementi di tali protocolli d’intesa.

(10)

Le norme sulla condivisione delle informazioni stabilite nel presente regolamento dovrebbero integrare le attuali possibilità di scambio di informazioni previste dal diritto dell’Unione e, in ogni caso, non dovrebbero limitarle. In particolare, in alcuni casi il diritto dell’Unione contiene già disposizioni specifiche sugli obblighi di informativa e sulla condivisione delle informazioni tra autorità. Tali disposizioni sono adattate agli obiettivi specifici perseguiti dal diritto dell’Unione in questione. Laddove esistano già disposizioni più specifiche sulla condivisione di informazioni, le autorità dovrebbero essere in grado di condividere le informazioni conformemente a tali disposizioni, le quali dovrebbero prevalere in caso di conflitto con il presente regolamento. Analogamente, il regolamento (UE) n. 806/2014, il regolamento (UE) 2024/1620, la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e il regolamento (UE) n. 1024/2013 hanno introdotto meccanismi globali per la condivisione delle informazioni, rispettivamente, tra l’SRB e le autorità nazionali di risoluzione nel quadro del meccanismo di risoluzione unico, tra l’AMLA e le autorità nazionali competenti che si occupano di lotta al riciclaggio e tra la BCE in quanto autorità competente e le autorità nazionali competenti che fanno parte del meccanismo di vigilanza unico. Per garantire che lo scambio di informazioni tra tali autorità sia effettuato conformemente ai meccanismi specifici introdotti da tali atti giuridici dell’Unione, è opportuno escludere tali scambi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

(11)

Le AEV dovrebbero valutare le opzioni per un’ulteriore integrazione degli aspetti sostanziali e procedurali dei processi di informativa. Dovrebbero inoltre valutare le opportunità derivanti dal maggiore utilizzo delle tecnologie digitali, al fine di promuovere modalità di informativa efficaci ed efficienti che favoriscano la competitività del settore finanziario.

(12)

In quest’ottica, negli ultimi anni la Commissione e le autorità responsabili della vigilanza del sistema finanziario hanno compiuto progressi significativi nell’esaminare la possibilità di istituire sistemi di informativa integrati all’interno di settori specifici. Tali sistemi di informativa innovativi sono necessari per sfruttare i vantaggi di una maggiore condivisione dei dati tra tali autorità. Muovendo da tali lavori settoriali in corso, le suddette autorità dovrebbero elaborare una relazione che presenti opzioni per migliorare la raccolta dei dati di vigilanza, valuti la fattibilità e, sulla base di tale valutazione, presenti una tabella di marcia per l’attuazione del sistema di informativa integrato intersettoriale. L’obiettivo dovrebbe essere quello di istituire un sistema di informativa integrato unico.

(13)

Al fine di sostenere i lavori sull’integrazione dell’informativa e con l’obiettivo di eliminare qualsiasi onere superfluo, le autorità che vigilano sul settore finanziario dovrebbero istituire tempestivamente un punto di contatto unico permanente al quale i soggetti possano comunicare obblighi di informativa e divulgazione duplicati, obsoleti o ridondanti.

(14)

La Commissione necessita di informazioni accurate e complete per elaborare le politiche, valutare il diritto dell’Unione vigente e determinare l’impatto di potenziali iniziative legislative e non legislative, compreso l’impatto degli atti legislativi in fase di negoziazione. Sebbene il presente regolamento non preveda nuove norme sulla condivisione di informazioni con la Commissione da parte delle autorità, al fine di stabilire un approccio basato su dati concreti per quanto riguarda la determinazione e la valutazione delle politiche dell’Unione, le autorità dovrebbero avere la possibilità di condividere con la Commissione, conformemente alle norme applicabili, le informazioni loro comunicate da istituti finanziari o altri soggetti conformemente al diritto dell’Unione, e sono incoraggiate in tal senso.

(15)

I cicli di innovazione nel settore finanziario accelerano e diventano più aperti e sempre più collaborativi. Le autorità dovrebbero pertanto poter condividere le informazioni con istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti che possano dimostrare all’autorità competente di avere un interesse legittimo a utilizzare tali informazioni a fini di ricerca e innovazione, indipendentemente dallo scopo per cui erano state inizialmente raccolte. La condivisione delle informazioni ne migliorerebbe l’utilità aumentando quelle disponibili per la ricerca nel settore finanziario e offrirebbe maggiori possibilità di sperimentare prodotti e modelli di business. Consentirebbe inoltre di rafforzare la collaborazione tra i vari partecipanti ai mercati finanziari, tra cui imprese fintech, start-up e istituti finanziari storici. Il riutilizzo dei dati condivisi dalle autorità è disciplinato dal quadro generale stabilito al capo II del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Tuttavia, data la natura sensibile dei dati che le autorità del settore finanziario ricevono a fini di vigilanza, è opportuno garantire la tutela dell’interesse pubblico e in particolare della sicurezza economica dell’Unione quando tali dati sono riutilizzati. Il presente regolamento introduce pertanto condizioni specifiche obbligatorie per il riutilizzo di tali dati, compresa l’anonimizzazione di dati personali e non personali, al fine di garantire che i singoli istituti finanziari non possano essere identificati e che le informazioni riservate siano protette. Tutte le procedure e le fasi di raccolta, standardizzazione, anonimizzazione, conservazione e condivisione di tali dati dovrebbero essere soggette alle più recenti misure di cibersicurezza previste dal diritto dell’Unione.

(16)

Il cambio di frequenza da semestrale ad annuale delle relazioni che i partner esecutivi presentano sul programma InvestEU dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi di questi ultimi, degli intermediari finanziari, delle piccole e medie imprese e di altre imprese senza modificare alcun elemento sostanziale del regolamento (UE) 2021/523.

(17)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ovvero migliorare, snellire e modernizzare gli obblighi di informativa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto gli obblighi di informativa in questione sono stabiliti dal diritto dell’Unione, ma, a motivo della certezza del diritto e della coerenza delle comunicazioni, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 806/2014, (UE) 2021/523 e (UE) 2024/1620,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1092/2010

Il regolamento (UE) n. 1092/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 8 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatti salvi gli articoli 15 e 16 e i casi penalmente rilevanti, le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo durante lo svolgimento dei loro compiti non possono essere divulgate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.»

;

2)

all’articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8.   Il CERS condivide con le altre autorità, su richiesta, periodicamente o caso per caso, le informazioni che ha ottenuto da una delle altre autorità nello svolgimento dei suoi compiti e che derivano dall’applicazione e dall’attuazione del diritto dell’Unione, a condizione che l’autorità richiedente sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità.

9.   Una richiesta di scambio di informazioni a norma del paragrafo 8 del presente articolo indica la base giuridica ai sensi del diritto dell’Unione che autorizza l’autorità richiedente a ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità.

L’autorità richiedente e il CERS sono soggetti agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati stabiliti dall’articolo 8 e dalla normativa settoriale che si applicano alla condivisione di informazioni tra l’istituto finanziario o le altre autorità e l’autorità richiedente, nonché tra le altre autorità e il CERS.

10.   Quando scambia informazioni a norma del paragrafo 8, il CERS informa dello scambio, senza indebito ritardo, ciascuna autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni. In caso di scambi di informazioni ricorrenti o periodici, il CERS è tenuto a informare una sola volta l’autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni.

11.   In deroga al paragrafo 10, il CERS non è tenuto a informare l’autorità in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l’identificazione dell’istituto finanziario o di altri soggetti giuridici; oppure

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, e proteggere i dati personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 (*1) e (UE) 2018/1725 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio.

12.   I paragrafi da 8 a 11 si applicano anche alle informazioni che il CERS ha ricevuto dalle altre autorità e sulle quali ha successivamente effettuato controlli di qualità o che ha altrimenti trattato.

13.   Per facilitare gli scambi di informazioni di cui ai paragrafi da 8 a 12, il CERS e le altre autorità possono concludere protocolli d’intesa concernenti le modalità di tali scambi. I protocolli d’intesa possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento delle informazioni condivise. La Commissione, previa consultazione del CERS e delle altre autorità, può elaborare orientamenti sui principali elementi di tali protocolli d’intesa.

14.   I paragrafi da 8 a 13 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra il CERS e le altre autorità conformemente ad altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione.

In caso di conflitto tra i paragrafi da 8 a 13 e altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra il CERS e le altre autorità, prevalgono tali altre disposizioni.

15.   Il CERS può consentire, a propria discrezione, l’accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in relazione a tali informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, purché abbia provveduto affinché tutte le condizioni seguenti siano rispettate:

a)

sono state adottate le misure necessarie per anonimizzare le informazioni in modo da impedire l’identificazione di singoli istituti finanziari, soggetti, interessati e Stati membri;

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni ricevute da qualsiasi autorità sono condivise a norma del primo comma solo con il consenso dell’autorità che le ha inizialmente ottenute.

16.   Entro l’11 novembre 2027 il CERS riferisce alla Commissione in merito a tutti gli ostacoli giuridici presenti nella normativa settoriale che, in qualsiasi maniera, gli impediscano di scambiare informazioni con le altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche indicare obblighi di informativa non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti. Può anche includere suggerimenti per migliorare la coerenza tra gli obblighi di informativa per i soggetti finanziari e non finanziari. La relazione è aggiornata periodicamente, se necessario.

Tenendo conto della relazione di cui al primo comma, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nella normativa settoriale, al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti.

17.   Ai fini del presente articolo, con “altre autorità” si intende una delle autorità seguenti:

a)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

b)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

c)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

d)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010;

e)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010;

f)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010;

g)

le autorità che compongono il meccanismo di vigilanza unico quale definito all’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

h)

il Comitato di risoluzione unico, istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014;

i)

le autorità di risoluzione quali quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;

j)

l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);

k)

i supervisori del settore finanziario quali definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

(*1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)."

(*2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)."

(*3)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj)."

(*4)  Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).»."

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 16 bis, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Nei suoi pareri l’Autorità può, se del caso, esaminare il funzionamento degli atti legislativi in vigore, compresa l’opportunità di rimuovere eventuali obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti nel diritto dell’Unione o nelle misure di diritto nazionale che recepiscono il diritto dell’Unione.

Al fine di fornire pareri sugli atti legislativi in vigore di cui al secondo comma, l’Autorità può consultare tutte le parti interessate pertinenti specificamente in merito a tale questione e tenere conto del loro contributo. Dopo aver esaminato tali pareri, la Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.»

;

2)

all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e proporre modifiche, ove opportuno, ivi comprese modifiche al fine di:

i)

rimuovere obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi, preservando nel contempo l’usabilità e la qualità dei dati;

ii)

garantire obblighi di informativa e divulgazione proporzionati e uniformi; e

iii)

colmare le lacune normative relative agli obblighi di informativa e divulgazione;»

;

3)

all’articolo 30, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

l’efficacia e il grado di convergenza degli obblighi di informativa e divulgazione adottati in applicazione o attuazione del diritto dell’Unione, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche dei quadri giuridici finanziari nazionali.»

;

4)

all’articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per assicurare che non vi sia duplicazione degli obblighi di informativa, l’Autorità si avvale delle informazioni raccolte da altre autorità quali definite all’articolo 35 bis, paragrafo 12, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.»

;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 35 bis

Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti

1.   L’Autorità e la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), condividono con le altre autorità su richiesta, periodicamente o caso per caso, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o dalle altre autorità nello svolgimento dei loro compiti e che derivano dall’applicazione e dall’attuazione del diritto dell’Unione, a condizione che l’autorità richiedente sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità.

2.   L’Autorità e la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), chiedono informazioni a qualsiasi altra autorità le abbia ottenute, invece di chiederle direttamente agli istituti finanziari, a condizione che l’Autorità o la Banca centrale europea, a seconda dei casi, sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni.

Il primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicati i poteri dell’Autorità o della Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), di ottenere le informazioni richieste dagli istituti finanziari nel caso in cui l’altra autorità non sia in grado di condividere le informazioni, qualora sia necessaria un’azione urgente o l’ottenimento delle informazioni direttamente dagli istituti finanziari sia necessario per l’assolvimento dei compiti dell’Autorità o della Banca centrale europea ai sensi del diritto dell’Unione.

3.   Una richiesta di scambio di informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo indica la base giuridica ai sensi del diritto dell’Unione che autorizza l’autorità richiedente a ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità.

L’autorità richiedente, l’Autorità e la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), sono soggette agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati stabiliti dagli articoli 70 e 71 del presente regolamento, dall’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dalla normativa settoriale che si applicano alla condivisione di informazioni tra l’istituto finanziario e l’autorità richiedente nonché tra l’istituto finanziario e l’Autorità e la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i).

4.   Quando l’Autorità o la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), scambia informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo, informa dello scambio, senza indebito ritardo, ciascuna autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni o, se le informazioni sono state ottenute direttamente dagli istituti finanziari, ciascun istituto finanziario. In caso di scambi di informazioni ricorrenti o periodici, l’Autorità o la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), è tenuta a informare una sola volta l’istituto finanziario o l’autorità da cui ha ottenuto le informazioni.

5.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l’Autorità o la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), non è tenuta a informare l’autorità o l’istituto finanziario, a seconda dei casi, in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l’identificazione dell’istituto finanziario o di altri soggetti giuridici; oppure

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, e proteggere i dati personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 (*5) e (UE) 2018/1725 (*6) del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l’Autorità e la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), non informano l’istituto finanziario in merito allo scambio di informazioni se determinano che ciò potrebbe compromettere procedimenti, azioni o indagini in materia di vigilanza o di risoluzione, o sono informate di tale circostanza dall’autorità richiedente.

7.   I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano anche alle informazioni che l’Autorità e la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), hanno ricevuto da un istituto finanziario o dalle altre autorità e sulle quali hanno successivamente effettuato controlli di qualità o che hanno altrimenti trattato.

8.   Per facilitare gli scambi di informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, l’Autorità e la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), e le altre autorità possono concludere protocolli d’intesa concernenti le modalità di tali scambi. I protocolli d’intesa possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento delle informazioni condivise. La Commissione, previa consultazione dell’Autorità e della Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), e delle altre autorità, può elaborare orientamenti sui principali elementi di tali protocolli d’intesa.

9.   I paragrafi da 1 a 8 del presente articolo non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra l’Autorità o la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), e le altre autorità conformemente ad altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione.

In caso di conflitto tra il presente articolo e altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra l’Autorità o la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), e le altre autorità, prevalgono tali altre disposizioni.

10.   L’Autorità, la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), e le autorità competenti possono consentire, a loro discrezione, l’accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in relazione a tali informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, purché l’Autorità, la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), o le autorità competenti che concedono l’accesso abbiano provveduto affinché tutte le condizioni seguenti siano rispettate:

a)

sono state adottate le misure necessarie per anonimizzare le informazioni in modo da impedire l’identificazione di singoli istituti finanziari, soggetti, interessati e, qualora sia l’Autorità o la Banca centrale europea a consentire l’accesso alle informazioni, di singoli Stati membri;

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni ricevute da qualsiasi autorità sono condivise a norma del primo comma solo con il consenso dell’autorità che le ha inizialmente ottenute.

11.   Entro l’11 novembre 2027 l’Autorità e la Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), in stretta collaborazione con le autorità competenti, riferiscono alla Commissione in merito a tutti gli ostacoli giuridici presenti nella normativa settoriale che, in qualsiasi maniera, impediscano loro di scambiare informazioni con altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche indicare obblighi di informativa non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti. Può anche includere suggerimenti per migliorare la coerenza tra gli obblighi di informativa per i soggetti finanziari e non finanziari. La relazione è aggiornata periodicamente, se necessario.

Tenendo conto della relazione di cui al primo comma, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nella normativa settoriale, al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti.

12.   Ai fini del presente articolo, dell’articolo 35, paragrafo 4, e dell’articolo 70, paragrafo 3, con “altre autorità” si intende una delle autorità seguenti:

a)

il CERS;

b)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

c)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

d)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del presente regolamento;

e)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010;

f)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010;

g)

le autorità che compongono il meccanismo di vigilanza unico quale definito all’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

h)

il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014;

i)

le autorità di risoluzione quali quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;

j)

l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7);

k)

i supervisori del settore finanziario quali definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

Ai fini del presente articolo, per “istituto finanziario” si intende un istituto finanziario quale definito all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, qualora i paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applichino alla Banca centrale europea, di cui all’articolo 4, punto 2), punto i), del presente regolamento, con “altre autorità” si intende una qualsiasi delle autorità elencate al primo comma del presente paragrafo, a eccezione delle autorità nazionali competenti che fanno parte del meccanismo di vigilanza unico.

Articolo 35 ter

Sistema di informativa integrato

1.   Entro l’11 novembre 2030 le AEV, tramite il comitato congiunto e in stretta cooperazione con il CERS, la Banca centrale europea, l’AMLA, l’SRB, le autorità competenti e altre parti interessate pertinenti, elaborano una relazione che presenta opzioni per migliorare l’efficienza della raccolta dei dati di vigilanza nell’Unione. Muovendo dai lavori settoriali svolti dalle AEV per integrare l’informativa, tale relazione fornisce uno studio di fattibilità, comprendente una valutazione degli impatti, dei costi e dei benefici, di un sistema di informativa integrato intersettoriale e, sulla base dello studio di fattibilità, presenta una tabella di marcia per l’attuazione.

La relazione di cui al primo comma contiene:

a)

un dizionario comune di dati, compreso un repertorio degli obblighi di informativa e divulgazione, che garantisca l’uniformità e la chiarezza degli obblighi di informativa e la standardizzazione dei dati; e

b)

uno spazio di dati per la raccolta e lo scambio di informazioni.

Tenendo conto dei risultati della relazione di cui al primo comma e a seguito di una valutazione d’impatto approfondita, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ove opportuno e necessario, una proposta legislativa volta a garantire le risorse finanziarie, umane e informatiche necessarie per istituire il sistema di informativa integrato.

2.   Le AEV, tramite il comitato congiunto e in stretta cooperazione con il CERS, la Banca centrale europea, l’AMLA, l’SRB e le autorità competenti, istituiscono tempestivamente un punto di contatto unico permanente che consenta ai soggetti di comunicare obblighi di informativa e divulgazione duplicati, ridondanti o obsoleti.

(*5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)."

(*6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)."

(*7)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj)."

(*8)  Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).»;"

6)

all’articolo 54, paragrafo 2, è aggiunto il trattino seguente:

«—

gli obblighi di informativa e divulgazione e la raccolta di informazioni provenienti dagli istituti finanziari.»

;

7)

all’articolo 70, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non ostano a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti e con altre autorità quali definite all’articolo 35 bis, paragrafo 12, conformemente al presente regolamento e ad altra normativa dell’Unione applicabile agli istituti finanziari.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 16 bis, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Nei suoi pareri l’Autorità può, se del caso, esaminare il funzionamento degli atti legislativi in vigore, compresa l’opportunità di rimuovere eventuali obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti nel diritto dell’Unione o nelle misure di diritto nazionale che recepiscono il diritto dell’Unione.

Al fine di fornire pareri sugli atti legislativi in vigore di cui al secondo comma, l’Autorità può consultare tutte le parti interessate pertinenti specificamente in merito a tale questione e tenere conto del loro contributo. Dopo aver esaminato tali pareri, la Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.»

;

2)

all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e proporre modifiche, ove opportuno, ivi comprese modifiche al fine di:

i)

rimuovere obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi, preservando nel contempo l’usabilità e la qualità dei dati;

ii)

garantire obblighi di informativa e divulgazione proporzionati e uniformi; e

iii)

colmare le lacune normative relative agli obblighi di informativa e divulgazione;»

;

3)

all’articolo 30, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

l’efficacia e il grado di convergenza degli obblighi di informativa e divulgazione adottati in applicazione o attuazione del diritto dell’Unione, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche dei quadri giuridici finanziari nazionali.»

;

4)

all’articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per assicurare che non vi sia duplicazione degli obblighi di informativa, l’Autorità si avvale delle informazioni raccolte da altre autorità quali definite all’articolo 35 bis, paragrafo 12, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.»

;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 35 bis

Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti

1.   L’Autorità condivide con le altre autorità, su richiesta, periodicamente o caso per caso, le informazioni che ha ottenuto dagli istituti finanziari o dalle altre autorità nello svolgimento dei suoi compiti e che derivano dall’applicazione e dall’attuazione del diritto dell’Unione, a condizione che l’autorità richiedente sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità.

2.   L’Autorità chiede informazioni a qualsiasi altra autorità le abbia ottenute, invece di chiederle direttamente agli istituti finanziari, a condizione che l’Autorità sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni.

Il primo comma lascia impregiudicati i poteri dell’Autorità di ottenere le informazioni richieste dagli istituti finanziari nel caso in cui l’altra autorità non sia in grado di condividere le informazioni, qualora sia necessaria un’azione urgente o l’ottenimento delle informazioni direttamente dagli istituti finanziari sia necessario per l’assolvimento dei compiti dell’Autorità ai sensi del diritto dell’Unione.

3.   Una richiesta di scambio di informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo indica la base giuridica ai sensi del diritto dell’Unione che autorizza l’autorità richiedente a ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità.

L’autorità richiedente e l’Autorità sono soggette agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati stabiliti dagli articoli 70 e 71 e dalla normativa settoriale che si applicano alla condivisione di informazioni tra l’istituto finanziario e l’autorità richiedente, nonché tra l’istituto finanziario e l’Autorità.

4.   Quando l’Autorità scambia informazioni a norma del paragrafo 1, informa dello scambio, senza indebito ritardo, ciascuna autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni o, se le informazioni sono state ottenute direttamente dagli istituti finanziari, ciascun istituto finanziario. In caso di scambi di informazioni ricorrenti o periodici, l’Autorità è tenuta a informare una sola volta l’istituto finanziario o l’autorità da cui ha ottenuto le informazioni.

5.   In deroga al paragrafo 4, l’Autorità non è tenuta a informare l’autorità o l’istituto finanziario, a seconda dei casi, in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l’identificazione dell’istituto finanziario o di altri soggetti giuridici; oppure

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, e proteggere i dati personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 (*9) e (UE) 2018/1725 (*10) del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.   In deroga al paragrafo 4, l’Autorità non informa l’istituto finanziario in merito allo scambio di informazioni se determina che ciò potrebbe compromettere procedimenti, azioni o indagini in materia di vigilanza o di risoluzione, o è informata di tale circostanza dall’autorità richiedente.

7.   I paragrafi da 1 a 6 si applicano anche alle informazioni che l’Autorità ha ricevuto da un istituto finanziario o dalle altre autorità e sulle quali ha successivamente effettuato controlli di qualità o che ha altrimenti trattato.

8.   Per facilitare gli scambi di informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7, l’Autorità e le altre autorità possono concludere protocolli d’intesa concernenti le modalità di tali scambi. I protocolli d’intesa possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento delle informazioni condivise. La Commissione, previa consultazione dell’Autorità e delle altre autorità, può elaborare orientamenti sui principali elementi di tali protocolli d’intesa.

9.   I paragrafi da 1 a 8 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra l’Autorità e le altre autorità conformemente ad altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione.

In caso di conflitto tra il presente articolo e altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra l’Autorità e le altre autorità, prevalgono tali altre disposizioni.

10.   L’Autorità e le autorità competenti possono consentire, a loro discrezione, l’accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in relazione a tali informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, purché l’Autorità o l’autorità competente che consente l’accesso abbia provveduto affinché tutte le condizioni seguenti siano rispettate:

a)

sono state adottate le misure necessarie per anonimizzare le informazioni in modo da impedire l’identificazione di singoli istituti finanziari, soggetti, interessati e, qualora sia l’Autorità a consentire l’accesso alle informazioni, di singoli Stati membri;

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni ricevute da qualsiasi autorità sono condivise a norma del primo comma solo con il consenso dell’autorità che le ha inizialmente ottenute.

11.   Entro l’11 novembre 2027 l’Autorità, in stretta collaborazione con le autorità competenti, riferisce alla Commissione in merito a tutti gli ostacoli giuridici presenti nella normativa settoriale che, in qualsiasi maniera, le impediscano di scambiare informazioni con altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche indicare obblighi di informativa non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti. Può anche includere suggerimenti per migliorare la coerenza tra gli obblighi di informativa per i soggetti finanziari e non finanziari. La relazione è aggiornata periodicamente, se necessario.

Tenendo conto della relazione di cui al primo comma, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nella normativa settoriale al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti.

12.   Ai fini del presente articolo, dell’articolo 35, paragrafo 4, e dell’articolo 70, paragrafo 3, con “altre autorità” si intende una delle autorità seguenti:

a)

il CERS;

b)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

c)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

d)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del presente regolamento;

e)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010;

f)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010;

g)

le autorità che compongono il meccanismo di vigilanza unico quale definito all’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*11);

h)

il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12);

i)

le autorità di risoluzione quali quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*13);

j)

l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14);

k)

i supervisori del settore finanziario quali definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15).

Ai fini del presente articolo, per “istituto finanziario” si intende un istituto finanziario quale definito all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.

Articolo 35 ter

Sistema di informativa integrato

1.   Entro l’11 novembre 2030 le AEV, tramite il comitato congiunto e in stretta cooperazione con il CERS, la Banca centrale europea (BCE), l’AMLA, l’SRB, le autorità competenti e altre parti interessate pertinenti, elaborano una relazione che presenta opzioni per migliorare l’efficienza della raccolta dei dati di vigilanza nell’Unione. Muovendo dai lavori settoriali svolti dalle AEV per integrare l’informativa, tale relazione fornisce uno studio di fattibilità, comprendente una valutazione degli impatti, dei costi e dei benefici, di un sistema di informativa integrato intersettoriale e, sulla base dello studio di fattibilità, presenta una tabella di marcia per l’attuazione.

La relazione di cui al primo comma contiene:

a)

un dizionario comune di dati, compreso un repertorio degli obblighi di informativa e divulgazione, che garantisca l’uniformità e la chiarezza degli obblighi di informativa e la standardizzazione dei dati; e

b)

uno spazio di dati per la raccolta e lo scambio di informazioni.

Tenendo conto dei risultati della relazione di cui al primo comma e a seguito di una valutazione d’impatto approfondita, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ove opportuno e necessario, una proposta legislativa volta a garantire le risorse finanziarie, umane e informatiche necessarie per istituire il sistema di informativa integrato.

2.   Le AEV, tramite il comitato congiunto e in stretta cooperazione con il CERS, la BCE, l’AMLA, l’SRB e le autorità competenti, istituiscono tempestivamente un punto di contatto unico permanente che consenta ai soggetti di comunicare obblighi di informativa e divulgazione duplicati, ridondanti o obsoleti.

(*9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)."

(*10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)."

(*11)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj)."

(*12)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj)."

(*13)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj)."

(*14)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj)."

(*15)  Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).»;"

6)

all’articolo 54, paragrafo 2, è aggiunto il trattino seguente:

«—

gli obblighi di informativa e divulgazione e la raccolta di informazioni provenienti dagli istituti finanziari.»

;

7)

all’articolo 70, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non ostano a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti e con altre autorità quali definite all’articolo 35 bis, paragrafo 12, conformemente al presente regolamento e ad altra normativa dell’Unione applicabile agli istituti finanziari.».

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 16 bis, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Nei suoi pareri l’Autorità può, se del caso, esaminare il funzionamento degli atti legislativi in vigore, compresa l’opportunità di rimuovere eventuali obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti nel diritto dell’Unione o nelle misure di diritto nazionale che recepiscono il diritto dell’Unione.

Al fine di fornire pareri sugli atti legislativi in vigore di cui al secondo comma, l’Autorità può consultare tutte le parti interessate pertinenti specificamente in merito a tale questione e tenere conto del loro contributo. Dopo aver esaminato tali pareri, la Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.»

;

2)

all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e proporre modifiche, ove opportuno, ivi comprese modifiche al fine di:

i)

rimuovere obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi, preservando nel contempo l’usabilità e la qualità dei dati;

ii)

garantire obblighi di informativa e divulgazione proporzionati e uniformi; e

iii)

colmare le lacune normative relative agli obblighi di informativa e divulgazione;»

3)

all’articolo 30, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

l’efficacia e il grado di convergenza degli obblighi di informativa e divulgazione adottati in applicazione o attuazione del diritto dell’Unione, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche dei quadri giuridici finanziari nazionali.»

;

4)

all’articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per assicurare che non vi sia duplicazione degli obblighi di informativa, l’Autorità si avvale delle informazioni raccolte da altre autorità quali definite all’articolo 35 bis, paragrafo 12, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.»

;

5)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 35 bis

Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti

1.   L’Autorità condivide con le altre autorità, su richiesta, periodicamente o caso per caso, le informazioni che ha ottenuto da istituti finanziari o dalle altre autorità nello svolgimento dei suoi compiti e che derivano dall’applicazione e dall’attuazione del diritto dell’Unione, a condizione che l’autorità richiedente sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità.

2.   L’Autorità chiede informazioni a qualsiasi altra autorità le abbia ottenute, invece di chiederle direttamente agli istituti finanziari, a condizione che l’Autorità sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni.

Il primo comma lascia impregiudicati i poteri dell’Autorità di ottenere le informazioni richieste dagli istituti finanziari nel caso in cui l’altra autorità non sia in grado di condividere le informazioni, qualora sia necessaria un’azione urgente o l’ottenimento delle informazioni direttamente dagli istituti finanziari sia necessario per l’assolvimento dei compiti dell’Autorità ai sensi del diritto dell’Unione.

3.   Una richiesta di scambio di informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo indica la base giuridica ai sensi del diritto dell’Unione che autorizza l’autorità richiedente a ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità.

L’autorità richiedente e l’Autorità sono soggette agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati stabiliti dagli articoli 70 e 71 e dalla normativa settoriale che si applicano alla condivisione di informazioni tra l’istituto finanziario e l’autorità richiedente, nonché tra l’istituto finanziario e l’Autorità.

4.   Quando l’Autorità scambia informazioni a norma del paragrafo 1, informa dello scambio, senza indebito ritardo, ciascuna autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni o, se le informazioni sono state ottenute direttamente dagli istituti finanziari, ciascun istituto finanziario. In caso di scambi di informazioni ricorrenti o periodici, l’Autorità è tenuta a informare una sola volta l’istituto finanziario o l’autorità da cui ha ottenuto le informazioni.

5.   In deroga al paragrafo 4, l’Autorità non è tenuta a informare l’autorità o l’istituto finanziario, a seconda dei casi, in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l’identificazione dell’istituto finanziario o di altri soggetti giuridici; oppure

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, e proteggere i dati personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 (*16) e (UE) 2018/1725 (*17) del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.   In deroga al paragrafo 4, l’Autorità non informa l’istituto finanziario in merito allo scambio di informazioni se determina che ciò potrebbe compromettere procedimenti, azioni o indagini in materia di vigilanza o di risoluzione, o è informata di tale circostanza dall’autorità richiedente.

7.   I paragrafi da 1 a 6 si applicano anche alle informazioni che l’Autorità ha ricevuto da un istituto finanziario o dalle altre autorità e sulle quali ha successivamente effettuato controlli di qualità o che ha altrimenti trattato.

8.   Per facilitare gli scambi di informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7, l’Autorità e le altre autorità possono concludere protocolli d’intesa concernenti le modalità di tali scambi. I protocolli d’intesa possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento delle informazioni condivise. La Commissione, previa consultazione dell’Autorità e delle altre autorità, può elaborare orientamenti sui principali elementi di tali protocolli d’intesa.

9.   I paragrafi da 1 a 8 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra l’Autorità e le altre autorità conformemente ad altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione.

In caso di conflitto tra il presente articolo e altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra l’Autorità e le altre autorità, prevalgono tali altre disposizioni.

10.   L’Autorità e le autorità competenti possono consentire, a loro discrezione, l’accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in relazione a tali informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, purché l’Autorità o l’autorità competente che consente l’accesso abbia provveduto affinché tutte le condizioni seguenti siano rispettate:

a)

sono state adottate le misure necessarie per anonimizzare le informazioni in modo da impedire l’identificazione di singoli istituti finanziari, soggetti, interessati e, qualora sia l’Autorità a consentire l’accesso alle informazioni, di singoli Stati membri;

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni ricevute da qualsiasi autorità sono condivise a norma del primo comma solo con il consenso dell’autorità che le ha inizialmente ottenute.

11.   Entro l’11 novembre 2027 l’Autorità, in stretta collaborazione con le autorità competenti, riferisce alla Commissione in merito a tutti gli ostacoli giuridici presenti nella normativa settoriale che, in qualsiasi maniera, le impediscano di scambiare informazioni con altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche indicare obblighi di informativa non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti. Può anche includere suggerimenti per migliorare la coerenza tra gli obblighi di informativa per i soggetti finanziari e non finanziari. La relazione è aggiornata periodicamente, se necessario.

Tenendo conto della relazione di cui al primo comma, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nella normativa settoriale, al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti.

12.   Ai fini del presente articolo, dell’articolo 35, paragrafo 4, e dell’articolo 70, paragrafo 3, con “altre autorità” si intende una delle autorità seguenti:

a)

il CERS;

b)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);

c)

l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali);

d)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010;

e)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010;

f)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 3), del presente regolamento;

g)

le autorità che compongono il meccanismo di vigilanza unico quale definito all’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*18);

h)

il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19);

i)

le autorità di risoluzione quali quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*20);

j)

l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*21);

k)

i supervisori del settore finanziario quali definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (*22).

Ai fini del presente articolo, per “istituto finanziario” si intende un istituto finanziario quale definito all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.

Articolo 35 ter

Sistema di informativa integrato

1.   Entro l’11 novembre 2030 le AEV, tramite il comitato congiunto e in stretta cooperazione con il CERS, la Banca centrale europea (BCE), l’AMLA, l’SRB, le autorità competenti e altre parti interessate pertinenti, elaborano una relazione che presenta opzioni per migliorare l’efficienza della raccolta dei dati di vigilanza nell’Unione. Muovendo dai lavori settoriali svolti dalle AEV per integrare l’informativa, tale relazione fornisce uno studio di fattibilità, comprendente una valutazione degli impatti, dei costi e dei benefici, di un sistema di informativa integrato intersettoriale e, sulla base dello studio di fattibilità, presenta una tabella di marcia per l’attuazione.

La relazione di cui al primo comma contiene:

a)

un dizionario comune di dati, compreso un repertorio degli obblighi di informativa e divulgazione, che garantisca l’uniformità e la chiarezza degli obblighi di informativa e la standardizzazione dei dati; e

b)

uno spazio di dati per la raccolta e lo scambio di informazioni.

Tenendo conto dei risultati della relazione di cui al primo comma e a seguito di una valutazione d’impatto approfondita, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ove opportuno e necessario, una proposta legislativa volta a garantire le risorse finanziarie, umane e informatiche necessarie per istituire il sistema di informativa integrato.

2.   Le AEV, tramite il comitato congiunto e in stretta cooperazione con il CERS, la BCE, l’AMLA, l’SRB e le autorità competenti, istituiscono tempestivamente un punto di contatto unico permanente che consenta ai soggetti di comunicare obblighi di informativa e divulgazione duplicati, ridondanti o obsoleti.

(*16)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)."

(*17)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)."

(*18)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj)."

(*19)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj)."

(*20)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj)."

(*21)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj)."

(*22)  Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).»;"

6)

all’articolo 54, paragrafo 2, è aggiunto il trattino seguente:

«—

gli obblighi di informativa e divulgazione e la raccolta di informazioni provenienti dai partecipanti ai mercati finanziari.»

;

7)

all’articolo 70, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non ostano a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti e con altre autorità quali definite all’articolo 35 bis, paragrafo 12, conformemente al presente regolamento e ad altra normativa dell’Unione applicabile ai partecipanti ai mercati finanziari.».

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 31 bis

Scambio di informazioni tra autorità e con altre entità

1.   Il Comitato condivide con le altre autorità, su richiesta, periodicamente o caso per caso, le informazioni che ha ottenuto dagli istituti finanziari o dalle altre autorità nello svolgimento dei suoi compiti e che derivano dall’applicazione e dall’attuazione del diritto dell’Unione, a condizione che l’autorità richiedente sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità.

2.   Il Comitato chiede informazioni a qualsiasi altra autorità le abbia ottenute, invece di chiederle direttamente agli istituti finanziari, a condizione che il Comitato sia autorizzato, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni.

Il primo comma lascia impregiudicati i poteri del Comitato di ottenere le informazioni richieste dagli istituti finanziari nel caso in cui l’altra autorità non sia in grado di condividere le informazioni, qualora sia necessaria un’azione urgente o l’ottenimento delle informazioni direttamente dagli istituti finanziari sia necessario per l’assolvimento dei compiti del Comitato ai sensi del diritto dell’Unione.

3.   Una richiesta di scambio di informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo indica la base giuridica ai sensi del diritto dell’Unione che autorizza l’autorità richiedente a ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o dalle altre autorità.

L’autorità richiedente e il Comitato sono soggetti agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati stabiliti dagli articoli 88 e 89 e dalla normativa settoriale che si applicano alla condivisione di informazioni tra l’istituto finanziario e l’autorità richiedente, nonché tra l’istituto finanziario e il Comitato.

4.   Quando il Comitato scambia informazioni a norma del paragrafo 1, informa dello scambio, senza indebito ritardo, ciascuna autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni o, se le informazioni sono state ottenute direttamente dagli istituti finanziari, ciascun istituto finanziario. In caso di scambi di informazioni ricorrenti o periodici, il Comitato è tenuto a informare una sola volta l’istituto finanziario o l’autorità da cui ha ottenuto le informazioni.

5.   In deroga al paragrafo 4, il Comitato non è tenuto a informare l’autorità o l’istituto finanziario, a seconda dei casi, in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l’identificazione dell’istituto finanziario o di altre entità giuridiche; oppure

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, e proteggere i dati personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 (*23) e (UE) 2018/1725 (*24) del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.   In deroga al paragrafo 4, il Comitato non informa l’istituto finanziario in merito allo scambio di informazioni se determina che ciò potrebbe compromettere procedimenti, azioni o indagini in materia di vigilanza o di risoluzione, o è informato di tale circostanza dall’autorità richiedente.

7.   I paragrafi da 1 a 6 si applicano anche alle informazioni che il Comitato ha ricevuto da un istituto finanziario o dalle altre autorità e sulle quali ha successivamente effettuato controlli di qualità o che ha altrimenti trattato.

8.   Per facilitare gli scambi di informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7, il Comitato e le altre autorità possono concludere protocolli d’intesa concernenti le modalità di tali scambi. I protocolli d’intesa possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento delle informazioni condivise. La Commissione, previa consultazione del Comitato e delle altre autorità, può elaborare orientamenti sui principali elementi di tali protocolli d’intesa.

9.   I paragrafi da 1 a 8 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra il Comitato e le altre autorità conformemente ad altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione.

In caso di conflitto tra il presente articolo e altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra il Comitato e le altre autorità, prevalgono tali altre disposizioni.

10.   Il Comitato e le autorità di risoluzione possono consentire, a loro discrezione, l’accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altre entità aventi un interesse legittimo in relazione a tali informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, purché il Comitato o l’autorità di risoluzione che consente l’accesso abbia provveduto affinché tutte le condizioni seguenti siano rispettate:

a)

sono state adottate le misure necessarie per anonimizzare le informazioni in modo da impedire l’identificazione di singoli istituti finanziari, entità, interessati e, qualora sia il Comitato a consentire l’accesso alle informazioni, di singoli Stati membri;

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni ricevute da qualsiasi autorità sono condivise a norma del primo comma solo con il consenso dell’autorità che le ha inizialmente ottenute.

11.   Entro l’11 novembre 2027 il Comitato, in stretta collaborazione con le autorità di risoluzione, riferisce alla Commissione in merito a tutti gli ostacoli giuridici presenti nella normativa settoriale che, in qualsiasi maniera, gli impediscano di scambiare informazioni con altre autorità o con altre entità. La relazione può anche indicare obblighi di informativa non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti. Può anche includere suggerimenti per migliorare la coerenza tra gli obblighi di informativa per le entità finanziarie e non finanziarie. La relazione è aggiornata periodicamente, se necessario.

Tenendo conto della relazione di cui al primo comma, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nella normativa settoriale, al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra autorità e con altre entità.

12.   Ai fini del presente articolo e dell’articolo 88, paragrafo 7, con “altre autorità” si intende una delle autorità seguenti:

a)

il CERS;

b)

l’ABE;

c)

l’EIOPA;

d)

l’ESMA;

e)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010, a eccezione delle autorità nazionali di risoluzione;

f)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010;

g)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010;

h)

le autorità che compongono il meccanismo di vigilanza unico quale definito all’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

i)

l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, istituita dal regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio (*25);

j)

i supervisori del settore finanziario quali definiti all’articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (*26).

Ai fini del presente articolo, per “istituto finanziario” si intende un istituto finanziario quale definito all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.

(*23)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)."

(*24)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj)."

(*25)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj)."

(*26)  Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).»;"

2)

all’articolo 88 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Il presente articolo non osta a che il Comitato proceda allo scambio di informazioni con altre autorità quali definite all’articolo 31 bis, paragrafo 12.».

Articolo 6

Modifica del regolamento (UE) 2021/523

All’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/523, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Una volta all’anno ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per comparto dell’Unione e per comparto degli Stati membri, a seconda del caso. Ciascun partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto dello Stato membro allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l’uso della garanzia dell’Unione e degli indicatori chiave di prestazione di cui all’allegato III del presente regolamento. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento o di investimento e una stima dei flussi di cassa attesi al livello dei comparti, degli ambiti di intervento e del fondo InvestEU. La relazione del gruppo BEI e, se del caso, di altri partner esecutivi contiene altresì informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell’esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento. Le relazioni contengono le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.».

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) 2024/1620

Il regolamento (UE) 2024/1620 è così modificato:

1)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«k)

assiste la Commissione nell’esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, esamina l’applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e propone modifiche, ove opportuno, ivi comprese modifiche al fine di:

i)

rimuovere obblighi di segnalazione ridondanti o obsoleti e ridurre al minimo i costi, preservando nel contempo l’usabilità e la qualità dei dati;

ii)

garantire obblighi di segnalazione proporzionati e uniformi; e

iii)

colmare le lacune normative relative agli obblighi di segnalazione.»

;

2)

all’articolo 88 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Il presente articolo non osta a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con altre autorità quali definite all’articolo 92 bis, paragrafo 12.»

;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 92 bis

Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti

1.   L’Autorità condivide con le altre autorità, su richiesta, periodicamente o caso per caso, le informazioni che ha ottenuto da soggetti obbligati o dalle altre autorità nello svolgimento dei suoi compiti e che derivano dall’applicazione e dall’attuazione del diritto dell’Unione, a condizione che l’autorità richiedente sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni dai soggetti obbligati o dalle altre autorità.

2.   L’Autorità chiede informazioni a qualsiasi altra autorità le abbia ottenute, invece di chiederle direttamente ai soggetti obbligati, a condizione che l’Autorità sia autorizzata, ai sensi del diritto dell’Unione, a ottenere tali informazioni.

Il primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicati i poteri dell’Autorità di ottenere le informazioni richieste dai soggetti obbligati nel caso in cui l’altra autorità non sia in grado di condividere le informazioni, qualora sia necessaria un’azione urgente o l’ottenimento delle informazioni direttamente dai soggetti obbligati sia necessario per l’assolvimento dei compiti dell’Autorità ai sensi del diritto dell’Unione.

3.   Una richiesta di scambio di informazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo indica la base giuridica ai sensi del diritto dell’Unione che autorizza l’autorità richiedente a ottenere le informazioni dai soggetti obbligati o dalle altre autorità.

L’autorità richiedente e l’Autorità sono soggette agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati stabiliti dagli articoli 88 e 98 e dalla normativa settoriale che si applicano alla condivisione di informazioni tra il soggetto obbligato e l’autorità richiedente, nonché tra il soggetto obbligato e l’Autorità.

4.   Quando l’Autorità scambia informazioni a norma del paragrafo 1, informa dello scambio, senza indebito ritardo, ciascuna autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni o, se le informazioni sono state ottenute direttamente dai soggetti obbligati, ciascun soggetto obbligato. In caso di scambi di informazioni ricorrenti o periodici, l’Autorità è tenuta a informare una sola volta il soggetto obbligato o l’autorità da cui ha ottenuto le informazioni.

5.   In deroga al paragrafo 4, l’Autorità non è tenuta a informare l’autorità o il soggetto obbligato, a seconda dei casi, in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l’identificazione del soggetto obbligato o di altre entità giuridiche; oppure

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali, e proteggere i dati personali attraverso misure tecniche e organizzative adeguate in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 (UE) 2018/1725.

6.   In deroga al paragrafo 4, l’Autorità non informa il soggetto obbligato in merito allo scambio di informazioni se determina che ciò potrebbe compromettere procedimenti, azioni o indagini in materia di vigilanza o di risoluzione, o è informata di tale circostanza dall’autorità richiedente.

7.   I paragrafi da 1 a 6 si applicano anche alle informazioni che l’Autorità ha ricevuto da un soggetto obbligato o dalle altre autorità e sulle quali ha successivamente effettuato controlli di qualità o che ha altrimenti trattato.

8.   Per facilitare gli scambi di informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7, l’Autorità e le altre autorità possono concludere protocolli d’intesa concernenti le modalità di tali scambi. I protocolli d’intesa possono altresì definire modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento delle informazioni condivise. La Commissione, previa consultazione dell’Autorità e delle altre autorità, può elaborare orientamenti sui principali elementi di tali protocolli d’intesa.

9.   I paragrafi da 1 a 8 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra l’Autorità e le altre autorità conformemente ad altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione.

In caso di conflitto tra il presente articolo e altre disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell’Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra l’Autorità e le altre autorità, prevalgono tali altre disposizioni.

10.   L’Autorità e i supervisori del settore finanziario possono consentire, a loro discrezione, l’accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a soggetti obbligati, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in relazione a tali informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, purché l’Autorità o i supervisori del settore finanziario che consentono l’accesso abbiano provveduto affinché tutte le condizioni seguenti siano rispettate:

a)

sono state adottate le misure necessarie per anonimizzare le informazioni in modo da impedire l’identificazione di singoli soggetti obbligati, di singoli interessati e, qualora sia l’Autorità a consentire l’accesso alle informazioni, di singoli Stati membri;

b)

le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni ricevute da qualsiasi autorità sono condivise a norma del primo comma solo con il consenso dell’autorità che le ha inizialmente ottenute.

11.   Entro l’11 novembre 2027 l’Autorità, in stretta collaborazione con i supervisori del settore finanziario, riferisce alla Commissione in merito a tutti gli ostacoli giuridici presenti nella normativa settoriale che, in qualsiasi maniera, le impediscano di scambiare informazioni con altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche indicare obblighi di segnalazione non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti. Può anche includere suggerimenti per migliorare la coerenza tra gli obblighi di segnalazione per i soggetti finanziari e non finanziari. La relazione è aggiornata periodicamente, se necessario.

Tenendo conto della relazione di cui al primo comma, della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nella normativa settoriale al fine di promuovere lo scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti.

12.   Ai fini del presente articolo, con “altre autorità” si intende una delle autorità seguenti:

a)

il Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*27);

b)

l’ABE;

c)

l’EIOPA;

d)

l’ESMA;

e)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010;

f)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010;

g)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) n. 1095/2010;

h)

le autorità che compongono il meccanismo di vigilanza unico quale definito all’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

i)

il Comitato di risoluzione unico, istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*28);

j)

le autorità di risoluzione quali quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

(*27)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj)."

(*28)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).»;"

4)

all’articolo 55, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Nei suoi pareri l’Autorità può, se del caso, esaminare il funzionamento degli atti legislativi in vigore, compresa l’opportunità di rimuovere eventuali obblighi di segnalazione ridondanti o obsoleti nel diritto dell’Unione o nelle misure di diritto nazionale che recepiscono il diritto dell’Unione.

Al fine di fornire pareri sugli atti legislativi in vigore di cui al secondo comma, l’Autorità può consultare tutte le parti interessate pertinenti specificamente in merito a tale questione e tenere conto del loro contributo. Dopo aver esaminato tali pareri, la Commissione può, se del caso, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.».

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l’8 ottobre 2025

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)   GU C, C/2024/5048, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5048/oj.

(2)   GU C, C/2024/2485, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2485/oj.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2024 (GU C, C/2025/1021, 27.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1021/oj) e posizione del Consiglio in prima lettura dell’8 luglio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(7)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

(8)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(9)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).

(11)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

(12)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

(13)  Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/868/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2088/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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